CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33158/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
HELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n. 25729 del 11/04/2025 della Corte Suprema di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità di tutti i ricorsi; udito per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili; udito per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito per la S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; uditi per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; uditi per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; udito per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udita per [OSCURATO:PERSONA] anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 2.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 25729 dell'Il aprile 2025 la Quarta Sezione Penale della Corte di cassazione, provvedendo sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dalla responsabile civile S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia ([OSCURATO:PERSONA]), nei confronti della sentenza del 28 settembre 2023 della Corte d'appello di Napoli, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla misura della pena, che ha rideterminato, e ha rigettato i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e anche quello della S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia, condannandoli alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il giudizio conclusosi con tale sentenza riguardava un grave incidente stradale avvenuto il 28 luglio 2013 lungo l'autostrada A16 Napoli — Canosa, al km 32+805 (in territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA]), da cui era conseguita la morte di quaranta persone e il ferimento di altre ventinove, trasportate a bordo dell'autobus Volvo B12/60 condotto da [OSCURATO:PERSONA]. In relazione a tale evento erano stati contestati i seguenti reati: - a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui agli artt. 110, 491-bis e 479 cod. pen., in relazione all'art. 476 cod. pen., per aver concorso a falsificare un documento informatico pubblico (capo A), e il reato di cui agli artt. 40, comma 2, 41, comma 1, 113, 589, commi 1 e 4, e 449, in relazione all'art. 434 cod. pen., per aver contribuito a cagionare il suddetto incidente stradale (capo B); - a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il reato di cui agli artt. 40, comma 2, 41, comma 1, 113, 589, commi 1 e 4, e 449, in relazione all'art. 434 cod. pen., per avere, in cooperazione tra loro e nella veste di soggetti in servizio con diverse posizioni di responsabilità presso la società [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia, per il concorso di cause indipendenti tra loro e avendo l'obbligo giuridico di impedirlo, cagionato colposamente detto incidente stradale (capo C). Con la sentenza di primo grado, resa il 10 gennaio 2019, il Tribunale di Avellino aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati loro contestati, condannandoli alle pene ritenute di giustizia e, in concorso con la responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]., al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.\ Con la medesima sentenza erano stati assolti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto. La Corte d'appello di Napoli, provvedendo con la citata sentenza del 28 settembre 2023 sulle impugnazioni degli imputati di cui era stata affermata la responsabilità e della responsabile civile, nonché di quella del Pubblico ministero in relazione agli imputati assolti (limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), esclusa l'eccepita prescrizione del reato di cui all'art. 589 cod. pen. (sul rilievo della configurabilità della circostanza aggravante di cui al secondo comma di detta disposizione), ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al suddetto reato di cui agli artt. 40, comma 2, 41, comma 1, 113, 589, commi 1 e 4, e 449, in relazione all'art. 434 cod. pen., riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. prevalente sulla circostanza aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., e condannandoli alle pene ritenute di giustizia; riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. prevalente sulla circostanza aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., ha ridotto le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha rideterminato le pene per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre che al pagamento delle spese processuali; ha dichiarato la prescrizione del reato di cui agli artt. 110, 491-bis e 479 cod. pen., in relazione all'art. 476 cod. pen. di cui al capo A nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ha confermato nel resto. La Quarta Sezione Penale, con la suddetta sentenza n. 25729 dell'Il aprile 2025, provvedendo sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che dalla responsabile civile S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia, ha annullato senza rinvio la suddetta sentenza della Corte d'appello di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla misura della pena, che ha rideterminato, e ha rigettato i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e anche quello della S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia, condannandoli alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., affidato a undici motivi. 2.1. Con un primo motivo prospetta l'esistenza di un errore di fatto, per avere la Corte di cassazione ritenuto che il Tribunale non avesse escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. e che l'appello del Pubblico ministero si estendesse a tale circostanza, con conseguente omissione della 4declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 3, cod. pen. Osserva che, già nel ricorso per cassazione, era stata dedotta la violazione degli artt. 157 e 589 cod. pen. e degli artt. 581, comma 1, lett. a), 597, comma 3, e 568, comma 4, cod. proc. pen., sulla base del rilievo che il Tribunale aveva pronunciato condanna per il reato di cui all'art. 589, commi 1 e 3, cod. pen., previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., nella formulazione vigente al momento del fatto, anteriore alla riforma del 2016 e ritenuta più favorevole ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., con conseguente maturazione del termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi già al momento del giudizio di appello. La Corte territoriale, e poi la Corte di cassazione, avevano invece ritenuto applicabile la suddetta circostanza aggravante sul duplice presupposto che il primo giudice non l'aveva esclusa e che l'appello del Pubblico Ministero la ricomprendeva implicitamente. Quanto al primo profilo, si osserva che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in una lampante svista percettiva nella lettura della sentenza di primo grado, sia sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, sia sotto quello della qualificazione della regola cautelare: il Tribunale aveva, infatti, calcolato la pena assumendo come base di computo la cornice edittale dell'ipotesi base di cui all'art. 589, comma 1, cod. pen., senza operare alcun giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., che sarebbe stato invece necessario in presenza del riconoscimento della suddetta circostanza aggravante a effetto speciale; quanto alla qualificazione della regola cautelare violata, il Tribunale aveva più volte qualificato la stessa come regola di fonte sociale e la colpa come generica, escludendo quindi in modo inequivoco la colpa specifica da circolazione stradale. Quanto al secondo profilo, deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un'ulteriore svista nella lettura dell'atto di appello del Pubblico ministero, poiché quest'ultimo non avrebbe mai devoluto al giudice del gravame il punto della configurabilità di detta circostanza aggravante, né aveva contestato la ricostruzione del primo giudice in ordine alla sussistenza della sola colpa generica; al contrario, proprio nel censurare l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vi aveva aderito, contestando a loro carico solo profili di negligenza, imprudenza e imperizia nelle modalità di monitoraggio. Il generico riferimento ai "reati ascritti" non avrebbe potuto estendersi a una circostanza aggravante a effetto speciale, che costituisce un autonomo punto della decisione e richiede specifica impugnazione, secondo il principio devolutivo e la giurisprudenza sul giudicato progressivo. In assenza di impugnazione sul punto, si sarebbe formata una preclusione processuale, cosicché la Corte di appello non avrebbe potuto applicare d'ufficio lacircostanza aggravante, pena la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; inoltre, per effetto del medesimo errore, agli imputati assolti in primo grado era stato impedito di difendersi su tale profilo, anche mediante richieste istruttorie o memorie; infine, se la Corte di cassazione avesse correttamente percepito sia il contenuto della sentenza di primo grado sia quello dell'atto di appello del Pubblico ministero, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato di cui all'art. 589 cod. pen. nella forma semplice e non aggravata, base per prescrizione, annullando senza rinvio la sentenza di secondo grado, come richiesto anche dal Procuratore generale. 2.2. Con un secondo motivo deduce un errore di fatto della Corte di cassazione per non aver rilevato la mancata risposta, da parte del perito, alla prima parte del quesito C) sottopostogli dal giudice di primo grado, concernente l'evitabilità o meno dell'evento mediante l'installazione di diversi presidi di sicurezza. La Corte di appello avrebbe poi fondato l'affermazione della responsabilità di tutti gli imputati in ordine al reato di cui al capo C) sull'inadempimento del presunto obbligo di riqualificazione delle barriere del viadotto Acqualonga, ritenuto causalmente efficiente rispetto all'evento, valorizzando la perizia del Prof. [OSCURATO:PERSONA]; il suddetto quesito C) avrebbe però chiesto al perito due verifiche distinte, e cioè, da un lato, se l'installazione di diversi presidi di sicurezza eventualmente prescritti avrebbe impedito l'evento, e, dall'altro, se fossero risultati idonei a scongiurare l'evento anche l'ancoraggio al suolo di barriere con tirafondi non corrosi e in buono stato di manutenzione; mentre sulla seconda parte il perito aveva dato risposta, nulla aveva detto sulla prima. Tale incompletezza sarebbe stata rilevata dal Tribunale, che aveva escluso responsabilità dei vertici apicali di [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia in punto di riqualificazione delle barriere e aveva ritenuto sufficiente l'accertamento secondo cui la barriera esistente, se integra e ben manutenuta, sarebbe stata perfettamente in grado di reggere all'urto; tuttavia tale lacuna assumeva rilevanza decisiva nel momento in cui la Corte di appello aveva fondato proprio sulla omessa sostituzione delle barriere l'affermazione di responsabilità degli imputati assolti in primo grado (tra cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). La Corte territoriale avrebbe così travisato la portata della relazione [OSCURATO:PERSONA], dando per provata l'evitabilità dell'evento mediante installazione di una barriera diversa, di classe H3 marcata CE, pur in assenza di una qualsivoglia valutazione peritale sul punto. I diversi presidi eventualmente prescritti concernevano le barriere H3 o H4 dotate di marcatura CE, la cui scelta apparteneva alla discrezionalità del progettista e, quindi, era al di fuori dalla sfera propria dell'amministratore delegato. La stessa ricostruzione della Corte di appello si porrebbe in tensione con la circostanza che i pubblici ministeri, all'atto del dissequestro, il 7 novembre 2013, 6avevano prescritto l'installazione di una barriera H4b provvista di marcatura CE, e non di una H3, consentendo al contempo che restassero in opera le barriere "gemelle" sul lato Est della carreggiata del viadotto, a conferma dell'inclusione di tali barriere nella medesima categoria. Da ciò si fa discendere che la Corte di cassazione, non avvedendosi della mancata risposta del perito a una parte essenziale del quesito C), avrebbe supposto come risolto un profilo rimasto invece del tutto insoluto, e sarebbe così incorsa in una macroscopica svista percettiva, decisiva ai fini dell'accertamento del nesso causale e della responsabilità degli imputati in posizione apicale assolti in primo grado e condannati in appello. 2.3. Con un terzo motivo deduce un ulteriore errore di fatto della Corte di cassazione, conseguente al non aver rilevato la mancata rinnovazione di una prova decisiva, in ordine all'insussistenza del nesso causale quale esito del giudizio ipotetico controfattu a le. La Corte di cassazione avrebbe richiamato in forma estremamente sintetica il giudizio controfattuale compiuto dai giudici di merito, affermando che, secondo il Tribunale, il perito avrebbe ritenuto la barriera presente sul viadotto astrattamente idonea a contenere l'urto al di là dei vizi manutentivi, ma che tale ricostruzione non avrebbe colto il reale contenuto degli atti tecnici. Sia il perito sia i consulenti tecnici del Pubblico ministero avevano attestato, sulla base di dati e riscontri scientifici, che le barriere installate sul viadotto, se correttamente manutenute e con tirafondi integri, avrebbero certamente contenuto l'autobus e impedito la sua caduta, anche negli scenari d'urto più gravosi ipotizzati; la consulenza tecnica della Procura indicava espressamente il degrado dei tirafondi come causa fisica principale del mancato funzionamento della barriera; la perizia [OSCURATO:PERSONA], nella risposta alla seconda parte del quesito C), concludeva che, con un sistema perfettamente manutenuto, la barriera [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trattenuto il mezzo sia rispetto allo scenario descritto dal perito, sia rispetto a quelli prospettati dai consulenti del Pubblico ministero e da quelli della concessionaria [OSCURATO:PERSONA]. Il corretto giudizio controfattuale condurrebbe, dunque, non già ad affermare, ma a escludere il nesso causale tra la mancata sostituzione delle barriere e l'evento, sia perché non vi era prova che l'installazione di una barriera diversa avrebbe evitato l'evento, sia perché si pretendeva di risolvere con una sostituzione un problema che, secondo gli stessi apporti tecnici valorizzati dall'accusa, sarebbe stato esclusivamente nnanutentivo. Osserva, inoltre, che tale quadro tecnico corroborava il secondo motivo del ricorso straordinario, perché, se la barriera esistente, correttamente manutenuta, fosse stata in grado di reggere l'urto, il perito avrebbe dovuto logicamente concludere nel senso dell'inutilità della sostituzione e della inconfigurabilità 7dell'obbligo di riqualifica, tanto più che la Corte di appello aveva ipotizzato la sostituzione di una barriera sostanzialmente H4 con una più recente ma di livello H3, quindi meno performante. La Corte territoriale aveva dunque utilizzato una formula controfattuale del tutto astratta, dando per scontato che le nuove barriere H3, metalliche o in calcestruzzo, di recentissima installazione e con ancoranti nuovissimi, avrebbero certamente contenuto i due urti del bus, pur in assenza di riscontri tecnico-scientifici ed empirici in tal senso. Tale punto avrebbe dovuto formare oggetto di rinnovazione istruttoria mediante nuova audizione del perito e dei consulenti del Pubblico ministero, e che ciò si imponeva a maggior ragione dopo la produzione, in appello, dei trentacinque progetti esecutivi e della documentazione tecnica correlata, subito accompagnata dalla richiesta difensiva di disporre perizia; richiesta che non era stata accolta, pur avendo la Corte di appello poi fondato proprio su tale documentazione la propria opinione decisiva sulla pretesa esclusione delle barriere in calcestruzzo dal novero di quelle da riqualificare. Per una svista nella lettura degli atti, la Corte di cassazione non si era avveduta di come la Corte di appello avesse ribaltato la sentenza assolutoria valorizzando in modo selettivo la relazione [OSCURATO:PERSONA], senza rinnovare l'esame del perito né quello dei consulenti del Pubblico ministero su un punto decisivo, e senza ottenere peraltro la risposta mancante al quesito C), con conseguente errore di fatto decisivo. 2.4. Con un quarto motivo deduce un ulteriore di errore di fatto della Corte di cassazione, per non aver rilevato la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale su una prova decisiva, costituita dalla consulenza tecnica del prof. [OSCURATO:PERSONA], determinante ai fini dell'assoluzione del ricorrente. Nel ricorso per cassazione era stata dedotta la violazione degli artt. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e 6 CEDU, perché la Corte di appello aveva pronunciato condanna sulla base di una diversa valutazione di prova dichiarativa senza procedere alla necessaria rinnovazione. La Corte di cassazione, nel ritenere immune da censure la mancata escussione in appello del Prof. [OSCURATO:PERSONA], era incorsa in una serie di macroscopici errori percettivi. In primo luogo, ha affermato che il Tribunale di Avellino non aveva statuito in modo specifico e motivato sulla posizione di garanzia gravante su [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all'obbligo di riqualificazione contestato al capo C), ma tale assunto contrasta con un altro passaggio della stessa sentenza di legittimità, che invece riconosce come il primo giudice avesse tratto ampio spunto dalla consulenza [OSCURATO:PERSONA] proprio in tema di distinzione tra obblighi di riqualifica e obblighi di manutenzione. In secondo luogo, la sentenza conteneva una analisi dettagliata dell'organizzazione di [OSCURATO:PERSONA], della distribuzione dei compiti e delle responsabilità, 8degli ordini di servizio richiamati dal consulente e delle prove dichiarative convergenti, pervenendo alla piena condivisione delle conclusioni del Prof. [OSCURATO:PERSONA] circa la netta ripartizione delle competenze tra interventi di riqualifica e interventi di manutenzione. Il Tribunale aveva persino enunciato un principio generale sul residuo obbligo di vigilanza alta del delegante e aveva chiarito che tale dovere non si identifica con il controllo minuto sulle singole lavorazioni, posto che, diversamente, la delega si svuoterebbe di significato. Il Tribunale si era poi soffermato sull'affidamento legittimo riposto dai soggetti incaricati della riqualifica sul corretto operato dei soggetti incaricati della manutenzione e sul fatto che gli obblighi di nnonitoraggio e manutenzione dell'infrastruttura erano stati integralmente traslati dal Consiglio di amministrazione ai Direttori di Tronco e ai Responsabili di esercizio, dotati di autonomia decisionale e finanziaria. Deduce poi che la Corte di cassazione ha richiamato un principio di diritto, sull'irrilevanza della rinnovazione istruttoria quando la riforma della sentenza assolutoria si fondi su rivalutazione di prove documentali, ma che tale affermazione è del tutto inconferente rispetto al sistema delle deleghe, alla distribuzione delle competenze e alla posizione di garanzia di [OSCURATO:PERSONA], tutti temi trattati essenzialmente dal Prof. [OSCURATO:PERSONA] e posti a fondamento del giudizio assolutorio. Proprio perché il Tribunale aveva assolto il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] valorizzando la consulenza [OSCURATO:PERSONA] su questi profili, la Corte di appello non avrebbe potuto legittimamente pervenire a una conclusione opposta senza procedere alla sua nuova audizione. La rinnovazione sarebbe stata necessaria anche perché l'audizione del Prof. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consentito di evidenziare l'impossibilità di qualificare [OSCURATO:PERSONA] come delegante ex art. 16 d.lgs. 81/2008 con riguardo alla riqualifica e alla manutenzione delle barriere, tema poi ripreso nel motivo XI. La Corte di cassazione, omettendo di rilevare la mancata rinnovazione della consulenza [OSCURATO:PERSONA], benché la doglianza fosse stata specificamente formulata, sarebbe incorsa in un errore di fatto decisivo, rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen. 2.5. Con un quinto motivo deduce ancora un errore di fatto della Corte di cassazione, per non aver rilevato la mancata rinnovazione in appello di una prova decisiva, costituita dalle testimonianze rese in merito alla ripartizione di ruoli e responsabilità con riguardo agli obblighi di manutenzione, ai fini dell'assoluzione. Il principio di diritto richiamato dalla Quarta Sezione per escludere la necessità della rinnovazione delle prove documentali non avrebbe potuto in alcun modo estendersi alle prove testimoniali concernenti la distinzione tra obblighi di riqualifica e obblighi di manutenzione e, quindi, la ripartizione di compiti e 9responsabilità tra strutture centrali e periferiche di [OSCURATO:PERSONA], che erano state ritenute decisive dal Tribunale ai fini dell'assoluzione. Proprio su tali profili la Corte di appello è pervenuta alla reformatio in peius senza rinnovare le deposizioni testimoniali decisive, finendo per attribuire anche ai vertici delle strutture centrali obblighi di manutenzione e monitoraggio e, dunque, per contraddire frontalmente, senza rinnovazione, il fondamento probatorio della sentenza assolutoria. Già nel ricorso per cassazione il ricorrente aveva specificamente indicato le deposizioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito come gli interventi di riqualifica fossero di competenza della [OSCURATO:PERSONA] centrale e quelli di manutenzione e monitoraggio di competenza delle strutture locali e delle Direzioni di Tronco; di [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato la distinzione tra attività di riqualifica, rientranti nelle attribuzioni delle strutture centrali, e attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, curate dalle Direzioni di Tronco, pur con eventuale supporto centrale nei casi più complessi; e di [OSCURATO:PERSONA], che aveva a sua volta confermato la netta divisione tra riqualifica delle barriere, decisa dalla direzione centrale, e manutenzione di competenza del Tronco. Tali deposizioni, già valorizzate dal Tribunale insieme alla consulenza [OSCURATO:PERSONA], dimostravano con chiarezza la ripartizione delle competenze e, perciò, la insussistenza di responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d'appello, riformando la sentenza di assoluzione, aveva però omesso di rinnovarne l'esame; e la Corte di cassazione, malgrado una censura esplicita sul punto, non aveva in alcun modo preso in considerazione tale omissione, né vi si sarebbe pronunciata. Ciò costituirebbe errore di fatto, sub specie di svista o dimenticanza, decisivo per la giurisprudenza di legittimità, tanto più che la Corte di cassazione, confermando la sentenza di condanna, ha persino enunciato il principio secondo cui la species "riqualifica" rientrerebbe nel genus della "manutenzione ciclica e predittiva", in diretto contrasto con gli esiti delle prove dichiarative che avevano sorretto l'assoluzione in primo grado. 2.6. Con un sesto motivo deduce ancora un errore di fatto della Corte di cassazione, per non aver rilevato il mancato accertamento del c.d. momento soggettivo della colpa, in riferimento all'attribuzione di colpa ai componenti della [OSCURATO:PERSONA] VI Tronco e dei vertici di [OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte di appello. La Corte di cassazione, dopo avere premesso che, ai fini della responsabilità lcolposa, non basta accertare la violazione della regola cautelare, ma occorre i verificare anche la rimproverabilità soggettiva della sua inosservanza, ha poi omesso di trattare proprio tale secondo profilo. La Quarta Sezione si sarebbe, infatti, limitata a ricostruire la regola cautelare sulla base del combinato disposto dell'art. 14 Codice della strada e della Convenzione unica [OSCURATO:PERSONA], ritenendo inidonea l'ispezione meramente visiva delle barriere in quanto incompatibile con il criterio 10della migliore scienza ed esperienza del momento storico, ma senza svolgere alcuna ulteriore verifica circa la prevedibilità ed evitabilità dell'evento da parte dell'agente modello operante nelle stesse condizioni degli imputati. La Corte di legittimità avrebbe dunque individuato, in modo del tutto generico, la regola cautelare che imporrebbe un controllo non soltanto visivo, senza procedere ad alcun ulteriore riscontro in ordine alla rimproverabilità della sua inosservanza; a difettare, pertanto, sarebbe stato l'accertamento della c.d. misura soggettiva della colpa, atteso che sarebbe stato necessario stabilire se, nel caso di specie, ricorresse o meno il requisito della prevedibilità ed evitabilità dell'evento da parte dell'agente modello. Diversamente opinando, il criterio di addebito diventerebbe esclusivamente oggettivo e calibrato sul parametro del miglior agente astrattamente possibile. Se la Corte di legittimità avesse provveduto a verificare l'effettiva esigibilità dell'osservanza della misura cautelare che la Corte di appello aveva assunto violata, avrebbe accertato che dagli atti del processo di primo grado emergeva che, all'epoca dei fatti, l'ispezione visiva rappresentava l'unica modalità di monitoraggio delle barriere in calcestruzzo armato a cui facevano ricorso sia il concessionario, sia il concedente in sede di controllo periodico. Proprio per sostenere la tesi accolta in appello, la Corte di cassazione aveva finito per attribuire all'art. 14 del Codice della strada un significato inedito ed estensivo, ricomprendendovi non soltanto un obbligo di mantenimento in efficienza delle strutture, ma addirittura un obbligo di miglioramento dello standard di sicurezza, in tal modo creando un'innovativa norma cautelare specifica di tipo elastico, mai prima riconosciuta dalla giurisprudenza e applicata retroattivamente al caso concreto. 2.7. Con un settimo motivo deduce ancora un errore di fatto della Corte di cassazione, nella lettura di un passaggio decisivo della relazione dei consulenti tecnici del Pubblico ministero, in ordine allo stato delle barriere presenti sul lato della carreggiata opposto a quello in cui si era verificato l'evento. Le difese dei soggetti coinvolti nel piano di riqualifica avevano fondato l'inesistenza di un obbligo di sostituzione delle barriere [OSCURATO:PERSONA] e la correttezza del controllo visivo sul fatto che, dopo l'incidente, i consulenti della Procura, avendo esaminato la carreggiata Est del viadotto Acqualonga mediante semplice ispezione visiva, senza smontaggio, avevano escluso la presenza di fenomeni corrosivi pregiudizievoli e attestato un adeguato grado di sicurezza lungo tutto quel lato della carreggiata. La Corte di cassazione aveva invece qualificato come aspecifiche e inconferenti tali doglianze, affermando che i controlli visivi dei consulenti del Pubblico ministero avevano immediatamente evidenziato il cattivo stato della testa 11dei tirafondi e la scarsa manutenzione delle barriere, rendendo superflui approfondimenti ulteriori. Tale affermazione sarebbe frutto di un macroscopico errore senso-percettivo, poiché rovescia letteralmente il significato della relazione dei consulenti e della successiva nota del 13 settembre 2013, dalle quali emerge invece il contrario, e cioè l'adeguatezza delle condizioni di sicurezza della carreggiata Est. Tale travisamento inciderebbe, anzitutto, sulla ricostruzione della regola cautelare concretamente esigibile, perché dimostra che la regola di diligenza applicata dagli stessi consulenti del Pubblico ministero era proprio quella del nnonitoraggio per livelli, fondato su ispezione visiva e su eventuali approfondimenti selettivi solo in presenza di segnali di allarme, mentre la sentenza di legittimità finisce per postulare ex post un obbligo generalizzato di smontaggio e di impiego della chiave dinamometrica, privo di base normativa e tecnica. Tale errore si riverbera sul recepimento delle valutazioni di inattendibilità, operate in appello, delle deposizioni dei testi che avevano riferito di un riscontro visivo effettuato nel 2009, all'esito del quale i tirafondi apparivano in ottimo stato e privi di anomalie nello smontaggio; e si riflette anche sulla imposizione ai vertici della [OSCURATO:PERSONA] di obblighi organizzativi supplementari, quali coordinamenti straordinari, supporto specialistico, controlli ulteriori e sostituzioni generalizzate, benché negli atti non vi fosse traccia di segnali oggettivi di allarme tali da rendere esigibili simili condotte. La stessa Corte di cassazione, in altri passaggi della sentenza, aveva mostrato di attribuire all'ispezione visiva la capacità di evidenziare lo stato di corrosione o, comunque, la necessità di ulteriori accertamenti, così contraddicendo l'assunto della sua assoluta inidoneità. Da ciò si fa discendere che, se la Corte di cassazione avesse correttamente percepito il contenuto della relazione dei consulenti del Pubblico ministero, avrebbe dovuto riconoscere l'adeguatezza dell'ispezione visiva, il difetto di prevedibilità ed evitabilità dell'evento e la inesigibilità di ulteriori obblighi di coordinamento e di vigilanza in capo ai vertici centrali. 2.8. Con un ottavo motivo deduce ancora un ulteriore errore di fatto della Corte di cassazione, per non aver esaminato uno specifico motivo di ricorso pur previamente indicato nella parte introduttiva della sentenza. Con il decimo motivo del ricorso per cassazione la difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello in relazione all'affermata violazione dell'obbligo di riqualificazione delle barriere del viadotto Acqualonga, per effetto dell'asserita esclusione delle barriere in calcestruzzo dall'ambito di intervento della delibera del 18 dicembre 2008, anche sotto il profilo dell'omessa valutazione e del travisamento degli elementi di prova. 12Aveva dedotto, in particolare, che la Corte d'appello aveva fondato la condanna sull'assunto che il piano pluriennale di riqualifica fosse stato ab origine circoscritto alle sole barriere metalliche a doppia onda, mentre dagli atti emergeva la sostituzione di barriere [OSCURATO:PERSONA] in calcestruzzo su tratti dell'Autostrada A30, incidenti sulla delibera degli interventi di riqualifica programmati all'interno del Piano pluriennale di riqualifica. Tale dato dimostrerebbe non soltanto l'erroneità dell'assunto della Corte territoriale, ma anche la piena discrezionalità del progettista e del RUP nella scelta della tipologia di barriere da sostituire, con due specifiche conseguenze: l'irrilevanza o superfluità della delibera del Consiglio di Amministrazione e il difetto di qualunque nesso di dipendenza causale tra quella delibera e le condotte del progettista e del RUP. La Corte di cassazione, nella parte introduttiva della propria sentenza, aveva dato ampio conto di tale doglianza, richiamando proprio il motivo relativo alla avvenuta sostituzione di barriere [OSCURATO:PERSONA] in calcestruzzo su tratti dell'autostrada A30; nonostante ciò, nel prosieguo della motivazione, non aveva più trattato in alcun modo tale motivo, né direttamente né indirettamente. La gravità di tale omissione deriverebbe anche dal fatto che la Corte d'appello era incorsa, sul punto, in un macroscopico errore, affermando che, nei trentacinque progetti esecutivi relativi alle varie tratte autostradali contemplate dal piano, non sarebbe mai comparsa la sostituzione di barriere [OSCURATO:PERSONA] installate su viadotti, mentre tale assunto sarebbe stato già smentito dalla semplice lettura della relazione generale al progetto di sostituzione e potenziamento delle barriere di sicurezza sull'autostrada A30, che prevedeva espressamente la rimozione di barriere [OSCURATO:PERSONA] esistenti e l'installazione di nuove barriere H4 bordo ponte. La Corte di cassazione, dopo avere dato atto dell'esistenza e della rilevanza del motivo nella parte introduttiva della propria sentenza, non ne aveva fatto alcuna menzione nella parte "in diritto", incorrendo in un vero e proprio errore di fatto per omesso esame di un motivo decisivo, il cui accoglimento avrebbe potuto travolgere l'intero impianto motivazionale della decisione condanna. 2.9. Con un nono motivo deduce ancora un ulteriore errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, per aver confermato la sentenza di condanna resa in appello a causa della mancata sostituzione delle barriere installate sul viadotto Acqualonga al momento dell'incidente. Nel dibattimento di primo grado, sarebbe stata acquisita, secondo la stessa definizione del Tribunale, una prova inconfutabile, mai smentita nei gradi successivi, del fatto che il livello di prestazione delle barriere [OSCURATO:PERSONA] in calcestruzzo armato collocate sul viadotto corrispondesse alla classe di contenimento H4, cioè al livello massimo disponibile. 13Tale dato emergeva da una pluralità di elementi convergenti: l'omologazione nel 2002, nella classe H4, di una barriera della stessa tipologia ma realizzata con calcestruzzo alleggerito, avallata anche dalla deposizione testimoniale della Prof.ssa [OSCURATO:PERSONA]; l'esito del crash test del 17 aprile 2015 su una barriera modello C3.1 identica a quella del viadotto, che ne aveva attestato il livello H4; la consulenza di parte [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia, che faceva riferimento a una barriera caratterizzata da esuberanza di capacità di contenimento; la perizia del Prof. [OSCURATO:PERSONA], che aveva utilizzato i risultati del test del 2015 per validare il proprio modello teorico e, così facendo, aveva confermato la capacità prestazionale astratta H4 della barriera; la deposizione del progettista dell'intervento di riqualificazione, [OSCURATO:PERSONA], consapevole già all'epoca delle scelte operate nel piano di riqualifica della circostanza che tali barriere fossero assimilabili a una H4; e la deposizione della Prof.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito che tutti gli operatori del settore sapevano che quella barriera era prestazionalmente molto superiore a una H3, al punto che la sostituzione con una moderna barriera H4 non avrebbe comportato un miglioramento effettivo della sicurezza. A fronte di tali risultanze mai realmente confutate in appello, la Corte territoriale avrebbe pertanto impostato il ragionamento controfattuale in modo doppiamente erroneo. Da un lato, avrebbe dato per provato che la sostituzione delle barriere sul viadotto avrebbe impedito il fatto, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] non avesse risposto alla parte del quesito relativa proprio alla installazione di diversi dispositivi di sicurezza, mentre perito e consulenti della Procura si erano espressi solo sulla diversa ipotesi di barriere esistenti ma correttamente manutenzionate. Dall'altro, la Corte d'appello aveva prospettato la sostituzione della barriera presente sul viadotto con dispositivi meno performanti sotto un duplice profilo: ammettendo l'ipotesi di una barriera metallica, trattata come sostanzialmente equivalente a quella in calcestruzzo armato, nonché asserendo, con riguardo alla capacità di ritenuta, che una barriera di classe H4 avrebbe dovuto essere sostituita con una barriera di classe H3 e cioè con una barriera meno prestazionale in termini di contenimento. La Corte d'appello avrebbe così trasformato un preteso obbligo di riqualificazione in un obbligo di dequalificazione, fondato sul solo dato formale della marcatura CE introdotta nel 2011, come se la certificazione europea attestasse di per sé un incremento del livello di sicurezza, mentre essa servirebbe solo a certificare, non a migliorare, la prestazione del dispositivo. Una simile impostazione si porrebbe però in diretto contrasto sia con la Convenzione unica del 2007, sia con il Piano di riqualifica del 2008, che contemplavano interventi di miglioramento prestazionale e non certo la sostituzione di barriere di massimo contenimento con dispositivi di categoria inferiore. 14La Corte di cassazione, non rilevando questa macroscopica illogicità e incoerenza del ragionamento d'appello, sarebbe incorsa in un evidente errore di fatto decisivo, che vizia alla radice l'intero impianto argomentativo della condanna. 2.10. Con un decimo motivo deduce ulteriormente errore di fatto anche per aver la Corte di cassazione ritenuto che la posizione di garanzia gravante su [OSCURATO:PERSONA] comprendesse la gestione del rischio derivante dall'esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] inerente al piano di riqualificazione delle barriere. Nel ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato la violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. e dell'art. 14 d.lgs. n. 285/1992, sostenendo che la sentenza impugnata aveva attribuito al ricorrente una posizione di garanzia in ordine a un evento non rientrante nell'area di rischio a lui riferibile, prescindendo dall'organizzazione aziendale e dalla distribuzione delle deleghe. La sentenza d'appello, seguita poi dalla Corte di cassazione, aveva ricostruito la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] per omessa riqualificazione sul presupposto che egli fosse titolare della posizione di garanzia sull'attuazione del piano e anche di un obbligo residuale di alta vigilanza e controllo sui delegati, ma tale impostazione si fonderebbe su una fuorviante rappresentazione della struttura organizzativa di [OSCURATO:PERSONA]. La società era stata strutturata su una netta separazione tra funzione strategica e competenze tecniche; la [OSCURATO:PERSONA] servizi tecnici, poi Condirezione generale [OSCURATO:PERSONA], è la struttura deputata alla predisposizione e gestione dei piani di riqualifica; la delibera del 18 dicembre 2008 aveva conferito direttamente al Direttore dei Servizi tecnici, in modo disgiunto, il potere di attivare e dare esecuzione al piano di riqualifica, nonché il compito di coordinare e controllare l'operato delle funzioni tecniche; il progettista è, per legge, il soggetto cui compete l'individuazione delle zone da proteggere, della tipologia di barriera e delle relative modalità di installazione; il [OSCURATO:PERSONA] del Procedimento e il progettista sono dunque i gestori del rischio derivante dalla esecuzione del piano; il Consiglio di Amministrazione, vero organo apicale, dispone di propri strumenti di alta vigilanza, tra cui la funzione Audit, esterna alle prerogative dell'[OSCURATO:PERSONA]. Prima di affermare la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello e, in seguito, la Suprema Corte avrebbero quindi dovuto verificare i poteri individuali di intervento, alta vigilanza e spesa di cui questi era titolare, avuto riguardo all'esecuzione del piano di riqualifica delle barriere; se tali verifiche fossero state compiute, sarebbe emerso il ruolo di indirizzo strategico assunto dall'[OSCURATO:PERSONA], consistente nel richiedere e ottenere lo stanziamento della somma di 138 milioni di euro necessaria per l'attuazione del piano, senza alcuna possibilità di ingerenza in questioni tecniche inerenti alla sua esecuzione. 15Nonostante questo quadro emergesse dagli atti e dalla relazione [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello e la Corte di cassazione avevano utilizzato uno schema astratto e lineare di rapporto tra delegante e delegato, assumendo aprioristicamente l'[OSCURATO:PERSONA] come "soggetto delegante", e quindi come titolare sia dei poteri di gestione del rischio derivante dall'esecuzione del piano di riqualifica approvato dal Consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] nel 2008, sia dei correlativi obblighi di alta vigilanza sull'operato del Direttore dei Servizi tecnici, del progettista e del RUP. Tale ricostruzione non si confronterebbe né con il ruolo del Consiglio di Amministrazione, né con i limiti dei poteri di spesa dell'[OSCURATO:PERSONA], che non disponeva della capacità di stanziare la somma di 138 milioni di euro necessaria per l'attuazione del piano, né con il fatto, espressamente riconosciuto dalla stessa Corte d'appello, che non fosse stata acquisita agli atti la delega rilasciata dall'amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello prima e la Corte di cassazione poi, facendo propria l'impostazione dell'atto di appello del Pubblico ministero, avevano quindi ricostruito e ravvisato la culpa in vigilando dell'[OSCURATO:PERSONA] su una base fattuale mai accertata, qualificandolo come soggetto delegante ex art. 16 d.lgs. 81/2008 senza verificarne i reali poteri individuali di intervento, spesa e controllo. La qualifica di organo apicale sarebbe stata apoditticamente ricondotta all'amministratore delegato, senza che venissero accertati preventivamente i poteri di intervento effettivamente messi a disposizione di quest'ultimo da parte dell'effettivo organo apicale, ovvero il Consiglio di Amministrazione. Se la Corte di cassazione avesse correttamente percepito il contenuto degli atti e dell'organizzazione aziendale, avrebbe dovuto annullare la sentenza e rinviare alla Corte d'appello affinché verificasse i contenuti effettivi della delega gestoria conferita dall'[OSCURATO:PERSONA] e i poteri di controllo a questi realmente attribuiti, disponendo a tal fine anche la nuova audizione del Prof. [OSCURATO:PERSONA]. L'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della posizione di garanzia inerente ai rischi derivanti dal piano di riqualificazione si fonderebbe dunque su un grave errore percettivo, decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità. 2.11. Infine, con l'undicesimo motivo ancora un deduce errore di fatto per avere la Corte di cassazione ritenuto che, in quanto delegante, il ricorrente fosse gravato da obblighi di vigilanza e controllo sulle modalità di ispezione e di manutenzione delle barriere laterali. La Corte d'appello e la Corte di cassazione avrebbero fondato l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato per omessa vigilanza e controllo sulle modalità di ispezione e manutenzione delle barriere sull'erroneo presupposto secondo cui, in qualità di amministratore delegato, egli avesse delegato ex art. 16 16d.lgs. 81/2008 tali funzioni al Direttore del VI Tronco, restando così gravato da obblighi di vigilanza sul corretto espletamento di tali attività. Tale assunto sarebbe però del tutto infondato, perché l'amministratore delegato non era né delegante né delegato in ordine al mantenimento delle condizioni di sicurezza e alle modalità di ispezione e manutenzione delle barriere, e negli atti non vi è alcuna traccia di deleghe del Consiglio di Amministrazione in suo favore su questi profili. Al contrario, la relazione del prof. [OSCURATO:PERSONA] chiariva che il Consiglio di Amministrazione aveva strutturato la società in modo da attribuire alle Direzioni di Tronco, quali presidi territoriali autosufficienti e autonomi, le competenze esclusive per la gestione delle attività tecniche locali indispensabili a garantire la sicurezza dell'esercizio dell'infrastruttura; che, con delibera del 10 novembre 2006, aveva riconosciuto ai Direttori di Tronco autonomia decisionale e di spesa per tutti gli atti necessari all'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e igiene del lavoro e, in modo analogo, autonomia in materia di sicurezza di esercizio delle infrastrutture; che alle Direzioni di Tronco spettavano, tra l'altro, la definizione del budget e del piano annuale delle manutenzioni, il monitoraggio dello stato dell'infrastruttura, l'adozione delle azioni necessarie a mantenere adeguati livelli di sicurezza, anche mediante interventi non pianificati; e che, più in generale, il sistema delle deleghe in materia di manutenzione autostradale operava su due livelli, uno territoriale, costituito dalle Direzioni di Tronco, e uno intermedio, costituito dalla Condirezione generale, chiamata a coordinare, monitorare e supervisionare l'operato delle strutture territoriali. Il Consiglio di Amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito alla [OSCURATO:PERSONA] di Tronco la specifica delega in materia di gestione della sicurezza mentre alla Condirezione Generale la funzione di coordinare, monitorare e supervisionare le modalità di gestione della manutenzione e del mantenimento di condizioni di sicurezza delle infrastrutture autostradale. Il residuo obbligo di alta vigilanza sul corretto espletamento della gestione in tema di manutenzione e sicurezza sarebbe già stato adempiuto dal Consiglio di Amministrazione attraverso il conferimento di una apposita delega al responsabile della Condirezione generale [OSCURATO:PERSONA], e che, quindi, la Corte d'appello prima e la Corte di cassazione poi avrebbero fatto risalire indebitamente verso l'alto la responsabilità penale, fino a ritenere l'[OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale soggetto delegante e datore di lavoro, per culpa in vigilando ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 81/2008. Tale impostazione si fonderebbe su una evidente svista prospettica, già presente nell'atto di appello del Pubblico ministero e poi recepita sia in appello sia in cassazione, secondo cui il titolo di [OSCURATO:PERSONA] comporterebbe ex se la qualifica di delegante e la permanenza di compiti di alta sorveglianza sui 17soggetti cui sarebbero state affidate le funzioni in materia di manutenzione e sicurezza. Si deduce inoltre che la Corte di cassazione avrebbe costruito su tale presupposto un articolato ragionamento generale sui limiti della delega nelle organizzazioni complesse, affermando che la tipologia, la frequenza e le modalità dei controlli sulla integrità e sicurezza delle strutture rientrerebbero tra i profili strutturali di organizzazione non delegabili dalla figura apicale, e applicando poi tale principio al caso concreto. In ciò risiederebbe il denunciato errore percettivo, poiché tali scelte, per loro natura eminentemente tecniche, non potrebbero essere attribuite all'organo apicale in quanto tale, ma spetterebbero ai soggetti delegati dotati della necessaria competenza specialistica e prossimità alla fonte di rischio. Se la Corte di cassazione non fosse incorsa in tale grave svista, avrebbe dovuto verificare chi fosse davvero il soggetto delegante, e cioè il Consiglio di Amministrazione, chi fosse il soggetto delegato, e cioè il Direttore di Tronco quale gestore del rischio, e quali fossero i reali poteri di intervento e vigilanza riferibili a [OSCURATO:PERSONA], e avrebbe quindi dovuto annullare la sentenza di condanna per consentire alla Corte d'appello di procedere a tale verifica, previa nuova audizione del prof. [OSCURATO:PERSONA]. La rappresentazione dell'[OSCURATO:PERSONA] come delegante gravato da obblighi di vigilanza e controllo sulle modalità di ispezione e manutenzione delle barriere laterali integrerebbe un errore di fatto decisivo, perché si rifletterebbe direttamente sull'affermazione della sua responsabilità penale. 3. Ha proposto ricorso straordinario avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. 3.1. Con un primo motivo di ricorso prospetta un errore percettivo per avere la sentenza impugnata ritenuto che il Tribunale di Avellino non abbia escluso l'applicazione della circostanza aggravante a effetto speciale di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. Secondo la sentenza impugnata il Tribunale avrebbe riconosciuto la sussistenza della fattispecie circostanziale pur non avendo compiuto il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. e avendo altresì esplicitamente escluso la configurabilità di una colpa specifica. Osserva inoltre il ricorrente come, secondo la Corte di legittimità, non vi sarebbero passaggi testuali della motivazione della sentenza di prime cure da cui si possa trarre l'esclusione della fattispecie di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., sebbene in un preciso passaggio della motivazione della sentenza di primo grado il Tribunale abbia individuato nell'art. 589, comma 1, cod. pen., la previsione incriminatrice rilevante per la qualificazione dei fatti rispetto alla quale abbia poi 18correttamente determinato il trattamento sanzionatorio, che, nei rispetto della disciplina speciale del cumulo giuridico di cui all'art. 589, comma 3, cod. pen., ha avuto quale parametro edittale di riferimento l'ipotesi di omicidio colposo semplice. A conferma di ciò deduce che il Tribunale non abbia neppure operato un bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, in tal modo confermando ulteriormente il mancato riconoscimento della circostanza aggravante. Del resto, il Tribunale ha affermato che riguardo alla posizione, tra gli altri, anche del [OSCURATO:PERSONA], il grado della colpa è minore rispetto a quello degli altri condannati, che hanno violato una regola di diligenza non scritta, configurandosi così una colpa generica. Sarebbe, dunque, frutto di un grave errore percettivo l'affermazione contenuta nella sentenza della Quarta Sezione secondo cui l'unico argomento testuale idoneo a dimostrare l'esclusione della circostanza aggravante da parte del Tribunale sarebbe rappresentato dall'omesso espletamento del giudizio di bilanciamento, sia perché non essendo questo stato disposto dal giudice di primo grado tale circostanza avrebbe dovuto indurre la Corte di cassazione a riconoscere la sussistenza della sola fattispecie di cui all'art. 589, comma 1, cod. pen.; sia per la presenza di altre ragioni dimostrative del riconoscimento di tale ipotesi e non già di quella aggravata dalla colpa specifica. La qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 589, comma 1, cod. pen. sarebbe, infatti, coerente con: il riconoscimento di una colpa generica, in luogo di quella specifica, e quindi con l'accertamento secondo cui gli imputati hanno violato una regola cautelare di fonte sociale; la decisione di applicare il trattamento sanzionatorio di cui all'art. 589, comma 1, cod. pen. per la determinazione della pena base su cui poi applicare il criterio del cumulo giuridico; l'omessa applicazione dell'art. 69 cod. pen., essendo carente il presupposto del concorso di circostanze. Del resto, osserva il ricorrente, anche la sentenza di secondo grado, nell'interpretare la decisione del Tribunale, ha preso atto dell'esclusione della circostanza aggravante in alcuni passaggi motivazionali nei quali si osserva che, sul presupposto che il Tribunale avesse riconosciuto soltanto un profilo di colpa generica e quindi escluso la configurabilità della fattispecie circostanziale, la Corte di appello ha riformato la decisione di primo grado, prospettando l'integrazione di una colpa specifica consistente nella violazione di una norma in materia di disciplina della circolazione stradale, malgrado la carenza di impugnazione del Pubblico ministero su questo specifico punto. Sarebbe stata prospettata una continuità nella qualificazione giuridica dei fatti in base all'art. 589, comma 2, cod. pen. nel corso di giudizi di merito che risulta contraddetta dall'inequivocabile tenore testuale della prima sentenza. Sarebbe significativo, inoltre, osservare come, nel ritenere che il Tribunale l'avesse esclusa, la Corte di appello abbia applicato d'ufficio la circostanza 19aggravante in parola in violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e in assenza, inoltre, di specifica impugnazione sul punto da parte del Pubblico ministero. L'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione avrebbe dunque determinato l'omesso rilievo della estinzione per prescrizione del reato di omicidio colposo non aggravato, che avrebbe dovuto essere rilevata già dalla Corte d'appello, tra l'altro violando la preclusione processuale conseguente alla mancata proposizione di impugnazione da parte del Pubblico ministero nei confronti della sentenza di primo grado su tale punto, preclusione non rilevata né dalla Corte d'appello né dalla Corte di cassazione, per un evidente errore percettivo di dati processuali. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta un ulteriore errore di fatto a proposito dell'accoglimento della tesi dei [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla corrosione. La responsabilità del ricorrente sarebbe stata fatta discendere dall'accertato degrado che aveva interessato gli elementi di collegamento delle barriere al cordolo del viadotto, che avrebbe gravemente compromesso la capacità dei dispositivi di ritenuta di trattenere il bus, reindirizzandolo verso il centro della carreggiata. Tuttavia, le consulenze tecniche del Pubblico ministero mettevano in evidenza una situazione composita giacché, pur a fronte di una significativa percentuale di elementi corrosi, circa un 30% degli ancoranti risultava ancora efficiente. Secondo la pubblica accusa, nel caso di specie, si sarebbe verificato un fisiologico fenomeno di corrosione dei metalli che non avrebbero comunque superato pochi anni dalla posa in opera dei tirafondi. In dibattimento, a tale spiegazione, si era contrapposto un normale e fisiologico fenomeno di corrosione dei metalli che dipendeva dall'utilizzo improprio di acciaio zincato e dalle caratteristiche orografiche, morfologiche e geometriche della piattaforma stradale. Tuttavia, i consulenti tecnici della difesa avevano dimostrato come in nessun caso il degrado che era stato osservato poteva essere stato determinato da un normale e fisiologico fenomeno di corrosione generalizzata, ossia quello cui i tirafondi erano esposti a causa dell'aggressività dell'ambiente, in quanto, nel rispetto della normativa di settore, sarebbe stato da loro dimostrato che, se il fenomeno corrosivo fosse stato quello effettivamente descritto dai consulenti del Pubblico ministero, basato sui livelli di aggressività indicati dalle normative, non ci sarebbe stato alcun problema di degrado dei tirafondi neppure dopo 80 anni di esercizio. L'elemento che consentiva di ricostruire fedelmente il fenomeno che si era verificato si evinceva dai report delle indagini condotte dalle Università di Udine e Salerno secondo cui il degrado si era evoluto andando a localizzarsi nella parte 20del gambo annegato nel calcestruzzo posto che, nella cameretta di espansione, si era prodotta della magnetite che, formando un crostone compatto attorno al nocciolo d'acciaio, aveva provocato un effetto galvanico nei confronti dell'acciaio del gambo, modificando l'evolversi del degrado e le sue tempistiche di sviluppo. Ciò aveva provocato un'impennata del processo corrosivo con una velocità di corrosione 10 volte superiore a quella prevedibile. Pertanto, secondo gli esperti della difesa, alle tre fasi di degrado se ne sarebbe aggiunta una quarta consistente in una corrosione localizzata del ferro, legata a un fenomeno che aveva agito in modo inaspettato e imprevedibile in quanto l'ossido formatosi nel corso del tempo era andato a compattare il terreno accanto al pozzetto dove l'ancorante era posto. Per effetto della disidratazione, l'ossido si era trasformato in magnetite innescando un differente fenomeno di degrado, dovuto all'accoppiamento galvanico tra l'acciaio del tirante e la magnetite. Il perito, al contrario, aveva ricostruito il fenomeno oggetto di indagine in termini di degrado normale e fisiologico, assolutamente tipico per elementi metallici esposti ad atmosfere aggressive, omettendo qualsivoglia argomentazione in ordine alla quarta fase e alle ulteriori conclusioni redatte dai consulenti della difesa. Sul punto si osserva che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva interloquito nel merito della corrosione ma avrebbe apprezzato il lavoro dei [OSCURATO:PERSONA] della difesa al punto da averlo fatto suo e ponendolo alla base delle proprie valutazioni. Si sarebbe al cospetto di una tesi peritale composita che, per un verso, presuppone che il degrado dei tirafondi non fosse dovuto a un normale e fisiologico processo corrosivo e, per altro verso, giunge a conclusioni incompatibili con quelle premesse, circostanze che sarebbero state esposte ma non correttamente vagliate dalla Corte di legittimità che non avrebbe messo in discussione la natura del rischio concretizzatosi nel caso di specie e quindi tutte le valutazioni conseguentemente sviluppate non solo dal [OSCURATO:PERSONA] ma anche dal Tribunale e dalla Corte di appello. Osserva altresì il ricorrente come, nel corso della sua escussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva ritrattato solo la natura del fenomeno corrosivo che si era verificato ma anche lo sviluppo temporale dei fenomeni di degrado ed aveva accolto integralmente le considerazioni dei [OSCURATO:PERSONA] della difesa, ritenute quale legge scientifica di copertura sulla cui base valutare l'evento, circostanze anch'esse che, ove correttamente vagliate, senza incorrere in errori percetti di quanto esposto dal [OSCURATO:PERSONA], avrebbero indotto ad una diversa valutazione della sussistenza dei profili di colpa. 3.3. Con un terzo motivo di ricorso lamenta un errore di fatto anche in ordine all'apprezzamento degli esiti delle ispezioni sulla carreggiata Est del viadotto, opposta a quella interessata dal sinistro, eseguite dai consulenti tecnici del 21Pubblico Ministero, consistente, in particolare, nell'erronea lettura degli esiti delle ispezioni disposte su tale carreggiata. Si osserva come tale valutazione abbia condizionato la regola cautelare, erroneamente ritenuta omessa, anche sotto il profilo modale, nonché abbia comportato la retrodatazione al 2009 dell'insorgenza della corrosione dei tirafondi che avrebbe inciso sulla funzionalità dei sistemi di ritenuta, impedendo il contenimento del bus e da ultimo abbia inciso sulla relativa conoscibilità della corrosione ai fini del giudizio di prevedibilità dell'evento. Secondo la sentenza impugnata i riscontri post evento dei consulenti del Pubblico Ministero, pur svolti con modalità visive, avevano evidenziato il cattivo stato della testa dei tirafondi e la scarsa manutenzione delle barriere, rendendo superfluo un controllo ulteriore. Il quadro probatorio così ricostruito sarebbe radicalmente opposto a quanto emerso nel processo posto che, al contrario, la relazione tecnica redatta dai consulenti a seguito di tali accertamenti evidenziava come dall'analisi dei tirafondi si rilevava l'assenza di fenomeni corrosivi che potessero pregiudicare il corretto funzionamento degli stessi, emergendo dunque un adeguato grado di sicurezza per il viadotto lungo la carreggiata Est e apparendo il degrado di gran lunga inferiore rispetto alla direzione Napoli. Si aggiunge altresì che, nonostante sia stato addebitato al ricorrente il mancato coordinamento manutentivo e la mancata sostituzione delle barriere [OSCURATO:PERSONA], dagli atti emergerebbe come, sul lato Est e sugli altri viadotti della tratta, i sistemi di ritenuta abbiano operato in assenza di iniziative demolitorie o sostitutive da parte dei tecnici o delle Autorità: si tratterebbe, dunque, ad avviso del ricorrente, di elementi di segno opposto rispetto a quelli considerati dalla Corte di cassazione che, ove correttamente vagliati, avrebbero condotto a una valutazione liberatoria in ordine al reato contestato. Analogo travisamento percettivo emergerebbe con riferimento alla corrosione riscontrata sugli ancoranti della barriera interessata dai sinistro che, secondo la sentenza impugnata, trattandosi di un fenomeno diffuso, avrebbe giustificato le ispezioni volte a verificare i presupposti per mantenere o estendere il sequestro che, all'indomani dell'evento, fu disposto sui tratti interessati dal sinistro i quali, tuttavia, vennero dissequestrati in data 7 novembre 2013 dal Pubblico ministero con restituzione al gestore della carreggiata Ovest dell'Acqualonga. Non essendo stata operata alcuna estensione del sequestro sugli altri viadotti ispezionati né sulla carreggiata Est sulla quale fu deviato il traffico e confermate le condizioni di sicurezza, l'ipotesi di una corrosione a vista generalizzata risulterebbe esclusa in radice. 224. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione nei confronti della medesima sentenza, affidato a due motivi. 4.1. Con un primo motivo di ricorso prospetta anch'egli un errore percettivo per avere la sentenza impugnata ritenuto che il Tribunale di Avellino non abbia escluso l'applicazione della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., sulla base di rilievi identici a quelli formulati dagli altri ricorrenti, aggiungendovi che il Tribunale ha affermato che riguardo alla posizione, tra gli altri, anche dello [OSCURATO:PERSONA] il grado della colpa è minore rispetto a quello degli altri due condannati, in quanto questi avrebbe violato una regola di diligenza non scritta, configurandosi così una colpa generica. 4.2. Un errore percettivo prospetta anche con il secondo motivo di ricorso, in ordine al collegamento temporale tra la condotta attribuita al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e l'evento verificatosi nel 2013, e anche a proposito della normativa specifica in materia contenuta nella circolare 62032 del 2010 e nel d.lgs. 35 del 2011, sopravvenuta rispetto alla cessazione del suo incarico, avvenuta nell'ottobre del 2009 e che, pertanto, non poteva ritenersi procedura vigente nell'arco temporale in cui il ricorrente aveva esercitato la funzione di Direttore di tronco. La Corte di legittimità, pur cogliendo la censura difensiva mossa e dichiarando, a pag. 173 della motivazione della sentenza impugnata, di voler affrontare la questione in un secondo momento, avrebbe tuttavia omesso il successivo esame di tale doglianza, posto che non emergerebbe, nelle pagine successive della sentenza, alcun riferimento alla successione delle norme tecniche o al limite temporale correlato alla cessazione della posizione di garanzia nel 2009. L'omissione in cui sarebbe incorsa la sentenza di legittimità è tanto più significativa se si considera che la responsabilità del ricorrente è stata ricostruita attraverso il richiamo a norme tecniche sopravvenute, a metodologie introdotte anni dopo la cessazione della sua funzione e, addirittura, a una metodologia sperimentale in chiave dinamometrica per il controllo dei tirafondi il cui primo utilizzo risultava datato 2012 e, pertanto, incompatibile con il quadro delle procedure vigenti nel 2009. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione nei confronti della medesima sentenza, affidato a tre motivi. 5.1. Con un primo motivo prospetta anch'egli un errore di fatto in ordine alle verifiche eseguite dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero e, in particolare, nell'erronea lettura degli esiti delle ispezioni disposte sulla carreggiata Est del viadotto, opposta a quella interessata dal sinistro. Tale valutazione avrebbe condizionato la regola cautelare, erroneamente ritenuta omessa, anche sotto il profilo modale, e avrebbe comportato la retrodatazione al 2009 dell'insorgenza della corrosione dei tirafondi che avrebbe 23inciso sulla funzionalità dei sistemi di ritenuta, impedendo il contenimento del bus e, da ultimo, avrebbe inciso anche sulla relativa conoscibilità della corrosione ai fini del giudizio di prevedibilità dell'evento. Secondo la sentenza impugnata i riscontri post evento dei consulenti del Pubblico Ministero, pur svolti con modalità visive, avevano evidenziato il cattivo stato della testa dei tirafondi e la scarsa manutenzione delle barriere, rendendo superfluo un controllo ulteriore. Il quadro probatorio così ricostruito sarebbe radicalmente opposto a quanto emerso nel processo posto che, al contrario, la relazione tecnica redatta dai consulenti, a seguito di tali accertamenti, evidenziava come dall'analisi dei tirafondi si rilevava l'assenza di fenomeni corrosivi che potessero pregiudicare il corretto funzionamento degli stessi, emergendo un adeguato grado di sicurezza per il viadotto lungo la carreggiata Est ed apparendo il degrado di gran lunga inferiore rispetto alla direzione Napoli. Nonostante sia stato addebitato al ricorrente il mancato coordinamento manutentivo e la mancata sostituzione delle barriere [OSCURATO:PERSONA], dagli atti emergerebbe come, sul lato Est e sugli altri viadotti della tratta, i sistemi di ritenuta abbiano operato in assenza di iniziative demolitorie o sostitutive da parte dei tecnici o delle Autorità: si tratterebbe, dunque, di elementi di segno opposto rispetto a quelli considerati dalla Corte di cassazione che, ove correttamente vagliati, avrebbero condotto a una valutazione liberatoria in ordine al reato contestato. Analogo travisamento percettivo emergerebbe con riferimento alla corrosione riscontrata sugli ancoranti della barriera interessata dal sinistro che, secondo la sentenza impugnata, trattandosi di un fenomeno diffuso, avrebbe giustificato le ispezioni volte a verificare i presupposti per mantenere o estendere il sequestro che, all'indomani dell'evento, fu disposto sui tratti interessati dal sinistro i quali, tuttavia, vennero dissequestrati in data 7 novembre 2013 dal Pubblico ministero, con restituzione al gestore della carreggiata Ovest dell'Acqualonga. Non essendo stata operata alcuna estensione del sequestro sugli altri viadotti ispezionati né sulla carreggiata Est sulla quale fu deviato il traffico e confermate le condizioni di sicurezza, l'ipotesi di una corrosione a vista generalizzata risulterebbe esclusa in radice. Per effetto di tale errore percettivo sarebbe dunque incerta l'individuazione della regola cautelare asseritannente omessa e quindi della condotta concretamente esigibile, avendo quindi errato la Corte di cassazione nel considerare scorrette le modalità di monitoraggio adottate dal concessionario. Né sarebbe logicamente sostenibile contestare l'omessa esecuzione di approfondimenti agli imputati pur ritenendo che, in presenza di indizi esterni, quegli stessi approfondimenti non fossero dovuti né assumerebbe pregio 24pretendere dal gestore degli smontaggi e poi ritenerli superflui a fronte di criticità esteriormente visibili. Il modello a livelli progressivi è quello correttamente eseguito dai consulenti del Pubblico ministero, consistenti in un controllo visivo come primo passaggio e in approfondimenti mirati solo in presenza di indizi oggettivi: sulla carreggiata est e sugli altri viadotti ispezionati, i consulenti hanno svolto dei controlli a vista, non hanno riscontrato anomalie dei tirafondì, hanno attestato un adeguato grado di sicurezza e indicato interventi puntuali sui giunti, non essendo stato disposto alcun montaggio in assenza di segnali di allarme. Ne consegue pertanto che, in coerenza con gli standard di settore, la regola cautelare concretamente esigibile non era lo smontaggio generalizzato ma il monitoraggio per livelli con approfondimenti da attivare in presenza di anomalie, non comparse a seguito del controllo a vista eseguito. Non sussisterebbe pertanto un dovere anteriore e indifferenziato di smontaggio; osserva infatti il ricorrente che, elevarlo erroneamente a regola come statuito dalla Corte di cassazione, significherebbe forzare i presupposti di fatto e innalzare la soglia della diligenza. Si assume pertanto, quanto alla prevedibilità e conoscibilità dell'evento, che l'esito post eventum favorevole sulla carreggiata Est, l'assenza di segnalazioni esterne qualificate e il carattere solo eventuale del presidio dinamometrico, non consentirebbero di affermare che la compromissione degli ancoranti fosse percepibile prima del fatto secondo l'ordinaria diligenza né di retrodatare con sicurezza l'insorgenza del fenomeno al 2009. L'errore di percezione avrebbe inciso anche sulla prevedibilità dell'evento, posto che a nulla rileverebbe che la corrosione si fosse verificata già nel corso di alcuni anni, dal momento che, successivamente al fatto, nella carreggiata Est e rispetto alla medesima tipologia di barriere non erano emersi segnali esterni contrari e le barriere erano state lasciate in opera, non sussistendo tra l'altro in atti alcun elemento probatorio positivo deponente nel senso della manifesta evidenza esterna della corrosione dei tirafondi della carreggiata Ovest. Quanto alla posizione degli esponenti della [OSCURATO:PERSONA] centrale, osserva il ricorrente come non fosse esigibile dalla [OSCURATO:PERSONA] l'attivazione di un coordinamento straordinario con il Tronco, né l'invio di supporto specialistico, né l'adozione di ulteriore misuri anti-obsolescenze né, da ultimo, l'imposizione di protocolli ispettivi invasivi. Al contrario, ritenere esigibile una simile condotta avrebbe trasformato in colpa di organizzazione la scelta di affidarsi a una sorveglianza conforme agli standard tecnici e alla prassi ispettiva adottata dalle stesse autorità tramite i propri tecnici. 5.2. Analogo errore prospetta con il secondo motivo di ricorso, con riferimento all'esclusione originaria delle barriere di sicurezza [OSCURATO:PERSONA] dal piano di 25riqualifica attuato in relazione al bordo laterale della rete, in quanto ciò altererebbe il presupposto fattuale dell'addebito di omessa riqualifica elevato al ricorrente. Una volta espunti i dispositivi [OSCURATO:PERSONA] dal perimetro del Piano di riqualifica non risulterebbero programmati sopralluoghi né svolte indagini su tali tratti, mentre la sigla "RQ" riportata nelle legende del progetto esecutivo A16, indicativa del solo stato di "riqualificato" ai fini del censimento, sarebbe stata elevata a criterio di preclusione, derivandone che sul viadotto non sarebbe stata prevista alcuna verifica di obsolescenza delle barriere in opera. Secondo la sentenza impugnata, dunque, l'attività esecutiva si sarebbe concentrata sulle barriere metalliche a due e a tre onde, mentre il viadotto Acqualonga, su cui erano installati sistemi [OSCURATO:PERSONA], veniva escluso dai tratti significativi su cui intervenire. La responsabilità per omessa riqualifica sarebbe stata costruita sul presupposto di una pretesa inattività derivante da un vincolo inesistente quale l'esclusione delle barriere [OSCURATO:PERSONA] dal Piano di riqualifica. Tale conclusione, tuttavia, non si confronterebbe con le prove assunte, posto che il piano di riqualifica non era una direttiva basata sul materiale delle barriere bensì uno strumento di programmazione fondato sulle prestazioni, che definiva la qualifica del bordo laterale e rimetteva alla fase progettuale la scelta delle tratte e delle soluzioni tecniche. Si osserva, sul punto, che la Relazione generale al Progetto esecutivo A16 è un documento dirimente che confuta la preclusione dei [OSCURATO:PERSONA], attestando che l'istruttoria tecnica condotta dal progettista aveva considerato tutte le tipologie di barriere presenti sulla tratta, inclusi tali dispositivi di sicurezza. Dalla stessa lettura della Relazione, infatti, si evincerebbe come il progettista avesse piena discrezionalità decisionale di includere le barriere di [OSCURATO:PERSONA] in calcestruzzo fra quelle oggetto di riqualifica, non ricorrendo alcuna limitazione o preclusione nel Piano approvato dal Consiglio d'Amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia, a nulla rilevando il richiamo alla marcatura RQ che non rivestiva alcuna portata preclusiva. Tali conclusioni troverebbero conforto nelle dichiarazioni del progettista, [OSCURATO:PERSONA], il quale distingue l'individuazione del tronco dalla selezione dei tratti significativi, precisando che quest'ultima è una valutazione del progettista che non ha trovato nessun tipo di ostracismo da parte della linea. Quanto al metodo, riferisce di progetti misti, rilevando che il mantenimento delle barriere [OSCURATO:PERSONA] discendeva da un giudizio prestazionale. Ne conseguirebbe che, dalla deposizione testimoniale, non emergerebbe alcuna imposizione della linea in chiave escludente sulle barriere [OSCURATO:PERSONA] bensì emergerebbe la prova secondo la quale le scelte furono prestazionali, rimesse al progettista, senza alcun tipo di condizionamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. 265.3. Con un terzo motivo di ricorso lamenta anch'egli, al pari di altri ricorrenti, un ulteriore errore di fatto in relazione alla esclusione della declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 3, previo riconoscimento della contestazione e della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., in assenza, tuttavia, di specifica impugnazione da parte del Pubblico Ministero. Si osserva che l'impugnazione del Pubblico ministero non aveva devoluto al giudice di appello il punto della sentenza di primo grado relativo all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., con conseguente formazione del giudicato interno su tale punto. Tuttavia, la Corte di cassazione aveva rigettato la relativa doglianza, sul rilievo che la pronuncia di primo grado non aveva escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. e che l'impugnazione del Pubblico ministero nei confronti degli imputati assolti ricomprendesse anche tale profilo. Si prospetta dunque il travisamento presente nella sentenza di legittimità, derivante dall'erroneo assunto secondo cui il trattamento sanzionatorio era stato commisurato sulla fattispecie di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., nonostante la sentenza di primo grado avesse escluso una colpa specifica in capo al ricorrente; ed invero, se il Tribunale avesse ritenuto la configurabilità della circostanza aggravante a effetto speciale prevista dall'art. 589, comma 2, cod. pen. avrebbe dovuto considerare una diversa cornice edittale (da due a sette anni di reclusione) in luogo di quella "da sei mesi a cinque anni", di cui all'art. 589, comma 1, cod. pen., che sarebbe stata concretamente applicata. L'erronea estensione dell'appello al punto dell'aggravante aveva costituito il presupposto per l'applicazione d'ufficio della circostanza in secondo grado, nonostante la mancata devoluzione del relativo profilo da parte dell'accusa e la conseguente preclusione processuale; sarebbe significativo, sul punto, che la Corte di appello, assumendo come pacifica la precedente esclusione dell'aggravante, abbia ritenuto di poterla introdurre autonomamente, travalicando i limiti del potere di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica di cui all'art. 597 cod. proc. pen. L'errore percettivo presenterebbe un duplice profilo di decisività, investendo sia il dato testuale della sentenza di primo grado, che escludeva la colpa specifica e dunque l'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., sia il contenuto dell'atto di appello del Pubblico ministero, che non devolveva alla cognizione del giudice di secondo grado il relativo punto, in assenza del quale la Corte di legittimità avrebbe dovuto riconoscere la formazione del giudicato interno sulla circostanza aggravante contestata e avrebbe dovuto escludere la possibilità di applicare d'ufficio tale circostanza, con la conseguente nullità della sentenza in assenza di specifica impugnazione sul punto. 276. Ha proposto ricorso straordinario nei confronti della medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi. 6.1. Con un primo motivo deduce errore di fatto della sentenza impugnata sul contenuto della deposizione dell'[OSCURATO:PERSONA], in ordine alla presunta ingerenza dell'[OSCURATO:PERSONA] nelle modalità esecutive del piano del 2008 e, in particolare, nell'esclusione delle barriere del viadotto Acqualonga dai tratti significativi oggetto di intervento. Si osserva, in particolare, che la sentenza di legittimità, dopo avere ritenuto irrilevante il fatto che, al momento dell'approvazione del piano di riqualificazione del 2008, [OSCURATO:PERSONA] non ricoprisse ancora cariche significative rispetto ai profili di addebito, ha valorizzato sia il ruolo da lui successivamente assunto quale responsabile dell'unità al momento dell'attuazione del piano, sia il ruolo parallelo di RUP, attribuendogli così la gestione del relativo rischio, il compito di curare il corretto svolgimento delle procedure, segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi, e verificare la conformità del progetto esecutivo rispetto alle fonti richiamate in sentenza. Il successivo sviluppo argomentativo della decisione sarebbe viziato da un macroscopico errore di fatto, poiché la circostanza decisiva della pretesa ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nelle modalità esecutive del piano viene fatta discendere dalla testimonianza dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale, in realtà, non ha mai riferito alcunché di simile. Dalla lettura della deposizione, emergerebbe, semmai, il contrario, e cioè che spettava al progettista, e quindi allo stesso [OSCURATO:PERSONA], la scelta e l'individuazione dei tratti della rete da riqualificare, tanto che il medesimo teste ha ripetutamente rivendicato a sé la titolarità delle decisioni, delle valutazioni e della progettazione in attuazione della delibera aziendale del 2008. Emergerebbe dunque chiaramente come [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti, non ricoprisse cariche e ruoli in materia di barriere di sicurezza; non avrebbe mai avuto il potere di approvare il piano, anche con contenuti diversi; non avrebbe mai in concreto contribuito ad approvarlo e, da ultimo, non avrebbe avuto alcun potere di modificarlo ex post. La sentenza impugnata sarebbe incorsa in un ulteriore errore di fatto laddove avrebbe affermato che l'esclusione delle barriere Acqualonga sarebbe avvenuta a seguito di direttive imposte dalla linea costituita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poiché tale affermazione sarebbe priva di qualsiasi riscontro nelle trascrizioni e non compare né nell'audizione di primo grado né in quella di appello, neppure ipotizzando una confusione tra i due momenti dichiarativi. Si sottolinea l'incongruenza logica e cronologica dell'assunto accolto dalla sentenza, posto che, se il vizio originario fosse stato presente nel piano del 2008, esso non avrebbe potuto in alcun modo essere attribuito a [OSCURATO:PERSONA], il quale, 28all'epoca, non ricopriva ruoli in materia di barriere di sicurezza, non aveva il potere di approvare il piano, non aveva contribuito alla sua approvazione e non aveva il potere di modificarlo ex post. La medesima sentenza riconosce come [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto solo successivamente il compito di verificarne la corretta esecuzione, sicché, in assenza di segnali di allarme provenienti dall'autore del progetto o dai tecnici operanti sul campo e in mancanza di qualsiasi ingerenza, la sua condotta risulta, in fatto, esente da censure. Tale errore percettivo sarebbe produttivo di effetti sia "a monte", perché avrebbe portato ad attribuire a [OSCURATO:PERSONA] direttive orientate a non sostituire le barriere Acqualonga pur essendo storicamente accertato che egli non partecipò alla redazione del piano; sia "a valle", perché finisce per trasformare in ingerenza ciò che, al più, fu la mera presa d'atto, da parte sua e del suo ufficio, delle scelte operate dal progettista in sede di redazione del progetto esecutivo, con la conseguente decisività dell'errore di fatto, atteso che l'accertamento di responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] riposa essenzialmente su una circostanza storica mai riferita dal teste [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, inesistente sul piano processuale. 6.2 Con un secondo motivo deduce, analogamente ai precedenti ricorsi, un errore di fatto anche in ordine alle verifiche eseguite dai consulenti tecnici del Pubblico ministero e, in particolare, nell'erronea lettura degli esiti delle ispezioni disposte sulla carreggiata Est del viadotto, opposta a quella interessata dal sinistro. Tale valutazione avrebbe condizionato la regola cautelare, erroneamente ritenuta omessa, anche sotto il profilo modale, e avrebbe comportato la retrodatazione al 2009 dell'insorgenza della corrosione dei tirafondi che avrebbe inciso sulla funzionalità dei sistemi di ritenuta, impedendo il contenimento del bus e, da ultimo, avrebbe inciso sulla relativa conoscibilità della corrosione ai fini del giudizio di prevedibilità dell'evento. Secondo la sentenza impugnata, i riscontri successivi all'evento dei consulenti del Pubblico ministero, pur svolti con modalità visive, avevano evidenziato il cattivo stato della testa dei tirafondi e la scarsa manutenzione delle barriere, rendendo superfluo un controllo ulteriore. Il quadro probatorio così ricostruito sarebbe opposto a quanto emerso nel processo posto che, al contrario, la relazione tecnica redatta dai consulenti, a seguito di tali accertamenti, evidenziava come dall'analisi dei tirafondi si rilevasse l'assenza di fenomeni corrosivi che potessero pregiudicare il corretto funzionamento degli stessi, emergendo un adeguato grado di sicurezza per il viadotto lungo la carreggiata Est e apparendo il degrado di gran lunga inferiore rispetto alla direzione Napoli. 29Si aggiunge che, nonostante sia stato addebitato al ricorrente il mancato coordinamento manutentivo e la mancata sostituzione delle barriere [OSCURATO:PERSONA], dagli atti emergerebbe come, sul lato Est e sugli altri viadotti della tratta, i sistemi di ritenuta abbiano operato in assenza di iniziative demolitorie o sostitutive da parte dei tecnici o delle Autorità: si tratterebbe, dunque, ad avviso del ricorrente, di elementi di segno opposto rispetto a quelli considerati dalla Corte di cassazione che, ove correttamente vagliati, avrebbero condotto a una valutazione liberatoria in ordine al reato contestato. Analogo travisamento percettivo emergerebbe con riferimento alla corrosione riscontrata sugli ancoranti della barriera interessata dal sinistro che, secondo la sentenza impugnata, trattandosi di un fenomeno diffuso, avrebbe giustificato le ispezioni volte a verificare i presupposti per mantenere o estendere il sequestro che, all'indomani dell'evento, fu disposto sui tratti interessati dal sinistro, i quali, tuttavia, vennero dissequestrati il 7 novembre 2013 dal Pubblico ministero, con restituzione al gestore della carreggiata Ovest dell'Acqualonga. Pertanto, non essendo stata operata alcuna estensione del sequestro agli altri viadotti ispezionati né alla carreggiata Est sulla quale fu deviato il traffico e confermate le condizioni di sicurezza, l'ipotesi di una corrosione a vista generalizzata risulterebbe esclusa in radice. Per effetto di tale errore sarebbe incerta l'individuazione della regola cautelare asseritamente omessa e quindi della condotta concretamente esigibile, avendo errato la Corte di cassazione nel considerare scorrette le modalità di monitoraggio adottate dal concessionario. In coerenza con gli standard di settore, la regola cautelare concretamente esigibile non era lo smontaggio generalizzato ma il monitoraggio per livelli con approfondimenti da attivare in presenza di anomalie, non comparse a seguito del controllo a vista eseguito. Non sussisterebbe pertanto un dovere anteriore e indifferenziato di smontaggio: elevarlo, erroneamente, a regola come statuito dalla Corte di cassazione significherebbe forzare i presupposti di fatto e innalzare la soglia della diligenza esigibile. Quanto alla prevedibilità e conoscibilità dell'evento, l'esito post eventum favorevole sulla carreggiata Est nonché l'assenza di segnalazioni esterne qualificate e il carattere solo eventuale del presidio dinamometrico non consentirebbero di affermare che la compromissione degli ancoranti fosse percepibile prima del fatto secondo l'ordinaria diligenza, né di retrodatare con sicurezza l'insorgenza del fenomeno al 2009. Tale errore di percezione avrebbe inciso anche sulla prevedibilità dell'evento, posto che a nulla rileverebbe che la corrosione si fosse verificata già nel corso di alcuni anni, dal momento che, successivamente al fatto, nella carreggiata Est e 30rispetto alla medesima tipologia di barriere non erano emersi segnali esterni contrari e le barriere erano state lasciate in opera, non sussistendo tra l'altro in atti alcun elemento probatorio positivo nel senso della manifesta evidenza esterna della corrosione dei tirafondi della carreggiata Ovest. 6.3. Con un terzo motivo lamenta anch'egli un errore di fatto in relazione alla esclusione della declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 3, previo riconoscimento della contestazione e della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., in assenza, tuttavia, di specifica impugnazione da parte del Pubblico ministero sul punto, sulla base di considerazioni e rilievi sovrapponibili a quelli svolti nel terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], oltre che nel primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7. Il ricorso straordinario presentato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima sentenza è affidato a quattro motivi. 7.1. Con un primo motivo di ricorso prospetta anch'egli un errore percettivo per avere la sentenza impugnata ritenuto che il Tribunale di Avellino non avesse escluso l'applicazione della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., sulla base di considerazioni sovrapponibili a quelle svolte a sostegno del primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 7.2. Analogo errore di fatto prospetta con il secondo motivo di ricorso, con il quale contesta un errore di fatto avente a oggetto la circostanza che la questione attinente all'omesso e nuovo esame del [OSCURATO:PERSONA] di parte sia stata sollevata dalle difese unicamente sotto il profilo logico giuridico e non anche sotto quello strettamente processuale. In entrambi i giudizi di merito era stato impedito il perfezionamento del contraddittorio sulla prova scientifica e, pertanto, non era stata correttamente ricostruita la dinamica del sinistro; al rigetto di ogni istanza difensiva sul punto da parte del Tribunale, si era dedotta la nullità delle ordinanze e della sentenza di primo grado per non essere stato disposto il confronto tra tecnici. All'ulteriore rigetto delle predette istanze da parte della Corte di appello, la questione era stata devoluta alla Corte di legittimità la quale, da un lato, ha affermato, alle pagine 146-147 della sentenza, che il rigetto delle richieste di ascoltare i consulenti di parte è suscettibile di concretizzare un'ipotesi di nullità a regime intermedio, per poi, d'altro canto, sostenere che l'eccezione di nullità possa anche prescindere dalle note formule sacramentali. Tuttavia, pur ritenendo che le argomentazioni difensive della parte fossero esplicite nella loro richiesta di invalidazione dell'atto processuale, la sentenza ha ritenuto che, nel caso di specie, il verbale di udienza del 12 settembre 2018 dimostrasse come la questione riguardante l'omesso esame 31dei consulenti rilevasse sotto il profilo logico giuridico e non processuale, risiedendo in tale conclusione l'errore di fatto denunciato. Tale conclusione sarebbe frutto di una lettura parziale del verbale di udienza, non avendo la Corte di legittimità considerato che, dopo aver sollevato la questione sotto il profilo logico giuridico, era stata eccepita una violazione di carattere strettamente processuale. Secondo il ricorrente, inoltre, solo sulla scorta di tale errore la Corte di legittimità avrebbe potuto confermare le condanne disposte dalla Corte di appello; e invero, considerato che il contrasto tra le ricostruzioni dei diversi esperti verteva sulla traiettoria seguita dal bus sul viadotto e, conseguentemente, sull'angolo di impatto del mezzo contro la barriere, un dubbio ragionevole in ordine alla tesi scientifica del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto avere riflessi sotto il profilo del nesso causale tra le condotte e l'evento, che, ove correttamente vagliate, avrebbero indotto ad una diversa valutazione della sussistenza dei profili di colpa. 7.3. Un errore di fatto si prospetta anche con il terzo motivo di ricorso, in ordine all'accoglimento della tesi dei [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla corrosione, sulla base di considerazioni identiche a quelle svolte nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 7.4. Con un quarto motivo di ricorso lamenta un errore di fatto in ordine alle verifiche eseguite dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero e, in particolare, nell'erronea lettura degli esiti delle ispezioni disposte sulla carreggiata Est del viadotto, opposta a quella interessata dal sinistro, sulla base di considerazioni pienamente sovrapponibili a quelle svolte nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario nei confronti della medesima sentenza, affidato a quattro motivi. 8.1. Con un primo motivo prospetta un errore percettivo per aver la sentenza impugnata ritenuto che il Tribunale di Avellino non avesse escluso l'applicazione della circostanza aggravante a effetto speciale di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., svolgendo rilievi sovrapponibili a quelli formulati nel primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 8.2. Analogo errore di fatto prospetta con il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta un errore di fatto avente a oggetto la circostanza che la questione attinente all'omesso e nuovo esame del [OSCURATO:PERSONA] di parte sia stata sollevata dalle difese unicamente sotto il profilo logico giuridico e non sotto quello strettamente processuale, sulla base di rilievi identici a quelli del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 8.3. Un errore di fatto prospetta con il terzo motivo di ricorso, in ordine all'accoglimento della tesi dei [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla 32corrosione, sulla base di rilievi sovrapponibili a quelli svolti nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e nel terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 8.4. Con un quarto motivo di ricorso lamenta un errore di fatto in ordine alle verifiche eseguite dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero e, in particolare, a proposito dell'erronea lettura degli esiti delle ispezioni disposte sulla carreggiata Est del viadotto, opposta a quella interessata dal sinistro, sulla base dei medesimi rilievi svolti nel terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel settimo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] nel secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 9. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario avverso la medesima sentenza, affidato a cinque motivi. 9.1. Con un primo motivo di ricorso deduce un errore percettivo per aver la sentenza impugnata ritenuto che il Tribunale di Avellino non avesse escluso l'applicazione della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., sulla base di censure sovrapponibili a quelle svolte nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo) [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (primo), [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo) e [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo). 9.2. Con un secondo motivo deduce un errore di fatto a proposito della circostanza che la questione relativa all'omesso e nuovo esame del [OSCURATO:PERSONA] di parte sia stata sollevata dalle difese unicamente sotto il profilo logico giuridico e non anche sotto quello strettamente processuale, sulla base, anche in questo caso, di censure sovrapponibili a quelle svolte nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo) e [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo). 9.3 Un errore di fatto prospetta, con il terzo motivo di ricorso, in ordine all'accoglimento della tesi dei [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla corrosione, sulla base di argomenti sovrapponibili a quelli svolti a proposito del medesimo punto della decisione nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo) e [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo). 9.4. Con un quarto motivo di ricorso lamenta un errore di fatto in ordine alle verifiche eseguite dai consulenti tecnici del Pubblico ministero e, in particolare, a proposito dell'erronea lettura degli esiti delle ispezioni disposte sulla carreggiata Est del viadotto, opposta a quella interessata dal sinistro, sulla base anche in questo caso di considerazioni sovrapponibili a quelle svolte nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo), [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo) e [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo). 9.5. Con un quinto motivo deduce, con riferimento all'ottavo motivo del proprio ricorso per cassazione, un errore di fatto nell'esame delle valutazioni 33contenute nella sentenza impugnata (ossia la sentenza della Corte d'appello di Napoli), circa la commisurazione del trattamento sanzionatorio. La difesa del ricorrente aveva dedotto sul punto, sia pure in via subordinata rispetto alle ulteriori doglianze, la sussistenza di vizi di violazione di legge e della motivazione in ordine sia alla determinazione della pena base, sia alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., articolando il motivo in una serie di censure specifiche, relative alla illogicità intrinseca ed estrinseca della motivazione, alla violazione dell'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della considerazione del grado della colpa, sia nella sua dimensione oggettiva sia in quella soggettiva, e alla sostanziale apparenza della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione, dopo avere richiamato la giurisprudenza che solleva il giudice di merito dall'onere di una analitica motivazione quando la pena inflitta non superi la misura media della cornice edittale, ha ritenuto infondate le censure e, con specifico riferimento alla posizione dei Direttori di Tronco, ha affermato che la Corte territoriale, nell'accogliere i relativi motivi di appello, aveva ritenuto di non operare alcuna differenziazione nel trattamento sanzionatorio, riformando sul punto la decisione del Tribunale in rapporto a criteri quali la vicinanza della condotta omissiva rispetto all'evento e la durata della carica ricoperta, con statuizione non tangibile in sede di legittimità in assenza di ricorso sul punto. Tale affermazione integrerebbe un evidente errore percettivo, perché il ricorso per cassazione aveva specificamente ed esplicitamente impugnato quel preciso punto della sentenza di appello, denunciandone l'evidente illogicità e la contraddizione con le risultanze processuali. In particolare, era stato rilevato che la Corte di appello aveva determinato la pena base in misura uniforme per gli imputati che si erano succeduti nella direzione del VI Tronco, giustificando tale equiparazione con il criterio secondo cui, in ipotesi del genere, dovrebbe attribuirsi maggiore gravità alla condotta quanto più essa è vicina temporalmente al verificarsi del fatto, fino a sostenere, proprio in base a tale criterio, la maggiore gravità della posizione di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa aveva però evidenziato che il Tribunale non aveva affatto valorizzato, ai fini della commisurazione della pena, il dato della maggiore o minore distanza dal fatto, ma aveva fatto applicazione di un parametro del tutto diverso, ossia quello della durata della permanenza nella posizione di garanzia, assumendo che a un periodo più ampio corrispondesse un maggior contributo omissivo e una maggiore rimproverabilità, e aveva, proprio per tale ragione, ritenuto meno grave la posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella dei suoi predecessori. Era stato inoltre denunciato che il criterio adottato dalla Corte di appello, basato sulla maggiore vicinanza temporale al fatto, fosse privo di una intelligibile giustificazione, tanto più in un contesto nel quale l'addebito riguardava 34l'organizzazione del monitoraggio delle barriere e l'omesso mantenimento in efficienza di cautele secondarie funzionali a contenere le conseguenze di un evento potenzialmente verificabile in qualsiasi momento. La difesa aveva altresì rilevato l'ulteriore illogicità di una motivazione che, dopo aver richiamato il parametro della vicinanza temporale, recuperava in realtà quello della durata della carica, ma piegandolo in senso diametralmente opposto rispetto al Tribunale, sino a sostenere che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] fosse più grave proprio in ragione del periodo trascorso in carica, benché tale periodo fosse sensibilmente inferiore rispetto a quello dei suoi predecessori. Da tutto ciò la difesa faceva discendere non solo la palese illogicità del ragionamento seguito dalla Corte d'appello, ma anche l'omessa considerazione dei riflessi che la durata dell'incarico avrebbe dovuto avere sul grado di esigibilità della condotta osservante da parte dell'odierno ricorrente, tema anch'esso dedotto e argomentato nel ricorso per cassazione. La Corte di cassazione, ritenendo erroneamente non devoluta tale questione, avrebbe omesso di esaminare uno specifico punto del ricorso per effetto di una falsa percezione del suo contenuto, e che, se tale errore non fosse stato commesso, avrebbe dovuto rilevare la palese illogicità della motivazione della sentenza di appello e l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., con conseguente annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto del trattamento sanzionatorio. 10. Il ricorso straordinario di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi. 10.1. Con un primo motivo di ricorso prospetta, anche con tale ricorso, un errore percettivo per avere la sentenza impugnata ritenuto che il Tribunale di Avellino non avesse escluso l'applicazione della circostanza aggravante a effetto speciale di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., sulla base di rilievi analoghi a quelli formulati nel primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sovrapponibili a quelli formulati da [OSCURATO:PERSONA]. 10.2. Analogo errore di fatto prospetta con il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'esistenza di un errore di fatto in ordine alla circostanza che la questione attinente all'omesso e nuovo esame dei [OSCURATO:PERSONA] di parte era stata sollevata dalle difese unicamente sotto il profilo logico giuridico e non anche sotto quello strettamente processuale, anche a questo proposito sulla base di rilievi identici a quelli del secondo motivo dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 10.3. Un errore di fatto prospetta, con il terzo motivo di ricorso, in ordine all'accoglimento della tesi dei [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla corrosione, sulla base, anche in questo caso, di rilievi identici a quelli del terzo motivo dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3510.4. Con un quarto motivo di ricorso lamenta un errore di fatto anche in ordine alle verifiche eseguite dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero e, in particolare, a proposito dell'erronea lettura degli esiti delle ispezioni eseguite sulla carreggiata Est del viadotto, opposta a quella interessata dal sinistro, sulla base di rilievi sovrapponibili formulati nei corrispondenti motivi dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo) e [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo). 11. Il ricorso straordinario di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi. 11.1. Con un primo motivo deduce un errore di fatto percettivo per aver la Corte di cassazione ritenuto, da un lato, intrinsecamente aspecifica la doglianza sulla affermazione di responsabilità, reputando incomprensibile la rilevanza dell'individuazione dell'identità del soggetto che parlava nella conversazione registrata rispetto al profilo di colpa contestato ex art. 79 C.d.S., e, dall'altro, comunque inammissibile la censura in quanto diretta a lamentare il diniego di una perizia, ritenuta mezzo di prova non decisivo e il cui rigetto sarebbe stato adeguatamente motivato. Tale conclusione presuppone una errata percezione del contenuto degli atti, perché la registrazione ambientale acquisita al processo contiene un'affermazione relativa all'avvenuto controllo del serraggio dei perni della trasmissione, il cui distacco ha provocato l'innesco del sinistro; entrambi i meccanici escussi nei due gradi di merito, e cioè Favilla in primo grado e Tammaro in appello, hanno riconosciuto l'esistenza di tale affermazione nella registrazione, pur disconoscendone la paternità; e l'individuazione del soggetto che pronunciò quella frase integra un fatto storico specifico, direttamente incidente sul profilo di colpa contestato all'imputato, in relazione agli obblighi di corretta manutenzione del veicolo. Si deduce, inoltre, che la Corte di cassazione, nel ritenere incomprensibile la rilevanza di tale accertamento, non ha percepito che la censura difensiva non mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, ma a evidenziare la mancata assunzione e valutazione di una prova tecnica indispensabile per chiarire un fatto storico decisivo, ossia se l'attività di manutenzione sui perni della trasmissione fosse stata effettivamente eseguita, poco prima del viaggio, dai meccanici di fiducia dell'imputato. Si aggiunge che la decisività di tale prova sarebbe oggettivamente desumibile dagli atti, come dimostrato dal comportamento dei giudici di merito, i quali in primo grado hanno disposto l'escussione ex art. 507 cod. proc. pen. del meccanico Favilla e in secondo grado hanno ritenuto necessario procedere all'esame del meccanico Tannmaro, salvo poi disinteressarsi della circostanza di chi avesse 36effettivamente ammesso di aver controllato il serraggio dei perni della trasmissione. La Corte di cassazione, pur richiamando correttamente il principio secondo cui la perizia non rientra, di regola, nel concetto di prova decisiva, ha applicato tale regola su un presupposto fattuale erroneamente percepito, ritenendo che nel caso di specie la perizia fosse priva di decisività e che il relativo diniego fosse sorretto da adeguata motivazione, mentre dagli atti emergerebbe che la perizia richiesta non aveva affatto carattere esplorativo o valutativo, ma era finalizzata all'accertamento di un dato fattuale univoco, e cioè l'identità della voce di colui che aveva ammesso di aver serrato i perni della trasmissione del bus. Inoltre, tale accertamento costituiva l'unico mezzo idoneo a risolvere le gravi incongruenze emerse tra le dichiarazioni dei due meccanici e la motivazione del diniego, fondata sulla ritenuta attendibilità di Favilla con riferimento alla mancata attività manutentiva sugli organi della trasmissione, non aveva considerato che detta attendibilità risultava in realtà oggettivamente smentita dalle dichiarazioni del meccanico Tammaro rese in grado di appello, oltre che dalla presenza, pacifica nella registrazione in atti, dell'affermazione circa il controllo del serraggio dei perni. Si prospetta, dunque, un errore di fatto, consistente nell'avere ritenuto aspecifica una censura che, alla luce degli atti, era invece chiaramente diretta a far valere l'omessa acquisizione di una prova decisiva; nell'avere considerato non decisiva una prova che incideva su un fatto storico centrale ai fini dell'accertamento della colpa; nel non avere adeguatamente motivato un diniego fondato su un giudizio di attendibilità costruito su un presupposto fattuale contraddetto dagli atti, con conseguente incidenza determinante sull'esito del giudizio di legittimità e sulla declaratoria di inammissibilità che, in assenza di tale errore percettivo, non avrebbe potuto essere pronunciata. 11.2. Con un secondo motivo deduce un ulteriore errore di fatto percettivo in ordine alla causa tecnica del sinistro e alla ritenuta aspecificità delle doglianze difensive. Secondo la Corte di legittimità non sarebbe stata raggiunta alcuna prova effettiva in ordine a un dedotto errore manutentivo che avrebbe portato al sovraserraggio dei perni del giunto e, su tale presupposto, ha qualificato come del tutto scollegate dal tessuto argomentativo delle sentenze di merito, e quindi affette da aspecificità estrinseca, le doglianze difensive relative all'individuazione dell'autore materiale dell'intervento manutentivo. Tale affermazione presuppone una mancata percezione del contenuto oggettivo degli atti processuali, poiché le consulenze tecniche del Pubblico ministero avevano chiaramente individuato, come ipotesi alternative del distacco del giunto cardanico, l'utilizzo di perni non conformi alle specifiche nonché la 37presenza, nella registrazione ambientale, dell'affermazione relativa al controllo del serraggio dei perni, pacificamente riconosciuta nei suoi contenuti dai due meccanici escussi nei due gradi di giudizio e che si inserisce in tale ricostruzione causale, rendendo tutt'altro che scollegate dalla ratio decidendi le deduzioni difensive. La stessa Corte di cassazione, a pagina 124 della motivazione, sebbene mostri di conoscere il dato del serraggio, affermando testualmente che ciò significherebbe che i perni o non erano originali Volvo oppure non erano della classe di acciaio 10.9 oppure ancora non erano serrati a 54 Nm, tuttavia, nel ritenere che non vi fosse alcuna prova effettiva di un errore manutentivo e nel qualificare come aspecifiche le censure difensive, non ha considerato che la causa tecnica del sinistro fosse stata individuata dalle consulenze del Pubblico ministero, che avevano espressamente ricondotto il distacco della trasmissione a un vizio riconducibile all'attività di manutenzione. L'errore percettivo risulterebbe ulteriormente evidente laddove la Corte di cassazione afferma che l'art. 79 C.d.S. imporrebbe al proprietario del mezzo un obbligo di tenuta in buono stato manutentivo del veicolo indipendentemente da chi sia stato l'autore materiale incaricato degli interventi manutentivi, ritenendo così irrilevanti le doglianze difensive sull'individuazione dei meccanici delle officine. Tale affermazione, pur astrattamente corretta sul piano del principio di diritto, sarebbe stata formulata su una base fattuale erroneamente percepita, poiché la difesa non aveva sostenuto l'irrilevanza dell'obbligo di manutenzione, ma aveva dedotto che, alla luce delle risultanze tecniche, l'eventuale profilo di responsabilità poteva al più configurarsi come culpa in vigilando nei confronti dei meccanici che avevano eseguito l'intervento, e che tale profilo non era mai stato oggetto di contestazione, essendo il capo di imputazione strutturato sul presupposto della violazione diretta dell'art. 79 C.d.S. La Corte di cassazione, nel qualificare tali doglianze come estranee al perimetro dell'imputazione e prive di specificità, non avrebbe colto che esse erano invece direttamente ancorate alla ricostruzione causale del sinistro emergente dalle consulenze del Pubblico ministero, alla prova dell'avvenuto controllo del serraggio dei perni e alla necessità di verificare se l'intervento manutentivo, riconosciuto come possibile causa del sinistro, fosse stato correttamente eseguito. Ne conseguirebbe, secondo la difesa, che l'affermazione secondo cui non sarebbe stata raggiunta alcuna prova effettiva in ordine a un dedotto errore manutentivo costituirebbe un chiaro errore di fatto percettivo, derivante dall'omessa considerazione di un dato tecnico pacifico in atti, errore che avrebbe condotto, a cascata, a una erronea qualificazione delle censure difensive come aspecifiche, incidendo in modo determinante sull'esito del giudizio di legittimità. 3811.3. Con un terzo motivo deduce un ulteriore errore di fatto percettivo in ordine ai presupposti fattuali per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e alla comparazione con la posizione degli altri imputati su tale specifico punto. Si osserva che la Corte di cassazione ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della predetta circostanza attenuante in favore di [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che il ristoro del danno sarebbe avvenuto a opera di un terzo, in assenza di un'iniziativa diretta dell'imputato e in esecuzione di un provvedimento di sequestro. Tale conclusione presupporrebbe la mancata percezione di un dato fattuale decisivo, in particolare emergente dal fatto che anche agli imputati appartenenti a vario titolo alla società [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta la riduzione di pena ex art. 62, n. 6, cod. pen., in presenza di risarcimenti effettuati tramite le rispettive compagnie assicuratrici, senza che risultasse un'iniziativa personale e diretta di pagamento con fondi propri. [OSCURATO:PERSONA] in tali casi il ristoro del danno era avvenuto attraverso meccanismi assicurativi e di gestione collettiva delle somme, analoghi sul piano oggettivo a quelli operanti nel caso di [OSCURATO:PERSONA], posto che il mezzo di quest'ultimo era regolarmente assicurato e che la somma corrispondente al massimale di polizza era stata sin da prima del giudizio destinata alle vittime mediante un vincolo di indisponibilità, definito in ricorso come congelamento, finalizzato proprio alla distribuzione tra gli aventi diritto. La Corte di cassazione, nel valorizzare in senso ostativo il fatto che il vincolo sulla somma derivava da un sequestro disposto in sede civile, non avrebbe percepito che, sul piano sostanziale, anche per gli altri imputati, che hanno invece goduto della riduzione di pena conseguente al riconoscimento di detta circostanza attenuante, il ristoro non è dipeso da un'iniziativa individuale e immediata, ma dall'operatività delle coperture assicurative e da meccanismi esterni che hanno consentito di destinare somme alle vittime. L'errore percettivo risiederebbe nell'avere considerato ontologicamente diversa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella degli altri imputati, quando invece il dato oggettivo del risarcimento tramite assicurazione è comune a tutte le posizioni, e anche nel non avere colto che l'assenza di una iniziativa personale diretta non ha costituito, negli altri casi, causa ostativa al riconoscimento dell'attenuante. 11.4. Infine, con un quarto motivo, deduce un ulteriore, errore di fatto, in ordine alla sentenza di primo grado, che sarebbe stata erroneamente percepita come idonea a ritenere configurabile o comunque a non escludere la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., all'epoca vigente, formulando rilievi analoghi a quelli presenti, sul medesimo punto, nei 39ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 12. [OSCURATO:PERSONA] la responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso straordinario nei confronti della medesima sentenza, affidato a cinque motivi. 12.1. Con un primo motivo di ricorso si prospetta un errore percettivo per aver la sentenza impugnata ritenuto che il Tribunale di Avellino non avesse escluso l'applicazione della circostanza aggravante a effetto speciale di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., formulando rilievi sovrapponibili a quelli presenti, sul medesimo punto, nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 12.2. Analogo errore di fatto si prospetta con il secondo motivo di ricorso, con il quale la responsabile civile ricorrente denuncia un errore di fatto avente a oggetto la circostanza che la questione attinente all'omesso e nuovo esame del [OSCURATO:PERSONA] di parte fosse stata sollevata dalle difese unicamente sotto il profilo logico giuridico e non anche sotto quello strettamente processuale, sulla base dei medesimi argomenti svolti nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 12.3. Un analogo errore di fatto si prospetta con il terzo motivo di ricorso, in ordine alla mancata rinnovazione dibattimentale delle prove dichiarative ritenute decisive nella sentenza di primo grado per assolvere l'allora [OSCURATO:PERSONA] e gli esponenti della [OSCURATO:PERSONA] Generale. La Corte di legittimità, rigettata la relativa doglianza sollevata dalla ricorrente, ha osservato come il ribaltamento della sentenza di primo grado in ordine al capo C1) si sia fondata su argomentazioni di carattere documentale e che, quanto all'unica fonte dichiarativa, l'[OSCURATO:PERSONA] sia stato escusso tanto nel corso del primo grado di giudizio quanto in quello secondo grado, avendo pertanto la Corte di appello correttamente ritenuto irrilevanti le ulteriori testimonianze ai fini della decisione. Osserva la ricorrente come la Corte di legittimità, nel negare che la Corte di appello abbia violato la disposizione di cui all'art. 603 cod. proc. pen. pur in assenza della rinnovazione dell'escussione dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non abbia considerato: 1) l'esistenza di un obbligo generalizzato di intervento, negato dal Tribunale alla luce delle deposizioni dei testi Migliorino e Mazziotta e dei tecnici Demozzi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) l'insussistenza della violazione del D.M. n. 223 del 1992, desunta dal Tribunale alla luce delle deposizioni dei [OSCURATO:PERSONA] della Difesa e dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 403) la causalità della colpa, sconfessata dal Tribunale attese le considerazioni dei [OSCURATO:PERSONA] della difesa e del [OSCURATO:PERSONA]; 4) il nesso causale tra condotta ed evento, negato dal giudice di primo grado, sulla base delle osservazioni dei [OSCURATO:PERSONA] del Pubblico ministero e del [OSCURATO:PERSONA]. Osserva altresì la ricorrente come la sentenza impugnata non abbia neppure considerato che la distinzione tra attività di riqualifica e di manutenzione sia stata superata dal Corte d'appello in virtù di un ragionamento disancorato dagli esiti probatori; che, quanto alla posizione di garanzia degli imputati, la Corte territoriale non aveva proceduto alla rinnovazione del Consulente di parte, Prof. [OSCURATO:PERSONA], ma neppure ne argomentava l'irrilevanza, nonostante fosse pacifico che la disamina della struttura organizzativa di [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. era stata ricostruita in primo grado sulla base del suo elaborato; che l'esistenza di un obbligo di riqualifica, sconfessata dai testi Migliorino e Mazziotta, nonché dai [OSCURATO:PERSONA] di parte e dal [OSCURATO:PERSONA], sia stata riconosciuta senza procedere a una riassunzione delle deposizioni e senza argomentare l'irrilevanza del portato probatorio; che il contenuto della normativa tecnica di settore, la ratio e l'ambito di operatività del D.M. 223 del 1992, sono stati affrontati dalla Corte di appello alla luce della testimonianza del teste Cresta, la cui deposizione non è stata rinnovata; che, da ultimo, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento e la causalità della colpa sono stati riconosciuti dalla Corte di appello sulla base di una argomentazione apodittica e assertiva. 12.4. Un errore di fatto si prospetta anche con il quarto motivo di ricorso, in ordine all'accoglimento della tesi dei [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla corrosione, sulla base di rilievi identici a quelli del secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], del terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e del terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 12.5. Con un quinto motivo di ricorso si lamenta un errore di fatto in ordine alle verifiche eseguite dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero e, in particolare, nell'erronea lettura degli esiti delle ispezioni disposte sulla carreggiata Est del viadotto, opposta a quella interessata dal sinistro, sulla base dei medesimi argomenti svolti nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 13. Con memoria del 23 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la fondatezza dei propri motivi di ricorso, sviluppando ulteriormente il primo motivo, in ordine all'errore di fatto insito nel ritenere che il Tribunale di Avellino non avesse escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. e che il Pubblico ministero avesse impugnato anche tale punto della decisione di primo grado; il secondo motivo, relativo all'omesso rilievo della mancata risposta del [OSCURATO:PERSONA] al quesito sulla impedibilità dell'evento mediante presidi di sicurezza 41alternativi; il terzo motivo, concernente il travisamento delle valutazioni del perito e dei consulenti tecnici del Pubblico ministero sulla insussistenza del nesso causale; il quarto e il quinto motivo, circa la natura della prova posta alla base della riforma in senso deteriore da parte della Corte d'appello; il sesto motivo, relativo all'errore di fatto circa il mancato accertamento dell'esigibilità dell'osservanza della norma cautelare; il settimo motivo, concernente il contenuto della relazione dei consulenti tecnici del Pubblico ministero riguardo allo stato delle barriere sul lato opposto del viadotto e alla idoneità della ispezione visiva quale metodo di monitoraggio; l'ottavo motivo, relativo all'omesso esame del motivo di ricorso per cassazione relativo al piano di riqualifica; il nono motivo, concernente la fuorviata percezione dello standard di sicurezza delle barriere; il decimo motivo, relativo alla posizione di garanzia dell'amministratore delegato comprensiva della gestione del rischio del piano di riqualifica; l'undicesimo motivo, circa il sistema di deleghe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per rinuncia e quelli restanti per manifesta infondatezza, per essere estranee le questioni prospettate con i vari motivi di ricorso alle ipotesi contemplate dall'art. 625-bis cod. proc. pen. 2. Va, in premessa, rammentato che è consolidato e univoco l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, sui limiti della cognizione della Corte di cassazione in materia di ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., secondo cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del ricorso straordinario consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, che sia anche connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che sia rimasto viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali e che abbia quindi condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269788 - 01; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01, che ha precisato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio straordinario; v. anche Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981 - 01; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, 42Rv. 260819 - 01, riferite al tema della valutazione giuridica di circostanze di fatto correttamente percepite o comunque a quello della deduzione di errore valutativo che si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito). Già in precedenza Sez. 1, n. 45731 del 13/11/2001, Salerno, Rv. 220373 - 01, aveva chiarito che «l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art.625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo (già previsto come emendabile, a determinate condizioni, dall'art. 130 cod. proc. pen.), nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo (assimilabile a quello revocatorio già previsto, in materia civile, dall'art. 391-bis cod. proc. civ.), in una svista o in un equivoco incidente sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Deve pertanto ritenersi che rimangano del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali». Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può, dunque, avere a oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161 - 01, in esito a un'ampia ricostruzione della genesi e della ratio dell'istituto ha ribadito «la natura meramente percettiva dell'errore di fatto suscettibile di dar luogo al ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.», con la precisazione che «qualora, dunque, la causa dell'errore in cui sia incorsa la Corte di cassazione non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva, e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio. In tale cornice ( ) deve reputarsi pacificamente inammissibile il ricorso straordinario con cui si deduca una errata valutazione degli elementi probatori, proprio perché l'errore di fatto preso in considerazione dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui sia incorsa la Corte di cassazione, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse». Proprio con riferimento all'apprezzamento delle prove, in detta sentenza è stato chiarito, anche con riferimento all'istituto della revisione, che « deve ritenersi estraneo alla sfera della revisione - e dunque, eo magis, a quella del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. - non soltanto l'errore di 43apprezzamento di un determinato elemento di prova, tanto se considerato isolatamente che nel contesto degli altri elementi evocati a fondamento della sentenza di condanna, ma anche l'errore di "interpretazione" di quel determinato elemento, vale a dire la lettura logica che quel factum probans, le massime di esperienza correlativamente impiegate, ed i paradigmi cui è stato informato lo scrutinio inferenziale, hanno ricevuto e come si sono concretamente dispiegati nel giudizio: il tutto, evidentemente, alla luce della disamina necessariamente estrinseca (e postuma), che può essere condotta sulla base della motivazione della sentenza. Tali rilievi inducono quindi a escludere dalla portata della revisione, e, dunque, anche del ricorso straordinario, qualsiasi ipotesi di errore di giudizio sulla prova, anche nella ipotesi - frequentemente percorsa - in cui si alleghi il "travisamento" della prova stessa, giacché - a tacer d'altro - ciò porterebbe ineluttabilmente a trasformare il rimedio impugnatorio straordinario in una inarrestabile catena di "giudizi sui giudizi", a prescindere da qualsiasi elemento di "novità" (revisione), o di erronea percezione degli atti da parte della Corte di cassazione (ricorso straordinario)». E' stato anche precisato, alla luce delle caratteristiche e della funzione di detto rimedio, che non è deducibile mediante ricorso straordinario la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza, cosicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 - 01; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01). In tema di prescrizione del reato Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, cit., hanno poi chiarito che è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (conf. Sez. 1, n. 22866 del 08/04/2026, Paraboschi, Rv. 290167 - 01; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453 - 01; Sez. 4, n. 3319 del 12/12/2014, dep. 2015, Refatti, Rv. 262028 - 01; Sez. 6, n. 36768 del 20/09/2012, Contardi, Rv. 253382 - 01). L'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è, dunque, emendabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo 44percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (Sez. 4, n. 35026 del 11/09/2025, Gerri, Rv. 288744 - 01; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279065 - 01; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, cit.; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263206 - 01). 3. Ora, tanto premesso in termini generali, deve, anzitutto, essere rilevata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a seguito della rinuncia dallo stesso personalmente presentata il 19 marzo 2026, con sottoscrizione autenticata dal difensore, [OSCURATO:PERSONA] relli. Consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00. 4. Venendo all'esame degli altri ricorsi, possono essere esaminati congiuntamente i motivi comuni a più ricorrenti, formulati in termini sostanzialmente sovrapponibili, sulla base dei medesimi rilievi e delle stesse considerazioni giuridiche. Può, quindi, essere esaminata per prima, in ordine logico, la questione dell'omesso rilievo della estinzione per prescrizione del reato di cui al capo C, sia da parte della Corte d'appello di Napoli, sia da parte della Quarta Sezione, che è oggetto del primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia, del terzo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Si prospetta, come evidenziato, un errore di fatto per avere la Corte di cassazione ritenuto, per un errore di apprezzamento delle risultanze processuali, in particolare della motivazione della sentenza di primo grado, che il Tribunale di Avellino non avesse escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. (con le correlative conseguenze in ordine al termine di prescrizione del reato), pur non essendovi stato giudizio di bilanciamento tra tale circostanza aggravante e quelle attenuanti riconosciute e non avendo detta circostanza prodotto alcun effetto sul trattamento sanzionatorio, e anche per avere, altrettanto erroneamente, ritenuto che l'appello del Pubblico ministero si estendesse anche al riconoscimento di tale circostanza, con la conseguente erronea omissione della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 3, cod. pen. (sia da parte della Corte d'appello di Napoli, sia da parte della Corte di cassazione, investita di tale punto con specifici motivi di ricorso). 45Osserva, dunque, il Collegio che mediante tale doglianza, come articolata in tutti i suddetti ricorsi, sia da parte degli imputati condannati dal Tribunale di Avellino sia da parte di quelli assolti in primo grado e poi condannati in appello, non si prospetta, in realtà, un errore percettivo della Corte di cassazione, quanto, semmai, un errore di valutazione, che avrebbe determinato l'indebita ed errata esclusione di detta causa estintiva del reato di cui all'art. 589 cod. pen., che però è, eventualmente, derivante da una valutazione giuridica e da un apprezzamento di fatti processuali non condiviso dai ricorrenti, che, come tale, non rientra certamente tra i vizi denunciabili con il ricorso straordinario ed è, comunque, chiaramente insussistente. La Quarta Sezione, nel disattendere i rilievi sollevati nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] su tale punto, oltre che anche da parte di alcuni degli imputati assolti in primo grado ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), e anche dalla responsabile civile [OSCURATO:PERSONA], ha, anzitutto, ritenuto che sia stata contestata, sia pure "in fatto", la suddetta circostanza aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., nel testo applicabile ratione temporis, e ha anche ritenuto che tale circostanza sia stata correttamente ravvisata in presenza della violazione di precetti che, pur integrando regole di colpa generica, sono recepiti dalla disciplina sulla circolazione stradale, così assumendo valenza di violazione di una disposizione specifica (pag. 135 della motivazione della sentenza impugnata). In particolare, la Quarta Sezione, richiamati i principi ermeneutici in ordine alla interpretazione del contenuto e dell'estensione della contestazione penale, ha dato atto della insussistenza di dubbi di sorta in ordine alla avvenuta contestazione della suddetta circostanza aggravante speciale, affermando che «Nel caso di specie, pure in assenza dell'espresso riferimento, nell'incipit del capo di imputazione, alla circostanza aggravante prevista dall'art. 589, comma 2, cod. pen. (sempre nel testo applicabile ratíone temporís, atteso il riferimento espresso ai soli numeri 1 e 4), per tutti gli imputati in servizio presso [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia, l'edito accusatorio conteneva l'espressa menzione, nella contestazione del fatto ascritto, della "violazione delle norme che garantiscono la circolazione stradale in condizioni di sicurezza (artt.1-14 D. Lvo 30.04.1992, n.285)", con la conseguenza - alla luce dei principi predetti - che non può esservi alcuna incertezza in ordine alla contestazione della relativa aggravante speciale» (pag. 132 della motivazione della sentenza impugnata). Non vi è, dunque, sul punto alcun errore percettivo nel senso prospettato dai ricorrenti, ossia una fuorviata percezione di dati processuali (in ordine alla contestazione di detta circostanza aggravante), bensì una valutazione, in ordine al contenuto della contestazione (che, peraltro, è del tutto inequivoca, alla luce dell'espresso richiamo a norme che disciplinano la circolazione stradale, ossia a 46profili di colpa specifica, ed è stata valutata nella sua portata sulla base del suo significato letterale), che rientra negli apprezzamenti di dati processuali non sindacabili, quantomeno nella loro portata valutativa, con il ricorso straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen. È stata, poi, sottolineata la mancata esclusione, nella sentenza di primo grado, di tale circostanza aggravante (pag. 136), non essendovi alcuna espressa affermazione in tal senso (essendo stata, a giudizio della Quarta Sezione, oltre che ritenuta contestata, anche ravvisata e ritenuta configurabile), ed è stata ritenuta l'irrilevanza, nella medesima prospettiva della affermazione della sussistenza e del riconoscimento sin dalla sentenza di primo grado di tale circostanza aggravante (incidente, come detto, sul termine di prescrizione), della mancanza di un giudizio di bilanciamento tra tale circostanza aggravante e quella attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. riconosciuta ai dipendenti in servizio presso il Sesto tronco di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo trattarsi di «argomento testuale che, sulla base del complessivo tessuto motivazionale della sentenza di primo grado, come prima riassunto, non è tale da far ritenere che il giudice di primo grado abbia inteso escludere la circostanza aggravante originariamente contestata ai sensi dell'articolo 589, comma 2, cod. pen., con tutte le correlative conseguenze in materia di prescrizione del reato, atteso il raddoppio dei termini previsto per articolo 157 comma 6, cod. pen., per il reato di omicidio aggravato dalla violazione delle norme in materia di circolazione stradale (e determinato, come accennato, per effetto dell'art.6 della I. 5 dicembre 2005, n.251, riferito specificamente a tale ipotesi circostanziata di reato)» (pag. 137 della motivazione della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] a questo proposito non vi è alcun errore percettivo nell'apprezzamento di dati processuali, in particolare a proposito della esistenza dell'affermazione, nella sentenza di primo grado del Tribunale di Avellino, della configurabilità e del riconoscimento di detta circostanza aggravante, bensì una valutazione, fondata, come osservato, sulla contestazione della circostanza, sull'analisi della motivazione della sentenza di primo grado (in particolare delle pagine 342 e seguenti della motivazione di tale sentenza) e delle censure sollevate con i motivi d'appello, in ordine al fatto che detta circostanza è stata ritenuta contestata e ravvisata: si tratta di una valutazione che la Quarta Sezione ha formulato esplicitamente, all'esito di una articolata indagine, e di cui ha dato conto con ampia motivazione, anch'essa non sindacabile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. quanto alle conclusioni raggiunte, in quanto non è fondata su una errata percezione di dati processuali (in particolare del contenuto della sentenza di primo grado nella parte relativa al trattamento sanzionatorio), bensì su un giudizio (riguardo, appunto, alla ritenuta sussistenza da parte del Tribunale di Avellino di detta circostanza aggravante). 47Sulla base di questa ricostruzione, ossia del fatto che la suddetta circostanza aggravante, ritualmente contestata, non era stata esclusa dal Tribunale bensì riconosciuta (pur non essendo stata considerata in modo espresso nella determinazione del trattamento sanzionatorio), è stata giudicata irrilevante la mancanza di una impugnazione sul punto da parte del Pubblico ministero nei confronti degli imputati condannati in primo grado, ed è stata quindi esclusa la denunciata violazione da parte della Corte d'appello del divieto di reformatío in pejus di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stata affatto esclusa, bensì ritenuta dal primo giudice, la suddetta circostanza aggravante (v. pagg. 137 e 141 della sentenza impugnata), con la conseguente correttezza della riaffermazione della qualificazione della condotta di omicidio colposo come aggravata da parte della Corte d'appello, fermo restando il trattamento sanzionatorio disposto dal primo giudice. Sulla base delle medesime considerazioni e del fatto che la impugnazione del Pubblico ministero avverso i capi di assoluzione della sentenza di primo grado riguardava "i reati loro rispettivamente ascritti", ossia, come osservato, con la contestazione della suddetta circostanza aggravante, è stata esclusa l'indebita od erronea esclusione della prescrizione anche nei confronti degli imputati assolti in primo grado e poi condannati in appello a seguito della impugnazione proposta nei loro confronti dal Pubblico ministero. Tale articolazione della motivazione della sentenza impugnata rende evidente l'insussistenza di un errore percettivo denunciabile con il rimedio straordinario fatto valere dai ricorrenti, in quanto le affermazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla contestazione ab origine della suddetta circostanza aggravante, al suo riconoscimento da parte del primo giudice, alla estensione della impugnazione del Pubblico ministero nei confronti degli imputati assolti in primo grado al reato come contestato e alla insussistenza di preclusioni processuali e anche di violazioni del divieto di reformatio in pejus, non si fondano su errate percezioni di dati processuali (dei quali la Quarta Sezione ha dato atto), bensì su giudizi formulati in modo chiaro e in esito all'apprezzamento di tutti i dati processuali e probatori, che non sono certamente rivisitabili, tantomeno sul piano del loro apprezzamento o della loro valutazione, in sede di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. La Corte di cassazione non ha affatto apprezzato erroneamente un dato processuale, né è incorsa in una svista o in un equivoco, ma ha ritenuto, con valutazione inequivoca e motivata, che la suddetta circostanza aggravante (incidente sul termine di prescrizione) sia stata contestata, che sussistessero i presupposti per poterla ritenere configurabile e che non sia stata affatto esclusa dal Tribunale di Avellino, ma che sia da questi stata ritenuta configurabile, pur non avendo prodotto alcun effetto esplicito sul trattamento sanzionatorio nonostante 48l'assenza di un esplicito giudizio di bilanciamento: non vi sono, dunque, dati processuali travisati o percepiti in modo equivoco dalla Corte di cassazione, in quanto la ricostruzione della Quarta Sezione dei dati di fatto considerati dal Tribunale e dalla Corte d'appello non si fonda su sviste o errori, essendo stato chiaramente dato atto della contestazione di detta circostanza aggravante, della assenza di un giudizio di bilanciamento tra circostanze e anche della assenza di espressa incidenza sul trattamento sanzionatorio di detta circostanza aggravante. Sulla base di tali elementi, oltre che di tutti gli altri dati di fatto considerati, la Quarta Sezione ha ritenuto, con valutazione certamente non denunciabile con ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che la suddetta circostanza aggravante sia stata ravvisata e non esclusa sin dal primo grado di giudizio e che quindi, pur non essendo stata espressamente considerata nella determinazione del trattamento sanzionatorio, la stessa, in quanto ritenuta, incidesse sulla determinazione del termine massimo di prescrizione, escludendone il decorso (come pure della lamentata violazione del divieto di reformatio in pejus). Non si è, dunque, in presenza di un errato apprezzamento di dati processuali, frutto di una svista o di un equivoco, emendabile mediante il suddetto rimedio straordinario, bensì di una valutazione del percorso decisorio dei giudici di merito fondata su un apprezzamento dei dati processuali che non può dirsi frutto di un errore percettivo dell'organo giudicante, in quanto emerge chiaramente che la valutazione operata dalla Corte di cassazione è frutto di un autonomo percorso decisorio, che si fonda su detti dati processuale e ha coinvolto il compimento di specifiche valutazioni giuridiche, la cui correttezza non è sindacabile in questa sede. Ne consegue l'inammissibilità di detti motivi di ricorso, in quanto estranei al perimetro dei vizi denunciabili con il ricorso straordinario per errore di fatto, posto che l'esclusione della estinzione per prescrizione del reato di omicidio colposo non si fonda su un errore percettivo o su una svista, nel senso anzidetto. 5. Altro motivo comune, essendo oggetto del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è quello che riguarda la questione dell'omessa rinnovazione dell'esame dei consulenti di parte, per non essere stato considerato che tale rilievo era stato formulato non solo sul piano logico giuridico, ossia della incidenza di tale omissione sulla tenuta logica della sentenza di secondo grado oggetto del ricorso per cassazione esaminato e deciso dalla Quarta Sezione, ma anche su quello strettamente processuale. Si tratta di censure manifestamente infondate, perché la Corte di cassazione, nell'esaminare tali rilievi, da pag. 142 a pag. 149, ha escluso che il vizio denunciato, consistente nel non aver consentito l'esame del perito da parte dei consulenti delle parti, determinasse una nullità rilevabile dalla Corte d'appello e 49dalla Corte di cassazione, per non essere stata sollevata alcuna eccezione di nullità all'esito dell'esame del perito, con la conseguente sussistenza di una preclusione sul punto, ritenendo « proprio sulla base del predetto verbale, che la questione attinente all'omesso e nuovo esame dei consulenti di parte sia stata sollevata dalle difese unicamente sotto il profilo logico-giuridico e non sotto quello strettamente processuale se non, intempestivamente, nel successivo atto d'impugnazione» (pagg. 148 e 149 della sentenza della Quarta Sezione). La Quarta Sezione è pervenuta a tale conclusione all'esito di un analitico esame del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale venne effettuato l'esame del perito, traendo da tale indagine l'insussistenza di una tempestiva eccezione di nullità, interpretando i rilievi sollevati dalle difese in ordine all'esame del perito come deduzioni difensive e non eccezioni di nullità (tardivamente sollevate solo con l'atto d'appello trattandosi di nullità a regime intermedio), con la conseguente infondatezza dei rilievi sollevati su tale punto con i ricorsi per cassazione proposti avverso la sentenza di appello, disattesi con motivazione fondata su una valutazione di dati processuali non condivisa dai ricorrenti. Si tratta, dunque, anche a questo proposito, di una interpretazione di fatti processuali compiuta dalla Corte di cassazione e, prima ancora, del loro apprezzamento, ossia di una valutazione, che ha condotto alla decisione censurata (circa l'insussistenza di nullità utilmente deducibili con il ricorso per cassazione), decisione che, però, non si fonda su una svista o su un errore percettivo o su un equivoco, bensì, come osservato, sull'apprezzamento e sulla valutazione di fatti processuali, non censurabile con il rimedio straordinario proposto, in quanto frutto di una valutazione e non di una svista o di un errore percettivo, ma, semmai, eventualmente, di un errore di valutazione, estraneo al perimetro del ricorso straordinario per cassazione. 6. Altro motivo comune a più ricorrenti è quello relativo all'accoglimento da parte del perito della tesi dei consulenti [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fenomeno corrosivo dei c.d. tirafondi, che determinerebbe una contraddizione non percepita per errore dalla Corte di cassazione, in quanto la tesi peritale presupporrebbe che il degrado dei tirafondi non sia stato dovuto a un normale e fisiologico processo corrosivo, ma giungerebbe a conclusioni incompatibili con tale premessa, e ciò non sarebbe stato correttamente apprezzato dalla Corte di cassazione, che non avrebbe messo in discussione la natura del rischio concretizzatosi nel caso di specie e quindi tutte le valutazioni conseguentemente sviluppate non solo dal perito ma anche dal Tribunale e dalla Corte di appello (si tratta del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], del terzo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e del quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]). 50Anche tali censure riguardano, in realtà, una valutazione della Corte di cassazione, circa la coerenza e la logicità delle conclusioni del perito, che sono state apprezzate dalla Quarta Sezione tenendo conto dei profili di illogicità e incoerenza prospettati con i ricorsi per cassazione, escludendoli all'esito di una valutazione che non si fonda, anche in questo caso, su sviste o errori percettivi, bensì su un apprezzamento e su una valutazione delle conclusioni del perito che non possono essere sindacate mediante ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. In particolare, la Quarta Sezione, a pag. 189 della motivazione della sentenza impugnata, ha dato atto di detti rilievi in ordine alle conclusioni del perito e delle pretese contraddizioni tra queste e quanto dallo stesso dichiarato in udienza, escludendo travisamenti o contraddizioni, spiegando che « non sussiste alcun vizio di travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni rese in udienza dal perito il 12/09/2018 e al dedotto contrasto con le risultanze dell'elaborato scritto; in sede di esame, infatti, l'ausiliario ha dichiarato di concordare con le conclusioni espresse dai consulenti del responsabile civile ma unicamente in relazione alla causa scatenante del fenomeno di degrado - ovvero la formazione di magnetite e il suo accoppiamento con le componenti del tirante, con conseguente accelerazione del fenomeno di corrosione - ma non ha in alcun modo sposato la tesi dei consulenti di parte in riferimento ai concreti tempi di manifestazione del fenomeno e rispetto al suo dedotto carattere repentino», e che « deve quindi ritenersi del tutto immune da vizi logici la conclusione della Corte territoriale in forza della quale, al di là del riferimento all'accelerazione del fenomeno corrosivo, le concrete caratteristiche dello stesso - specificamente sul piano della prospettiva temporale - siano rimaste ferme allo stato di una mera petizione di principio, non essendo stati i relativi contributi tecnici (specificamente nella parte richiamata nell'esposizione dei motivi di ricorso) idonei a collocare temporalmente tale fenomeno successivamente all'anno 2009». Non si è, dunque, anche a questo proposito, in presenza di affermazioni fondate su sviste o errori percettivi, bensì della valutazione dell'apprezzamento compiuto dai giudici di merito della relazione e delle conclusioni del perito e delle sue dichiarazioni in udienza, in rapporto a quelle dei consulenti di parte, che sono state giudicate dalla Quarta Sezione immuni da vizi logici, cosicché deve escludersi che vi sia stato un errore percettivo della Corte di cassazione, che ha valutato come coerente e logico l'apprezzamento di dette conclusioni e dichiarazioni compiuto dai giudici di merito (intese nella loro esatta portata, ossia considerando anche la parziale adesione alle tesi dei consulenti di parte), cosicché le censure dei ricorrenti attengono, anche a tale riguardo, a un giudizio e non ad affermazioni fondate su errori percettivi, non censurabile in sede di ricorso straordinario per cassazione. 517. Vi è, poi, un ulteriore motivo comune (si tratta del terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], del quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], del primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], del quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], del quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], del settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], del quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], del quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), relativo a un ulteriore errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, in ordine agli esiti delle ispezioni sulla carreggiata est del viadotto, opposta a quella interessata dal sinistro, eseguite dopo l'evento dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero, errore che consisterebbe, in particolare, nell'erronea lettura degli esiti di tali ispezioni, perché tale valutazione avrebbe condizionato la regola cautelare, erroneamente ritenuta omessa, anche sotto il profilo modale, e avrebbe determinato la retrodatazione al 2009 dell'insorgenza della corrosione dei tirafondi, che avrebbe inciso sulla funzionalità dei sistemi di ritenuta, impedendo il contenimento del bus, e anche sulla relativa conoscibilità della corrosione ai fini del giudizio di prevedibilità dell'evento. [OSCURATO:PERSONA] mediante tali censure non viene, in realtà, denunciato un errore percettivo della Quarta Sezione, ma si critica una valutazione della Corte di cassazione, in ordine alla correttezza e alla logicità delle valutazioni compiute sul punto dalla Corte territoriale (che ha escluso la rilevanza dei controlli successivi effettuati sulla carreggiata est del medesimo viadotto da parte dei consulenti del Pubblico ministero), pur trattandosi di valutazione che è stata illustrata con motivazione che non ha trascurato i rilievi difensivi né ha apprezzato erroneamente quanto esposto nella sentenza di secondo grado o dati processuali, con la quale è stata illustrata l'esclusione, con giudizio insindacabile in questa sede, della rilevanza di dette ispezioni, quanto alla individuazione della regola cautelare ritenuta, anche sotto il profilo modale, omessa. In particolare, la Quarta Sezione, nel disattendere gli articolati rilievi dei medesimi ricorrenti in ordine alla illogicità della motivazione nella parte relativa alla considerazione della sufficienza e idoneità dei controlli visivi dello stato delle barriere di protezione, fondati anche sulla ritenuta sufficienza dei soli controlli visivi eseguiti dopo l'incidente dai consulenti del Pubblico ministero, ha ritenuto del tutto inconferenti tali rilievi, in considerazione del cattivo stato di manutenzione delle barriere immediatamente emerso nel corso di detti controlli, spiegando che « i relativi controlli, pure se effettuati con modalità visive, avevano da subito evidenziato il cattivo stato della testa dei tirafondi e la scarsa manutenzione delle barriere, rendendo quindi superfluo un controllo di carattere ulteriore», e che quindi « le argomentazioni difensive non sono idonee a denunciare vizi di illogicità del ragionamento della Corte, nella parte in cui la stessa ha evidenziato che - al di là della risalente prassi in base alla quale il controllo 52delle barriere aveva contenuto meramente "visivo" - la regola di gestione della sicurezza degli utenti della strada secondo la migliore scienza ed esperienza doveva ritenersi inadeguata alla luce delle circostanze del caso concreto la cui conoscenza era già disponibile in capo ai gerenti medesimi; con la conseguente violazione della regola cautelare desunta, come sopra evidenziato, dall'art. 14 del Codice della strada e dalle disposizioni dettate dalla Convenzione conclusa con l'ente concedente» (pag. 199 della motivazione della sentenza impugnata). Si tratta, dunque, anche a questo riguardo, di censure non deducibili con il ricorso straordinario per cassazione, attenendo, anch'esse, a un giudizio non conseguente a errori o sviste, ma a valutazioni sulla inidoneità dei suddetti controlli visivi, nella suddetta prospettiva, ossia della individuazione della regolare cautelare esigibile. 8. Venendo, dunque, all'esame dei singoli ricorsi, il primo motivo di quello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le ragioni esposte al par. 7 (riguardando l'errore nella valutazione delle verifiche successive eseguite dai consulenti del Pubblico ministero sulla base di considerazioni analoghe a quelle degli altri ricorrenti che hanno formulato la medesima censura). Il secondo motivo di tale ricorso, relativo all'errore in cui sarebbe incorsa la Quarta Sezione con riferimento alla esclusione originaria delle barriere di sicurezza [OSCURATO:PERSONA] dal piano di riqualifica attuato in relazione al bordo laterale della rete di protezione, che avrebbe alterato il presupposto fattuale dell'addebito di omessa riqualifica mosso anche a tale ricorrente (oggetto anche del settimo, ottavo, nono e decimo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]), censura, anch'esso, una valutazione della Corte di cassazione in ordine alla rilevanza attribuita dai giudici di merito a tale esclusione. Non si denuncia, dunque, anche con tale censura, una svista o un errore percettivo, né un equivoco incidente sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto sia stato percepito in modo difforme da quello effettivo da parte della Corte di cassazione, ma si censurano errori di valutazione e di giudizio che sarebbero riconducibili a una non corretta interpretazione degli atti del giudizio di cassazione, che, come rammentato al par. 2, sono da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. Nella sentenza impugnata sono stati considerati i rilievi in ordine alla errata considerazione delle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] e alla incidenza della suddetta esclusione delle barriere [OSCURATO:PERSONA] dal piano di riqualifica, escludendone la rilevanza, spiegando che « tale lettura ha trovato una decisiva conferma proprio nelle dichiarazioni dello stesso teste [OSCURATO:PERSONA] e allegate ai ricorsi di alcuni degli imputati, tanto in riferimento a quelle rese nel corso del primo grado di 53giudizio quanto a quelle rese in grado di appello in sede di rinnovazione istruttoria. Difatti, il teste ha specificamente riferito che l'esclusione delle barriere in calcestruzzo dall'area di intervento era avvenuta a seguito di direttive imposte dalla propria "linea", a propria volta costituita dagli Ingg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr.pag.13 e ss. del verbale della deposizione resa in primo grado)» (pagg. 224 e 225 della sentenza impugnata). Si sottolinea, in particolare, la logicità delle conclusioni dei giudici di merito sul punto (ossia sul contenuto degli obblighi manutentivi delle barriere di protezione), spiegando che «Va quindi ritenuta del tutto logica, in quanto non smentita da adeguati elementi probatori, la conclusione della Corte territoriale in base alla quale l'esclusione dell'intervento sulle barriere in calcestruzzo fosse stata il frutto di una vera e propria scelta strategica collocata "a monte" rispetto all'intervento e giustificata dalla catalogazione formale delle barriere e dalla loro precedente sottoposizione (oltre venti anni addietro) a specifico crash test. È quindi coerente con le predette premesse e immune dal denunciato vizio di illogicità, la conclusione raggiunta dalla Corte territoriale nella parte in cui ha ravvisato uno specifico inadempimento - in capo alla Concessionaria - rispetto agli obblighi nascenti dalla Convenzione e che imponevano un obbligo generalizzato di riqualifica; tra l'altro giustificato, nel citato all. "E", in relazione generalizzata all'attività di manutenzione, oltre che dai danni derivanti da incidente, anche "dai normali interventi di ripristino resi necessari dal degrado legato agli anni di esercizio e da esigenze di mantenimento in efficienza delle barriere a valle degli interventi di riqualificazione in corso"» (pag. 225 della sentenza impugnata). Non vi è, dunque, come anticipato, alcun equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità, bensì un apprezzamento, che non risulta dovuto a un equivoco o frutto di una svista, della motivazione della sentenza della Corte d'appello oggetto del ricorso per cassazione esaminato dalla Quarta Sezione, che è stata giudicata immune dai vizi denunciabili mediante il ricorso per cassazione anche su tale aspetto, con valutazione, come ricordato, non sindacabile mediante ricorso straordinario. Il terzo motivo del medesimo ricorso, relativo all'errore di fatto nella omessa esclusione della estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 3, cod. pen., è inammissibile per le ragioni esposte al par. 4, essendo stato affidato ad argomenti sovrapponibili a quelli svolti dagli altri ricorrenti che hanno formulato la medesima doglianza. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile. 549. Analoghe considerazioni possono essere svolte a proposito del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], affidato a censure sovrapponibili a quelle degli altri ricorrenti. Il primo motivo attiene all'errata esclusione della estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 3, cod. pen., ed è dunque inammissibile per le ragioni esposte al par. 4. Il secondo motivo riguarda l'errata considerazione dell'accoglimento da parte del perito della tesi dei consulenti della difesa in ordine alla corrosione e alla conseguente contraddittorietà delle conclusioni del perito medesimo, che non sarebbe stata esattamente percepita né dalla Corte d'appello né dalla Corte di cassazione, ed è inammissibile per le ragioni esposte al par. 6. Il terzo motivo denuncia un errore di fatto nella valutazione delle ispezioni sulla carreggiata est del viadotto eseguite successivamente all'evento, ed è dunque inammissibile per le ragioni già esposte al par. 7. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. 10. Vi è, poi, il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il cui primo motivo, concernente l'errore percettivo nella esclusione della estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 3, cod. pen., è inammissibile per le ragioni esposte al par. 4, essendo affidato a censure e argomenti sovrapponibili a quelli degli altri ricorrenti che hanno denunciato il medesimo errore. Il secondo motivo, con cui è stato lamentato un ulteriore errore percettivo, in ordine al collegamento temporale tra la condotta attribuita al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], imputato in qualità di Direttore del VI Tronco della [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e l'evento, verificatosi nel 2013, anche a proposito della applicabilità da parte di tale ricorrente della normativa specifica in materia contenuta nella circolare 62032 del 2010 e nel d.lgs. n. 35 del 2011, sopravvenuta rispetto alla cessazione del suo incarico, è inammissibile, non essendo volto a denunciare un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che sia anche connotato da una influenza determinante sul processo formativo della volontà della Corte, ma, semmai, un errore di giudizio, non denunciabile con ricorso straordinario. La Quarta Sezione ha, infatti, dato atto dei rilievi sollevati su tale punto da [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 173 della motivazione della sentenza impugnata), ritenendo comunque immune da vizi logici la decisione dei giudici di merito di affermarne la responsabilità in relazione all'evento contestato in considerazione della posizione di garanzia dallo stesso rivestita (di Direttore del VI Tronco della [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 55È stata, in particolare, ritenuta corretta l'affermazione di responsabilità dei titolari della [OSCURATO:PERSONA] di Tronco, tra cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con riferimento agli obblighi di manutenzione sugli stessi gravanti, richiamando gli obblighi derivanti da ordini di servizio del 2004 e del 2005 (cfr. pagg. 174 e 175 della sentenza impugnata), sottolineandone la posizione di garanzia, come fissata dall'art. 14 d.lgs. n. 285 del 1992, e la relazione tra la stessa e l'evento. Ne consegue l'insussistenza e, comunque, la non decisività dell'errore percettivo denunciato, non incidente, tantomeno in modo determinante, sul processo formativo della volontà della Corte di cassazione, emergendo dal provvedimento impugnato sia la considerazione delle censure sollevate dal ricorrente su detto punto, sia le ragioni della loro ritenuta infondatezza, che non derivano da un errore nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, ma da un giudizio circa la sussistenza e il contenuto della posizione di garanzia del ricorrente, anche, evidentemente, in relazione alla operatività temporale della stessa (della cui lamentata criticità la Corte di cassazione ha preso atto, in quanto, appunto, sollevata con motivo di ricorso), e non sono, dunque, sindacabili mediante ricorso straordinario. Ne consegue, dunque, l'inammissibilità anche di tale ricorso, in quanto affidato a doglianze estranee a quelle deducibili con ricorso straordinario per cassazione. 11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per ragioni analoghe. Il primo motivo attiene all'errata esclusione della estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 3, cod. pen., ed è dunque inammissibile per le ragioni esposte al par. 4. Il secondo motivo riguarda l'omessa rinnovazione dell'esame dei consulenti di parte, per non essere stato considerato che tale rilievo era stato formulato non solo sul piano logico giuridico, ossia della incidenza sulla tenuta logica della sentenza di secondo grado oggetto del ricorso per cassazione esaminato e deciso dalla Quarta Sezione, ma anche su quello strettamente processuale, ed è dunque inammissibile per le ragioni esposte al par. 5. Il terzo motivo riguarda l'errata considerazione dell'accoglimento da parte del perito della tesi dei consulenti della difesa in ordine alla corrosione e alla conseguente contraddittorietà delle conclusioni del perito, non percepita né dalla Corte d'appello né dalla Corte di cassazione, ed è inammissibile per le ragioni esposte al par. 6. Il quarto motivo denuncia un errore di fatto nella valutazione delle ispezioni sulla carreggiata est del viadotto compiute successivamente all'evento, ed è dunque inammissibile per le ragioni già esposte al par. 7. 5612. Analoghi rilievi possono essere svolti a proposito del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo attiene all'errata esclusione della estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 3, cod. pen., ed è dunque inammissibile per le ragioni esposte al par. 4. Il secondo motivo riguarda l'omessa rinnovazione dell'esame dei consulenti di parte, per non essere stato considerato che tale rilievo era stato formulato non solo sul piano logico giuridico, ossia della incidenza sulla tenuta logica della sentenza di secondo grado oggetto del ricorso per cassazione esaminato e deciso dalla Quarta Sezione, ma anche su quello strettamente processuale, ed è dunque inammissibile per le ragioni esposte al par. 5. Il terzo motivo riguarda l'errata considerazione dell'accoglimento da parte del perito della tesi dei consulenti della difesa in ordine alla corrosione e alla conseguente contraddittorietà delle conclusioni del perito stesso, non percepita né dalla Corte d'appello né dalla Corte di cassazione, ed è inammissibile per le ragioni esposte al par. 6. Il quarto motivo denuncia un errore di fatto nella valutazione delle ispezioni sulla carreggiata est del viadotto eseguite dai consulenti del Pubblico ministero successivamente all'evento, ed è dunque inammissibile per le ragioni già esposte al par. 7. Ne consegue l'inammissibilità anche di tale ricorso. 13. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per ragioni analoghe. Il primo motivo attiene all'errata esclusione della estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 3, cod. pen., ed è dunque inammissibile per le ragioni esposte al par. 4. Il secondo motivo riguarda l'omessa rinnovazione dell'esame dei consulenti di parte, per non essere stato considerato che tale rilievo era stato formulato non solo sul piano logico giuridico, ossia della incidenza sulla tenuta logica della sentenza di secondo grado oggetto del ricorso per cassazione esaminato e deciso dalla Quarta Sezione, ma anche su quello strettamente processuale, ed è dunque inammissibile per le ragioni esposte al par. 5. Il terzo motivo riguarda l'errata considerazione dell'accoglimento da parte del perito della tesi dei consulenti della difesa in ordine alla corrosione e alla conseguente contraddittorietà delle conclusioni del perito medesimo, che non sarebbe stata percepita né dalla Corte d'appello né dalla Corte di cassazione, ed è inammissibile per le ragioni esposte al par. 6. 57Il quarto motivo denuncia un errore di fatto nella valutazione delle ispezioni eseguite dai consulenti del Pubblico ministero successivamente all'evento, ed è dunque inammissibile per le ragioni già esposte al par. 7. 14. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il primo motivo attiene anch'esso, come quello di altri ricorrenti, all'errata esclusione della estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 3, cod. pen., ed è dunque inammissibile per le ragioni esposte al par. 4. Il secondo motivo riguarda, analogamente a quello di altri ricorrenti, l'omessa rinnovazione dell'esame dei consulenti di parte, per non essere stato considerato che tale rilievo era stato formulato non solo sul piano logico giuridico, ossia della incidenza sulla tenuta logica della sentenza di secondo grado oggetto del ricorso per cassazione esaminato e deciso dalla Quarta Sezione, ma anche su quello strettamente processuale, ed è dunque inammissibile per le ragioni esposte al par. 5. Il terzo motivo riguarda l'errata considerazione dell'accoglimento da parte del perito della tesi dei consulenti della difesa in ordine alla corrosione e alla conseguente contraddittorietà delle conclusioni del perito stesso, che non sarebbe stata percepita né dalla Corte d'appello né dalla Corte di cassazione, ed è inammissibile per le ragioni esposte al par. 6. Il quarto motivo denuncia anch'esso un errore di fatto nella valutazione delle ispezioni eseguite sulla carreggiata est del viadotto successivamente all'evento, ed è dunque inammissibile per le ragioni già esposte al par. 7. Il quinto motivo denuncia un errore di fatto anche nelle parti della sentenza impugnata relative alla commisurazione del trattamento sanzionatorio a carico di tale ricorrente, in particolare in ordine alla determinazione della pena base e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., nonché riguardo alla mancata differenziazione delle posizioni dei vari direttori di tronco. La Corte di cassazione, ritenendo erroneamente non devoluta tale questione, avrebbe, ad avviso del ricorrente, omesso di esaminare uno specifico punto del ricorso per effetto di una falsa percezione del suo contenuto, trascurando la palese illogicità della motivazione della sentenza di appello e l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., senza considerare l'aspetto della durata dell'incarico attribuito a [OSCURATO:PERSONA], benché ciò fosse espressamente e analiticamente stato devoluto alla Corte di cassazione con il ricorso presentato nel suo interesse. L'errore denunciato, consistente, in sostanza, nell'aver trascurato una specifica doglianza dei ricorrente in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio stabilito dalla Corte d'appello a suo carico, in misura identica rispetto agli altri direttori di tronco e senza considerare la brevità del periodo di 58permanenza in tale incarico, come invece aveva fatto il Tribunale, è priva del necessario carattere di decisività, in quanto la Quarta Sezione ha, comunque, ritenuto sufficiente e scevra da illogicità manifeste la motivazione della Corte d'appello sul punto, ritenendo, con una valutazione che ha portata assorbente, idonea detta motivazione, con la conseguente non decisività dell'errore percettivo denunciato dal ricorrente. Si legge, infatti, nella motivazione della sentenza impugnata, a pag. 249, che in ordine alla posizione degli imputati che hanno rivestito la carica di Direttore di Tronco (non avendo i responsabili dell'area Esercizio formulato motivi attinenti al trattamento sanzionatorio), la determinazione della pena base in relazione al reato avente il trattamento edittale più grave (ovvero quello di omicidio plurimo colposo), in relazione al disposto dell'art.81, comma 1, cod. pen., è stata operata nell'ambito di una forbice che, in riferimento al combinato disposto dei commi primo e quarto dell'art.589 cod. pen., applicabili ratione temporis (e alla luce della modifica del comma quarto introdotta dall'art. 1, comma 1, lett.c), n.3, del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella I. 24 luglio 2008, n.125), prevedeva una pena detentiva astrattamente compresa tra un minimo di sei mesi e un massimo di quindici anni di reclusione. Per l'effetto, i giudici di appello - nella determinazione della pena base nella misura di cinque anni per i Direttori di Tronco, sono giunti a una quantificazione della sanzione inferiore rispetto alla media edittale, come sopra determinata; con la conseguenza che non è da intendersi richiesta una specifica e analitica determinazione sul punto e che, in ogni caso, non si ravvisa alcuna illogicità in riferimento al rapporto tra commisurazione della sanzione e valutazione del complesso degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. La Corte territoriale, nell'accogliere i relativi motivi di appello, ha ritenuto di non operare alcuna differenziazione nella posizione dei Direttori di Tronco in termini di trattamento sanzionatorio, riformando in tal senso la decisione del Tribunale in rapporto a criteri quali la vicinanza della condotta omissiva rispetto all'evento ovvero la durata della carica ricoperta, con statuizione non tangibile in questa sede in assenza di ricorso sul punto». Si tratta di motivazione che ha valenza assorbente, in ordine alla adeguatezza e alla logicità della motivazione espressa dalla Corte d'appello in ordine al trattamento sanzionatorio disposto a carico dei direttori di tronco, tra cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la cui legittimità è stata pregiudizialmente tratta dalla entità inferiore alla media edittale, così divenendo recessivo ogni altro criterio, cosicché l'omissione da questi lamentata in ordine alle doglianze sollevate con il ricorso per cassazione e ritenute trascurate dalla Quarta Sezione è priva del necessario carattere di decisività, alla luce di quanto rammentato al par. 2 circa la non deducibilità con ricorso straordinario adella mancata disamina di doglianze, che, come nel caso in esame, non siano decisive o debbano essere considerate 59implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, cit.; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, cit.; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, cit.). 15. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per ragioni analoghe. Il primo motivo prospetta un errore di fatto sul contenuto della deposizione dell'[OSCURATO:PERSONA], a proposito della ritenuta ingerenza dell'[OSCURATO:PERSONA] nelle modalità esecutive del piano di riqualificazione del 2008 e, in particolare, nell'esclusione delle barriere del viadotto Acqualonga dai tratti significativi oggetto di intervento, in quanto la circostanza decisiva di tale ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nelle modalità esecutive del piano sarebbe stata desunta dalla testimonianza dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale, in realtà, non avrebbe mai riferito alcunché di simile. Dalla lettura della deposizione, emergerebbe semmai l'opposto, e cioè che spettava al progettista, e quindi allo stesso [OSCURATO:PERSONA], la scelta e l'individuazione dei tratti della rete da riqualificare e che il medesimo teste ha ripetutamente rivendicato a sé la titolarità delle decisioni, delle valutazioni e della progettazione, in attuazione della delibera aziendale del 2008. L'ingerenza, e con essa la responsabilità, del ricorrente sarebbe dunque conseguente a un travisamento delle dichiarazioni del progettista [OSCURATO:PERSONA]. Osserva, dunque, il Collegio che anche tale censura, analogamente a quella di cui al quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è priva dell'ineludibile carattere di decisività, in quanto la Quarta Sezione, nel rigettare i ricorsi per cassazione degli imputati assolti in primo grado e giudicati responsabili dalla Corte d'appello, ossia i soggetti in servizio presso la struttura centrale di [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia, tra cui [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'unità operativa "Barriere e sicurezza, Laboratori RD", nonché RUP del progetto di sostituzione e potenziamento delle barriere del bordo laterale dell'autostrada Napoli - Canosa (km 26-50), ha sottolineato l'adeguatezza del richiamo da parte della Corte d'appello riguardo ai profili di colpa « in ordine ai compiti dei soggetti in servizio presso la sede centrale e puntualmente attinenti alla manutenzione della rete» (pag. 206 della sentenza impugnata). In particolare, oltre a quanto riferito dall'[OSCURATO:PERSONA], progettista dell'intervento di riqualificazione delle barriere del viadotto, circa «l'esclusione delle barriere in calcestruzzo dall'area di intervento a seguito di direttive imposte dalla propria "linea", a propria volta costituita dagli Ingg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 13 e ss. del verbale della deposizione resa in primo grado)» (pag. 225 della sentenza impugnata), la Quarta Sezione ha dato atto della correttezza e logicità della conclusione raggiunta dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza di profili di colpa anche a carico dei soggetti in servizio presso la struttura centrale di [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia, tra cui [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza dell'inadempimento della 60società concessionaria (ossia [OSCURATO:PERSONA]) agli « obblighi nascenti dalla Convenzione e che imponevano un obbligo generalizzato di riqualifica; tra l'altro giustificato, nel citato all. "E", in relazione generalizzata all'attività di manutenzione, oltre che dai danni derivanti da incidente, anche "dai normali interventi di ripristino resi necessari dal degrado legato agli anni di esercizio e da esigenze di mantenimento in efficienza delle barriere a valle degli interventi di riqualificazione in corso". Costituendo valutazione, quindi, non palesemente illogica quella formulata dalla Corte in ordine al fatto che il carattere generalizzato dell'obbligo di riqualifica non potesse fondarsi solo sul dato della classificazione formale delle barriere - come detto, sottoposte a crash test alla fine degli anni Ottanta - in relazione alla preminente esigenza di salvaguardia dell'integrità della rete di contenimento specificamente richiamata nell'ali. "E"» (pag. 225 cit.). La violazione degli obblighi derivanti dalla convenzione e gravanti sul concessionario è stata, cioè, ritenuta idonea e logica giustificazione degli addebiti mossi ai soggetti in servizio presso la struttura centrale di [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia, tra cui [OSCURATO:PERSONA], e tale valutazione, non suscettibile in questa sede di rivisitazione, tantonneno sul piano delle valutazioni di merito, è idonea a giustificare la decisione adottata dalla Quarta Sezione, con la conseguente mancanza nella doglianza del ricorrente del ricordato carattere di decisività. Il secondo motivo riguarda, analogamente ai sovrapponibili motivi di altri ricorrenti, un errore di fatto nella valutazione delle ispezioni sulla carreggiata est del viadotto eseguite successivamente all'evento, ed è dunque inammissibile per le ragioni già esposte al par. 7. Il terzo motivo attiene, come quello di altri ricorrenti, all'errata esclusione della estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 3, cod. pen., ed è dunque inammissibile per le ragioni esposte al par. 4. 16. Il ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso inammissibile. Il primo motivo, con cui è stato dedotto un errore percettivo, per avere la Corte di cassazione ritenuto intrinsecamente aspecifica la doglianza sulla affermazione di responsabilità, reputando incomprensibile la rilevanza dell'individuazione dell'identità del soggetto che interloquisce nella conversazione registrata rispetto al profilo di colpa contestato a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 79 C.d.S., e, comunque, inammissibile la censura in quanto diretta a lamentare il diniego di una perizia, ritenuta mezzo di prova non decisivo e il cui rigetto sarebbe stato adeguatamente motivato, è inammissibile, sia perché non è volto a dedurre un errore percettivo ma di valutazione della portata e della rilevanza degli elementi di prova e di completezza dell'istruttoria, sia perché è privo del ricordato necessario carattere di decisività. 61La Quarta Sezione, nel disattendere la censura formulata con il primo motivo di ricorso per cassazione, sostanzialmente replicata con il primo motivo del ricorso straordinario, ha sottolineato la mancanza di concludenza della richiesta istruttoria del ricorrente, giudicandola irrilevante rispetto al profilo di colpa contestato e agli obblighi comunque gravanti sul proprietario del mezzo in ordine alla sua corretta manutenzione, nonché la mancanza di decisività di detta prova, oltre che l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il diniego di una perizia. Si tratta di rilievi corretti e non conseguenti ad alcuna errata percezione di dati probatori o processuali, essendo stati adeguatamente apprezzati sia i dati processuali (in particolare il contenuto delle censure mosse da [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza di secondo grado e tra esse la sottolineatura della necessità di identificare i soggetti intercettati), sia la motivazione della sentenza di appello, in relazione ai quali il ricorrente ripropone censure di contenuto esclusivamente rivalutativo (in ordine alla decisività di una prova), tra l'altro circa valutazioni contenute nella sentenza di secondo grado e non in quella della Quarta Sezione che è stata impugnata, certamente estranee ai vizi deducibili con il ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo, con cui è stato dedotto un errore di fatto percettivo in ordine alla causa tecnica del sinistro e alla ritenuta aspecificità delle doglianze difensive, è inammissibile per le medesime considerazioni. Le doglianze del ricorrente, infatti, attraverso la deduzione di un insussistente errore percettivo della Corte di cassazione, sono, in realtà volte a sindacare valutazioni di merito contenute nella sentenza di secondo grado e il giudizio di infondatezza delle censure mosse a tale sentenza con il ricorso per cassazione, giudizio che è fondato sulla correttezza della sottolineatura degli obblighi di riparazione gravanti sul proprietario del mezzo (anche al fine della sua revisione), nonché degli obblighi di garanzia in favore dei passeggeri, degli obblighi derivanti a carico del medesimo proprietario dagli artt. 79 e 80 C.d.S., nonché di quanto emerso in ordine al cattivo stato del mezzo e anche della colpa in vigilando sulle riparazioni eseguite sul mezzo da parte di terzi: si tratta di considerazioni che, oltre a essere pienamente idonee a giustificare il rigetto del ricorso per cassazione, si fondano su apprezzamenti di dati processuali e giudizi certamente non rivisitabili mediante ricorso straordinario, se non in presenza di determinanti sviste o errori, che non sono ravvisabili. Il terzo motivo, concernente un ulteriore errore di fatto, in ordine ai presupposti fattuali per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e alla comparazione su tale punto con la posizione degli altri imputati, comparazione che sarebbe fondata su un errore percettivo, consistente nell'aver considerato ontologicamente diversa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a 62quella degli altri imputati, è manifestamente infondato, sia perché si appunta su un giudizio, sia perché l'errore denunciato è chiaramente insussistente. La Quarta Sezione, infatti, ha escluso, con valutazione attagliantesi alla specifica posizione del ricorrente, la riconoscibilità di detta circostanza attenuante, sia sulla base del rilievo che questa richiede che il ristoro del danno sia avvenuto prima del giudizio, sia perché lo stesso era conseguito «all'esecuzione di un'ordinanza di sequestro (liberatorio) disposta dal Tribunale nell'ambito del procedimento civile incardinato da parte della stessa società al fine di stabilire la percentuale di distribuzione della somma tra gli eredi e i parenti delle vittime» (pag. 128 della sentenza impugnata): si tratta di motivazione fondata sul corretto apprezzamento dei dati processuali e sulla piena considerazione delle doglianze del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], disattese dalla Quarta Sezione con motivazione fondata su un giudizio censurato dal ricorrente sul piano delle valutazioni di fatto e di diritto, dunque in modo non consentito in sede di ricorso straordinario per cassazione. Il quarto motivo, con cui è stato prospettato un errore di fatto avente a oggetto la sentenza di primo grado, che sarebbe stata erroneamente percepita come idonea a ritenere configurabile o comunque a non escludere la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., all'epoca vigente, è manifestamente infondato per le ragioni già esposte al par. 4 e ribadite in relazione agli analoghi motivi di ricorso formulati da altri ricorrenti. 17. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il primo motivo, che riguarda, come quello di altri ricorrenti, l'errata esclusione della estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 3, cod. pen., che sarebbe stata esclusa sia dalla Corte d'appello di Napoli sia dalla Quarta Sezione per un errore di fatto, è inammissibile per le ragioni esposte al par. 4. Il secondo motivo, con cui si deduce un errore di fatto della Corte di cassazione per non aver rilevato la mancata risposta, da parte del perito, alla prima parte del quesito C) sottopostogli dal giudice di primo grado, concernente l'evitabilità o meno dell'evento mediante l'installazione di diversi presidi di sicurezza, è manifestamente infondato, in quanto, oltre a non essere stato devoluto in modo specifico alla Corte di cassazione (posto che ciò non emerge dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata e non è espressamente specificato, come invece necessario, nel ricorso straordinario), non è comunque volto a denunciare un errore percettivo, ma propone una rivalutazione degli elementi considerati per affermare, nel giudizio di appello, la responsabilità dei vertici delle strutture centrali (tra cui l'amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:PERSONA]) e, in particolare, la sussistenza di una relazione causale tra le omissioni e gli inadempimenti addebitati ai soggetti preposti ai vertici di [OSCURATO:PERSONA] e 63l'evento (affermazione di responsabilità poi giudicata immune da vizi dalla Quarta Sezione). Al riguardo la Quarta Sezione ha dato atto delle concordi conclusioni dei giudici di merito circa l'inadeguatezza della risposta strutturale della barriera autostradale, dovuta all'ammaloramento dei tirafondi, a sua volta dovuto alla inadeguata manutenzione e alla omessa sostituzione, che ne aveva compromesso in modo radicale la funzione, ritenendo anche che barriere con tirafondi integri e in buono stato di manutenzione « sarebbero in concreto state idonee a scongiurare la fuoriuscita dell'autobus dal viadotto» (pag. 182 della sentenza impugnata). Con il motivo di ricorso in esame si propone una rivisitazione di tale valutazione, compiuta dai giudici di merito e giudicata immune da vizi logici da parte della Quarta Sezione, che nella parte della motivazione relativa agli obblighi gravanti sul concessionario e sulla loro violazione ha analizzato anche la questione della tipologia di barriere che avrebbero dovuto essere installate (pagg. da 221 a 224), concludendo per la rilevanza causale della omissione addebitata, tra gli altri esponenti di vertice di [OSCURATO:PERSONA], al ricorrente, con valutazione di portata assorbente, che non è fondata su una svista o una omissione e dunque non è suscettibile di alcuna rivisitazione, tantomeno sul piano delle valutazioni di diritto (ossia dei concreti obblighi gravanti sui vertici della società concessionaria), in sede di ricorso straordinario. Il terzo motivo, con cui si deduce un ulteriore errore di fatto della Corte di cassazione, per non aver rilevato la mancata rinnovazione di una prova decisiva in ordine all'insussistenza del nesso causale quale esito del giudizio ipotetico controfattuale, è inammissibile per ragioni analoghe a quelle esposte a proposito del secondo motivo, posto che, oltre a non essere anch'esso stato devoluto in modo specifico alla Corte di cassazione (giacché ciò non emerge dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata e non è stato espressamente specificato, come invece necessario, nel ricorso straordinario), anche mediante tale motivo si censura una valutazione, tra l'altro della Corte d'appello e non della Corte di cassazione, in ordine al giudizio controfattuale riguardo al nesso di causa, giudicato immune da vizi logici dalla Quarta Sezione senza incorrere in sviste o errori di fatto, che, in realtà, non sono neppure stata individuati dal ricorrente: quest'ultimo, infatti, attraverso una approfondita ricostruzione delle indagini tecniche svolte, censura l'esito di detto giudizio controfattuale, non già sulla base di un errore percettivo, ma proponendo una diversa considerazione degli esiti delle indagini tecniche sulle barriere, il loro stato manutentivo e la loro idoneità, già non consentita in sede di ricorso ordinario per cassazione, e, ancor più, in sede di ricorso straordinario. 64Il quarto motivo, con cui si lamenta un ulteriore di errore di fatto, consistente nel non aver rilevato la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale su una prova decisiva ai fini dell'assoluzione, costituita dalla consulenza tecnica del prof. [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato per ragioni analoghe, giacché, oltre a non essere anch'esso stato devoluto in modo specifico alla Corte di cassazione (posto che anche ciò non emerge dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata e non è stato espressamente specificato, come invece necessario, nel ricorso straordinario), anche con tale censura si propone una rivisitazione di valutazioni della Corte d'appello (in ordine alla completezza dell'istruttoria e alla necessità di rinnovare solo una parte delle prove dichiarative per ribaltare l'esito assolutorio del giudizio di primo grado), che sono state giudicate corrette in diritto e immuni da vizi logici dalla Quarta Sezione non già sulla base di sviste o di errori percettivi, bensì dell'apprezzamento e della valutazione di dati processuali. In particolare, la Quarta Sezione, nel disattendere i (diversi) rilievi in ordine alla violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, ha sottolineato che « la Corte ha previamente individuato i profili di fatto posti dal Tribunale alla base dell'esclusione di aspetti di responsabilità colposa in capo all'[OSCURATO:PERSONA] e agli altri soggetti in servizio presso la sede centrale e li ha analiticamente esaminati e confutati, operando una ricostruzione alternativa puntualmente attinente alla sussistenza di un profilo di colpa specifica in ordine ai suddetti imputati; in tale modo dovendosi ritenere che la Corte abbia offerto una completa esposizione delle ragioni poste alla base della difforme conclusione raggiunta rispetto a quella fatta propria dal giudice di primo grado» (pag. 211 della motivazione della sentenza impugnata). La Quarta Sezione ha, poi, ritenuto immune da vizi la limitazione della rinnovazione istruttoria alla audizione dell'[OSCURATO:PERSONA] e dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 213 e 214 della motivazione della sentenza impugnata), cosicché la doglianza in ordine alla mancata rinnovazione dell'esame del consulente [OSCURATO:PERSONA], peraltro, come anticipato, neppure richiesta in modo specifico nel quarto motivo del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello (posto che ve ne è generico richiamo solo a pag. 65), attiene a una valutazione, di completezza dell'istruttoria e di correttezza dell'operato del giudice del gravame, non sindacabile mediante impugnazione straordinaria, non essendo conseguente a un errore di fatto nel senso precisato al par. 2, ma, eventualmente, di giudizio. Il quinto motivo, che denuncia un errore di fatto della Corte di cassazione per non aver rilevato la mancata rinnovazione in appello di prove decisive, quali le testimonianze rese in merito alla ripartizione di ruoli e responsabilità con riguardo agli obblighi di manutenzione, è manifestamente infondato, perché riguarda anch'esso una valutazione, di correttezza della rinnovazione solo parziale 65dell'istruttoria, che non si fonda su un errore percettivo, ma su una valutazione, di correttezza della rinnovazione solo parziale dell'istruttoria per addivenire a un ribaltamento dell'esito assolutorio di primo grado, non sindacabile in questa sede. Come già osservato con riferimento al quarto motivo, le censure in ordine alla mancata rinnovazione di tutte le prove dichiarative sono state disattese dalla Quarta Sezione sulla base del rilievo che il ribaltamento della sentenza di primo grado si è fondato su argomenti di carattere prettamente documentale (la convenzione unica conclusa nel 2007 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il piano di riqualifica approvato nel 2018, la relazione generale e il progetto esecutivo di sistemazione e potenziamento delle barriere metalliche di sicurezza per bordo laterale adottato nel 2011), e sulla deposizione del progettista dell'intervento di riqualificazione [OSCURATO:PERSONA] e dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui è stato rinnovato l'esame, ritenendo corretta la decisione della Corte d'appello di non estendere la rinnovazione istruttoria ad altri testi in considerazione della non decisività e della identità dell'apprezzamento delle relative dichiarazioni (cfr. pagg. 213 e 214 della motivazione della sentenza impugnata). Si tratta, come anticipato, di una valutazione sulla correttezza della limitazione della rinnovazione istruttoria in appello e non di una svista, né di giudizi fondati su errori percettivi, come tali non sindacabili con ricorso straordinario. Il sesto motivo, con cui si deduce ancora un errore di fatto della Corte di cassazione, per non aver rilevato il mancato accertamento del c.d. momento soggettivo della colpa, in riferimento all'addebito di colpa a carico dei componenti della [OSCURATO:PERSONA] VI Tronco e dei vertici di [OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte di appello, è inammissibile. Mediante tale censura, infatti, si deduce una pretesa incompletezza della motivazione della sentenza impugnata, che si sarebbe limitata a individuare la regola cautelare ritenuta violata senza accertare la rimproverabilità soggettiva della sua inosservanza, dunque non una svista o un errore percettivo, ma una (pretesa) incompletezza della motivazione (peraltro non sussistente, essendo ampiamente stata illustrata la posizione di garanzia del [OSCURATO:PERSONA], gli obblighi da questa derivanti e sullo stesso gravanti, la loro inosservanza e la relazione causale tra questi e l'evento), comunque estranea a vizi denunciabili con ricorso straordinario, non essendo, secondo la prospettazione del ricorrente, stata trascurata una censura, ma solo fornita una risposta alla stessa ritenuta insoddisfacente o non completa (cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, cit.). Il settimo motivo, relativo a un ulteriore errore di fatto della Corte di cassazione, nella lettura di un passaggio decisivo della relazione dei consulenti tecnici del Pubblico ministero, in ordine allo stato delle barriere presenti sul lato della carreggiata opposto a quello in cui si è verificato l'evento, è affidato a 66considerazioni e rilievi sovrapponibili a quelli di altri ricorrenti sul medesimo punto, ed è quindi inammissibile per le ragioni già esposte al par. 7. L'ottavo motivo, che riguarda un ulteriore errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, derivante dal non aver esaminato uno specifico motivo di ricorso previamente indicato nella parte introduttiva della sentenza, relativo alla ritenuta violazione dell'obbligo di riqualificazione delle barriere, è privo, alla luce della complessiva struttura argomentativa della sentenza impugnata, della necessaria decisività, oltre che estraneo al novero dei vizi deducibili con ricorso straordinario, e dunque risulta anch'esso inammissibile. A fronte della ampia e approfondita ricostruzione della posizione di garanzia del ricorrente, degli obblighi sullo stesso gravanti, della loro inosservanza e della relazione tra questi e l'evento, per l'omessa riqualificazione delle barriere autostradali, rivelatesi inidonee a resistere a un impatto come quello che determinò l'evento, si contesta, attraverso la deduzione dell'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione (in realtà implicitamente ma chiaramente disatteso), la responsabilità del ricorrente per tale omessa riqualificazione, sostenendo la piena discrezionalità del progettista e del RUP nella scelta della tipologia di barriere da sostituire, con la conseguente irrilevanza delle delibere del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] sul punto e l'assenza di qualsiasi relazione causale tra tali delibere e le condotte di progettista e RUP: si tratta, chiaramente, di rilievi contestativi che attengono alla valutazione dei dati probatori e all'accertamento di responsabilità del ricorrente compiuti dalla Corte d'appello e al successivo giudizio di legittimità su tale decisione compiuto dalla Quarta Sezione, che non si fonda su sviste od omissioni determinanti o errori percettivi, bensì, come osservato, su una valutazione della posizione di garanzia del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e dunque sono estranei al perimetro dei vizi deducibili con ricorso straordinario per cassazione. Analoghi rilievi possono essere svolti a proposito del nono motivo, con cui si deduce un altro errore di fatto della Corte di cassazione, per aver confermato la sentenza di condanna in appello a causa della mancata sostituzione delle barriere installate sul viadotto Acqualonga al momento dell'incidente, giacché anche tale motivo di ricorso straordinario, oltre a riguardare un punto che non risulta essere stato devoluto in modo specifico alla Corte di cassazione (posto che ciò non emerge dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata e non è stato espressamente specificato, come invece necessario, nel ricorso straordinario), non è comunque volto a denunciare un errore percettivo della Corte di cassazione, nel senso illustrato al par. 2, ma con esso si lamenta il mancato rilievo di quella che si ritiene una evidente illogicità e incoerenza del ragionamento svolto nella sentenza di secondo grado, che non sarebbe stata percepita dalla Quarta Sezione: non si tratta, chiaramente, di un errore percettivo, ma di una valutazione ritenuta 67erronea o, comunque, non condivisa, non deducibile con ricorso straordinario, in quanto non derivante da un errore percettivo avente le caratteristiche anzidette. Il decimo motivo, che denuncia un errore di fatto anche per avere la Corte di cassazione ritenuto che la posizione di garanzia gravante su [OSCURATO:PERSONA] comprendesse la gestione del rischio derivante dall'esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] inerente al piano di riqualificazione delle barriere e la vigilanza e il controllo sui delegati, è anch'esso manifestamente infondato, giacché anche oltre a non essere anch'esso stato devoluto in modo specifico alla Corte di cassazione (posto che ciò non emerge dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata e non è espressamente specificato, come invece necessario, nel ricorso straordinario), è volto a denunciare un errore di giudizio, sia della Corte d'appello sia della Corte di cassazione, in ordine alla struttura organizzativa di [OSCURATO:PERSONA], costruita su una netta separazione tra funzione strategica e competenze tecniche, e ai poteri del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato: si tratta, anche a questo proposito, di doglianze che non deducono un errore percettivo (nel quale non rientra neppure il travisamento del fatto o della prova, perché il ricorso straordinario per cassazione è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento, che devono essere fatti valere, pur quando si risolvano in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie, cfr. Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048 - 01, e Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, cit.), bensì di apprezzamento dei dati probatori e di giudizio, in particolare degli obblighi gravanti sui componenti del consiglio di amministrazione e sull'amministratore delegato, certamente non deducibili, anche quando fondati su travisamenti dei fatti o delle prove, con ricorso straordinario, posto che un eventuale errore di diritto (sulla estensione e la portata della posizione di garanzia) non costituisce errore di fatto nel senso anzidetto denunciabile con ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. L'undicesimo motivo, con cui si denuncia ancora un errore di fatto, per avere la Corte di cassazione ritenuto che, in quanto delegante, il ricorrente fosse gravato da obblighi di vigilanza e controllo sulle modalità di ispezione e di manutenzione delle barriere laterali, è anch'esso estraneo al perimetro dei vizi denunciabili con ricorso straordinario per le medesime ragioni già esposte a proposito dei motivi precedenti. Peraltro, la Quarta Sezione, nell'esaminare l'impugnazione del Pubblico ministero in relazione alla posizione dell'amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], ha dato atto della correttezza della affermazione dell'esistenza di una posizione di garanzia in capo all'amministratore delegato, tra l'altro sulla base delle medesime considerazioni esposte in proposito nella sentenza di primo grado alle pagg. 273 e 274, sottolineando anche come « non siano delegabili da parte del soggetto 68in posizione apicale le funzioni strettamente attinenti ai profili strutturali dell'organizzazione e direttamente coinvolgenti le scelte strategiche di fondo dell'organizzazione aziendale» e che « il conferimento della delega comporta il permanere, in capo alla figura apicale, di una vigilanza che deve essere "alta" (secondo il lessico adoperato dalle Sezioni Unite) e che quindi riguarda, non il merito delle singole scelte - in ordine al quale non può rinvenirsi un obbligo di controllo puntiforme sulle condotte tenute dal delegato - ma il complessivo compito di protezione e controllo affidato al delegato medesimo» (pag. 170 della motivazione della sentenza impugnata). Conclude sul punto la sentenza impugnata a pagg. 171 e 172 affermando che deve ritenersi che - nell'ambito dei citati profili strutturali di organizzazione, non delegabili da parte dell'organo apicale - non possano non farsi rientrare (tenendo evidentemente in considerazione l'oggetto dell'attività sociale) le modalità di effettuazione dei controlli sulla complessiva sicurezza della struttura per gli utenti della medesima; affermazione che, nel caso di specie, è avvalorata e confermata anche dalla natura di servizio pubblico dell'attività affidata in concessione all'organizzazione. Ne consegue che devono ritenersi di competenza dell'organo apicale le scelte in ordine a tipologia, frequenza e modalità dei controlli, potendo essere delegate al management subordinato e alle strutture locali solo aspetti attinenti alle concrete scelte operative. Ne deriva quindi - in relazione specifica a quanto dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ottavo motivo di ricorso - che i profili inerenti alla frequenza e alla modalità di effettuazione dei controlli non possano che ritenersi, anche in specifica considerazione dell'oggetto sociale della concessionaria, a tutti gli effetti, come "strategici". D'altra parte, in relazione ai citati poteri di alta vigilanza desumibili dal disposto dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n.81/2008, permane comunque in capo alla figura apicale un obbligo di sorveglianza e un potere/dovere di intervento sostitutivo in caso di inadempimento del delegato rispetto ai propri obblighi. Potere/dovere che, come detto, non comporta l'obbligo di una verifica puntuale dell'adempimento degli obblighi nascenti dalla delega ma, in ogni caso, la predisposizione di un sistema organizzativo idoneo alla valutazione dell'attività del delegato, la cui mancata attuazione è tale - in caso di evento avverso - da radicare la responsabilità dell'organo in posizione apicale a titolo di cooperazione colposa». Si tratta, anche a questo proposito, di motivazione esauriente, che non ha trascurato le censure formulate con il ricorso per cassazione (non avendo, tra l'altro, il ricorrente sottoposto tale questione alla Corte d'appello in relazione alla impugnazione proposta dal Pubblico ministero nei suoi confronti, cfr. pag. 240 della sentenza di secondo grado), né si fonda su un errato apprezzamento di dati processuali, che è stata censurata con il ricorso straordinario in una prospettiva contestativa e rivalutativa, non consentita. 69Tutti gli articolati motivi del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono, dunque, inammissibili, sia perché in parte estranei al ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sia perché non rientranti nel novero dei vizi denunciabili con il ricorso straordinario per cassazione come illustrati al par. 2. 18. Il ricorso della responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia è anch'esso inammissibile. Il primo motivo attiene, come quello di altri ricorrenti, all'errata esclusione della estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 3, cod. pen., ed è dunque inammissibile per le ragioni esposte al par. 4. Il secondo motivo riguarda, analogamente a quello di altri ricorrenti, l'omessa rinnovazione dell'esame dei consulenti di parte, per non essere stato considerato che tale rilievo era stato formulato non solo sul piano logico giuridico, ossia della incidenza sulla tenuta logica della sentenza di secondo grado oggetto del ricorso per cassazione esaminato e deciso dalla Quarta Sezione, ma anche su quello strettamente processuale, ed è dunque inammissibile per le ragioni già esposte al par. 5. Il terzo motivo, con il quale è stato denunciato un analogo errore di fatto, in ordine alla mancata rinnovazione delle prove dichiarative ritenute decisive nella sentenza di primo grado per assolvere l'allora [OSCURATO:PERSONA] e gli esponenti della [OSCURATO:PERSONA] Generale, è inammissibile, non essendo volto a denunciare una svista o un errore di percezione determinante, ma a censurare la valutazione di non necessarietà della rinnovazione integrale dell'istruttoria svolta in primo grado per poter addivenire a un diverso esito nei confronti degli imputati assolti in primo grado. La Quarta Sezione, come esposto a proposito del quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel disattendere i motivi di ricorso con i quali era stata censurata l'omessa integrale rinnovazione dell'istruttoria da parte della Corte d'appello, ha escluso la sussistenza sia di violazioni di legge processuale sia di vizi della motivazione, escludendo che vi fosse un obbligo da parte della Corte territoriale di rinnovare l'istruttoria ai sensi dell'art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen. (cfr. pagg. 151 e 152 della motivazione della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] le censure in ordine alla mancata rinnovazione di tutte le prove dichiarative sono state disattese sulla base del rilievo che il ribaltamento della sentenza di primo grado si è fondato su argomenti di carattere prettamente documentale (la convenzione unica conclusa nel 2007 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il piano di riqualifica approvato nel 2018, la relazione generale e il progetto esecutivo di sistemazione e potenziamento delle barriere metalliche di sicurezza per bordo laterale adottato nel 2011), e sulla deposizione del progettista dell'intervento di 70riqualificazione [OSCURATO:PERSONA] e dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui è stato rinnovato l'esame, ritenendo corretta la decisione della Corte d'appello di non estendere la rinnovazione istruttoria ad altri testi in considerazione della non decisività e della medesimezza dell'apprezzamento delle relative dichiarazioni (cfr. pagg. 213 e 214 della motivazione della sentenza impugnata). Si tratta di considerazioni che presuppongono una valutazione dell'assetto argomentativo delle decisioni di merito, in relazione alla quale non sono stati prospettati, né sono ravvisabili, sviste o errori percettivi, cosicché le censure sollevate dalla responsabile civile si risolvono in una contestazione sulla mancata rinnovazione integrale dell'istruttoria in appello, non condivisa, non denunciabile mediante il rimedio del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. (come già osservato a proposito dell'analogo quinto motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]). Il quarto motivo riguarda l'errata considerazione dell'accoglimento da parte del perito della tesi dei consulenti della difesa in ordine alla corrosione e alla conseguente contraddittorietà delle conclusioni del perito, non percepita né dalla Corte d'appello né dalla Corte di cassazione, ed è inammissibile per le ragioni esposte al par. 6. Il quinto motivo denuncia anch'esso un errore di fatto nella valutazione delle ispezioni sulla carreggiata est del viadotto compiute dai consulenti del Pubblico ministero successivamente all'evento, ed è dunque inammissibile per le ragioni già esposte al par. 7. 19. In conclusione, tutti i ricorsi, oltre a quello di [OSCURATO:PERSONA] che è inammissibile per rinuncia, ossia i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia, devono essere dichiarati inammissibili, essendo stati affidati a censure estranee a quelle deducibili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. o, comunque, manifestamente infondate. 20. Alla declaratoria di inammissibilità di detti ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alle cause di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00 per ciascuno di detti ricorrenti; alla declaratoria di inammissibilità consegue anche la loro condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo, tenendo conto della difficoltà e della complessità della vicenda e dell'impegno profuso nell'assistenza e nella difesa delle parti civili. 71• P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] identeGiov [OSCURATO:PERSONA] A dreazza :',t..,17t:t3;7:trUyst,"11 Depositatabicanceliia offla. O 9 SET. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 'A