CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07002/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 44, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso relativi alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono generici e di merito, in quanto volti ad introdurre elementi di puro fatto nella valutazione della offensività della evasione e comunque non correlati alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, che con corretti argomenti logico-giuridici ha espressamente escluso in premessa di far riferimento ai precedenti penali (cfr. p. 2) e si è poi soffermata sul "fatti nella sua interezza" per evidenziare (v. p. 3) gli elementi che rendevano il fatto non di particolare tenuità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ilp/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] t Ersili caJnese [OSCURATO:PERSONA] cuoio DEPO