CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07273/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione aovv9rso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la , ti A Corte di appello di Napoli4.1tate cop-u t.4:ita condannata alla pena della reclusione di due mesi ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli art. 56, 515 cod. pen9 per aver compiuto atti diretti in modo non equivoco a vendere 3085 giocattoli, esposti per la vendita all'interno dell'esercizio commerciale, recanti marchio non conforme alle [OSCURATO:PERSONA] in materia di a. marcatura CE, oltrev 612 giocattoli detenuti all'interno del magazzino con le medesime caratteristiche. La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, evidenziando la inidoneità del marchio CE ([OSCURATO:PERSONA]) ad indurre in errore i potenziali acquirenti della merce, che ben potrebbero scegliere prodotti esportati dalla Cina; con il secondo motivo, contesta la qualificazione del fatto, sia pure nella forma tentata, considerato che la merce era custodita in parte nell'esercizio commerciale, ove era esposta per la vendita, e in parte in un magazzino ( e quindi non era destinata alla vendita) e che non era in corso alcuna contrattazione. Le doglianze formulate con entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondate. In ordine alla prima, si osserva che la decettività della marcatura CE ([OSCURATO:PERSONA]), che si distingue da quella europea per la sola, impercettibile, diversa distanza tra le due lettere, è da sola sufficiente ad ingenerare nel consumatore la convinzione che la merce abbia le caratteristiche e gli standard europei, in quanto l'apposizione del marchio CE da parte del produttore ha la funzione di certificare la conformità del prodotto con i requisiti essenziali richiesti dal mercato europeo; e tale certificazione costituisce in sé un essenziale elemento qualitativo del prodotto (Sez.3, n.43622 del 12/06/2018 ). Si è infatti affermatoyche integra il reato di tentativo di frode nell'esercizio del commercio l'apposizione, su beni destinati alla vendita, del marchio contraffatto CE, poiché questo garantisce non solo la provenienza del bene dall'Europa, ma anche la sussistenza dei requisiti aprioristicamente standardizzati dalla normativa comunitaria, che possono essere scelti dall'acquirente in ragione della loro origine e provenienza controllata alla fonte. (Sez. 3, n. 17686 del 14/12/2018 Ud. (dep. 29/04/2019) Rv. 275932). Ne segue che è quindi irrilevante la deduzione difensiva in ordine alla grossolanità della contraffazione e alla inidoneità ad indurre in errore gli acquirenti. In ordine alla seconda doglianza, è stato condivisibilmente affermato che, in tema di frode nell'esercizio del commercio, mentre la fattispecie consumata è integrata dalla consegna materiale della merce all'acquirente, per la configurabilità del tentativo non è necessaria la sussistenza di una contrattazione finalizzata alla vendita, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (Sez. 3, n. 45916 del 18/09/2014, Tebai, Rv. 26091; Sez. 3, n.9310 del 14/02/2013; Sez. 3, n. 41758 del 25/11/2010; Sez. 3, n. 6885 del 18/02/2009; Sez. 3, n. 23099 del 14/06/2007; Sez. 3, n. 42920 del 29/11/2001). In tal senso, non solo la esposizione della merce per la venditayanche la mera detenzione presso un magazzino di prodotti finiti, recanti false indicazioni, integra il tentativo di frode nell'esercizio del commercio, mentre la condotta consumata è costituita dalla consegna materiale della merce all'acquirente. Configura, dunque, il tentativo, anche la mera detenzione in magazzino di merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, trattandosi di dato pacificamente indicativo della successiva immissione nella rete distributiva di tali prodotti (Sez. 3, n. 3479 del 26/01/2009; Sez. 3, n. 1454 del 16/01/2009; Sez. 3, n. 36056 del 8/09/2004) Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, posto che durante un'ispezione effettuata all'interno del negozio, i militari della Guardia di Finanza appositamente qualificati nella lotta alla contraffazione, hanno rinvenuto, esposti per la vendita, 3085 giocattoli con marchio contraffatto e privi della dicitura che richiama la normativa sulla sicurezza; i militari hanno rinvenuto altri 612 giocattoli nel magazzino, con le medesime alterazioni, in quanto presentavano un marchio privo delle caratteristiche di forma e dimensione del marchio CE, ancorché con caratteristiche grafiche tali da indurre i terzi all'erronea identificazione con tale marchio. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna htt. ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 20