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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 11483/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso considerato che il giudice di merito ha motivato, alle pagine 3-4 della sentenza impugnata, circa la non credibilità del racconto prospettato dall'imputato in quanto, per le modalità di ricezione e possesso del bene, appare indubitabile che l'imputato si sia rappresentato come concreta e possibile la provenienza furtiva; considerato che la Corte di appello ha adeguatamente assolto al dovere argomentativo a p.4 della sentenza impugnata in relazione alla non applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in ragione della gravità del danno cagionato alla persona offesa, il quale non fa riferimento al valore economico del bene, quanto all'appropriazione dei dati sensibili riguardanti la sfera privata della persona offesa stessa (Sez. 2, n.39584 del 2021); considerato che il giudice di merito, sempre a p.4 della sentenza impugnata, ha motivato la non applicabilità dell'attenuante di cui all'art.62, n.4 cod. pen. in virtù di una consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n.28870 del 2020), la quale sostiene "la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fanno (Sez. 2, n.49071 del 04/12/2012, Rv. 253906)", ipotesi estranea al caso di specie, nel quale il giudice di primo grado ha esplicitamente ravvisato la forma attenuata del delitto di ricettazione sulla base "dell'esiguo valore del bene detenuto"; rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso considerato che il giudice di merito ha motivato, alle pagine 3-4 della sentenza impugnata, circa la non credibilità del racconto prospettato dall'imputato in quanto, per le modalità di ricezione e possesso del bene, appare indubitabile che l'imputato si sia rappresentato come concreta e possibile la provenienza furtiva; considerato che la Corte di appello ha adeguatamente assolto al dovere argomentativo a p.4 della sentenza impugnata in relazione alla non applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in ragione della gravità del danno cagionato alla persona offesa, il quale non fa riferimento al valore economico del bene, quanto all'appropriazione dei dati sensibili riguardanti la sfera privata della persona offesa stessa (Sez. 2, n.39584 del 2021); considerato che il giudice di merito, sempre a p.4 della sentenza impugnata, ha motivato la non applicabilità dell'attenuante di cui all'art.62, n.4 cod. pen. in virtù di una consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n.28870 del 2020), la quale sostiene "la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fanno (Sez. 2, n.49071 del 04/12/2012, Rv. 253906)", ipotesi estranea al caso di specie, nel quale il giudice di primo grado ha esplicitamente ravvisato la forma attenuata del delitto di ricettazione sulla base "dell'esiguo valore del bene detenuto"; rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore I
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