CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 agosto 1988
Cassazione n. 02921/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il 25/8/1988 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Pozzuoli il 29/10/1999 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 14/5/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli riformava quoad poenam la decisione del Gip del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il Gaudino e il Mormile colpevoli del delitto di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen., rideterminando la 091 sanzione in anni quattro, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 1.600,00 di multa ciascuno. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che con unico atto e comuni motivi, ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. La difesa sostiene che la Corte di merito ha trascurato di fornire argomenti a supporto del diniego della diminuente ex art. 62 n. 6 cod.pen., nonostante la congruità del risarcimento, e ha affermato la ricorrenza dell'aggravante del metodo mafioso senza alcun riferimento al fatto ma esclusivamente al contesto territoriale. 3. Le censure difensive sono manifestamente infondate e impongono l'emissione di declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi. Infatti, la difesa reitera profili già ampiamente esaminati dai giudici di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici. 3.1 La giurisprudenza di legittimità ritiene -con orientamento costante- che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice (Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Rv. 254880; Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015,dep. 2016, Rv. 265831;Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, Rv. 273021). Nel caso a giudizio la Corte di merito ha adeguatamente giustificato il diniego, dando conto dell'impossibilità di ritenere satisfattiva la somma versata a titolo di risarcimento in quanto non parametrata alle modalità particolarmente aggressive della condotta, realizzata con l'uso di un'arma da fuoco, profilo che rileva ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale. 3.2 Con riguardo all'aggravante del metodo mafioso non può riconoscersi pregio alle censure difensive che lamentano la pretesa valorizzazione in senso esclusivo di dati pertinenti al contesto territoriale. La Corte ha disatteso le doglianze in punto di sussistenza dell'aggravante segnalando l'utilizzo, nella consumazione del fatto estorsivo, di modalità tipicamente mafiose, proprie delle pratiche di taglieggiamento degli esercizi commerciali. Ed, invero, il tenore della richiesta e l'espressa evocazione da parte del Gaudino del controllo del territorio ("ora a Pozzuoli sto io. Prepara cinquemila euro e stai coperto fino a Natale"), l'esibizione di una pistola, la minaccia di atti vandalici ai danni dell'esercizio della vittima e di aggressioni fisiche ("torna e ti abboffa di botte") sono tutti elementi che i giudici di merito hanno ritenuto espressivi della peculiare metodologia che integra la contestata aggravante. Il richiamo alla condizione di assoggettamento ed omertà del territorio di Pozzuoli per effetto del controllo del territorio esercitato da aggregati camorristici e il riconoscimento da parte della vittima del Gaudino come soggetto vicino a contesti di criminalità organizzata sono elementi che danno ulteriormente conto degli specifici connotati dell'intimidazione patita dall'imprenditore. Questa Corte ha, infatti, affermato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", è sufficiente -in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica- che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Rv. 269938) e ha precisato ulteriormente che la circostanza è ravvisabile quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222; Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027). 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2021 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]