CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06816/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 25254_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che rigettava la richiesta di revisione della sentenza di condanna del Tribunale di Verona del 5/6/2014; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha fondato la decisione sul corretto principio che la nuova prova per poter portare all'esito positivo del giudizio di revisione deve dimostrare che l'iniziale compendio probatorio non è in grado di sostenere la condanna oltre ogni ragionevole dubbio, non sussistendo quindi alcuna violazione di legge, dando conto con congrua e logica motivazione delle proprie valutazioni in fatto. Gli argomenti del ricorso, quindi, sono manifestamente infondati e, comunque, deducono motivi non ammessi lì dove richiedono una nuova valutazione in fatto fr vi‘itela non consentita in sede di legittimità Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 4povmbre 2021 [OSCURATO:PERSONA] il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C-)I.r-,C1.7 !.. 1