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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 30772/2026

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l 15/01/2026 del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento con rinviodel provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 15/01/2026, il Tribunale di sorveglianza di Perugiaha rigettato la richiesta di accertamento della collaborazione impossibile con lagiustizia presentata da [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale e ha dichiaratoinammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale dallo stessopervenuta.[OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva per i reati di associazione mafiosa eviolazione della legge sulle armi ad anni sei e mesi dieci di reclusione, avevamilitato nel clan Lauro e, secondo il Tribunale perugino, egli era in condizione diriferire altre circostanze specifiche relative a fatti dei quali era statoprotagonista; non era stato identificato il soggetto verso il quale egli avevaordinato una spedizione punitiva delegando altro concorrente nel reato perchénon aveva consegnato una parte di un provento illecito, così come non eranostati identificati altri soggetti contro i quali egli aveva pianificato delle aggressioninel Rione dei Fiori, perché avevano provocato danni ad alcuni box auto.Nelle sentenze a suo carico vi sono riferimenti ad altri ragazzi legati al clandel quale sono rimaste ignote le generalità.Dalla sentenza a suo carico emerge che egli era soggetto a disposizione delsodalizio e pronto a dare manforte negli affari.Per questa ragione il Tribunale prendeva altresì atto delle note della DDA diNapoli e dei Carabinieri della stessa città, che, pur non indicando ulteriorielementi investigativo, lo descrivevano come persona di elevata caraturacriminale ancora in grado di fornire informazioni utili sul clan Lauro.2.

Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione daldifensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge ed assenza dimotivazione in relazione agli artt. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022 conv. in l. n.199/2022, 4-bis Ord. pen., 666, 678, 125, comma 3, cod. proc. pen., rispettoall’ambito oggettivo devoluto alla cognizione del giudice di sorveglianza e alladocumentazione in atto.Il Tribunale di sorveglianza ha ampliato il tema della collaborazioneimpossibile in mancanza di una specifica allegazione della Procura, dilatandolooltre misura fino a ricomprendervi reati e fatti estranei al reato associativo,mentre le vicende del clan Lauro sono state già compiutamente ricostruite nellasentenza irrevocabile a carico dello stesso [OSCURATO:PERSONA], grazie alle ampie dichiarazionidel collaboratore di giustizia Tamburrino.Ed è illegittima la prospettazione della necessità che il ricorrente forniscaapporti collaborativi indefiniti su fatti diversi rispetto a quelli per i quali ilpubblico ministero ha ritenuto di esercitare l’azione penale.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

L’art. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022, conv. con mod. dalla legge n.199/2022, ha fissato le condizioni in presenza delle quali possono essereconcessi i benefici di cui all’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. e la liberazionecondizionale ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata invigore di quello stesso decreto (31/10/2022), abbiano commesso delitti previstidal predetto comma 1 dell'art. 4-bis, nei casi in cui la limitata partecipazione alfatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integraleaccertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile,rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonchénei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamenteirrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata unadelle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora ilrisarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'art.114 ovvero dall'art. 116, secondo comma, cod. pen.Già la giurisprudenza, prima ancora di questa innovazione normativa, avevafissato il principio secondo il quale «l'accertamento dell'impossibilità (odell'inesigibilità) di un'utile collaborazione con la giustizia è circoscritto – stante iltenore letterale del comma 1-bis dell’art. 4-bis – alle sole circostanze e situazionidi fatto riferibili alle contestazioni mosse al condannato nei processi conclusisicon le sentenze di condanna per cui è in esecuzione la pena, senza poter esseredilatato fino a ricomprendervi gli ulteriori contenuti informativi che consentono larepressione o la prevenzione di condotte criminose diverse, inerendo talerequisito alla diversa figura della collaborazione effettiva con la giustizia, di cuiall'art. 58-ter, comma 1, Ord. pen., che sola consente il superamento delle soglieminime di espiazione di pena necessario per l'accesso ai diversi beneficipenitenziari» (Sez. 1, n. 14158 del 19/02/2020, Pg c.

Minardi, Rv. 279120 - 01).E a questo principio si richiamano gli argomenti di censura contenuti nelricorso.3.

Orbene, rileva la Corte che, come recentemente ribadito dallagiurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 27441 del 29/04/2026, Lobello, n.m.), «ilgiudizio demandato al Tribunale di sorveglianza non riguarda la generica utilitàche il condannato potrebbe offrire rispetto a contesti criminali diversi o a vicendeestranee al giudicato, ma la verifica se, avuto riguardo ai fatti oggetto dellecondanne in esecuzione e al ruolo in concreto accertato, residuino ancora ambiticonoscitivi non interamente esplorati, rispetto ai quali la collaborazione possaconservare una concreta utilità».Nel provvedimento impugnato che ritiene ancora esigibile un’utilecollaborazione da parte del condannato non viene chiarito quali sarebbero leulteriori acquisizioni informative che egli potrebbe consentire agli investigatori aifini dell’accertamento giudiziale di fatti non ancora noti.Non è spiegato, in particolare, in che termini sarebbe possibile per ilricorrente fornire elementi utili ulteriori, visto che si fa riferimento soloall’identificazione di persone offese o soggetti vicini alla cosca di cui non è megliodefinita la rilevanza rispetto al completamento dell’accertamento giudiziale giàsvolto nei suoi confronti.Ciò tenuto anche conto del fatto che il suo ruolo risulta, comunque, di rilievosecondario e le dinamiche della cosca sono state già ricostruite nel processo asuo carico.4.

Tale lacuna motivazionale, sopra evidenziata, comporta l’annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato affinché si proceda con nuovo giudizioalla verifica dei presupposti riguardo all’impossibilità della collaborazione.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Perugia.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 15/01/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento con rinviodel provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 15/01/2026, il Tribunale di sorveglianza di Perugiaha rigettato la richiesta di accertamento della collaborazione impossibile con lagiustizia presentata da [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale e ha dichiaratoinammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale dallo stessopervenuta.[OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva per i reati di associazione mafiosa eviolazione della legge sulle armi ad anni sei e mesi dieci di reclusione, avevamilitato nel clan Lauro e, secondo il Tribunale perugino, egli era in condizione diriferire altre circostanze specifiche relative a fatti dei quali era statoprotagonista; non era stato identificato il soggetto verso il quale egli avevaordinato una spedizione punitiva delegando altro concorrente nel reato perchénon aveva consegnato una parte di un provento illecito, così come non eranostati identificati altri soggetti contro i quali egli aveva pianificato delle aggressioninel Rione dei Fiori, perché avevano provocato danni ad alcuni box auto.Nelle sentenze a suo carico vi sono riferimenti ad altri ragazzi legati al clandel quale sono rimaste ignote le generalità.Dalla sentenza a suo carico emerge che egli era soggetto a disposizione delsodalizio e pronto a dare manforte negli affari.Per questa ragione il Tribunale prendeva altresì atto delle note della DDA diNapoli e dei Carabinieri della stessa città, che, pur non indicando ulteriorielementi investigativo, lo descrivevano come persona di elevata caraturacriminale ancora in grado di fornire informazioni utili sul clan Lauro.2. Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione daldifensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge ed assenza dimotivazione in relazione agli artt. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022 conv. in l. n.199/2022, 4-bis Ord. pen., 666, 678, 125, comma 3, cod. proc. pen., rispettoall’ambito oggettivo devoluto alla cognizione del giudice di sorveglianza e alladocumentazione in atto.Il Tribunale di sorveglianza ha ampliato il tema della collaborazioneimpossibile in mancanza di una specifica allegazione della Procura, dilatandolooltre misura fino a ricomprendervi reati e fatti estranei al reato associativo,mentre le vicende del clan Lauro sono state già compiutamente ricostruite nellasentenza irrevocabile a carico dello stesso [OSCURATO:PERSONA], grazie alle ampie dichiarazionidel collaboratore di giustizia Tamburrino.Ed è illegittima la prospettazione della necessità che il ricorrente forniscaapporti collaborativi indefiniti su fatti diversi rispetto a quelli per i quali ilpubblico ministero ha ritenuto di esercitare l’azione penale.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. L’art. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022, conv. con mod. dalla legge n.199/2022, ha fissato le condizioni in presenza delle quali possono essereconcessi i benefici di cui all’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. e la liberazionecondizionale ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata invigore di quello stesso decreto (31/10/2022), abbiano commesso delitti previstidal predetto comma 1 dell'art. 4-bis, nei casi in cui la limitata partecipazione alfatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integraleaccertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile,rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonchénei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamenteirrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata unadelle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora ilrisarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'art.114 ovvero dall'art. 116, secondo comma, cod. pen.Già la giurisprudenza, prima ancora di questa innovazione normativa, avevafissato il principio secondo il quale «l'accertamento dell'impossibilità (odell'inesigibilità) di un'utile collaborazione con la giustizia è circoscritto – stante iltenore letterale del comma 1-bis dell’art. 4-bis – alle sole circostanze e situazionidi fatto riferibili alle contestazioni mosse al condannato nei processi conclusisicon le sentenze di condanna per cui è in esecuzione la pena, senza poter esseredilatato fino a ricomprendervi gli ulteriori contenuti informativi che consentono larepressione o la prevenzione di condotte criminose diverse, inerendo talerequisito alla diversa figura della collaborazione effettiva con la giustizia, di cuiall'art. 58-ter, comma 1, Ord. pen., che sola consente il superamento delle soglieminime di espiazione di pena necessario per l'accesso ai diversi beneficipenitenziari» (Sez. 1, n. 14158 del 19/02/2020, Pg c. Minardi, Rv. 279120 - 01).E a questo principio si richiamano gli argomenti di censura contenuti nelricorso.3. Orbene, rileva la Corte che, come recentemente ribadito dallagiurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 27441 del 29/04/2026, Lobello, n.m.), «ilgiudizio demandato al Tribunale di sorveglianza non riguarda la generica utilitàche il condannato potrebbe offrire rispetto a contesti criminali diversi o a vicendeestranee al giudicato, ma la verifica se, avuto riguardo ai fatti oggetto dellecondanne in esecuzione e al ruolo in concreto accertato, residuino ancora ambiticonoscitivi non interamente esplorati, rispetto ai quali la collaborazione possaconservare una concreta utilità».Nel provvedimento impugnato che ritiene ancora esigibile un’utilecollaborazione da parte del condannato non viene chiarito quali sarebbero leulteriori acquisizioni informative che egli potrebbe consentire agli investigatori aifini dell’accertamento giudiziale di fatti non ancora noti.Non è spiegato, in particolare, in che termini sarebbe possibile per ilricorrente fornire elementi utili ulteriori, visto che si fa riferimento soloall’identificazione di persone offese o soggetti vicini alla cosca di cui non è megliodefinita la rilevanza rispetto al completamento dell’accertamento giudiziale giàsvolto nei suoi confronti.Ciò tenuto anche conto del fatto che il suo ruolo risulta, comunque, di rilievosecondario e le dinamiche della cosca sono state già ricostruite nel processo asuo carico.4. Tale lacuna motivazionale, sopra evidenziata, comporta l’annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato affinché si proceda con nuovo giudizioalla verifica dei presupposti riguardo all’impossibilità della collaborazione. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Perugia.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
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