CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 03225/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PALERMO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, di rigetto della richiesta di incidente probatorio, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 23/10/2025, nell’ambito del procedimento a suo carico, deducendo vizio rilevante ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per violazione e falsa applicazione dell’art. 392 comma 1 cod. proc. pen. e per mancanza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile (si veda Sez. 5, n. 49030 del 17/07/2017, Palmeri, Rv. 271776 – 01, a mente della quale: ‹‹È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari accoglie, rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di incidente probatorio››). 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 07/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]