CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06377/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/05/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, La Corte di appello di villano, parzialmente riformando, quanto alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del Tribunale di Milano del 12 novembre del 2019, confermava la p\A responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in ordine alla determinazione della pena. La Corte di appello non avrebbe potuto dichiarare inammissibili i motivi nuovi, tenuto conto che con essi si era denunciata l'illegalità della pena inflitta al ricorrente, avuto riguardo alla circostanza che egli aveva subito un doppio aumento per la circostanza aggravante della minorata difesa, avendo il Tribunale, peraltro violando il principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza, qualificato il fatto ex art. 640, secondo comma, n. 2-bis cod.pen. e, successivamente, applicando un secondo aumento ex art. 61, primo comma, n. 5 cod.pen. La pena sarebbe illegale anche perché determinata in violazione del criterio di cui all'art. 63, quarto comma, cod.pen., in quanto la riqualificazione avrebbe comportato un aumento di un terzo solo per la recidiva sulla pena calcolata tenendo conto della circostanza aggravante più grave di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale per pena illegale deve intendersi la pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (Sez. U., n. 7578 del 2020, dep. 2021, Acquistapace, in motivazione; Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326; Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno, Rv. 255197). L'erronea determinazione della pena operata dal Tribunale, secondo quanto evidenziato in ricorso, non può farsi rientrare in un caso di pena illegale, posto che per il reato di truffa ascritto è stata inflitta all'imputato la pena finale di anni due di reclusione ed euro 500 di multa, rientrante, per specie e quantità, in quella di cui all'art. 640 cod.pen., che prevede una pena edittale da sei mesi a tre anni di reclusione e da euro 51,00 ad euro 1.032 di multa. Bene ha fatto, pertanto, la Corte territoriale a dichiarare inammissibili i motivi nuovi in quanto scollati dall'atto di appello circostanza non contestata in ricorso - non rilevandosi un caso di pena illegale che avrebbe potuto consentire di rilevare la questione d'ufficio. Ciò vale anche per la eccezione di mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza, che non era stata dedotta con l'atto di appello e costituisce, pacificamente, una nullità a regime intermedio (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.11.20 2. Il Consigliere estensore idente [OSCURATO:PERSONA] erigrIA"A [OSCURATO:PERSONA]. .E :L s