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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25564/2025

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NANZA sul ricorso iscritto al n. 3545/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore -intimato- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3751/18 depositata il 16 novembre 2018 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sulla scorta delle risultanze della verifica fiscale condotta dalla tenenza di Scalea della Guardia di Finanza nei confronti della ditta D’[OSCURATO:PERSONA], concluse con la redazione del processo verbale di constatazione del 9 dicembre 2013, la [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza dell’Agenzia delle Entrate notificava al curatore del sopravvenuto fallimento della prefata impresa individuale un avviso di accertamento relativo all’anno 2010, con il quale contestava l’avvenuta dichiarazione di costi non deducibili e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte del contribuente «in bonis», operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA.

Il curatore impugnava tale avviso di accertamento davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, che respingeva il suo ricorso.

La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3751/18 del 16 novembre 2018, in accoglimento dell’appello della parte soccombente, annullava l’atto impositivo.

Rilevava il collegio di secondo grado che, «non avendo l’Ufficio provato, con la produzione in giudizio del PVC posto a base dell’accertamento, di averne riportato in quest’ultimo il contenuto essenziale ai fini della motivazione della pretesa, ... l’accertamento impugnato (doveva essere)annullato».

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Il fallimento della ditta individuale D’[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000. 1.1 Si contesta l’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento imposto dalle norme innanzi citate, fosse necessario procedere alla notifica nei confronti del curatore fallimentare del prodromico processo verbale di constatazione, ivi richiamato «per relationem», o altrimenti alla riproduzione del suo contenuto essenziale, sebbene tale atto fosse già stato in precedenza notificato al contribuente quando questi era ancora «in bonis». 1.2 La censura è fondata. 1.3 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte formatosi in tema di motivazione dell’avviso di accertamento, qualora il processo verbale di constatazione presupposto sia stato ricevuto dal fallito quando era «in bonis», non è necessario che l’atto impositivo successivamente notificato al curatore rechi in allegato il suddetto processo verbale o ne riproduca il contenuto essenziale; e ciò perchè l’obbligo di consegna al curatore della documentazione amministrativa dell’impresa sottoposta a procedura concorsuale (art. 88, comma 1, L.F.) consente di ritenere, con presunzione «iuris tantum», che anche il verbale di constatazione notificato all’imprenditore prima della dichiarazione di fallimento sia pervenuto nella disponibilità del predetto organo fallimentare e sia stato dallo stesso conosciuto (cfr. Cass. n. 474/2023, Cass. n. 18187/2022, Cass. n. 27628/2018, Cass. n. 24254/2014). 1.4 Nel caso di specie, è pacifico che il PVC fosse stato regolarmente notificato al D’Imperio, all’epoca «in bonis» , trattandosi di circostanza che, come si ricava dalla stessa sentenza in esame, era stata posta a base dell’appello della curatela (pag. 2, righi 12-14: «...l’appellante aveva eccepito che il PVC al quale si era integralmente richiamato l’avviso di accertamento era stato notificato al legale rappresentante della Ditta, quando ancora questa era in bonis, e non anche al Curatore fallimentare»). 1.5 La decisione assunta dalla CTR appare, pertanto, affetta dal lamentato «error in iudicando» , discostandosi dal surriferito insegnamento nomofilattico. 2.

Va, conseguentemente, disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione della gravata pronuncia con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi al principio di diritto sopra espresso. 2.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso iscritto al n. 3545/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore -intimato- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3751/18 depositata il 16 novembre 2018 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sulla scorta delle risultanze della verifica fiscale condotta dalla tenenza di Scalea della Guardia di Finanza nei confronti della ditta D’[OSCURATO:PERSONA], concluse con la redazione del processo verbale di constatazione del 9 dicembre 2013, la [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza dell’Agenzia delle Entrate notificava al curatore del sopravvenuto fallimento della prefata impresa individuale un avviso di accertamento relativo all’anno 2010, con il quale contestava l’avvenuta dichiarazione di costi non deducibili e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte del contribuente «in bonis», operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA. Il curatore impugnava tale avviso di accertamento davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, che respingeva il suo ricorso. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3751/18 del 16 novembre 2018, in accoglimento dell’appello della parte soccombente, annullava l’atto impositivo. Rilevava il collegio di secondo grado che, «non avendo l’Ufficio provato, con la produzione in giudizio del PVC posto a base dell’accertamento, di averne riportato in quest’ultimo il contenuto essenziale ai fini della motivazione della pretesa, ... l’accertamento impugnato (doveva essere)annullato». Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il fallimento della ditta individuale D’[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000. 1.1 Si contesta l’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento imposto dalle norme innanzi citate, fosse necessario procedere alla notifica nei confronti del curatore fallimentare del prodromico processo verbale di constatazione, ivi richiamato «per relationem», o altrimenti alla riproduzione del suo contenuto essenziale, sebbene tale atto fosse già stato in precedenza notificato al contribuente quando questi era ancora «in bonis». 1.2 La censura è fondata. 1.3 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte formatosi in tema di motivazione dell’avviso di accertamento, qualora il processo verbale di constatazione presupposto sia stato ricevuto dal fallito quando era «in bonis», non è necessario che l’atto impositivo successivamente notificato al curatore rechi in allegato il suddetto processo verbale o ne riproduca il contenuto essenziale; e ciò perchè l’obbligo di consegna al curatore della documentazione amministrativa dell’impresa sottoposta a procedura concorsuale (art. 88, comma 1, L.F.) consente di ritenere, con presunzione «iuris tantum», che anche il verbale di constatazione notificato all’imprenditore prima della dichiarazione di fallimento sia pervenuto nella disponibilità del predetto organo fallimentare e sia stato dallo stesso conosciuto (cfr. Cass. n. 474/2023, Cass. n. 18187/2022, Cass. n. 27628/2018, Cass. n. 24254/2014). 1.4 Nel caso di specie, è pacifico che il PVC fosse stato regolarmente notificato al D’Imperio, all’epoca «in bonis» , trattandosi di circostanza che, come si ricava dalla stessa sentenza in esame, era stata posta a base dell’appello della curatela (pag. 2, righi 12-14: «...l’appellante aveva eccepito che il PVC al quale si era integralmente richiamato l’avviso di accertamento era stato notificato al legale rappresentante della Ditta, quando ancora questa era in bonis, e non anche al Curatore fallimentare»). 1.5 La decisione assunta dalla CTR appare, pertanto, affetta dal lamentato «error in iudicando» , discostandosi dal surriferito insegnamento nomofilattico. 2. Va, conseguentemente, disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione della gravata pronuncia con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi al principio di diritto sopra espresso. 2.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sez