CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 1967
Cassazione n. 21206/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/04/1967 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 22 febbraio 2023, di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 61, primo comma, n. 2, 615-ter, 615-quater, 617-quater, 617-sexies e 640-ter, primo comma, cod. pen.; 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole del vizio di motivazione del provvedimento d'appello in relazione alla condanna e al trattamento sanzionatorio, è estremamente generico e manifestamente infondato, atteso che la sentenza risulta adeguatamente motivata, quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente. Costituisce, poi, orientamento consolidato di questa Corte regolatrice ritenere che il sindacato di legittimità in tema di dosimetria sanzionatoria sia limitato, poiché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). 3. Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso