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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2026

Cassazione n. 12084/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 maggio 2025, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 11 dicembre 2023, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo B) (omesso versamento di ritenute previdenziali per l'anno 2016) perché estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, riduceva la pena in relazione al reato di cui al capo A) (medesima fattispecie per l'anno 2017) a mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2, comma 1-bis, della Legge 638/83 e dell'art. 157 c.p., in relazione al mancato riconoscimento della prescrizione anche per il reato di cui al capo A).

La difesa sostiene che, essendo i mancati versamenti relativi al periodo da giugno a dicembre 2017 "sotto soglia", anche se unitariamente considerati, e ammontando l'omissione di dicembre 2017 a soli C 360,00, la Corte territoriale avrebbe errato nel collocare il tempus commissi delicti in una data successiva a quella effettiva, con un trattamento deteriore per l'imputato.

Si assume che l'omissione di dicembre 2017, essendo ampiamente sottosoglia, sarebbe penalmente irrilevante ai fini del calcolo della prescrizione.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132, 133, 168-ter c.p. e 464-septies c.p.p., nonché la manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente censura la decisione della Corte di appello di ridurre la pena di soli dieci giorni di reclusione e 50 euro di multa a seguito della declaratoria di prescrizione del capo B).

Si contesta la motivazione adottata, secondo cui la pena sarebbe congrua alla luce della "complessiva condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], afferente all'omissione di contributi per due intere annualità", e delle "connotazioni soggettive•dell'imputato già raggiunto da una precedente pronuncia di responsabilità" per fatti analoghi del 2015, sebbene quel processo si fosse concluso con estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

Il ricorrente argomenta che la Corte ha illegittimamente considerato una condotta (quella del 2016) per cui non vi è stata condanna e ha attribuito un "peso specifico" negativo a un precedente che tale non è, in violazione del dettato normativo e della giurisprudenza che escludono l'equiparazione della sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova a una sentenza di condanna. 2.3 Con memoria inoltrata il 31 gennaio 2026, il difensore ha proposto un nuovo motivo lamentando che con il gravame era stata richiestati la non menzione della condanna e che la Corte territoriale non si era pronunciata sulla richiesta.

Ha, quindi, ribadito le ragioni esposte nel ricorso di cui ha chiesto l'accoglimento e ha, infine, sollevato la questione di legittimità costituzionale "del combinato disposto degli artt. 2, I comma, lettera "a", Legge 27.09.2021, n.134, e 1, II comma, Legge 9 gennaio 2019, n. 3, per contrasto con gli articoli 3 e 25, II comma, della Costituzione" sull'assunto che l'interpretazione fatta propria dalle Sezioni unite determinerebbe, in primo luogo, "una irragionevole disparità di trattamento tra coloro che sono giudicati (...) ex lege 251/2005 e quelli giudicati ex lege 103/2017" e, ancora, "una surrettizia esegesi in malam partem del complesso normativo in materia di prescrizione del reato".

In estremo subordine,ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo o a udienza fissa in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale attualmente pendente dinanzi alla Corte costituzionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato in motivi manifestamente infondati.

2. Con riferimento all'eccezione di prescrizione, va osservato che la Corte di appello ha correttamente applicato i principi espressi da questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione, in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali.

Anche recentemente, questa Corte ha qualificato il delitto contestato come "fattispecie connotata da progressione criminosa, nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità".

In tal senso si erano già espresse le Sezioni unite (Sez.

U, n. 10424 del 18/01/2018, Del, Rv. 272163 - 01) che avevano chiarito che "in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio-16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso)".

La medesima decisione, richiamando la "sentenza Lanzoni" (Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, Rv. 268308), ha precisato che in caso di una pluralità di omissioni relative al medesimo anno, "una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno rappresentano momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità".

Risulta, pertanto, del tutto irrilevante che "i mancati versamenti dal mese di giugno 2017 fino a dicembre 2017" rimasero "sotto soglia". [OSCURATO:PERSONA] che il decorso del termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 11/2/2024, data di scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado, al 20/5/2025, data della pronuncia della sentenza di appello, ai sensi della legge n. 103/2017, l'eccezione di prescrizione risulta manifestamente infondata.

33. Venendo al secondo motivo del riCorso, la difesa lamenta che, nel rideterminare la pena a seguito della declaratoria di prescrizione del reato satellite, la Corte territoriale ha dato rilievo alla condotta per cui è stata contestualmente accertata la causa estintiva e a una precedente pronuncia che aveva dichiarato estinto il reato contestato per l'esito positivo della messa alla prova, così incorrendo nella violazione di legge e nel vizio di motivazione denunciato.

Va ricordato che secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 3.1 La Corte di appello, già attraverso la condivisione della motivazione del Tribunale, che aveva ritenuto "equa" la pena di mesi sei di reclusione ed € 600,00 di multa, richiamando "gli indici soggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 c.p.", ha fornito una giustificazione adeguata a una pena molto più prossima al minimo che al medio edittale, che, giova ricordarlo, deve essere calcolato non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01).

È stato, infatti, precisato che quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c. p. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre "una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale" (così Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto). 3.2 La Corte territoriale, inoltre, ha integrato la motivazione del Tribunale valorizzando sia il mancato versamento dei contribuiti per l'anno 2016 quanto una precedente pronuncia, relativa ad "analoga condotta relativa all'anno 2015", che aveva dichiarato il reato estinto per l'esito positivo della messa alla prova.Il rilievo dato all'inadempimento relativo all'anno 2016 dalla Corte territoriale si sottrae alle censure difensive trovando avallo nel panorama giurisprudenziale di legittimità.

Assumono rilievo, al riguardo, le pronunce di seguito riportate, che, pur non direttamente inerenti alla commisurazione della pena, danno conto della rilevanza, ai fini della dosimetria latamente intesa, delle condotte integranti reati dichiarati estinti per prescrizione: Sez. 5, n. 39473 del 13/6/2013, Paderni, in relazione a una vicenda processuale in cui la Corte d'appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando anche "condanne per le quali era intervenuta estinzione della pena e degli effetti penali, in seguito al buon esito dell'affidamento in prova ai servizi sociali".

Nel respingere il ricorso la Corte ha rilevato che, "poiché tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., che costituisce la norma di riferimento per il giudice nell'apprezzamento delle generiche, ci sono i precedenti penali e giudiziari, ma più in generale è ricompresa la condotta e la vita del reo, antecedenti al reato, espressione nella quale sicuramente rientrano le condanne dichiarate estinte dal Tribunale di sorveglianza"; Sez. 5, n. 10977 del 12/12/2019, dep. 2020, Gironi, Rv. 278921 - 01 di cui si riporta la massima: "In tema di circostanze, il giudice può legittimamente trarre elementi di valutazione per escludere la concessione delle attenuanti generiche anche da reati contestati come commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, che, pur accertati, sono stati dichiarati prescritti, in quanto, con l'estinzione del reato, viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che, nel determinare la pena per bancarotta fraudolenta, aveva escluso le circostanze attenuanti generiche anche sul presupposto che all'imputato erano state contestate numerose ipotesi di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, estinte per prescrizione)".

Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv. 281425 - 01 secondo cui "in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può legittimamente trarre elementi di valutazione per escludere la concessione del beneficio anche da reati contestati come commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, che, pur accertati, sono stati dichiarati prescritti, in quanto, con l'estinzione del reato, viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce".

Sez. 3, n. 41725 del 13/11/2024, D., che ribadisce che "ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche il giudice, alla luce dei criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., può considerare i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi, e, pertanto, a maggior ragione può tener conto dei reati estinti, in quanto elementi che sono espressione della personalità dell'imputato ha ritenuto che l'esclusione delle attenuanti generiche". 5Né risultano conferenti i precedenti richiamati dalla difesa in quanto, nel caso in esame, non viene in rilievo una sanzione accessoria o amministrativa o una misura di sicurezza riconnessa dal legislatore a una sentenza di condanna ma comportamenti pregressi ritenuti dalla Corte territoriale significativi in quanto indice della gravità del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato.

Anche a voler condividere l'argomento difensivo che censura il rilievo dato al reato estintosi per l'esito positivo della messa alla prova, deve concludersi che i restanti argomenti sviluppati dai giudici di merito giustificano ampiamente la pena irrogata.

4. L' inammissibilità del ricorso principale travolge anche il motivo aggiunto, relativo alla non menzione della condanna (Sez. 5, n. 2910 del 4/12/2024, Arapi, Rv. 287482-03), e, precludendo la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 46261 del 18/9/2019, Cammi, Rv. 277593 - 02), priva di qualunque rilevanza la questione afferente alla legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge 103 del 23/6/2017 in quanto il termine di prescrizione, senza computare la sospensione prevista dalla riforma Orlando dopo la maturazione del termine di cui all'art. 544 c.p.p., risulterebbe, comunque, giunto a compimento il 16/6/2025 e, quindi, in data successiva alla pronuncia della decisione impugnata.

5. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P. P.Q.MCosì deciso il 18/2/2026 9 Il Consigliere estensore Il P [OSCURATO:PERSONA] f Gaston ndreazza L Deposita in [OSCURATO:PERSONA], 31 MAR: 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doit.s lisab Arrabito 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 maggio 2025, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 11 dicembre 2023, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo B) (omesso versamento di ritenute previdenziali per l'anno 2016) perché estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, riduceva la pena in relazione al reato di cui al capo A) (medesima fattispecie per l'anno 2017) a mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2, comma 1-bis, della Legge 638/83 e dell'art. 157 c.p., in relazione al mancato riconoscimento della prescrizione anche per il reato di cui al capo A). La difesa sostiene che, essendo i mancati versamenti relativi al periodo da giugno a dicembre 2017 "sotto soglia", anche se unitariamente considerati, e ammontando l'omissione di dicembre 2017 a soli C 360,00, la Corte territoriale avrebbe errato nel collocare il tempus commissi delicti in una data successiva a quella effettiva, con un trattamento deteriore per l'imputato. Si assume che l'omissione di dicembre 2017, essendo ampiamente sottosoglia, sarebbe penalmente irrilevante ai fini del calcolo della prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132, 133, 168-ter c.p. e 464-septies c.p.p., nonché la manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. Il ricorrente censura la decisione della Corte di appello di ridurre la pena di soli dieci giorni di reclusione e 50 euro di multa a seguito della declaratoria di prescrizione del capo B). Si contesta la motivazione adottata, secondo cui la pena sarebbe congrua alla luce della "complessiva condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], afferente all'omissione di contributi per due intere annualità", e delle "connotazioni soggettive•dell'imputato già raggiunto da una precedente pronuncia di responsabilità" per fatti analoghi del 2015, sebbene quel processo si fosse concluso con estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. Il ricorrente argomenta che la Corte ha illegittimamente considerato una condotta (quella del 2016) per cui non vi è stata condanna e ha attribuito un "peso specifico" negativo a un precedente che tale non è, in violazione del dettato normativo e della giurisprudenza che escludono l'equiparazione della sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova a una sentenza di condanna. 2.3 Con memoria inoltrata il 31 gennaio 2026, il difensore ha proposto un nuovo motivo lamentando che con il gravame era stata richiestati la non menzione della condanna e che la Corte territoriale non si era pronunciata sulla richiesta. Ha, quindi, ribadito le ragioni esposte nel ricorso di cui ha chiesto l'accoglimento e ha, infine, sollevato la questione di legittimità costituzionale "del combinato disposto degli artt. 2, I comma, lettera "a", Legge 27.09.2021, n.134, e 1, II comma, Legge 9 gennaio 2019, n. 3, per contrasto con gli articoli 3 e 25, II comma, della Costituzione" sull'assunto che l'interpretazione fatta propria dalle Sezioni unite determinerebbe, in primo luogo, "una irragionevole disparità di trattamento tra coloro che sono giudicati (...) ex lege 251/2005 e quelli giudicati ex lege 103/2017" e, ancora, "una surrettizia esegesi in malam partem del complesso normativo in materia di prescrizione del reato". In estremo subordine,ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo o a udienza fissa in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale attualmente pendente dinanzi alla Corte costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato in motivi manifestamente infondati. 2. Con riferimento all'eccezione di prescrizione, va osservato che la Corte di appello ha correttamente applicato i principi espressi da questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione, in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Anche recentemente, questa Corte ha qualificato il delitto contestato come "fattispecie connotata da progressione criminosa, nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità". In tal senso si erano già espresse le Sezioni unite (Sez. U, n. 10424 del 18/01/2018, Del, Rv. 272163 - 01) che avevano chiarito che "in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio-16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso)". La medesima decisione, richiamando la "sentenza Lanzoni" (Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, Rv. 268308), ha precisato che in caso di una pluralità di omissioni relative al medesimo anno, "una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno rappresentano momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità". Risulta, pertanto, del tutto irrilevante che "i mancati versamenti dal mese di giugno 2017 fino a dicembre 2017" rimasero "sotto soglia". [OSCURATO:PERSONA] che il decorso del termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 11/2/2024, data di scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado, al 20/5/2025, data della pronuncia della sentenza di appello, ai sensi della legge n. 103/2017, l'eccezione di prescrizione risulta manifestamente infondata. 33. Venendo al secondo motivo del riCorso, la difesa lamenta che, nel rideterminare la pena a seguito della declaratoria di prescrizione del reato satellite, la Corte territoriale ha dato rilievo alla condotta per cui è stata contestualmente accertata la causa estintiva e a una precedente pronuncia che aveva dichiarato estinto il reato contestato per l'esito positivo della messa alla prova, così incorrendo nella violazione di legge e nel vizio di motivazione denunciato. Va ricordato che secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 3.1 La Corte di appello, già attraverso la condivisione della motivazione del Tribunale, che aveva ritenuto "equa" la pena di mesi sei di reclusione ed € 600,00 di multa, richiamando "gli indici soggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 c.p.", ha fornito una giustificazione adeguata a una pena molto più prossima al minimo che al medio edittale, che, giova ricordarlo, deve essere calcolato non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). È stato, infatti, precisato che quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c. p. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre "una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale" (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto). 3.2 La Corte territoriale, inoltre, ha integrato la motivazione del Tribunale valorizzando sia il mancato versamento dei contribuiti per l'anno 2016 quanto una precedente pronuncia, relativa ad "analoga condotta relativa all'anno 2015", che aveva dichiarato il reato estinto per l'esito positivo della messa alla prova.Il rilievo dato all'inadempimento relativo all'anno 2016 dalla Corte territoriale si sottrae alle censure difensive trovando avallo nel panorama giurisprudenziale di legittimità. Assumono rilievo, al riguardo, le pronunce di seguito riportate, che, pur non direttamente inerenti alla commisurazione della pena, danno conto della rilevanza, ai fini della dosimetria latamente intesa, delle condotte integranti reati dichiarati estinti per prescrizione: Sez. 5, n. 39473 del 13/6/2013, Paderni, in relazione a una vicenda processuale in cui la Corte d'appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando anche "condanne per le quali era intervenuta estinzione della pena e degli effetti penali, in seguito al buon esito dell'affidamento in prova ai servizi sociali". Nel respingere il ricorso la Corte ha rilevato che, "poiché tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., che costituisce la norma di riferimento per il giudice nell'apprezzamento delle generiche, ci sono i precedenti penali e giudiziari, ma più in generale è ricompresa la condotta e la vita del reo, antecedenti al reato, espressione nella quale sicuramente rientrano le condanne dichiarate estinte dal Tribunale di sorveglianza"; Sez. 5, n. 10977 del 12/12/2019, dep. 2020, Gironi, Rv. 278921 - 01 di cui si riporta la massima: "In tema di circostanze, il giudice può legittimamente trarre elementi di valutazione per escludere la concessione delle attenuanti generiche anche da reati contestati come commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, che, pur accertati, sono stati dichiarati prescritti, in quanto, con l'estinzione del reato, viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che, nel determinare la pena per bancarotta fraudolenta, aveva escluso le circostanze attenuanti generiche anche sul presupposto che all'imputato erano state contestate numerose ipotesi di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, estinte per prescrizione)". Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv. 281425 - 01 secondo cui "in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può legittimamente trarre elementi di valutazione per escludere la concessione del beneficio anche da reati contestati come commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, che, pur accertati, sono stati dichiarati prescritti, in quanto, con l'estinzione del reato, viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce". Sez. 3, n. 41725 del 13/11/2024, D., che ribadisce che "ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche il giudice, alla luce dei criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., può considerare i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi, e, pertanto, a maggior ragione può tener conto dei reati estinti, in quanto elementi che sono espressione della personalità dell'imputato ha ritenuto che l'esclusione delle attenuanti generiche". 5Né risultano conferenti i precedenti richiamati dalla difesa in quanto, nel caso in esame, non viene in rilievo una sanzione accessoria o amministrativa o una misura di sicurezza riconnessa dal legislatore a una sentenza di condanna ma comportamenti pregressi ritenuti dalla Corte territoriale significativi in quanto indice della gravità del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato. Anche a voler condividere l'argomento difensivo che censura il rilievo dato al reato estintosi per l'esito positivo della messa alla prova, deve concludersi che i restanti argomenti sviluppati dai giudici di merito giustificano ampiamente la pena irrogata. 4. L' inammissibilità del ricorso principale travolge anche il motivo aggiunto, relativo alla non menzione della condanna (Sez. 5, n. 2910 del 4/12/2024, Arapi, Rv. 287482-03), e, precludendo la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 46261 del 18/9/2019, Cammi, Rv. 277593 - 02), priva di qualunque rilevanza la questione afferente alla legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge 103 del 23/6/2017 in quanto il termine di prescrizione, senza computare la sospensione prevista dalla riforma Orlando dopo la maturazione del termine di cui all'art. 544 c.p.p., risulterebbe, comunque, giunto a compimento il 16/6/2025 e, quindi, in data successiva alla pronuncia della decisione impugnata. 5. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.     in caso di     inammissibilità del     ricorso,     considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P. P.Q.MCosì deciso il 18/2/2026 9 Il Consigliere estensore Il P [OSCURATO:PERSONA] f Gaston ndreazza L Deposita in [OSCURATO:PERSONA],     31 MAR: 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doit.s     lisab     Arrabito 7
Sentenza Cassazione n. 12084/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris