CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30874/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 19 marzo 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Lucca il 20 gennaio 2019 lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatti commessi il 4 luglio 2015, in conseguenza condannandolo alla sanzione stimata di giustizia, ha sospeso condizionalmente la pena, con conferma nel resto. 2. Il ricorrente si affida a tre motivi: a) con il primo lamenta difetto di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui al comma 7 dell'art. 189 del d. Igs. n. 285 del 1992 (omissione di soccorso stradale), sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo, essendosi i Giudici di merito basati, ad avviso del ricorrente, su risultati probatori aventi in realtà un diverso contenuto ed inoltre trascurandone altri rilevanti; b) con il secondo e con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità quanto alla contestazione di cui al comma 6 dell'art. 189 del d. Igs. n. 285 del 1992 (c.d. reato di "fuga"). Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché costruito in parte in fatto e, comunque, meramente reiterativo ed aspecifico, in quanto non si confronta puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene nella doppia conforme (e, in particolare, nella sentenza impugnata, alle pp. 2-4); i motivi di impugnazione svolti devono, dunque, considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le numerose, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.