Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 05492/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui agli artt. 291 bis e 291 ter, co. 1, d.P.R. 43/1973 - deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di accertamento di responsabilità per il reato di contrabbando in relazione al quantitativo di TLE rinvenuto nel box presso il quale egli sostava con la propria auto, sul rilievo che egli non aveva la disponibilità della chiave che apriva il predetto box; ritenuto che il motivo non sia consentito in sede di legittimità poiché è costituito da doglianze aspecifiche, volte a prospettare nuovamente una diversa ricostruzione fattuale senza un adeguato confronto con le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale (cfr. pag. 2-3 in ordine alle ragioni dell'inattendibilità della versione difensiva, volta a limitare la responsabilità ai tabacchi caricati in auto); Ritenuto che anche il secondo e il terzo motivo, con i quali il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione, rispettivamente, all'applicazione della contestata recidiva e alla mancata concessione delle circostanze generiche, non siano consentiti della legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pag. 3); ritenuto in particolare che la sentenza impugnata abbia adeguatamente vagliato, per un verso, le ragioni ostative all'esclusione della contestata recidiva, alla luce del disvalore penale del fatto e del precedente penale di cui è gravato l'imputato per fatti analoghi (risultando irrilevante che il reato pregiudicante sia stato oggetto di abolitio criminis: cfr. Sez. 5, n. 35260 del 24/04/2013, Romano, Rv. 255768 - 01; conf. da ultimo Sez. 1, n. 1633 del 14/09/2021, dep. 2022, Stabile).

Ritenuto che la Corte d'Appello abbia, per altro verso, congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, per la ritenuta impossibilità di conferire all'ammissione degli addebiti la valenza auspicata dalla difesa, avendo tale ammissione riguardato ciò che era ormai incontestabile, e dovendo pertanto ritenersi sussistente un intento di protezione dei complici; ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consigter, est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui agli artt. 291 bis e 291 ter, co. 1, d.P.R. 43/1973 - deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di accertamento di responsabilità per il reato di contrabbando in relazione al quantitativo di TLE rinvenuto nel box presso il quale egli sostava con la propria auto, sul rilievo che egli non aveva la disponibilità della chiave che apriva il predetto box; ritenuto che il motivo non sia consentito in sede di legittimità poiché è costituito da doglianze aspecifiche, volte a prospettare nuovamente una diversa ricostruzione fattuale senza un adeguato confronto con le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale (cfr. pag. 2-3 in ordine alle ragioni dell'inattendibilità della versione difensiva, volta a limitare la responsabilità ai tabacchi caricati in auto); Ritenuto che anche il secondo e il terzo motivo, con i quali il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione, rispettivamente, all'applicazione della contestata recidiva e alla mancata concessione delle circostanze generiche, non siano consentiti della legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pag. 3); ritenuto in particolare che la sentenza impugnata abbia adeguatamente vagliato, per un verso, le ragioni ostative all'esclusione della contestata recidiva, alla luce del disvalore penale del fatto e del precedente penale di cui è gravato l'imputato per fatti analoghi (risultando irrilevante che il reato pregiudicante sia stato oggetto di abolitio criminis: cfr. Sez. 5, n. 35260 del 24/04/2013, Romano, Rv. 255768 - 01; conf. da ultimo Sez. 1, n. 1633 del 14/09/2021, dep. 2022, Stabile). Ritenuto che la Corte d'Appello abbia, per altro verso, congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, per la ritenuta impossibilità di conferire all'ammissione degli addebiti la valenza auspicata dalla difesa, avendo tale ammissione riguardato ciò che era ormai incontestabile, e dovendo pertanto ritenersi sussistente un intento di protezione dei complici; ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consigter, est
Sentenza Cassazione n. 05492/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris