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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 aprile 2016

Cassazione n. 29168/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26285-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1280, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], 2021 elettivamente domiciliato in ROMA, V.SAVOIA 86, 1432 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 588/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza pubblicata il 12 aprile 2016, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Volpe, in persona di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 238 del 2014, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione del Maina al decreto ingiuntivo che gli intimava di pagare euro 11.292,49, oltre interessi e spese di procedura, in favore dello [OSCURATO:PERSONA]Volpe per prestazioni di consulenza agraria rese nell'ambito di due procedimenti di accertamento tecnico preventivo.

2. La Corte d'appello, sulla premessa che gli incarichi conferiti dal Maina per i due procedimenti di ATP fossero autonomi rispetto alla precedente attività svolta da Andruetto nell'interesse del Maina, ha rilevato che non era contestato che il professionista avesse reso le prestazioni indicate nelle fatture azionate, ed ha rigettato le contestazioni relative al quantum ritenendo congrue le somme richieste, anche con riferimento al compenso a vacazioni.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, ai quali resiste lo [OSCURATO:PERSONA] - Volpe con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo - che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115, 116, 246 e 247 cod. proc. civ., nonché motivazione illogica ed insufficiente - si il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non avrebbe congruamente motivato la ritenuta inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] (padre del ricorrente), basata sulla sola circostanza della compartecipazione del predetto all'azienda agricola del ricorrente.

2. Con il secondo motivo - che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115, 116, 246 e 247 cod. proc. civ., nonché motivazione illogica ed insufficiente - si contesta la ritenuta autonomia delle attività svolte dall'Andruetto in qualità di consulente di parte Maina nei due procedimenti per ATP.

Come ritenuto dal Tribunale, tali attività costituivano «ulteriore esplicazione dell'originario incarico del giugno 2008», avente ad oggetto la determinazione dei costi per il ripristino dei campi danneggiati dall'alluvione.

3. Con il terzo motivo - che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115, 116 cod. proc. civ., 25 d.P.R. n. 633 del 1972, nonché motivazione illogica ed insufficiente - è censurata l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il Maina non avrebbe contestato le ragioni creditorie della controparte.

In particolare, la Corte territoriale non avrebbe applicato correttamente la regola di riparto dell'onere probatorio, che imponeva al professionista e non al committente di fornire la prova dell'espletamento delle attività per cui chiedeva il compenso; non avrebbe spiegato per quale ragione l'opposizione al decreto ingiuntivo non costituisse di per sé contestazione del credito azionato ex adverso; sarebbe incorsa in errore nel ritenere che il pagamento delle precedenti fatture (nn. 25/2008, 2/2008, 23/2009), al pari della asserita registrazione delle fatture emesse dal professionista nelle scritture contabili costituisse prova di acquiescenza o adesione del Maina alle pretese creditorie.

4. I motivi sono privi di fondamento ove non inammissibili.

4.1. Il vizio di motivazione, denunciato in tutti e tre i motivi, è inammissibile strutturalmente.n. 26285 del 2016 Picaroni est.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, l'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - nel testo modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla

I. n. 134 del 2012, applicabile al presente ricorso ratione temporis -ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), mentre il controllo sulla motivazione è limitato a garantire il rispetto del precetto costituzionale, sicché non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo ad una vera e propria violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il che si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie (giurisprudenza costante e consolidata a partire da Cass. Sez.

U 07/04/2014, n. 8053).

Nella fattispecie, il ricorrente denuncia l'insufficienza della motivazione, che è fuori dal perimetro del controllo di legittimità, e l'illogicità della motivazione, che, in disparte il mancato richiamo dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., palesemente non sussiste poiché non la ratio decidendi della sentenza impugnata è comprensibile e non intrinsecamente contraddittoria.n. 26285 del 2016 Picaroni est.

4.2. Risultano inammissibili anche le censure di violazione di legge dedotta con i tre motivi, in quanto attingono l'apprezzamento delle prove, che spetta al giudice di merito ed è sindacabile (per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) solo qualora il giudice abbia posto alla base della decisione prove disposte d'ufficio fuori dai limiti in cui ciò è consentito, o abbia valutato secondo il prudente apprezzamento prove aventi valore legale, o, al contrario, abbia attribuito valore legale a prove che non lo possiedono (ex plurimis e per tutte, Cass. 10/06/2016, n. 11892).

Per il resto, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (che ben può fondarsi sul grado di prossimità del teste alla parte o sulla potenziale comunanza di interesse), come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ex , plurimis, Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511).

5. Risulta inammissibile anche la censura prospettata con il terzo motivo di ricorso.

5.1. Come emerge dall'esame della sentenza impugnata, la Corte d'appello ha escluso che l'attività indicata nelle fatture nn. 22 e 23 fosse riconducibile all'originario incarico, e poi ha osservato che il Maina non aveva contestato il mancato svolgimento delle attività indicate nelle fatture azionate in via monitoria (a pag. 9 della sentenza si precisa che i prospetti riepilogativi delle prestazioni allegati alle fatture non erano stati contestati).

Le «obiezioni» riguardavano, infatti, l'entità n. 26285 del 2016 Picaroni est. del compenso richiesto dal professionista - in particolare con riferimento al numero di vacazioni - ed il termine entro il quale il compenso avrebbe dovuto essere pagato (così a pag. 8 della sentenza).

A fronte di tali rilievi, il motivo censura l'asseritamente erronea qualificazione della condotta del Maina come non contestazione o acquiescenza alla pretesa avversaria ma, ancora una volta, attinge l'apprezzamento di elementi fattuali (avvenuta annotazione delle fatture nel registro contabile dell'azienda agricola del Maina; avvenuto pagamento di altre fatture emesse dal professionista) che neppure risultano decisivi nella formazione del convincimento della Corte territoriale, e non riporta il contenuto della comparsa di costituzione in appello per dimostrare quale fosse il tema ancora controverso.

5.2. La questione dell'avvenuto pagamento di una somma superiore a quella richiesta con l'ingiunzione, tale da «far ritenere tacitata ogni ragione di credito» (pag. 13 del ricorso, che riporta stralcio della memoria ex art. 183), non risulta trattata nella sentenza d'appello, e pertanto non può essere esaminata in questa sede in assenza di allegazione dell'avvenuta deduzione dinanzi al giudice del gravame (ex plurimis, Cass. 13/06/2018, n. 15430).

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.n. 26285 del 2016 Picaroni est.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26285-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1280, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], 2021 elettivamente domiciliato in ROMA, V.SAVOIA 86, 1432 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 588/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza pubblicata il 12 aprile 2016, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Volpe, in persona di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 238 del 2014, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione del Maina al decreto ingiuntivo che gli intimava di pagare euro 11.292,49, oltre interessi e spese di procedura, in favore dello [OSCURATO:PERSONA]Volpe per prestazioni di consulenza agraria rese nell'ambito di due procedimenti di accertamento tecnico preventivo. 2. La Corte d'appello, sulla premessa che gli incarichi conferiti dal Maina per i due procedimenti di ATP fossero autonomi rispetto alla precedente attività svolta da Andruetto nell'interesse del Maina, ha rilevato che non era contestato che il professionista avesse reso le prestazioni indicate nelle fatture azionate, ed ha rigettato le contestazioni relative al quantum ritenendo congrue le somme richieste, anche con riferimento al compenso a vacazioni. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, ai quali resiste lo [OSCURATO:PERSONA] - Volpe con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo - che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115, 116, 246 e 247 cod. proc. civ., nonché motivazione illogica ed insufficiente - si il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non avrebbe congruamente motivato la ritenuta inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] (padre del ricorrente), basata sulla sola circostanza della compartecipazione del predetto all'azienda agricola del ricorrente. 2. Con il secondo motivo - che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115, 116, 246 e 247 cod. proc. civ., nonché motivazione illogica ed insufficiente - si contesta la ritenuta autonomia delle attività svolte dall'Andruetto in qualità di consulente di parte Maina nei due procedimenti per ATP. Come ritenuto dal Tribunale, tali attività costituivano «ulteriore esplicazione dell'originario incarico del giugno 2008», avente ad oggetto la determinazione dei costi per il ripristino dei campi danneggiati dall'alluvione. 3. Con il terzo motivo - che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115, 116 cod. proc. civ., 25 d.P.R. n. 633 del 1972, nonché motivazione illogica ed insufficiente - è censurata l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il Maina non avrebbe contestato le ragioni creditorie della controparte. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe applicato correttamente la regola di riparto dell'onere probatorio, che imponeva al professionista e non al committente di fornire la prova dell'espletamento delle attività per cui chiedeva il compenso; non avrebbe spiegato per quale ragione l'opposizione al decreto ingiuntivo non costituisse di per sé contestazione del credito azionato ex adverso; sarebbe incorsa in errore nel ritenere che il pagamento delle precedenti fatture (nn. 25/2008, 2/2008, 23/2009), al pari della asserita registrazione delle fatture emesse dal professionista nelle scritture contabili costituisse prova di acquiescenza o adesione del Maina alle pretese creditorie. 4. I motivi sono privi di fondamento ove non inammissibili. 4.1. Il vizio di motivazione, denunciato in tutti e tre i motivi, è inammissibile strutturalmente.n. 26285 del 2016 Picaroni est. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, l'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - nel testo modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, applicabile al presente ricorso ratione temporis -ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), mentre il controllo sulla motivazione è limitato a garantire il rispetto del precetto costituzionale, sicché non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo ad una vera e propria violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il che si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie (giurisprudenza costante e consolidata a partire da Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053). Nella fattispecie, il ricorrente denuncia l'insufficienza della motivazione, che è fuori dal perimetro del controllo di legittimità, e l'illogicità della motivazione, che, in disparte il mancato richiamo dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., palesemente non sussiste poiché non la ratio decidendi della sentenza impugnata è comprensibile e non intrinsecamente contraddittoria.n. 26285 del 2016 Picaroni est. 4.2. Risultano inammissibili anche le censure di violazione di legge dedotta con i tre motivi, in quanto attingono l'apprezzamento delle prove, che spetta al giudice di merito ed è sindacabile (per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) solo qualora il giudice abbia posto alla base della decisione prove disposte d'ufficio fuori dai limiti in cui ciò è consentito, o abbia valutato secondo il prudente apprezzamento prove aventi valore legale, o, al contrario, abbia attribuito valore legale a prove che non lo possiedono (ex plurimis e per tutte, Cass. 10/06/2016, n. 11892). Per il resto, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (che ben può fondarsi sul grado di prossimità del teste alla parte o sulla potenziale comunanza di interesse), come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ex , plurimis, Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511). 5. Risulta inammissibile anche la censura prospettata con il terzo motivo di ricorso. 5.1. Come emerge dall'esame della sentenza impugnata, la Corte d'appello ha escluso che l'attività indicata nelle fatture nn. 22 e 23 fosse riconducibile all'originario incarico, e poi ha osservato che il Maina non aveva contestato il mancato svolgimento delle attività indicate nelle fatture azionate in via monitoria (a pag. 9 della sentenza si precisa che i prospetti riepilogativi delle prestazioni allegati alle fatture non erano stati contestati). Le «obiezioni» riguardavano, infatti, l'entità n. 26285 del 2016 Picaroni est. del compenso richiesto dal professionista - in particolare con riferimento al numero di vacazioni - ed il termine entro il quale il compenso avrebbe dovuto essere pagato (così a pag. 8 della sentenza). A fronte di tali rilievi, il motivo censura l'asseritamente erronea qualificazione della condotta del Maina come non contestazione o acquiescenza alla pretesa avversaria ma, ancora una volta, attinge l'apprezzamento di elementi fattuali (avvenuta annotazione delle fatture nel registro contabile dell'azienda agricola del Maina; avvenuto pagamento di altre fatture emesse dal professionista) che neppure risultano decisivi nella formazione del convincimento della Corte territoriale, e non riporta il contenuto della comparsa di costituzione in appello per dimostrare quale fosse il tema ancora controverso. 5.2. La questione dell'avvenuto pagamento di una somma superiore a quella richiesta con l'ingiunzione, tale da «far ritenere tacitata ogni ragione di credito» (pag. 13 del ricorso, che riporta stralcio della memoria ex art. 183), non risulta trattata nella sentenza d'appello, e pertanto non può essere esaminata in questa sede in assenza di allegazione dell'avvenuta deduzione dinanzi al giudice del gravame (ex plurimis, Cass. 13/06/2018, n. 15430). 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.n. 26285 del 2016 Picaroni est. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d
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