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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 gennaio 2025

Cassazione n. 07612/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente per mancata sospensione del giudizio di appello in difetto dei presupposti previsti dall'art. 420 bis c.p.p. per la dichiarazione di assenza, è manifestamente infondato oltre che genericamente esposto.

Si deve osservare che la notificazione del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello risulta essere stata correttamente eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario che ha genericamente addotto di avere perso i contatti con il proprio assistito, senza spiegare quali ricerche abbia eseguito e neppure evidenziare se l'imputato era comunque a conoscenza del processo nella fase del giudizio di primo grado.

Si deve ricordare che la dichiarazione di assenza è riferita al primo grado, non essendo prevista in base alla normativa vigente prima del 30 giugno 2024, ovvero fino alla proroga delle disposizioni sul rito emergenziale di cui all'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, una nuova verifica dei presupposti dell'art. 420-bis c.p.p., introdotta per l'appello dal nuovo art. 598-ter c.p.p., con riferimento alle impugnazioni proposte dopo 11 luglio 2024, ma solamente per l'imputato- appellato e non per l'imputato-appellante che è, invece, sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'art. 420-bis, ferma restando la rilevabilità della nullità della sentenza di primo grado ex art.604 co.5-bis c.p.p.

Dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente per mancata sospensione del giudizio di appello in difetto dei presupposti previsti dall'art. 420 bis c.p.p. per la dichiarazione di assenza, è manifestamente infondato oltre che genericamente esposto. Si deve osservare che la notificazione del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello risulta essere stata correttamente eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario che ha genericamente addotto di avere perso i contatti con il proprio assistito, senza spiegare quali ricerche abbia eseguito e neppure evidenziare se l'imputato era comunque a conoscenza del processo nella fase del giudizio di primo grado. Si deve ricordare che la dichiarazione di assenza è riferita al primo grado, non essendo prevista in base alla normativa vigente prima del 30 giugno 2024, ovvero fino alla proroga delle disposizioni sul rito emergenziale di cui all'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, una nuova verifica dei presupposti dell'art. 420-bis c.p.p., introdotta per l'appello dal nuovo art. 598-ter c.p.p., con riferimento alle impugnazioni proposte dopo 11 luglio 2024, ma solamente per l'imputato- appellato e non per l'imputato-appellante che è, invece, sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'art. 420-bis, ferma restando la rilevabilità della nullità della sentenza di primo grado ex art.604 co.5-bis c.p.p. Dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il
Decreto Cassazione n. 07612/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris