CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 20029/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29585 /2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro t empore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:rimborso ac- cisaprovinciale ener- giaelettrica- legittima- zione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- tatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, Via F. Paulucci de’Calbolin. 9; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monte,n.1031/5/2018 depositata l’11 maggio 2018, notificata in data 26.7.2018; Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 marzo 2023 dal consiglierePierpaolo Gor i. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, venivarespinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Mo- nopoliavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Novaran. 57/1/2016 la quale a sua volta aveva accolto il ricorso pro- posto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il d iniego di rimborso dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica versata nel periodo febbraio 2010 - dicembre 2011 per un valore complessivo di Euro 52.256,00. 2.In particolare la società operava nello stabilimento di Cameri ove utilizzavaenergia elett rica, in regime di autoproduzione, per la produ- zionedi principi attivi per l’industria farmaceutica e corrispondeva l’im- portosuddetto a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettricautilizzata nel processo produttivo. Dal momento ch e l’art.6 del d.l.n.511/88 e successive modifiche, il quale aveva istituito tale accisa, veniva abrogato dall’art.18 comma 5 del d.lgs. n.68/11 a decorrere dall’anno2012 con riferimento alle regioni a statuto ordinario, la so- cietàpresentava domanda di r imborso, denegato dall’Amministrazione finanziaria. 3.Il giudice d’appello, come già il giudice di prime cure, riconosceva il dirittoal rimborso alla contribuente, ponendo a fondamento della de- cisione,oltre all’abrogazione espressa dell’art.6 citato, anch e l’incom- patibilitàdella normativa istitutiva dell’addizionale con il diritto comu- nitario,in particolare l’art.1 par.2 della direttiva CE 2008/118, per as- senzadi “finalità specifiche” dell’addizionale suddetta. 4.Contro tale decisione l’Agenzia propon e ricorso, affidato a due mo- tivi,cui replica la contribuente con controricorso, illustrato con memo- ria. Consideratoche: 5.Con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - la sentenza impugnata è censurata dall’Age nzia perviolazione e falsa applicazione dell’art.6 del d.l. n.511/88 per aver ilgiudice d’appello mancato di riconoscere l’esistenza di “finalità speci- fiche” dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica isti- tuitadalla previsione di leg ge suddetta. Il secondo motivo della ricorrente - in relazione all’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ. - prospetta anche la violazione e falsa ap- plicazione dell’art.1 par.2 della direttiva CE 2008/118, nella parte in cuila CTR ne ha riconosciuto la na tura self - executing. 7.I motivi sono connessi, vanno trattati congiuntamente e sono infon- dati. 7.1.La Corte non ignora che l’addizionale provinciale di cui all’art. 6, co.2, del d.l. n. 511/88 è stata abrogata nelle regioni a statuto ordi- nario dal d.l. n. 16 del 2012 e, anche con riferimento alle regioni a statuto speciale, è stata interessata da alcune decisioni relative alla compatibilitàcon la direttiva CE 118/2008, interpretazione offerta dalla Cortedi Giustizia dell’Unione Europea in primo luogo con la sentenza del5 marzo 2015 nella causa C - 553/13, Statoil , e con la sentenza del 25luglio 2018 nella causa C - 103/17, Messer . 7.2.Nella prima delle due sentenze, la Corte di Giustizia UE ha preso inesame un tributo istituito dall’Estonia, un’impost a sulle vendite, ed haconcluso, all’esito dell’iter argomentativo, con il principio secondo cuila mera finalità di cassa, posta alla base di un’imposta, non possa mai integrare il requisito della “finalità specifica” voluta dalla lettera dellanorma di d iritto derivato. 7.3. Con la successiva citata sentenza, la Corte del Lussemburgo ha sancitola conformità di un tributo istituito dalla Francia con la direttiva 2008/118/CE, sulla considerazione che tale tributo si risolveva in un’imposizioneil cui getti to veniva devoluto al finanziamento di attività dicarattere ambientale e di sostenibilità, con la conseguenza che, in quel caso, poteva ritenersi sussistere la finalità specifica voluta dalla direttivacitata. 7.4.Siffatta impostazione è stata condivisa dalla Corte di Cassazione, la quale, a più riprese (Cass. nn. 15198/2019, n. 15199/2019, n. 10690/2020, n. 16142/2020, n. 22343/2020, n. 10111/2020; n. 31616/2022)ha affermato che l’addizionale provinciale, istituita con lo scopodi incrementare le entrat e degli Enti territoriali, confligge con il diritto unionale, in quanto carente di quella “finalità specifica”, così comeinterpretata dalla Corte di Giustizia. Inparticolare, in Cass. Sent. n. 22343/20, è stato espresso il seguente principio di diritto: « l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettricadi cui all’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicat a per contrasto con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretatodalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, incausa C - 553/13, e 25 luglio 2018, in causa C - 103/17 » . 8.Quanto ai soggetti passivi e al meccanismo di r imborso, va rammen- tato che gli obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono,tra gli altri, « i soggetti che procedono alla fatturazione dell'ener- giaelettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori » (art.53, comma 1, lett. a), mentre « i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hannoassolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa » (art.16, comma 3). Inoltre,ai sensi dell'art. 14, « l'accisa è rimborsata quando risulta inde- bitamente pagata » , ma il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza,entro due anni dalla data del pagamento e, qualora al ter- minedi un procedimento giurisdizionale il sogg etto obbligato al paga- mentodell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme in- debitamentepercepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richie- sto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro no- vantagiorni dal passag gio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme (Cass. Civ. sez. trib., 23 ottobre 2019, n. 27099). 9.Il diritto al rimborso è, dunque, regolato, in via generale, dall'art. 14 TUA,mentre il d.l. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, comma 1, conv. conmodif. in L. 27 novembre 1982, n. 873, è applicabile unicamente quandoi tributi riscossi non rilevano per l'ordinamento comunitario. Il primosoggetto passivo del rapporto tributario è il fornitore di energia, tenutoverso il fisco al p agamento dell'accisa ovvero della relativa ad- dizionale. Sutale quadro normativo si è innestata la giurisprudenza della Corte diCassazione la quale, con riferimento al gas metano (sentenza S.U. 25 maggio 2019, n. 11987), ha affermato che il rapporto tribu tario inerenteal pagamento dell'imposta si svolge solo tra la Amministra- zionefinanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente il gas me- tanoai consumatori e ad esso è del tutto estraneo l'utente consuma- tore",sicché "il solo soggetto obbligato verso l'amministrazione finan- ziariaè l'ente comunale che immette in consumo il gas e riscuote l'ac- cisainglobata nel prezzo (è una peculiarità che non incide sulla natura deltributo che resta distinto dal prezzo del gas). 9.1. Uno schema del tutto analogo è s eguito per il versamento delle imposte addizionali di cui al d.l. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, secondo cui dette imposte sono dovute, dai soggetti obbligati di cui all'art.53 TUA (società fornitrici), al momento della fornitura dell'ener- giaelettrica ai consumatori finali e che le addizionali sono liquidate e riscossecon le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica (Cass.n.29980/2019). L'impostaè perciò dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodottoai consumatori, sicché sog getto passivo dell'imposta è il for- nitore del prodotto; quanto all’utilizzatore finale, l'onere corrispon- denteall'imposta è su di lui traslato in virtù e nell'ambito di un feno- menomeramente economico. 10.Ne deriva che il rapporto tributario inerente al pagamento dell'im- postasi svolge soltanto tra l'Amministrazione finanziaria ed i soggetti cheforniscono direttamente i prodotti, essendo ad esso estraneo l'u- tenteconsumatore. LaSezione, nella sentenza da ultimo citata ha perciò affermato che: «Leimposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6,comma 3, del d.l. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione tem- poris)sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornituradell'energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pa- gamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborsoall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n.504 del 1995 e dell'art. 29, comma 2, della I. n. 428 del 1990 è il fornitore». Inoltre, « Il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitatele imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art.6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ra- tionetemporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di que- st'ultimocon l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso incui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con ri- ferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezional- mentechiedere il rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanzia- ria,nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione edimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legitti- mazionestraordinaria». 11.Alla luce di qua nto precede, premesso che nella fattispecie non è indubbio la sussistenza della legittimazione della contribuente, la quale nonè mera consumatrice finale ma anche autoproduttrice dell’energia, imotivi sono destituiti di fondamento, dal momento che l’esi stenza di “finalità specifiche” dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettricaè stata espressamente esclusa dai menzionati interventi del legislatoree della Corte di giustizia e la CTR si è pienamente attenuta aicitati principi giurispru denziali, sia del giudice del Lussemburgo che dellaCorte di Cassazione di cui si è dato conto. 12.In conclusione il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite se- guonola soccombenza, liquidate come da dispositivo. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater,in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenota- zionea debito, non sussistono i presupposti per il ve