CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 1954
Cassazione n. 36141/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/07/1954 avverso la sentenza del 01/02/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 56, 640, 61 n. 7 cod. pen.; nonché per il reato di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 497 bis comma 2 cod. pen., e 61, comma 2, 110, 477, 482 cod. pen. ed ancora agli artt. 61 n. 2,494 cod. pen.; 2. Ritenuto che, con l'unica doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'assenza di una specifica motivazione in ordine al rigetto della richiesta difensiva di ridurre la pena inflitta in primo grado, in modo del tutto generico fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, di conseguenza, la mancanza di specificità del motivo, comporta l'inammissibilità dello stesso come si evince dall'art. 591 comma 1 lett c); 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 luglio