CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 1962
Cassazione n. 18219/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/1962 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/11/1939 avverso l'ordinanza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG, dott.ssa LODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca di due unità immobiliari, site una in Grottaferrata e l'altra in [OSCURATO:PERSONA], avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la prima già imputata nel procedimento conclusosi con la sua condanna per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per quello di cui all'art. 648- bis cod. pen. e con la confisca delle due unità immobiliari, e l'altra terza interessata. Una delle due unità immobiliari era intestata a [OSCURATO:PERSONA] e l'altra a [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe erano state sequestrate in corso di procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], coniuge coimputato di [OSCURATO:PERSONA], che fu poi separatamente giudicato e condannato con sentenza che negò la confisca dei beni invece confiscati nel procedimento conclusosi con la condanna di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha evidenziato che il principio del ne bis in idem non impedisce che un medesimo bene, in relazione a soggetti diversi, possa essere sottoposto a procedimenti diversi di sequestro e confisca con esiti finali diversi sul piano del vincolo reale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il provvedimento di sequestro preventivo, prodromico alla confisca, fu adottato soltanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] determinandosi in tal modo una preclusione processuale all'adozione della confisca sugli stessi beni e in relazione ai medesimi reati in riferimento ad altri concorrenti. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. L'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va qualificata come opposizione. 2. In disparte la questione, che pure dovrà ricevere attenzione, della legittimazione per chi è stato parte del procedimento di cognizione conclusosi con la confisca, in specie con la veste di imputato - questo il caso di [OSCURATO:PERSONA] -, a dare impulso al procedimento di esecuzione con richiesta di revoca della confisca disposta, appunto, nel giudizio di cognizione a cui ha pienamente partecipato, va ora rilevato che il giudice dell'esecuzione provvede sulla richiesta di revoca della confisca con provvedimento de plano, ai sensi degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., con possibilità per l'interessato di proporre opposizione dinnanzi allo stesso giudice avverso l'ordinanza così adottata. Ciò vale anche per il caso in cui il giudice dell'esecuzione si pronunci irritualmente all'esito di udienza camerale, secondo il consolidato principio di diritto per il quale "il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione assunto de plano, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero irritualmente nelle forme dell'udienza camerale, ex art. 666 cod. proc. pen., deve essere riqualificato come opposizione per il principio della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente." - Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Rv. 283858 -. L'impugnazione in esame deve pertanto essere qualificata, ai sensi dell'articolo 568, ult. co ., c.p.p., come opposizione, e conseguentemente gli atti devono essere restituiti alla Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione competente a decidere sull'opposizione. P.Q. M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma. Così deciso il 17 marzo 2023 Il c nsig