CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 49482/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]- rardino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chie- dendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione resa dal Tri- bunale di Verona e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Venezia, ai fini che qui rilevano, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 contestato al capo K) perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava in due anni di reclusione la pena per le residue violazioni dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestate ai capi L) e Al), nel resto confermando la pronuncia di primo grado, che, tra l'altro, aveva disposto, nei confronti del Gullà, la confisca della somma complessiva di 56.776 euro. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, pro- pone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto nel provvedimento impugnato non si riporta l'imputa- zione del capo Al), per il quale l'imputato è stato condannato. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. avendo la Corte di merito considerato distinti i fatti di cui ai capi Al) ed L), che, invece, essendo relativi alla medesima dichiarazione del 2011, avrebbero essere considerati come un unico reato; in altri termini, la diver- sità di fatture non può comportare la duplice condanna per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, istantaneo e consumatosi al momento della presentazione dell'unica dichiarazione. 2.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, per avere la Corte d'appello applicato ad entrambi i reati l'aumento per la prescrizione, senza considerare che le fatture sono registrare nella scritture contabili obbligato- rie dell'annualità precedente, sicché deve valutarsi se in quel momento era a co- noscenza dell'aumento della prescrizione previsto dalla norma indicata; ne segue, ad avviso del ricorrente, che, non potendo tenersi conto di detto aumento, i reati sarebbero estinti per prescrizione. 2.4. Con il quarto motivo si eccepisce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 578-bis cod. proc. pen. e 25, comma 2, Cost. perché la Corte di merito, pur avendo dichiarato la prescrizione del reato di cui al capo K), ha mantenuto ferma la confisca per equivalente, nonostante l'art. 578-bis cod. proc. pen. sia entrato in vigore in epoca successiva ai fatti in esame, sicché, essendo la confisca per equivalente assimilabile a una pena, non avrebbe potuto avere applicazione retroattiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, al limite dell'inammissibilità, è infondato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Se è vero che, per un mero errore materiale, l'imputazione del capo Al) non è riportata nell'epigrafe della sentenza, essa risulta descritta nel corpo della sen- tenza (schema grafico a pag. 2) e il dispositivo appare coerente con la motiva- zione. Nessuna nullità, pertanto, è rilevabile nel caso in esame, posto che la man- cata trascrizione dei capi di imputazione nell'epigrafe della sentenza non determina alcuna invalidità, ben potendo l'enunciazione dei fatti e delle circostanze che for- mano oggetto della contestazione essere contenuta nel corpo del provvedimento, in quanto l'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. sanziona, a pena di nullità, la sola mancanza o incompletezza del dispositivo (Sez. 3, n. 28675 del 24/09/2020, dep. 15/10/2020, Rv. 279968). In ogni caso, è del tutto evidente che, trattandosi di giudizio di impugnazione, all'imputato erano ben note le imputazioni in relazione alle quali è stato condan- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e, avverso quella sentenza, ha proposto appello. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come risulta dalla sentenza di primo grado, il Tribunale ha ritenuto intera- mente assorbita l'intera condotta del capo L), relativa all'annualità del 2001, nel capo Al), con riferimento alla medesima annualità; di conseguenza, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, non vi è stata nessuna duplicazione di condanna per il delitto ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione all'annualità di imposta del 2011, posto che la ritenuta continuazione riguarda due distinte dichiarazioni, quella del 2011 e quella del 2012. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 4.1. Per granita giurisprudenza di questa Sezione, i delitti di dichiarazione fraudolenta, previsti dagli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74 del 2000, si consumano nel mo- mento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettiva- mente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, dep. 19/12/2014, Vidi, Rv. 262358). In maniera del tutto coerente, si è affermato che non risponde del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, nemmeno a titolo di tentativo, l'amministratore di una società il quale, dopo aver acquisito e registrato una fattura per operazioni inesistenti, sia cessato dalla carica prima della presentazione della dichiarazione fiscale per la cui redazione la medesima fattura venga poi utilizzata dal suo suc- cessore (Sez. 3, n. 23229 del 27/04/2012, dep. 13/06/2012, p.m. in c. Rigotti, Rv. 252999); ciò in quanto il disvalore della condotta si incentra unicamente nel momento della presentazione della dichiarazione infedele, momento che segna la consumazione istantanea del reato. Da tale momento, quindi, decorre il termine di prescrizione, con la conse- guenza che, in relazione al caso di specie, posto che la dichiarazione è stata pre- senta il 28 settembre 2011, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 36 vides semel, lett. I) d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla I. 14 settembre 2011, n. 148 e in vigore dal 17 settembre 2011 - e quindi prima dalla data di consuma- zione del reato in esame -, che ha elevato di un terzo il termine di prescrizione per i tutti delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Del resto, laddove espone il primo motivo (p. 4 del ricorso), è lo stesso ricor- rente ad ammettere che il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 è "istantaneo" e si consuma "al momento della (unica) dichiarazione fraudolenta". 4.2. Nel caso in esame, tenendo conto dei periodi di sospensione, pari a com- plessivi 707 giorni (dal 13 ottobre 2014 all'8 ottobre 2015 per rinvio richiesto dalle difese, pari a 360 giorni, e dal 4 maggio 2017 al 16 aprile 2018 per astensione dei difensori dall'udienza, pari a 347 giorni), il termine di prescrizione per il reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 meno recente tra quelli oggetto di contestazione, ossia quello consumatosi il 28 settembre 2011, maturerà il 5 settembre 2023. 5. Il quarto motivo è infondato. E' ben vero, come evidenzia il ricorrente nelle conclusioni, che all'udienza del 29 settembre 2022, affondando la questione (ric. Esposito) se la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equiva- lente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rien- tranti nella previsione dell'art. 322-ter cod. pen., anteriormente all'entrata in vi- gore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis, le parole «o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. Letn., le o Sezioni Unite, da quanto si apprende dall'informazione provvisoria, hanno risposta • negativa, trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 Cost. Nel caso in esame, tuttavia, pur dichiarando l'estinzione del reato di cui al capo K) per prescrizione, la Corte di appello ha rilevato che l'avviso di accerta- mento per l'anno di imposta del 2012 (in relazione al quale è intervenuta con- danna) la maggior imposta Irpef accertata è di 157.350 euro e la maggior I.v.a. dovuta pari a 126,000,06 euro (p. 14 della sentenza impugnata): importi, quindi, ben superiori alla somma di 56.776 euro in relazione alla quale il Tribunale ha disposto la confisca. In altri termini, la Corte di merito ha evidenziato come il profitto del reato relativamente alla sola annualità del 2012 è di gran lunga inferiore all'ammontare della confisca disposta del Tribunale con riferimento a tutti i reati per i quali il Gullà è stato condannato — aspetto che il ricorrente non contesta; conseguentemente, nonostante l'intervenuta dichiarazione di estinzione per prescrizione per il solo reato di cu al capo K), relativo all'annualità 2010, la Corte di merito non ha pro- ceduto a ridurre l'importo della confisca, posto che, già con riferimento alla sola annualità del 2012, il profitto del reato è superiore a detto importo. 9. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.