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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 settembre 1980

Cassazione n. 36824/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29-09-1980, avverso l'ordinanza del 14-10-2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 29 settembre 2021, il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato di essere promotore di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (capo A), venendo altresì ascritti al ricorrente anche una pluralità di reati-fine (capi C8, C9, C13, C15, C16, C17, C18, C19, C21, C22, C25, C26 e C27).

Con ordinanza del 14 ottobre 2021, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il ruolo dell'indagato nell'ambito dell'associazione di cui al capo A in quello di partecipe, confermava l'ordinanza del G.I.P.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale reggino, Pati, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa censura la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza rispetto a quasi tutte le provvisorie imputazioni, osservando in particolare: quanto al capo C8), che le intercettazioni non erano "autosufficienti", stante anche la loro natura particolarmente criptica, trattandosi solo di cd.

"droga parlata" senza il benchè minimo riscontro; quanto al capo C9), che non vi è stato alcun confronto con le censure difensive, riferendosi peraltro la motivazione a Suriano a non a Pati; quanto al capo C13), che nelle 8 righe di motivazione viene riportata una sola conversazione tra Sudano e Pati, del tutto anodina, non comprendendosi né se il dialogo riguardi una cessione, né la qualità della droga presuntivamente ceduta; quanto al capo C15), che il Tribunale del Riesame si è' limitato a riportare la motivazione dell'ordinanza genetica, senza confrontarsi con le censure difensive; quanto al capo C16), che parimenti si parla sempre e solo di Suriano, evidentemente per un errore nella tecnica del "copia e incolla", quanto al capo C17), che, al di là del solito riferimento a Suriano e non a Pati, si esamina nell'ordinanza impugnata il traffico di mezzo chilo di sostanza stupefacente, salvo poi aggiungere che la stessa sarebbe di quantità e qualità imprecisate, affermazione questa che smentisce quella precedente; quanto al capo C18), che ugualmente non si chiarisce di che tipo e di che sostanza stupefacente si tratti; quanto al capo C21), che sono state riportate le conversazioni intercettate senza alcun confronto con le censure difensive; quanto al capo C22), che si parla di una cessione di droga del valore "presumibilmente" di 32.000 euro, avverbio questo che non può trovare accesso nella giustizia penale; quanto al capo C25), che si torna a parlare di Suriano come destinatario della ordinanza gravata; senza alcun cenno a Pati; quanto al capo C26), che, si discetta della presunta cessione di marijuana al prezzo di 1,20 euro al grammo, quando è notorio che tale sostanza non viene ceduta sul mercato a un prezzo F,75 inferiore a 6-7 euro al grammo; quanto al capo C27), che la motivazione è tutta incentrata su Suriano, tranne un riferimento aspecifico alla posizione di Pati.

Ciò posto, quanto al capo A, la difesa contesta il giudizio sull'asserita intranietà del ricorrente nella fattispecie associativa, sia perché questi aveva rapporti soltanto con Suriano, sia in ragione del circoscritto arco temporale dei fatti, che si collocano nel periodo compreso tra il febbraio 2018 e il 29 giugno 2018, data in cui vengono meno definitivamente i rapporti tra Pati e Suriano (capo C29).

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulle esigenze cautelari, rilevandosi che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, la difesa, al fine di superare la duplice presunzione relativa prevista in ragione del titolo di reato contestato, non si era limitata a fare riferimento al solo decorso del tempo, ma aveva valorizzato anche il concreto distacco di Pati dal presunto gruppo di appartenenza, distacco che si evince proprio dal capo C29, essendo emerso che il 29 giugno 2018 il ricorrente ha rescisso sua sponte i legami con Suriano, non avendo dunque i giudici dell'impugnazione cautelare dato risposta alle deduzioni difensive, e ciò anche rispetto alla scelta della misura, non comprendendosi come Pati, pur se sottoposto agli arresti domiciliari, possa riprendere i contatti con gli associati con cui tre anni prima ha rescisso i contatti.

2.1. Con memoria pervenuta il 4 aprile 2022, il difensore dell'indagato ha insistito per l'accoglimento del ricorso, sviluppandone le argomentazioni con particolare riferimento alla valutazione indiziaria circa la fattispecie associativa, alle esigenze cautelari e alla scelta della misura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la valutazione sulla gravità indiziaria operata dai giudici cautelari, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, non presenti criticità argomentative o profili di irragionevolezza.

Sul punto, in via preliminare, deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.

Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati.

Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi.

Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato.

1.1. Orbene, alla luce di tali premesse ermeneutiche, deve escludersi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato sia dal G.I.P. che dal Tribunale del Riesame sia contraddistinto da vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

E invero i giudici cautelari hanno innanzitutto operato un'adeguata ricostruzione dello scenario investigativo in cui si inseriscono le condotte del ricorrente, richiamando gli esiti della cd.

"operazione Gerry", da cui è emersa l'esistenza di un traffico organizzato di stupefacenti che aveva il suo centro propulsore nella piana di Rosarno, avendo ramificazioni anche nelle zone di Amantea e Paola, in Sicilia (Catania e Giarre) e nella Provincia di Torino (Rivoli), grazie a una estesa rete di contatti favoriti anche dall'uso di telefoni intestati a soggetti di comodo.

In particolare, per quanto riguarda la zona di Amantea, il soggetto di riferimento era [OSCURATO:PERSONA], il quale agiva come finanziatore e acquirente nelle narco- importazioni effettuate dai rosarnesi, potendo contare su una sua struttura criminale operante nel suo territorio, di cui faceva parte [OSCURATO:PERSONA].

Questi è risultato coinvolto in 13 reati-fine (capi C8, C9, C13, C15, C16, C17, C18, C19, C21, C22, C25, C26 e C27), per ciascuno dei quali l'ordinanza impugnata riporta gli elementi investigativi a supporto della tesi accusatoria, costituiti prevalentemente dalle conversazioni intercettate, delle quali vengono indicati gli estremi identificativi e di cui sono riportati i passaggi più significativi, in relazione ai quali i giudici dell'impugnazione cautelare hanno fornito una chiave di lettura razionale e ancorata alle risultanze probatorie acquisite.

Ora, se è vero che il Tribunale del Riesame richiama spesso la posizione di Suriano, nominato quasi sempre all'inizio dei paragrafi dedicati alle singole imputazioni provvisorie, è altrettanto vero che questi costituisce pur sempre la figura principale su cui si incentrano le vicende delittuose, per cui non appare del tutto sorprendente il fatto che l'ordinanza impugnata parta dall'esame del ruolo di Suriano, dovendosi tuttavia precisare che, per ogni vicenda illecita contestata, non mancano affatto riferimenti precisi rispetto al contributo arrecato da Pati.

Ad esempio, rispetto al capo C9, sono stati ricostruiti, attraverso il puntuale richiamo ai messaggi e ai dialoghi intercettati, oltre che mediante l'esame del monitoraggio delle celle telefoniche attraversate, i passaggi salienti della cessione di sostanza stupefacente, di qualità e quantità imprecisate, effettuata a [OSCURATO:PERSONA] il 12 febbraio 2018, dietro il corrispettivo di denaro consegnato a Pati (cfr. in tal senso gli sms delle 19.09 e delle 19.23 del 12 febbraio 2018).

Quanto al capo C16), pur se trattato in maniera più sintetica rispetto agli altri, appare comunque pertinente il richiamo alla conversazione n. 1557 del 21 marzo 2018, ore 11.59 intercorsa tra Pati e Suriano, da cui emerge, mediante il riferimento di quest'ultimo a termini chiaramente decontestualizzati ("moto", "cavallo" e "cavallino") il coinvolgimento del ricorrente nella cessione di un imprecisato campione di droga, al fine di farne testare la qualità.

Analoga specificità in ordine alla posizione di Pati è ravvisabile, comunque, anche rispetto alle altre imputazioni, non avendo mancato il Tribunale sia di ricostruire le singole operazioni, sia di indicare l'apporto assicurato ad esse dal ricorrente, e ciò anche quando la trattazione è partita dalla posizione di Suriano.

Pertanto, all'esito della disamina dei singoli episodi illeciti contestati, il Tribunale (pag. 23 dell'ordinanza impugnata) ha evidenziato che Pati doveva essere ritenuto partecipe (e non promotore, come inizialmente ritenuto dal G.I.P.) dell'associazione di cui al capo A, essendo egli sottoposto alle direttive di Suriano, il quale gli commissionava le consegne di stupefacente da effettuare e tracciava il perimetro entro cui lo stesso poteva muoversi nelle trattative con gli acquirenti, potendo il ricorrente anche avvalersi della rete di comunicazione del sodalizio, utilizzando l'utenza 3511901816 intestata a soggetti di comodo.Sempre su direttiva di Suriano, Pati si occupava inoltre dello smistamento dello stupefacente agli altri sodali, come avvenuto in occasione delle cessioni effettuate in favore di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di cinque campioni di marijuana, di cui il cessionario avrebbe dovuto testare la qualità (capo C8).

Ancora, Pati svolgeva anche il ruolo di custode della droga, come emerso dalla disamina del capo 19, da cui si evince che Suriano invitava l'indagato a prelevare la cocaina che egli stava custodendo e che veniva poi consegnata a Porcaro.

1.2. In definitiva, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale, deve ribadirsi che il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Pati rispetto ai fatti oggetto delle provvisorie imputazioni non presta il fianco alle censure difensive, che invero sollecitano sostanzialmente una lettura alternativa (e parziale) delle fonti dimostrative disponibili, che non può trovare ingresso in sede di legittimità, posto che, come detto, il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (in termini, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884).

2. Passando al secondo motivo, deve osservarsi che parimenti immune da censure è il giudizio sulle esigenze cautelari e sulla individuazione della misura.

E invero il Tribunale del Riesame ha ragionevolmente ritenuto non superata la presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., rimarcando come non sia stata comprovata la stabile rescissione dei legami tra Pati e il sodalizio criminoso (circostanza questa evocata nel ricorso in termini non sufficientemente specifici), desumendosi invece dalle modalità dei fatti che il ricorrente, pienamente inserito nelle dinamiche associative, è risultato capace di garantire al gruppo un costante flusso di acquirenti, in ragione dei suoi contatti con soggetti di [OSCURATO:PERSONA], potendo egli disporre della rete di comunicazioni fondata su utenze dedicate, con una particolare propensione alla effettuazione delle consegne di sostanze stupefacenti.

Di qui la necessità della misura di massimo rigore, ritenuta l'unica idonea a scongiurare il pericolo di reiterazione dei reati e a eliminare possibili contatti tra Pati e i membri del sodalizio rimasti non ancora identificati.

Ora, a fronte di un apparato argomentativo sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche, anche in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura, non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede.3.

In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Pati deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29-09-1980, avverso l'ordinanza del 14-10-2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 29 settembre 2021, il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato di essere promotore di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (capo A), venendo altresì ascritti al ricorrente anche una pluralità di reati-fine (capi C8, C9, C13, C15, C16, C17, C18, C19, C21, C22, C25, C26 e C27). Con ordinanza del 14 ottobre 2021, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il ruolo dell'indagato nell'ambito dell'associazione di cui al capo A in quello di partecipe, confermava l'ordinanza del G.I.P. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale reggino, Pati, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa censura la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza rispetto a quasi tutte le provvisorie imputazioni, osservando in particolare: quanto al capo C8), che le intercettazioni non erano "autosufficienti", stante anche la loro natura particolarmente criptica, trattandosi solo di cd. "droga parlata" senza il benchè minimo riscontro; quanto al capo C9), che non vi è stato alcun confronto con le censure difensive, riferendosi peraltro la motivazione a Suriano a non a Pati; quanto al capo C13), che nelle 8 righe di motivazione viene riportata una sola conversazione tra Sudano e Pati, del tutto anodina, non comprendendosi né se il dialogo riguardi una cessione, né la qualità della droga presuntivamente ceduta; quanto al capo C15), che il Tribunale del Riesame si è' limitato a riportare la motivazione dell'ordinanza genetica, senza confrontarsi con le censure difensive; quanto al capo C16), che parimenti si parla sempre e solo di Suriano, evidentemente per un errore nella tecnica del "copia e incolla", quanto al capo C17), che, al di là del solito riferimento a Suriano e non a Pati, si esamina nell'ordinanza impugnata il traffico di mezzo chilo di sostanza stupefacente, salvo poi aggiungere che la stessa sarebbe di quantità e qualità imprecisate, affermazione questa che smentisce quella precedente; quanto al capo C18), che ugualmente non si chiarisce di che tipo e di che sostanza stupefacente si tratti; quanto al capo C21), che sono state riportate le conversazioni intercettate senza alcun confronto con le censure difensive; quanto al capo C22), che si parla di una cessione di droga del valore "presumibilmente" di 32.000 euro, avverbio questo che non può trovare accesso nella giustizia penale; quanto al capo C25), che si torna a parlare di Suriano come destinatario della ordinanza gravata; senza alcun cenno a Pati; quanto al capo C26), che, si discetta della presunta cessione di marijuana al prezzo di 1,20 euro al grammo, quando è notorio che tale sostanza non viene ceduta sul mercato a un prezzo F,75 inferiore a 6-7 euro al grammo; quanto al capo C27), che la motivazione è tutta incentrata su Suriano, tranne un riferimento aspecifico alla posizione di Pati. Ciò posto, quanto al capo A, la difesa contesta il giudizio sull'asserita intranietà del ricorrente nella fattispecie associativa, sia perché questi aveva rapporti soltanto con Suriano, sia in ragione del circoscritto arco temporale dei fatti, che si collocano nel periodo compreso tra il febbraio 2018 e il 29 giugno 2018, data in cui vengono meno definitivamente i rapporti tra Pati e Suriano (capo C29). Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulle esigenze cautelari, rilevandosi che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, la difesa, al fine di superare la duplice presunzione relativa prevista in ragione del titolo di reato contestato, non si era limitata a fare riferimento al solo decorso del tempo, ma aveva valorizzato anche il concreto distacco di Pati dal presunto gruppo di appartenenza, distacco che si evince proprio dal capo C29, essendo emerso che il 29 giugno 2018 il ricorrente ha rescisso sua sponte i legami con Suriano, non avendo dunque i giudici dell'impugnazione cautelare dato risposta alle deduzioni difensive, e ciò anche rispetto alla scelta della misura, non comprendendosi come Pati, pur se sottoposto agli arresti domiciliari, possa riprendere i contatti con gli associati con cui tre anni prima ha rescisso i contatti. 2.1. Con memoria pervenuta il 4 aprile 2022, il difensore dell'indagato ha insistito per l'accoglimento del ricorso, sviluppandone le argomentazioni con particolare riferimento alla valutazione indiziaria circa la fattispecie associativa, alle esigenze cautelari e alla scelta della misura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la valutazione sulla gravità indiziaria operata dai giudici cautelari, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, non presenti criticità argomentative o profili di irragionevolezza. Sul punto, in via preliminare, deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato. 1.1. Orbene, alla luce di tali premesse ermeneutiche, deve escludersi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato sia dal G.I.P. che dal Tribunale del Riesame sia contraddistinto da vizi di legittimità rilevabili in questa sede. E invero i giudici cautelari hanno innanzitutto operato un'adeguata ricostruzione dello scenario investigativo in cui si inseriscono le condotte del ricorrente, richiamando gli esiti della cd. "operazione Gerry", da cui è emersa l'esistenza di un traffico organizzato di stupefacenti che aveva il suo centro propulsore nella piana di Rosarno, avendo ramificazioni anche nelle zone di Amantea e Paola, in Sicilia (Catania e Giarre) e nella Provincia di Torino (Rivoli), grazie a una estesa rete di contatti favoriti anche dall'uso di telefoni intestati a soggetti di comodo. In particolare, per quanto riguarda la zona di Amantea, il soggetto di riferimento era [OSCURATO:PERSONA], il quale agiva come finanziatore e acquirente nelle narco- importazioni effettuate dai rosarnesi, potendo contare su una sua struttura criminale operante nel suo territorio, di cui faceva parte [OSCURATO:PERSONA]. Questi è risultato coinvolto in 13 reati-fine (capi C8, C9, C13, C15, C16, C17, C18, C19, C21, C22, C25, C26 e C27), per ciascuno dei quali l'ordinanza impugnata riporta gli elementi investigativi a supporto della tesi accusatoria, costituiti prevalentemente dalle conversazioni intercettate, delle quali vengono indicati gli estremi identificativi e di cui sono riportati i passaggi più significativi, in relazione ai quali i giudici dell'impugnazione cautelare hanno fornito una chiave di lettura razionale e ancorata alle risultanze probatorie acquisite. Ora, se è vero che il Tribunale del Riesame richiama spesso la posizione di Suriano, nominato quasi sempre all'inizio dei paragrafi dedicati alle singole imputazioni provvisorie, è altrettanto vero che questi costituisce pur sempre la figura principale su cui si incentrano le vicende delittuose, per cui non appare del tutto sorprendente il fatto che l'ordinanza impugnata parta dall'esame del ruolo di Suriano, dovendosi tuttavia precisare che, per ogni vicenda illecita contestata, non mancano affatto riferimenti precisi rispetto al contributo arrecato da Pati. Ad esempio, rispetto al capo C9, sono stati ricostruiti, attraverso il puntuale richiamo ai messaggi e ai dialoghi intercettati, oltre che mediante l'esame del monitoraggio delle celle telefoniche attraversate, i passaggi salienti della cessione di sostanza stupefacente, di qualità e quantità imprecisate, effettuata a [OSCURATO:PERSONA] il 12 febbraio 2018, dietro il corrispettivo di denaro consegnato a Pati (cfr. in tal senso gli sms delle 19.09 e delle 19.23 del 12 febbraio 2018). Quanto al capo C16), pur se trattato in maniera più sintetica rispetto agli altri, appare comunque pertinente il richiamo alla conversazione n. 1557 del 21 marzo 2018, ore 11.59 intercorsa tra Pati e Suriano, da cui emerge, mediante il riferimento di quest'ultimo a termini chiaramente decontestualizzati ("moto", "cavallo" e "cavallino") il coinvolgimento del ricorrente nella cessione di un imprecisato campione di droga, al fine di farne testare la qualità. Analoga specificità in ordine alla posizione di Pati è ravvisabile, comunque, anche rispetto alle altre imputazioni, non avendo mancato il Tribunale sia di ricostruire le singole operazioni, sia di indicare l'apporto assicurato ad esse dal ricorrente, e ciò anche quando la trattazione è partita dalla posizione di Suriano. Pertanto, all'esito della disamina dei singoli episodi illeciti contestati, il Tribunale (pag. 23 dell'ordinanza impugnata) ha evidenziato che Pati doveva essere ritenuto partecipe (e non promotore, come inizialmente ritenuto dal G.I.P.) dell'associazione di cui al capo A, essendo egli sottoposto alle direttive di Suriano, il quale gli commissionava le consegne di stupefacente da effettuare e tracciava il perimetro entro cui lo stesso poteva muoversi nelle trattative con gli acquirenti, potendo il ricorrente anche avvalersi della rete di comunicazione del sodalizio, utilizzando l'utenza 3511901816 intestata a soggetti di comodo.Sempre su direttiva di Suriano, Pati si occupava inoltre dello smistamento dello stupefacente agli altri sodali, come avvenuto in occasione delle cessioni effettuate in favore di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di cinque campioni di marijuana, di cui il cessionario avrebbe dovuto testare la qualità (capo C8). Ancora, Pati svolgeva anche il ruolo di custode della droga, come emerso dalla disamina del capo 19, da cui si evince che Suriano invitava l'indagato a prelevare la cocaina che egli stava custodendo e che veniva poi consegnata a Porcaro. 1.2. In definitiva, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale, deve ribadirsi che il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Pati rispetto ai fatti oggetto delle provvisorie imputazioni non presta il fianco alle censure difensive, che invero sollecitano sostanzialmente una lettura alternativa (e parziale) delle fonti dimostrative disponibili, che non può trovare ingresso in sede di legittimità, posto che, come detto, il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (in termini, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884). 2. Passando al secondo motivo, deve osservarsi che parimenti immune da censure è il giudizio sulle esigenze cautelari e sulla individuazione della misura. E invero il Tribunale del Riesame ha ragionevolmente ritenuto non superata la presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., rimarcando come non sia stata comprovata la stabile rescissione dei legami tra Pati e il sodalizio criminoso (circostanza questa evocata nel ricorso in termini non sufficientemente specifici), desumendosi invece dalle modalità dei fatti che il ricorrente, pienamente inserito nelle dinamiche associative, è risultato capace di garantire al gruppo un costante flusso di acquirenti, in ragione dei suoi contatti con soggetti di [OSCURATO:PERSONA], potendo egli disporre della rete di comunicazioni fondata su utenze dedicate, con una particolare propensione alla effettuazione delle consegne di sostanze stupefacenti. Di qui la necessità della misura di massimo rigore, ritenuta l'unica idonea a scongiurare il pericolo di reiterazione dei reati e a eliminare possibili contatti tra Pati e i membri del sodalizio rimasti non ancora identificati. Ora, a fronte di un apparato argomentativo sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche, anche in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura, non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede.3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Pati deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condan
Sentenza Cassazione n. 36824/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris