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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 20628/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce confermava la decisione emessa dal Tribunale di Lecce e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, la violazione del'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 e 192 cod. proc. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere la Corte di merito avallato la sentenza di primo grado, laddove ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dal funzionario dell'agenzia delle entrate, nella parte in cui ha riferito quanto dichiarato dall'indagato nel corso del procedimento ispettivo in ordine alle operazioni contabili senza il rispetto delle garanzie della difesa e, in ogni caso, perché non sono stati acquisiti elementi certi per ritenere inesistenti le operazioni di cui alle fatture portate in contabilità dall'imputato, considerando, inoltre, che è possibile l'emissione della fattura anticipata prima della consegna nel caso di cessione di beni; con un secondo motivo, si eccepisce la violazione del'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2 e 157 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto, ad avviso del difensore, la disposizione di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2011, non trova applicazione nel caso in esame, posto che non può tenersi conto della fattura n. 8 del 30 settembre 2011, che riporta nella descrizione "Fattura anticipo per merce da consegnare", sicché la data del commesso reato deve farsi risalire al 31 agosto 2011.

3. In data 6 aprile 2022., il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce, ha depositato memoria, con cui chiede l'assegnazione del ricorso alla Sezione, stante l'ammissibilità del motivi.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Con riguardo al primo motivo, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno plausibilmente - e di sicuro non in termini di manifesta illogicità - ritenuto l'inesistenza della prestazione oggetto della fattura in esame sulla base di una serie di incongruenze emerse dal controllo della documentazione esibita, quali: la diversità di intestazione tra la fattura n. 1 e le altre quattro fatture; la circostanza che queste ultime avessero come logo un semplice timbro della società; l'illeggibilità delle firme apposte in fattura da parte del vettore e del destinatario; la descrizione generica dell'acquisto dei rotoli di rame nella fattura n. 2; l'indicazione "fattura anticipata per marce da consegnare" non risultata mai pervenuta.

A conferma dell'inesistenza dell'operazione, la Corte d'appello ha evidenziato, quale definitivo elemento di riscontro, la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. - società che aveva emesso le fatture - nei 2011 non aveva indicato alcun ricavo e, in ogni caso, non aveva emesso alcuna fattura nei confronti della società dell'imputato.

A fronte di tale appartato motivazionale, il motivo appare del tutto generico, perché, come si è visto, l'inesistenza delle operazioni sottostanti alle fatture non è stata desunta in alcun modo sulle dichiarazioni rese dall'indagato, ma riposa su elementi oggettivi, in relazioni ai quali il ricorrente omette di confrontarsi criticamente.

6. Quanto, poi, al secondo motivo, la tesi affacciata dal ricorrente, secondo cui il momento consumativo del reato in esame coincide con la data di emissione della fattura, è contraddetta dal principio, costantemente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui, invece, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici (ex multis, cfr. Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016, dep. 31/03/2017, Santoni, Rv. 269652; Sez. 3, n. 25808 del 16/03/2016, dep. 22/06/2016, Pescali, Rv. 267659; Sez. 2, n. 42111 del 17/09/2010, dep. 26/11/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248499) In applicazione di tale principio, correttamente, nel caso di specie, la data di consumazione del reato è stata perciò individuata nel 27 settembre 2012, con la conseguenza che trova applicazione la disposizione di cui all'art. 17, comma 1- bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 36 vides semel, lett. l) d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla

I. 14 settembre 2011, n. 148 e in vigore dal 17 settembre 2011 - quindi ben prima della consumazione del delitto in esame - che ha elevato di un terzo il termine di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 d.lgs. n. 74 del 2000, tra cui, quindi, anche quello in esame.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 06/05/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce confermava la decisione emessa dal Tribunale di Lecce e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, la violazione del'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 e 192 cod. proc. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere la Corte di merito avallato la sentenza di primo grado, laddove ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dal funzionario dell'agenzia delle entrate, nella parte in cui ha riferito quanto dichiarato dall'indagato nel corso del procedimento ispettivo in ordine alle operazioni contabili senza il rispetto delle garanzie della difesa e, in ogni caso, perché non sono stati acquisiti elementi certi per ritenere inesistenti le operazioni di cui alle fatture portate in contabilità dall'imputato, considerando, inoltre, che è possibile l'emissione della fattura anticipata prima della consegna nel caso di cessione di beni; con un secondo motivo, si eccepisce la violazione del'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2 e 157 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto, ad avviso del difensore, la disposizione di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2011, non trova applicazione nel caso in esame, posto che non può tenersi conto della fattura n. 8 del 30 settembre 2011, che riporta nella descrizione "Fattura anticipo per merce da consegnare", sicché la data del commesso reato deve farsi risalire al 31 agosto 2011. 3. In data 6 aprile 2022., il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce, ha depositato memoria, con cui chiede l'assegnazione del ricorso alla Sezione, stante l'ammissibilità del motivi. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Con riguardo al primo motivo, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno plausibilmente - e di sicuro non in termini di manifesta illogicità - ritenuto l'inesistenza della prestazione oggetto della fattura in esame sulla base di una serie di incongruenze emerse dal controllo della documentazione esibita, quali: la diversità di intestazione tra la fattura n. 1 e le altre quattro fatture; la circostanza che queste ultime avessero come logo un semplice timbro della società; l'illeggibilità delle firme apposte in fattura da parte del vettore e del destinatario; la descrizione generica dell'acquisto dei rotoli di rame nella fattura n. 2; l'indicazione "fattura anticipata per marce da consegnare" non risultata mai pervenuta. A conferma dell'inesistenza dell'operazione, la Corte d'appello ha evidenziato, quale definitivo elemento di riscontro, la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. - società che aveva emesso le fatture - nei 2011 non aveva indicato alcun ricavo e, in ogni caso, non aveva emesso alcuna fattura nei confronti della società dell'imputato. A fronte di tale appartato motivazionale, il motivo appare del tutto generico, perché, come si è visto, l'inesistenza delle operazioni sottostanti alle fatture non è stata desunta in alcun modo sulle dichiarazioni rese dall'indagato, ma riposa su elementi oggettivi, in relazioni ai quali il ricorrente omette di confrontarsi criticamente. 6. Quanto, poi, al secondo motivo, la tesi affacciata dal ricorrente, secondo cui il momento consumativo del reato in esame coincide con la data di emissione della fattura, è contraddetta dal principio, costantemente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui, invece, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici (ex multis, cfr. Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016, dep. 31/03/2017, Santoni, Rv. 269652; Sez. 3, n. 25808 del 16/03/2016, dep. 22/06/2016, Pescali, Rv. 267659; Sez. 2, n. 42111 del 17/09/2010, dep. 26/11/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248499) In applicazione di tale principio, correttamente, nel caso di specie, la data di consumazione del reato è stata perciò individuata nel 27 settembre 2012, con la conseguenza che trova applicazione la disposizione di cui all'art. 17, comma 1- bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 36 vides semel, lett. l) d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla I. 14 settembre 2011, n. 148 e in vigore dal 17 settembre 2011 - quindi ben prima della consumazione del delitto in esame - che ha elevato di un terzo il termine di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 d.lgs. n. 74 del 2000, tra cui, quindi, anche quello in esame. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2
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