CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 1977
Cassazione n. 35510/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/11/1977 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e due mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare generico, poiché formulato senza osservare il dettato dell'art. 581, lett. a) cod. proc. pen. ed anzi riferito al contenuto integrale della pronuncia impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consigli ore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]