CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07902/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 giugno 2016 il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], di revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive impartito con la sentenza del 9 ottobre 2006, irrevocabile il 31 ottobre 2006, del medesimo Tribunale. 2. Avverso tale ordinanza la Volino ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo. Ha premesso di essere usufruttuaria di un fabbricato in Ischia, via Nuova dei Conti, in forza di atto di acquisto del 13 gennaio 2003, e che tale immobile era stato realizzato in epoca antecedente al 1 ottobre 1983, cosicché gli originari proprietari, propri danti, causa ne avevano domandato la sanatoria, con istanza di concessione presentata il 13 marzo 1986; poiché il 17 dicembre 2009 le era stata comunicata la prossima adozione di un provvedimento di rigetto di tale richiesta, aveva domandato, il 22 dicembre 2009, la rideternninazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 39, comma 10, I. 724/1994, a seguito della quale il Comune di Ischia, il 7 gennaio 2014, le aveva rilasciato il permesso di costruire in sanatoria, che però era stato ritenuto inefficace dal giudice dell'esecuzione. Tanto premesso, ha denunciato l'inosservanza e l'errata applicazione degli artt. 31 e seguenti della I. 47/85, 39 della I. 724/94 e 32 della I. 326/2003 e un difetto della motivazione, a causa della erroneità delle affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata, secondo cui il permesso di costruire in sanatoria rilasciatole sarebbe illegittimo e, dunque, inefficace, in quanto le opere abusive non sarebbero state completate entro il 1 ottobre 1983 (come richiesto dalla I. 47/85) e la richiesta di rideterminazione della prima domanda di condono (richiesta presentata dalla Volino ai sensi dell'art. 39 I. 724/94) sarebbe stata presentata tardivamente, il 22 dicembre 2009, oltre il termine finale stabilito dall'art. 39, comma 4, I. 724/94, non essendo stato considerato dal giudice dell'esecuzione che l'art. 39, comma 10 bis, I. 724/94, consente di chiedere la rideterminazione delle domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 in relazione alle quali sia stato espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, se relative a opere sanabili ai sensi della medesima disposizione. Proprio in considerazione del fatto che il 17 dicembre 2009 il Comune di Ischia le aveva comunicato che era in corso di adozione il provvedimento di rigetto dell'istanza di sanatoria presentata ai sensi della I. 47/85, il 22 dicembre 2009 essa aveva presentato la richiesta di rideterminazione della originaria domanda di condono, ai sensi del citato art. 39, comma 10 bis, I. 724/94, per la stessa superficie e consistenza della domanda di 2 L 441Z sanatoria presentata dal proprio dante causa, con la conseguenza che l'istanza di rideterminazione doveva ritenersi tempestiva, in quanto inoltrata a distanza di pochi giorni dal preavviso di rigetto che le era stato notificato dal Comune di Ischia. Ha aggiunto che, sulla base di quanto accertato dal perito che essa aveva incaricato, il manufatto oggetto del permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Ischia era certamente stato realizzato in epoca anteriore al 31 dicembre 1993, dunque entro il limite cronologico stabilito dalla I. 724/94, e rispettava il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dalla medesima legge, avendo un volume di 656,40 metri cubi. Da successivi accertamenti tecnici, svolti anche medianti rilievi aerofotogrammetrici, era poi emerso che l'immobile oggetto della sanatoria era già stato edificato in data antecedente al 1 ottobre 1983, con la conseguente legittimità del permesso di costruire in sanatoria, quantomeno per le opere sequestrate nel 1984 e non modificate, oggetto della sentenza di applicazione della pena su richiesta con cui ne era stata anche disposta la demolizione. Ha aggiunto che il piano seminterrato, oggetto della domanda di condono che essa aveva presentato, era un mero volume tecnico, non computabile ai fini della determinazione delle superfici e dei volumi utili, non incidente sulla domanda di condono presentata ai sensi della I. 326/2003, ma ciò non era stato adeguatamente considerato dal giudice dell'esecuzione, che aveva anche omesso di escutere l'architetto [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto fornire chiarimenti in ordine all'epoca di esecuzione delle opere e di cui era stata disposta la citazione nel procedimento di esecuzione proprio a tale scopo. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, evidenziando la tardività della richiesta di rideterminazione della domanda condono, in quanto presentata ai sensi del comma 10 bis dell'art. 39 I. 724/94 solamente il 22 dicembre 2009, e anche il mancato completamento delle opere entro il termine dell'ottobre 1983, in quanto alla data del sequestro le opere abusive non risultavano ultimate (con struttura e muri di tamponatura). Ha sottolineato, in particolare, che il d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, nel modificare l'art. 2 della I. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con l'art. 10, comma 5 bis) che "La domanda di cui al comma 10-bis dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera g), del presente articolo, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge", con la conseguente tardività della richiesta di rideterminazione presentata dalla ricorrente solamente nel 2009.È stato, poi, evidenziato che le opere abusive erano state sequestrate oltre il termine dell'ottobre del 1983 e che quindi non erano ultimate entro il 1 ottobre 1983, come richiesto per poter ottenere la sanatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Il giudice dell'esecuzione ha disatteso la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione impartito alla ricorrente, richiesta che è stata fondata sul rilascio del permesso di costruire in sanatoria delle opere da demolire, evidenziando, anzitutto, l'inammissibilità della domanda di condono presentata dal dante causa della ricorrente, depositata il 13 marzo 1986, nel rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 35 della I. 47/1985 (prorogato al 31 marzo 1986 dal d.l. 656/85), ma con riferimento a opere completate successivamente al 1 ottobre 1983 (come richiesto dall'art. 31 I. 47/85), in quanto le stesse erano state sequestrate una prima volta nel 1984 e a tale data non erano completate, con la conseguente mancanza del necessario requisito del completamento delle opere entro detta data, essendo espressamente richiesto dall'art. 31 della I. 47/85, al fine dell'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria, che le opere abusive e da sanare siano state ultimate entro la data del 1 ottobre 1983, per tali dovendo intendersi "gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente". A fronte di tale accertamento, fondato, in modo logico, sul sequestro delle opere nel 1984, dunque successivamente al decorso del termine stabilito per il loro completamento ai fini dell'ottenimento della sanatoria, la ricorrente ha proposto dei rilievi che tendono a sovvertire tale accertamento di fatto, prospettando una diversa data di completamento delle opere abusive, anche sulla base di accertamenti tecnici di parte, fondati anche su rilievi aerei dell'area nella quale si trovano le opere abusive e da demolire che ne attesterebbero la anteriorità rispetto alla suddetta data del 1 ottobre 1983, rilievi che però non sono consentiti in questa sede, perché presuppongono indagini e accertamenti di fatto che sono preclusi nel giudizio di legittimità e dunque non possono utilmente sorreggere un ricorso per cassazione, limitato ai casi tassativamente fissati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguenza che le censure formulate al riguardo, pur prospettando violazioni di disposizioni di legge e vizi di motivazione, debbono ritenersi non consentite, non essendosi verificata alcuna errata applicazione delle disposizioni della I. n. 47 del 1985 e non essendo `Lt*I.Anel.; ravvisabili vizi della motivazione nella esclusione di uno dei requisiti di sanabilità delle opere abusive. 3. Il medesimo giudice dell'esecuzione ha, poi, escluso la tempestività della richiesta di rideterminazione della originaria domanda di sanatoria presentata dal dante cause della ricorrente (peraltro, come evidenziato, inammissibile per la mancanza del necessario requisito del completamento delle opere entro il 1 ottobre 1983), evidenziando che tale richiesta avrebbe dovuto essere presentata entro il termine perentorio stabilito dall'art. 39, comma 4, I. 724/94, ossia entro il 31 marzo 1995, con la conseguente illegittimità e inefficacia del permesso di costruire in sanatoria rilasciato alla ricorrente, che è stato ottenuto in forza di richiesta di rideterminazione presentata dalla ricorrente solamente nel 2009. Al riguardo va osservato che la circostanza che il diniego della sanatoria sia stato comunicato alla ricorrente solamente il 17 dicembre 2009 non le consentiva di presentare la richiesta di rideterminazione della originaria domanda, peraltro, come già evidenziato, inammissibile, entro 60 giorni da tale comunicazione, dovendo comunque osservarsi il termine stabilito dal citato art. 39, comma 4, I. 724/94, come prorogato dal d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, che, nel modificare l'art. 2 della I. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con l'art. 10, comma 5 bis) che "La domanda di cui al comma 10-bis dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera g), del presente articolo, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge". Ne consegue l'irrimediabile tardività della richiesta della ricorrente di rideterminazione della originaria domanda di sanatoria presentata dal proprio dante causa, per effetto della quale le è stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria, posto che tale richiesta avrebbe, comunque, a prescindere dalla comunicazione o meno di un provvedimento di diniego, dovuto essere presentata entro 60 giorni dalla entrata in vigore del suddetto d.l. 669/96, dunque entro il 2 marzo 1997, per evidenti esigenze di certezza dell'azione amministrativa e dell'attività di governo del territorio, non potendo correlarsi le richieste di rideterminazione delle domande di condono ai tempi, indeterminati, di evasione delle richieste di sanatoria pendenti da parte degli organi competenti. Correttamente, dunque, è stata rilevata la tardività della richiesta di rideterminazione e la conseguente illegittimità e inefficacia del permesso di costruire in sanatoria ottenuto dalla ricorrente a seguito di tale richiesta di rideterminazione della domanda originaria.4. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, a cagione del contenuto in parte non consentito in questa sede e in parte infondato dei rilievi ai quali è stato affidato. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ric