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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 1981

Cassazione n. 35938/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1981 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli all'art. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen. 2.

Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela.

Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela redatto il 3 dicembre 2019 negli uffici della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che nell'occasione ha accettato la remissione.

Ai sensi dell'art. 155, secondo comma, cod. pen., la remissione si estende a tutti i concorrenti che non abbiano l'abbiano ricusata (cfr. Sez. 5, n. 44377 del 08/07/2014, Ravelli, Rv. 262195).

3. In assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen., sicché la sentenza va annullata senza rinvio.

Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Pone le spese processuali a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1981 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli all'art. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen. 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela redatto il 3 dicembre 2019 negli uffici della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che nell'occasione ha accettato la remissione. Ai sensi dell'art. 155, secondo comma, cod. pen., la remissione si estende a tutti i concorrenti che non abbiano l'abbiano ricusata (cfr. Sez. 5, n. 44377 del 08/07/2014, Ravelli, Rv. 262195). 3. In assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen., sicché la sentenza va annullata senza rinvio. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese processuali a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso i
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