CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02322/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava la pena nei suoi confronti in anni uno mesi due di reclusione ed euro 500 di multa in relazione al reato di furto con effrazione di autovettura, previo bilanciamento, in termini di equivalenza, delle riconosciute circostanze attenuanti con l'aggravante e la recidiva. 2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non impronta- ta al minimo edittale. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento san- zionatorio nell'ambito di una pena edittale improntata a criteri medio mini edit- tali (un anno di reclusione a fronte di una forchetta da sei mesi a tre anni), ar- gomentando l'impossibilità di partire da pena più mite in ragione della gravità della condotta illecita (effrazione di finestrino di veicolo con conducente a bordo per sottrarre una borsa sul sedile lato passeggero ed utilizzando un complice mi- nore di età) e dei precedenti penali del reo. 3.1 Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serrato- re, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti es- sere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). 4. La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trat- tamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non pre- senta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamen- to e di correzione da parte del giudice di legittimità. 5.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- t gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere