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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28115/2025

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11095/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONEin persona del Presidente pro tempore (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] n. 3018 / 2018 , depositata il 27/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 settembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: L’Agenzia delle Entrate-Riscossionericorre nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva , avverso la sentenza in Iscrizione di ipoteca – Notifica impugnazione – Parte personalmente – [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 epigrafe.

C on quest’ultima la C.t.r ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p.di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso spiegato avverso iscrizione di ipoteca.

Considerato che:

1. La notifica del ricorso per cassazione è avvenuta alla parte personalmente,a mezzo posta, con raccomandata spedita i l 26 marzo 2019 e ritirata dal destinatario in data 4 aprile 2019.

Il ricorso, invece, sebbene non fosse decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, non è stato notificato al procuratore della parte , nonostante quest’ultima, in secondo grado, fosse ritualmente costituita a mezzo proprio difensore, come risulta dall’ intestazione della sentenza impugnata.

2. La notifica alla parte personalmente, anziché al suo procuratore, è nulla ed èsanabile, ex art. 291, primo comma , cod. proc. civ. con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.applicabile anche al giudizio di legittimità.

L’intimato non si è costituito a mezzo controricorso, sicché occorre disporre la rinnovazione della notifica.

3. La rinnovazione dovrà avveniresecondo le modalità di cui all’art.330 cod. proc. civ.ove si dispone che quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e ss. cod. proc. civ.

Questa Corte, infatti, ha chiarito che detta disposizione si applica anche in caso di rinnovazione della notificazione dell’impugnazione affetta da nullità, disposta ai sensi dell’art. 291, primo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez.

U. 01/02/2006, n. 2197, Cass. 31/07/2018, n. 20255).

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 P.Q.M La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11095/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONEin persona del Presidente pro tempore (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] n. 3018 / 2018 , depositata il 27/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 settembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: L’Agenzia delle Entrate-Riscossionericorre nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva , avverso la sentenza in Iscrizione di ipoteca – Notifica impugnazione – Parte personalmente – [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 epigrafe. C on quest’ultima la C.t.r ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p.di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso spiegato avverso iscrizione di ipoteca. Considerato che: 1. La notifica del ricorso per cassazione è avvenuta alla parte personalmente,a mezzo posta, con raccomandata spedita i l 26 marzo 2019 e ritirata dal destinatario in data 4 aprile 2019. Il ricorso, invece, sebbene non fosse decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, non è stato notificato al procuratore della parte , nonostante quest’ultima, in secondo grado, fosse ritualmente costituita a mezzo proprio difensore, come risulta dall’ intestazione della sentenza impugnata. 2. La notifica alla parte personalmente, anziché al suo procuratore, è nulla ed èsanabile, ex art. 291, primo comma , cod. proc. civ. con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.applicabile anche al giudizio di legittimità. L’intimato non si è costituito a mezzo controricorso, sicché occorre disporre la rinnovazione della notifica. 3. La rinnovazione dovrà avveniresecondo le modalità di cui all’art.330 cod. proc. civ.ove si dispone che quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e ss. cod. proc. civ. Questa Corte, infatti, ha chiarito che detta disposizione si applica anche in caso di rinnovazione della notificazione dell’impugnazione affetta da nullità, disposta ai sensi dell’art. 291, primo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. 01/02/2006, n. 2197, Cass. 31/07/2018, n. 20255). Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 P.Q.M La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a
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