CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 18096/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7123-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4053/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/12/2022 R.G.N. 3104/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto Lavoro privato R.G.N.7123/2023 Cron. Rep. Ud.24/04/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato la nullità dei ricorsi, riuniti in primo grado, proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. volto a far dichiarare sorto, sin dal 2001, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la convenuta; 2.la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha avallato il giudizio di nullità degli atti introduttivi espresso dal Tribunale, concludendo, all’esito di un articolato percorso argomentativo, che “è di immediata evidenza come le descritte plurime e confuse deduzioni, non riportate ad unità in ricorso, e le evidenti lacune non consentano di comprendere quali – tra i plurimi dedotti –siano i fatti costitutivi del diritto azionato”; 3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con due motivi; ha resistito con controricorso la società; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito; 1.1.col primo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 c.p.c., 112 c.p.c., 113 c.p.c., 2094 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”; si critica la sentenza impugnata, concludendo che la stessa “risulta viziata dalla violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa rispetto a quella formalmente proposta e dal travisamento del contenuto della domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio”; 1.2.con il secondo motivo si denuncia: “omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nel rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente lo scopo di porre in essere un contratto in frode alla legge perché elusivo dei diritti di carattere retributivo e contributivo dei ricorrenti per aver intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con [OSCURATO:SOCIETA] e non un rapporto di volontariato con la [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c.)”; 2.il ricorso è inammissibile; 2.1. il primo mezzo di gravame, infatti, oltre a non riportare i contenuti dell’atto introduttivo del giudizio di cui è stata dichiarata la nullità, in violazione del principio di specificità del motivo di ricorso per cassazione, non prospetta la censura nelle forme prescritte dal n. 4 dell’art. 360 c.p.c., come error in procedendo che determina la nullità della sentenza o del procedimento, ma piuttosto evocando l’error in iudicando, in una indebita commistione tra violazioni di norme sostanziali e processuali che non coglie neanche il parametro normativo di riferimento rappresentato dall’art. 414 c.p.c.; come noto è inammissibile il motivo che contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, sostanziale e processuale, senza alcuna specifica indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dal comma 1 dell’art. 360 c.p.c., così non consentendo una adeguata identificazione del devolutum(Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016; tra le più recenti v. Cass. SS.UU. n. 16990 del 2017; Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019; Cass. n. 36881 del 2021); 2.2. parimenti inammissibile è il secondo motivo, che lamenta un omesso esame di fatto decisivo, quando la Corte territoriale ha risolto la lite con una pronuncia di natura processuale, senza entrare nel merito della vicenda, che sola giustificherebbe l’evocazione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., peraltro richiamato nel motivo senza alcun rispetto dei canoni posti all’interpretazione della disposizione novellata dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014; 3. conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre esborsi pari ad euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del