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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2026

Cassazione n. 25944/2026

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na del legalerappresentante pro tempore– intimata –[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, n. 2803/2017, depositata il 26/06/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4868/2018Numero sezionale 6020/2026Numero di raccolta generale 25944/2026Data pubblicazione 29/09/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Pavia, la comunicazione preventiva d’iscrizioneipotecaria n. 07976201400000693000, emessa nei suoi confronti daEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]., ex art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973, perl’importo di euro 43.027,29, sulla base di sette cartelle di pagamentoinerenti ad imposte Irpef per gli anni dal 2004 al 2007.La CTP, escludendo la sussistenza dei vizi lamentati in ordine allanotifica delle cartelle di pagamento, rigettava il ricorso.2.

Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale dichiarava cessata la materiadel contendere in relazione ai carichi sgravati in autotutela dall’Ufficio,nonché il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine allasanzione amministrativa di euro 619,00 irrogata dalla Camera diCommercio di Roma, rigettando per il resto il gravame.3.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi asei motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre sonorimaste intimate l’Agenzia delle entrate-Riscossione e la Camera diCommercio di Roma.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente occorre rilevare che la notifica del ricorso percassazione a mezzo posta all’Agenzia delle entrate-Riscossione non si èperfezionata, in quanto il difensore domiciliatario di quest’ultima èrisultato “trasferito” all’indirizzo indicato in atti.Tuttavia, non vi è necessità di disporre la rinotifica del predettoricorso, avendo questa Corte statuito che il rispetto del dirittofondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, aisensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti cheNumero registro generale 4868/2018Numero sezionale 6020/2026Numero di raccolta generale 25944/2026Data pubblicazione 29/09/2026siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelliche si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalitàsuperflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e,in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, daeffettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, incondizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale èdestinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione siaprima facie infondato (come nel caso di specie, cfr. paragrafo 6), èsuperfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per larinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in unaggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione delgiudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettivitàdei diritti processuali delle parti (Cass. 05/05/2025, n. 11825; Cass.20/04/2023, n. 10718; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 21/05/2018, n.12515; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass., Sez.

U., 22/03/2010, n.6826).2.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/1992,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per aver la CTR resouna sentenza nulla per incompletezza della motivazione «alla fine dellapagina 4 punto 4, inizio pagina 5, alla fine della pagina 5 punto 2, iniziopagina 6, inoltre risultano mancati i punti 3 e 4, così pure alla fine dellapagina 6 inizio pagina 7 risultando incompleta ed incomprensibile lamotivazione ed il nesso logico giuridico a sostegno della decisione».2.1 Il motivo è infondato.2.2 La denunciata incompletezza della motivazione è solo apparente,in quanto dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta evidente che, perun errore di collazione delle pagine che la compongono, dopo la quartapagina della stessa è stata inserita la sesta pagina, anziché la quinta,Numero registro generale 4868/2018Numero sezionale 6020/2026Numero di raccolta generale 25944/2026Data pubblicazione 29/09/2026sicché sembra (solo) graficamente sussistere soluzione di continuitànell’esposizione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione.In realtà, ponendo rimedio all’erronea inversione delle predettepagine tramite una lettura delle stesse nell’ordine corretto, ilragionamento sviluppato dalla CTR risulta sintatticamente continuo e privodelle dedotte lacune.3.

I motivi secondo, quarto e sesto, in quanto strettamenteconnessi, vanno esaminati congiuntamente.3.1 In particolare, con il secondo motivo si deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 77 e 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto, assume ilricorrente, l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca se primanon notifica l’atto impositivo prodromico e se non inizia la proceduraesecutiva entro un anno da tale notifica; inoltre, il preavviso di ipotecadeve indicare, a pena di nullità, gli estremi catastali dell’immobile, lasomma per la quale l’ipoteca è iscritta, il valore dell’immobile compresa larelativa rendita catastale, gli atti impositivi a base dell’iscrizione, il termineentro il quale si può proporre opposizione e il giudice competente, nonchéil responsabile del procedimento.3.2 Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 3 della legge n. 241/1990, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., in quanto tutti gli atti amministrativi, per soddisfare l’obbligodi motivazione, devono indicare i presupposti di fatto e le ragionigiuridiche poste a base degli stessi.3.3 Con il sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 17 del d.lgs. n. 112/1999 edella legge n. 2 del 28/01/2009, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., in quanto le cartelle esattoriali ed il preavviso d’ipoteca sononulli per vizio di motivazione, limitandosi gli stessi ad indicare il soloNumero registro generale 4868/2018Numero sezionale 6020/2026Numero di raccolta generale 25944/2026Data pubblicazione 29/09/2026importo totale da pagare e non anche le ragioni della pretesa erariale ed ilmetodo di calcolo utilizzato per addivenire a quella cifra.3.4 Tali motivi – erroneamente ricondotti al vizio di cui al n. 4dell’art. 360 c.p.c., anziché a quello del n. 3, denunciandosi con essi unaviolazione di legge (error in iudicando) e non una nullità processuale(error in procedendo) – sono inammissibili e, comunque, infondati.3.5 L’inammissibilità discende dal fatto che le doglianze sollevate dalricorrente non investono direttamente la sentenza impugnata e non sirisolvono in una critica specifica avverso quest’ultima, bensì attengono agliasseriti vizi di legittimità della comunicazione preventiva d’iscrizioneipotecaria, nonché delle prodromiche cartelle di pagamento, in contrastocol principio per cui il giudizio di cassazione, in quanto a critica vincolata,deve avere ad oggetto la sentenza di merito e non può essere incentratodirettamente sui vizi dell’atto originariamente impugnato.3.6 Peraltro, la CTR, nell’esaminare le doglianze del contribuente, harilevato che tutte le cartelle poste a fondamento della comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria erano state correttamente notificate amezzo del servizio postale, nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art.26 del d.P.R. n. 602/1973, sicché il contribuente, non avendo impugnatole medesime cartelle, era decaduto dal diritto di far valere i vizi dellestesse, con conseguente inconfigurabilità anche della denunciataillegittimità derivata del preavviso d’ipoteca.I giudici d’appello hanno poi aggiunto che «non sussiste alcunaviolazione degli artt. 7 dello Statuto del Contribuente e 3 della legge sulprocedimento amministrativo n. 241 del 1990 atteso che la comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria gravata ha puntualmente indicato lecartelle di pagamento che ne hanno costituito presupposto indefettibile,mettendo in tal modo il contribuente nella possibilità di ricavarne ilconten[u]to ed essere edotto circa la natura e l’ammontare delle sommeingiunte».Numero registro generale 4868/2018Numero sezionale 6020/2026Numero di raccolta generale 25944/2026Data pubblicazione 29/09/2026Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto,limitandosi a sostenere, in forma del tutto generica, la mancanza,nell’impugnato preavviso di ipoteca, di una serie di elementiasseritamente prescritti a pena di nullità, senza però precisare quali, traquelli elencati, difetterebbero nel caso di specie e senza riprodurreneppure parzialmente, all’interno del ricorso per cassazione, ai finidell’autosufficienza dello stesso, il contenuto del predetto preavviso, che è3.7 Ebbene, la mancata considerazione delle rationes decidendi dellasentenza della CTR comporta la nullità del motivo per inidoneità alraggiungimento dello scopo, e tale nullità si risolve, a sua volta, in un "nonmotivo" del ricorso per cassazione, conseguentemente sanzionata conl'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 06/04/2025, n.9059; Cass. 12/01/2024, n. 1341).3.8 Peraltro, le generiche censure sollevate dal ricorrente sonoanche infondate, in quanto, ferma la decadenza in cui è incorso ilcontribuente per non aver impugnato le cartelle esattoriali allo stessoregolarmente notificate (cfr., ex multis, Cass. 20/11/2018, n. 29978,secondo cui l'omessa impugnazione della cartella di pagamento ovverodegli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva dei creditidell'Erario, una volta che siano stati ritualmente notificati al contribuente,determina la decadenza di quest'ultimo dal potere di ricorrere avverso glistessi, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del creditofiscale), questa Corte ha statuito che: a) l'iscrizione ipotecaria ex art. 77del d.P.R. n. 602/1973 non costituisce atto di espropriazione forzata epuò, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione dicui al precedente art. 50, comma 2 (Cass. 11/04/2024, n. 9817; Cass.23/11/2015, n. 23875; Cass., Sez.

U., 18/09/2014, n. 19667): a fortiori,tale principio vale per la comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria;b) nella comunicazione di iscrizione di ipoteca, in assenza di una positivaNumero registro generale 4868/2018Numero sezionale 6020/2026Numero di raccolta generale 25944/2026Data pubblicazione 29/09/2026disposizione in tal senso, non è necessario fare menzione della renditacatastale relativa agli immobili aggrediti (Cass. 13/11/2014, n. 24258); c)l'avviso di iscrizione ipotecaria, inoltre, non deve contenere l'indicazionedel valore dell'immobile ipotecato, che non è richiesta da alcunadisposizione normativa e neppure è necessaria per verificare la legittimitàdell'iscrizione, per il cui controllo è sufficiente l'indicazione del credito percui si procede (Cass. 22/11/2021, n. 36000); d) l'art. 77, comma 2-bis,del d.P.R. n. 602/1973 prevede che la comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria, avendo contenuto informativo-sollecitatorio,contenga esclusivamente l'indicazione del credito tributario e non anchequella dell'immobile su cui l'agente della riscossione procederàall'iscrizione in caso di perdurante inadempienza del debitore, poichél'individuazione del cespite si rende necessaria solo al momento dellasuccessiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione dellapubblicità immobiliare (Cass. 17/09/2025, n. 25456); e) inoltre, ilpreavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di cartelle dipagamento è correttamente motivato mediante il richiamo agli attipresupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questaconosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all'attoimpugnato (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8423).4.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 6,comma 2, della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., in quanto l’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria non harispettato la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, prevista,anche nel caso di liquidazione dei tributi in base a controllo automatizzatodelle dichiarazioni dei redditi, dal predetto art. 6, comma 2, dello Statutodel contribuente.Numero registro generale 4868/2018Numero sezionale 6020/2026Numero di raccolta generale 25944/2026Data pubblicazione 29/09/20264.1 Il motivo – anch’esso erroneamente inquadrato nel vizio del n. 4dell’art. 360 c.p.c., anziché in quello della violazione di norme di diritto dicui al precedente n. 3 – è inammissibile e, comunque, infondato.4.2 Il ricorrente, in ciò configurandosi l’inammissibilità delladoglianza alla luce di quanto già rilevato in relazione al secondo ed alquarto motivo, omette del tutto di confrontarsi con la specificamotivazione adottata, sulla questione in esame, dalla CTR, la quale harilevato che «non si ha alcuna violazione del principio del contraddittorioendoprocedimentale che deve sempre connotare l'esercizio dei pubblicipoteri, e ciò considerato che è la stessa comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria che preannuncia al contribuente l’iscrizione ipotecariasui beni del debitore per l’ammontare doppio rispetto al dovuto inmancanza di un pronto pagamento entro trenta giorni dalla richiesta».4.3 L’infondatezza del motivo nasce comunque dal fatto che, comecorrettamente rilevato dai giudici d’appello, il contraddittorioendoprocedimentale asseritamente violato è stato garantito proprio dallanotifica del preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione,avendo questa Corte statuito, già nel regime anteriore all'entrata in vigoredel comma 2-bis dell'art. 77 citato, introdotto con il d.l. n. 70/2011, conv.dalla legge n. 106/2011, che l'iscrizione di ipoteca esattoriale, in quantoincidente in negativo sugli interessi del contribuente, dev’esserepreceduta, a pena di nullità e al fine di garantire il rispetto del generaleprincipio dell'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentaleimmanente nell'ordinamento tributario, dalla comunicazione allo stessodell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorniper consentirgli l'esercizio del diritto di difesa (Cass. 22/11/2019, n.30534; Cass. 26/02/2019, n. 5577; Cass., Sez.

U., 18/09/2014, n.19667).5.

Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con gliNumero registro generale 4868/2018Numero sezionale 6020/2026Numero di raccolta generale 25944/2026Data pubblicazione 29/09/2026artt. 2712 e 2719 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,in quanto, a fronte del disconoscimento degli atti depositati in fotocopiadall’agente della riscossione, sarebbe stato onere di quest’ultimo, al fine diconsentire l’utilizzabilità dei documenti, produrre in giudizio gli originali.5.1 Il motivo è inammissibile.5.2 Il ricorrente non precisa in quale grado del giudizio e con qualecopia dall’ADER e, in palese violazione del principio di specificità, neppuretrascrive l’esatta formula adoperata per il dedotto disconoscimento, cosìimpedendo a questa Corte di valutarne l’idoneità, posto che, secondo lacostante giurisprudenza di legittimità, in tema di notifica della cartella dipagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copiafotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti ilnumero identificativo della cartella, il contribuente che intendecontestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., hal'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendoinsufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass.01/04/2025, n. 8604; Cass. 26/10/2020, n. 23426; Cass. 11/10/2017, n.23902).6.

In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come indispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese giudiziali, che liquida in euro1.400,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 4868/2018Numero sezionale 6020/2026Numero di raccolta generale 25944/2026Data pubblicazione 29/09/2026Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/09/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na del legalerappresentante pro tempore– intimata –[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, n. 2803/2017, depositata il 26/06/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4868/2018Numero sezionale 6020/2026Numero di raccolta generale 25944/2026Data pubblicazione 29/09/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Pavia, la comunicazione preventiva d’iscrizioneipotecaria n. 07976201400000693000, emessa nei suoi confronti daEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]., ex art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973, perl’importo di euro 43.027,29, sulla base di sette cartelle di pagamentoinerenti ad imposte Irpef per gli anni dal 2004 al 2007.La CTP, escludendo la sussistenza dei vizi lamentati in ordine allanotifica delle cartelle di pagamento, rigettava il ricorso.2. Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale dichiarava cessata la materiadel contendere in relazione ai carichi sgravati in autotutela dall’Ufficio,nonché il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine allasanzione amministrativa di euro 619,00 irrogata dalla Camera diCommercio di Roma, rigettando per il resto il gravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi asei motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre sonorimaste intimate l’Agenzia delle entrate-Riscossione e la Camera diCommercio di Roma.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente occorre rilevare che la notifica del ricorso percassazione a mezzo posta all’Agenzia delle entrate-Riscossione non si èperfezionata, in quanto il difensore domiciliatario di quest’ultima èrisultato “trasferito” all’indirizzo indicato in atti.Tuttavia, non vi è necessità di disporre la rinotifica del predettoricorso, avendo questa Corte statuito che il rispetto del dirittofondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, aisensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti cheNumero registro generale 4868/2018Numero sezionale 6020/2026Numero di raccolta generale 25944/2026Data pubblicazione 29/09/2026siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelliche si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalitàsuperflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e,in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, daeffettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, incondizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale èdestinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione siaprima facie infondato (come nel caso di specie, cfr. paragrafo 6), èsuperfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per larinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in unaggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione delgiudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettivitàdei diritti processuali delle parti (Cass. 05/05/2025, n. 11825; Cass.20/04/2023, n. 10718; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 21/05/2018, n.12515; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass., Sez. U., 22/03/2010, n.6826).2. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/1992,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per aver la CTR resouna sentenza nulla per incompletezza della motivazione «alla fine dellapagina 4 punto 4, inizio pagina 5, alla fine della pagina 5 punto 2, iniziopagina 6, inoltre risultano mancati i punti 3 e 4, così pure alla fine dellapagina 6 inizio pagina 7 risultando incompleta ed incomprensibile lamotivazione ed il nesso logico giuridico a sostegno della decisione».2.1 Il motivo è infondato.2.2 La denunciata incompletezza della motivazione è solo apparente,in quanto dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta evidente che, perun errore di collazione delle pagine che la compongono, dopo la quartapagina della stessa è stata inserita la sesta pagina, anziché la quinta,Numero registro generale 4868/2018Numero sezionale 6020/2026Numero di raccolta generale 25944/2026Data pubblicazione 29/09/2026sicché sembra (solo) graficamente sussistere soluzione di continuitànell’esposizione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione.In realtà, ponendo rimedio all’erronea inversione delle predettepagine tramite una lettura delle stesse nell’ordine corretto, ilragionamento sviluppato dalla CTR risulta sintatticamente continuo e privodelle dedotte lacune.3. I motivi secondo, quarto e sesto, in quanto strettamenteconnessi, vanno esaminati congiuntamente.3.1 In particolare, con il secondo motivo si deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 77 e 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto, assume ilricorrente, l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca se primanon notifica l’atto impositivo prodromico e se non inizia la proceduraesecutiva entro un anno da tale notifica; inoltre, il preavviso di ipotecadeve indicare, a pena di nullità, gli estremi catastali dell’immobile, lasomma per la quale l’ipoteca è iscritta, il valore dell’immobile compresa larelativa rendita catastale, gli atti impositivi a base dell’iscrizione, il termineentro il quale si può proporre opposizione e il giudice competente, nonchéil responsabile del procedimento.3.2 Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 3 della legge n. 241/1990, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., in quanto tutti gli atti amministrativi, per soddisfare l’obbligodi motivazione, devono indicare i presupposti di fatto e le ragionigiuridiche poste a base degli stessi.3.3 Con il sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 17 del d.lgs. n. 112/1999 edella legge n. 2 del 28/01/2009, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., in quanto le cartelle esattoriali ed il preavviso d’ipoteca sononulli per vizio di motivazione, limitandosi gli stessi ad indicare il soloNumero registro generale 4868/2018Numero sezionale 6020/2026Numero di raccolta generale 25944/2026Data pubblicazione 29/09/2026importo totale da pagare e non anche le ragioni della pretesa erariale ed ilmetodo di calcolo utilizzato per addivenire a quella cifra.3.4 Tali motivi – erroneamente ricondotti al vizio di cui al n. 4dell’art. 360 c.p.c., anziché a quello del n. 3, denunciandosi con essi unaviolazione di legge (error in iudicando) e non una nullità processuale(error in procedendo) – sono inammissibili e, comunque, infondati.3.5 L’inammissibilità discende dal fatto che le doglianze sollevate dalricorrente non investono direttamente la sentenza impugnata e non sirisolvono in una critica specifica avverso quest’ultima, bensì attengono agliasseriti vizi di legittimità della comunicazione preventiva d’iscrizioneipotecaria, nonché delle prodromiche cartelle di pagamento, in contrastocol principio per cui il giudizio di cassazione, in quanto a critica vincolata,deve avere ad oggetto la sentenza di merito e non può essere incentratodirettamente sui vizi dell’atto originariamente impugnato.3.6 Peraltro, la CTR, nell’esaminare le doglianze del contribuente, harilevato che tutte le cartelle poste a fondamento della comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria erano state correttamente notificate amezzo del servizio postale, nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art.26 del d.P.R. n. 602/1973, sicché il contribuente, non avendo impugnatole medesime cartelle, era decaduto dal diritto di far valere i vizi dellestesse, con conseguente inconfigurabilità anche della denunciataillegittimità derivata del preavviso d’ipoteca.I giudici d’appello hanno poi aggiunto che «non sussiste alcunaviolazione degli artt. 7 dello Statuto del Contribuente e 3 della legge sulprocedimento amministrativo n. 241 del 1990 atteso che la comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria gravata ha puntualmente indicato lecartelle di pagamento che ne hanno costituito presupposto indefettibile,mettendo in tal modo il contribuente nella possibilità di ricavarne ilconten[u]to ed essere edotto circa la natura e l’ammontare delle sommeingiunte».Numero registro generale 4868/2018Numero sezionale 6020/2026Numero di raccolta generale 25944/2026Data pubblicazione 29/09/2026Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto,limitandosi a sostenere, in forma del tutto generica, la mancanza,nell’impugnato preavviso di ipoteca, di una serie di elementiasseritamente prescritti a pena di nullità, senza però precisare quali, traquelli elencati, difetterebbero nel caso di specie e senza riprodurreneppure parzialmente, all’interno del ricorso per cassazione, ai finidell’autosufficienza dello stesso, il contenuto del predetto preavviso, che è3.7 Ebbene, la mancata considerazione delle rationes decidendi dellasentenza della CTR comporta la nullità del motivo per inidoneità alraggiungimento dello scopo, e tale nullità si risolve, a sua volta, in un "nonmotivo" del ricorso per cassazione, conseguentemente sanzionata conl'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 06/04/2025, n.9059; Cass. 12/01/2024, n. 1341).3.8 Peraltro, le generiche censure sollevate dal ricorrente sonoanche infondate, in quanto, ferma la decadenza in cui è incorso ilcontribuente per non aver impugnato le cartelle esattoriali allo stessoregolarmente notificate (cfr., ex multis, Cass. 20/11/2018, n. 29978,secondo cui l'omessa impugnazione della cartella di pagamento ovverodegli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva dei creditidell'Erario, una volta che siano stati ritualmente notificati al contribuente,determina la decadenza di quest'ultimo dal potere di ricorrere avverso glistessi, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del creditofiscale), questa Corte ha statuito che: a) l'iscrizione ipotecaria ex art. 77del d.P.R. n. 602/1973 non costituisce atto di espropriazione forzata epuò, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione dicui al precedente art. 50, comma 2 (Cass. 11/04/2024, n. 9817; Cass.23/11/2015, n. 23875; Cass., Sez. U., 18/09/2014, n. 19667): a fortiori,tale principio vale per la comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria;b) nella comunicazione di iscrizione di ipoteca, in assenza di una positivaNumero registro generale 4868/2018Numero sezionale 6020/2026Numero di raccolta generale 25944/2026Data pubblicazione 29/09/2026disposizione in tal senso, non è necessario fare menzione della renditacatastale relativa agli immobili aggrediti (Cass. 13/11/2014, n. 24258); c)l'avviso di iscrizione ipotecaria, inoltre, non deve contenere l'indicazionedel valore dell'immobile ipotecato, che non è richiesta da alcunadisposizione normativa e neppure è necessaria per verificare la legittimitàdell'iscrizione, per il cui controllo è sufficiente l'indicazione del credito percui si procede (Cass. 22/11/2021, n. 36000); d) l'art. 77, comma 2-bis,del d.P.R. n. 602/1973 prevede che la comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria, avendo contenuto informativo-sollecitatorio,contenga esclusivamente l'indicazione del credito tributario e non anchequella dell'immobile su cui l'agente della riscossione procederàall'iscrizione in caso di perdurante inadempienza del debitore, poichél'individuazione del cespite si rende necessaria solo al momento dellasuccessiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione dellapubblicità immobiliare (Cass. 17/09/2025, n. 25456); e) inoltre, ilpreavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di cartelle dipagamento è correttamente motivato mediante il richiamo agli attipresupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questaconosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all'attoimpugnato (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8423).4. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 6,comma 2, della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., in quanto l’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria non harispettato la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, prevista,anche nel caso di liquidazione dei tributi in base a controllo automatizzatodelle dichiarazioni dei redditi, dal predetto art. 6, comma 2, dello Statutodel contribuente.Numero registro generale 4868/2018Numero sezionale 6020/2026Numero di raccolta generale 25944/2026Data pubblicazione 29/09/20264.1 Il motivo – anch’esso erroneamente inquadrato nel vizio del n. 4dell’art. 360 c.p.c., anziché in quello della violazione di norme di diritto dicui al precedente n. 3 – è inammissibile e, comunque, infondato.4.2 Il ricorrente, in ciò configurandosi l’inammissibilità delladoglianza alla luce di quanto già rilevato in relazione al secondo ed alquarto motivo, omette del tutto di confrontarsi con la specificamotivazione adottata, sulla questione in esame, dalla CTR, la quale harilevato che «non si ha alcuna violazione del principio del contraddittorioendoprocedimentale che deve sempre connotare l'esercizio dei pubblicipoteri, e ciò considerato che è la stessa comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria che preannuncia al contribuente l’iscrizione ipotecariasui beni del debitore per l’ammontare doppio rispetto al dovuto inmancanza di un pronto pagamento entro trenta giorni dalla richiesta».4.3 L’infondatezza del motivo nasce comunque dal fatto che, comecorrettamente rilevato dai giudici d’appello, il contraddittorioendoprocedimentale asseritamente violato è stato garantito proprio dallanotifica del preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione,avendo questa Corte statuito, già nel regime anteriore all'entrata in vigoredel comma 2-bis dell'art. 77 citato, introdotto con il d.l. n. 70/2011, conv.dalla legge n. 106/2011, che l'iscrizione di ipoteca esattoriale, in quantoincidente in negativo sugli interessi del contribuente, dev’esserepreceduta, a pena di nullità e al fine di garantire il rispetto del generaleprincipio dell'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentaleimmanente nell'ordinamento tributario, dalla comunicazione allo stessodell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorniper consentirgli l'esercizio del diritto di difesa (Cass. 22/11/2019, n.30534; Cass. 26/02/2019, n. 5577; Cass., Sez. U., 18/09/2014, n.19667).5. Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con gliNumero registro generale 4868/2018Numero sezionale 6020/2026Numero di raccolta generale 25944/2026Data pubblicazione 29/09/2026artt. 2712 e 2719 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,in quanto, a fronte del disconoscimento degli atti depositati in fotocopiadall’agente della riscossione, sarebbe stato onere di quest’ultimo, al fine diconsentire l’utilizzabilità dei documenti, produrre in giudizio gli originali.5.1 Il motivo è inammissibile.5.2 Il ricorrente non precisa in quale grado del giudizio e con qualecopia dall’ADER e, in palese violazione del principio di specificità, neppuretrascrive l’esatta formula adoperata per il dedotto disconoscimento, cosìimpedendo a questa Corte di valutarne l’idoneità, posto che, secondo lacostante giurisprudenza di legittimità, in tema di notifica della cartella dipagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copiafotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti ilnumero identificativo della cartella, il contribuente che intendecontestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., hal'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendoinsufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass.01/04/2025, n. 8604; Cass. 26/10/2020, n. 23426; Cass. 11/10/2017, n.23902).6. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come indispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese giudiziali, che liquida in euro1.400,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 4868/2018Numero sezionale 6020/2026Numero di raccolta generale 25944/2026Data pubblicazione 29/09/2026Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/09/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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