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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16922/2026

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all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Abruzzo n. 1179/2017 depositata il 22/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/20261.

Dagli atti di causa emerge quanto segue.

La società contribuenteimpugnò l’ingiunzione di pagamento 0404130 per omesso versamentoTARSU 2008-2012 adducendone in principalità la non debenza, essendosicostituita nel 2012.L’impugnazione in primo grado fu respinta.

Per quel che rileva inquesta sede, la C.T.P. affermò che l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472del 1997 prevedeva espressamente la responsabilità solidale delle societàed enti risultanti dalla scissione.Sotto altro profilo, fu osservato che l’art. 36, comma 2, del d.l. n. 248del 2007 attribuiva agli enti locali la facoltà di effettuare la riscossionecoattiva dei tributi mediante la procedura d’ingiunzione.che non fosse necessaria l’allegazione all’ingiunzione delle cartelle,dovendosi effettuare tale adempimento solo nel caso in cui queste nonfossero state in precedenza notificate.

Il giudice di primo grado escluse ildedotto vizio di motivazione dell’atto; fu inoltre affermato che il termine diprescrizione era quello ordinario decennale e che la denunciata mancatasottoscrizione autografa dell’ingiunzione avrebbe potuto rendere nullol’atto solo in caso di incertezza della riferibilità tale da poter essere messain discussione, evenienza che nella specie doveva escludersi.Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello e la C.T.R., lorespinse confermando la decisione di primo grado perchè ampia ecompleta e per aver tenuto conto di tutti i profili sollevati.Il giudice di merito aggiunse che il motivo centrale del ricorso, alla paridell’appello, fosse la non condivisione della debenza del tributo in caso discissione e a fronte di ciò ribadì, al contrario, come fosse dovuto il tributorichiesto ex art. 12 dell’art. 173 del TUIR.Le ulteriori questioni furono in conseguenza ritenute assorbite.Numero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026Avverso la predetta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoaffidato a 15 motivi.Resiste il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso.[OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza e delprocedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.e dell’art. 34 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.La ricorrente dichiara di aver eccepito nell’atto di appello la nullitàdella sentenza di primo grado in quanto il difensore costituito avevapresentato istanza di rinvio della trattazione del ricorso.La C.T.R. non avrebbe esaminato tale eccezione.Premesso il difetto di autosufficienza del motivo, non essendo statotrascritto o riprodotto in ricorso il testo dell’istanza di rinvio, la censura ècomunque infondata.

In primis, va osservato che i giudici di prime curenon erano tenuti ad accogliere l’istanza di rinvio proposta dal difensoredella società ricorrente, da ritenersi quindi implicitamente disattesa.Inoltre, questa Corte (Cass., S.U., n. 4773/2012; Cass.

S.U. n.289/1999) ha ripetutamente chiarito che l'istanza di rinvio dell'udienza didiscussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensidell'art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all'impossibilità disostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltàgeneralmente consentita dall'art. 9 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 etale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituitol'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti aprospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazioneprofessionale del difensore, non rilevante ai fini del differimentoNumero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026dell'udienza.

Ed il principio è stato di recente ribadito anche con riguardoall'art. 9, secondo comma, l. 31 dicembre 2012 n. 247, che ha confermatola facoltà già prevista (Cass., ord. 17 ottobre 2014, n. 22094).

Nulla èdato riscontrare nel ricorso in ordine a tale circostanza.2.

Con la seconda censura è denunciata la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 52 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c.Il giudice di merito non avrebbe pronunciato sull’istanza di sospensionedel giudizio.In disparte il difetto di autosufficienza del motivo, la censura ècomunque infondata atteso che la reiezione della richiesta di sospensionecautelare è implicita nell’adozione di una pronuncia di merito di segnoopposto a quella invocata dalla ricorrente.

La decisione sul merito, infatti,assorbe e supera ogni questione cautelare incompatibile con l’esito cui ilgiudice ritenga di dover pervenire, sicché non è configurabile un obbligo dimotivazione autonoma su una misura che resta logicamente travolta dalladefinizione della causa (Cass., n. 9927/2026).3.

Con la terza censura è denunciata la insufficiente e contraddittoriamotivazione circa un fatto controverso ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.I giudici di merito avrebbero erroneamente percepito i fatti di causa ela sentenza rivelerebbe, in tesi, “una carenza di plausibilità nel percorsologico” che dall’esposizione dei fatti e dall’enunciazione della lorovalutazione porta all’emissione del dispositivo” tale da renderla apparente.Il motivo è infondato.E’ orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass.

SS.UU. nn. 8053 e8054 del 2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimoNumero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece,qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez.

U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez.U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez.

U. nn. 22229, 22230, 22231).Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata si pone al di sopradel minimo costituzionale atteso che attraverso di essa si cogliechiaramente il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di appelloper disattendere l’impugnazione proposta.Deve inoltre rilevarsi che si è al cospetto di cd. sentenza "doppiaconforme" e di ricorso per cassazione introdotto dopo la datadell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pertanto l'impugnazione di legittimità, a norma dell' art.348 ter c.p.c., è ammessa esclusivamente per i motivi di cui all' art. 360,comma 1, n. 1 , 2 , 3 e 4, c.p.c., qualora l'impugnazione sia propostaverso la sentenza d'appello che confermi (come nel caso in esame) ladecisione di primo grado per le stesse questioni, inerenti alle questioni diNumero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026fatto, poste alla base della decisione appellata (v., per tutte, Cass. sez.un. n. 8053 del 2014 e successive conformi).Il motivo nella sua formulazione non attinge l’omesso esame di un fattostorico, la cui valutazione avrebbe ipoteticamente potuto sovvertire l’esitodel giudizio, risolvendosi in plurime contestazioni in punto di diritto(irregolare notifica dei prodromici avvisi di accertamento; costituzionedella contribuente in epoca successiva alla notifica degli avvisi diaccertamento; sottoscrizione dell’ingiunzione di pagamento da parte difunzionario non abilitato), che, comunque, sono state, per lo più, dedottecon autonome doglianze di violazione o falsa applicazione di legge.4.Con la quarta censura è denunciata la violazione e falsa applicazionedell’art. 23 e dell’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Secondo la società ricorrente la costituzionetardiva in giudizio non consentirebbe al controricorrente di difendersi oprodurre documenti e porterebbe questo alla accettazione della posizionealtrui per il principio di non contestazione.La censura è inammissibile non risultando, né dal contenuto dellasentenza né da quello del ricorso, proposta nel giudizio di merito.È noto che i motivi del ricorso per cassazione devono investirequestioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudiziodi secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delleparti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto seesse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudicedel merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità.Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora unadeterminata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrenteche proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitareuna statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere nonsolo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice diNumero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso perCassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nelcaso di specie, non è accaduto (Cass. 24/01/2019, n. 2038).A ciò deve, inoltre, aggiungersi che la costituzione tardiva del resistentepreclude la proposizione di eccezioni in senso stretto e non anche laformulazione di difese volte a contrastare la domanda.

Quanto allaproduzione di documenti, la stessa è comunque consentita, nel rispetto deltermine di venti giorni prima dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art.32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., n. 2925/2010; da ultimo Cass. n.14638/2019).5.Con la quinta censura si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.

In tesi, avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio.Anche questa censura, peraltro generica, difetta di specificità, nonrisultando dalla sentenza né essendo stato dedotto che la questione siastata sottoposta al giudice di merito.

Valgono al riguardo le osservazioniformulate in relazione alla precedente censura.6.

Con la sesta doglianza si denuncia la violazione e falsa applicazione deld.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.L’atto notificato non sarebbe legittimo perché il comune avrebbedovuto seguire la procedura prevista dalle norme innanzi indicate edavrebbe potuto chiedere il pagamento delle somme solo mediante notificadella cartella.Il motivo è infondato.

La possibilità per i Comuni di avvalersi dellaprocedura di riscossione forzata tramite l'ingiunzione di cui il R.D.639/1910 è stata attribuita dal d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in forzadel quale è prevista la potestà di affidare a terzi la riscossione dei tributi eNumero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026di tutte le altre entrate nelle forme dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97.L'obbligo di riscossione mediante ruolo è stato, difatti, eliminato, per leamministrazioni comunali, dall'art. 52, comma 6, d. lgs. 15 dicembre1997, n. 446, il quale ha stabilito che la riscossione coattiva dei tributicomunali può avvenire, alternativamente, o mediante ruolo, o coningiunzione fiscale, "se svolta in proprio dall'ente locale".

L'art. 52, comma6, d.

Lgs. n. 446/97 (il quale, come rilevato, ha dato facoltà ai Comuni diriscuotere i tributi mediante ingiunzione fiscale) è stato in seguitoabrogato e sostituito da due diverse norme.

L'art. 1, comma 224, dellalegge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008, pubblicata sulla Gazz.uff. del 28.12.2007) ha abrogato infatti l'art. 52, comma 6, d. lgs. n. 446del 97: e tale abrogazione ha suscitato il dubbio che con essa il legislatoreavesse inteso abolire la possibilità per gli enti locali di ricorrere allariscossione mediante ingiunzione fiscale.

Tali dubbi, tuttavia, sono statifugati dal legislatore: ed infatti con l'art. 36, comma 2, del d. l.31.12.2007, n. 248 (convertito nella L. 28.2.2008, n. 31) si è stabilito che"La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti localicontinua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione dicui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizionicontenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui lariscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata aisoggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossionecoattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge2 dicembre 2005, n. 248" (Cass., n. 18104/2021).Anche il successivo art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del d.l. 13.5.2011,n. 70 (recante "[OSCURATO:PERSONA] - Prime disposizioni urgenti perNumero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026l'economia") ha stabilito che dal 10 gennaio 2012 i Comuni avrebberodovuto esigere le entrate tributarie "sulla base dell'ingiunzione prevista daltesto unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituiscetitolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quantocompatibili (...) se gli stessi procedono in gestione diretta ovveromediante società a capitale interamente pubblico", e ricorrere invece"esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regiodecreto 14 aprile 1910, n. 639 se utilizzano le altre forme di gestione dellariscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446del 1997".

Il suddetto termine è stato prorogato otto volte, da ultimodall'art. 18 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 113 (Cass., n. 18104/2021).7.Con la settima censura è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 107 TUEL (d.lgs. n. 267 del 2000) in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. perché l’ingiunzione di pagamento per esserevalida deve essere emessa dal competente Ufficio dell’ente creditore.La censura è inammissibile.Invero qualora una questione giuridica, come nella specie, non risultitrattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che laproponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità pernovità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzionedella questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito lacensura stessa.La censura è, peraltro, infondata atteso che la società concessionariaper la riscossione dei tributi può emettere ingiunzione fiscale, posto chel'ingiunzione fiscale anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) deld.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 - che ha generalizzato le modalità diNumero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026riscossione mediante ruolo - costituisce un atto accertativo rivolto aportare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titoloper l'eventuale esecuzione forzata, (cfr. Cass. n. 20361 del 20/09/2006).Ne consegue che ben può il concessionario, e non più solamente l'ufficialegiudiziario o il messo del giudice di pace, notificare l'ingiunzione fiscaleanche a mezzo posta (Cass., n. 24757/2020).8.Con l’ottava censura è denunciata la violazione dell’art. 26 del d.P.R.602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. perché l’attonon avrebbe potuto essere notificato direttamente dall’agente diriscossione.Premesso il difetto di specificità del motivo per le ragioni evidenziate inrelazione al rigetto della precedente doglianza, la censura è comunqueinfondata atteso che in caso nullità (provocata da qualunque vizio) dellanotifica degli avvisi di accertamento trovano applicazione, in virtù dell'art.60 del d.P.R. n. 600 del 1973, le norme sulle notificazioni nel processocivile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con laconseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente producel'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità della notificazionedell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, exart. 156 c.p.c.” (Cass., n. 16163/2025- RV 675138 - 01).9.

Con il nono motivo è denunciata la violazione e falsa applicazionedella legge n. 241 del 1999 ed il difetto di motivazione dell’ingiunzione dipagamento in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.La censura è inammissibile atteso che dietro la paventata denuncia diviolazione di norme vi è il tentativo di sollecitare questa Corte adeffettuare un nuovo accertamento di merito, non più possibile in questasede.Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòinfatti rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degliNumero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione"(Cass. n. 23872/2020).In ogni caso, sul piano del contenuto, l’ingiunzione di pagamento devecontenere l’indicazione del credito fiscale per cui è richiesta, essendosufficiente il richiamo all’atto impositivo e all’importo dovuto.

L'ingiunzionedi cui all'art. 2 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, è, quindi, sufficientementemotivata se contiene gli elementi necessari per porre l'ingiunto in grado diconoscere la somma richiesta e la relativa causale, e per consentirgli cosìdi opporre adeguate contestazioni (Cass., Sez.

Un., 17 marzo 1998, n.2874 – vedansi anche: Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2009, n. 4772; Cass.,Sez.

Lav., 27 dicembre 2019, n. 34552).

L’atto, riprodotto nel ricorso,contiene le indicazioni di cui innanzi.10.

Con la decima censura è denunciata la violazione dell’art. 115c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c. nonché dell’art. 167 c.p.c. e dell’art. 23 deld.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il giudice di merito non avrebbe considerato tutte le eccezioniformulate dalla società né che esse non erano state contestatespecificatamente dall’ente impositore.Il motivo è inammissibile.Pur deducendo in apparenza una violazione di norme di legge, lasocietà tende in sostanza alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice dimerito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio diNumero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.04/07/2017, n. 8758).

Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare aquesta Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensìl’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito(ex multis n. 17744/2022, n. 3340/2019).11.

Con l’undicesima censura è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il motivo è infondato atteso che la violazione del precetto di cui all’art.2697 c.c. si configura nell’ipotesi, non sussistente nel caso che ci occupa,in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anchequando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesseassolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamentosull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (ex multis, Cass. n. 17313/2020).12.

Con il dodicesimo motivo è denunciata la violazione della legge n. 241del 1990 e dell’art. 97 Cost., ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. perché ilgiudice di merito non ha rilevato che nessun atto citato nell’ingiunzione èstato mai notificato alla ricorrente.

E’ denunciata altresì la nullità dell’attoper mancata allegazione degli atti prodromici.Il motivo è inammissibile atteso che dietro la paventata denuncia diviolazione di norme vi è il tentativo di sollecitare questa Corte adeffettuare un nuovo accertamento di merito, non più possibile in questasede, così come già osservato in relazione alla nona censura cui si rinvia.13.

Con il tredicesimo motivo è denunciata la violazione della legge n.241 del 1990 e della legge 212 del 2000, ex art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. per mancata sottoscrizione della ingiunzione di pagamento.Numero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026Si eccepisce la nullità dell’atto perché emesso da [OSCURATO:SOCIETA]., senzal’indicazione della delibera dell’ente con firma non autografa senza avernei poteri necessari.Il motivo è infondato esulando dalla ratio della decisione.Ad ogni modo, l’ingiunzione di pagamento, riprodotta nel ricorso,contiene il riferimento espresso all’art. 1, comma 67, della legge n.549/1995 e all’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993.In tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o diaccertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, larelativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazionea stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato daapposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1,comma 87, della l. n. 549/1995, norma speciale che conserva la suaefficacia (Cass., n. 15962/2025).14.

Con la quattordicesima doglianza si denuncia la violazione e falsaapplicazione della legge n. 212 del 2000 per mancata indicazione delresponsabile del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.

Nella sostanza la società ricorrente si duole dell’omesso esame, erelativa pronuncia sulla eccezione di nullità dell’atto per mancataindicazione del responsabile del procedimento del comune di [OSCURATO:SOCIETA].15.

Il motivo è inammissibile in quanto esula dalla ratio decidendi.

Inoltre,con la predetta censura, la società tende inammissibilmente a sollecitareun ulteriore apprezzamento di merito, non consentito in questa sede.16.

Con il quindicesimo motivo, rubricato “Nullità della sentenza exartt. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992, 112 cpc e 118 disp. att. c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la società lamenta laviolazione del principio di corrispondenza tra il dedotto e il pronunciato,non avendo pronunziato su tutta la domanda.Numero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026Il motivo è inammissibile, perché formulato genericamente.

La società nonspecifica, invero, su quali parti della domanda la Commissione regionaleabbia omesso di pronunziare.Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo e seguono lasoccombenza.In considerazione del rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali cheliquida in euro 3082,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oneri edaccessori di legge.In considerazione del rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 29.04.2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Abruzzo n. 1179/2017 depositata il 22/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/20261. Dagli atti di causa emerge quanto segue. La società contribuenteimpugnò l’ingiunzione di pagamento 0404130 per omesso versamentoTARSU 2008-2012 adducendone in principalità la non debenza, essendosicostituita nel 2012.L’impugnazione in primo grado fu respinta. Per quel che rileva inquesta sede, la C.T.P. affermò che l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472del 1997 prevedeva espressamente la responsabilità solidale delle societàed enti risultanti dalla scissione.Sotto altro profilo, fu osservato che l’art. 36, comma 2, del d.l. n. 248del 2007 attribuiva agli enti locali la facoltà di effettuare la riscossionecoattiva dei tributi mediante la procedura d’ingiunzione.che non fosse necessaria l’allegazione all’ingiunzione delle cartelle,dovendosi effettuare tale adempimento solo nel caso in cui queste nonfossero state in precedenza notificate. Il giudice di primo grado escluse ildedotto vizio di motivazione dell’atto; fu inoltre affermato che il termine diprescrizione era quello ordinario decennale e che la denunciata mancatasottoscrizione autografa dell’ingiunzione avrebbe potuto rendere nullol’atto solo in caso di incertezza della riferibilità tale da poter essere messain discussione, evenienza che nella specie doveva escludersi.Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello e la C.T.R., lorespinse confermando la decisione di primo grado perchè ampia ecompleta e per aver tenuto conto di tutti i profili sollevati.Il giudice di merito aggiunse che il motivo centrale del ricorso, alla paridell’appello, fosse la non condivisione della debenza del tributo in caso discissione e a fronte di ciò ribadì, al contrario, come fosse dovuto il tributorichiesto ex art. 12 dell’art. 173 del TUIR.Le ulteriori questioni furono in conseguenza ritenute assorbite.Numero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026Avverso la predetta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoaffidato a 15 motivi.Resiste il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso.[OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza e delprocedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.e dell’art. 34 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.La ricorrente dichiara di aver eccepito nell’atto di appello la nullitàdella sentenza di primo grado in quanto il difensore costituito avevapresentato istanza di rinvio della trattazione del ricorso.La C.T.R. non avrebbe esaminato tale eccezione.Premesso il difetto di autosufficienza del motivo, non essendo statotrascritto o riprodotto in ricorso il testo dell’istanza di rinvio, la censura ècomunque infondata. In primis, va osservato che i giudici di prime curenon erano tenuti ad accogliere l’istanza di rinvio proposta dal difensoredella società ricorrente, da ritenersi quindi implicitamente disattesa.Inoltre, questa Corte (Cass., S.U., n. 4773/2012; Cass. S.U. n.289/1999) ha ripetutamente chiarito che l'istanza di rinvio dell'udienza didiscussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensidell'art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all'impossibilità disostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltàgeneralmente consentita dall'art. 9 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 etale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituitol'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti aprospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazioneprofessionale del difensore, non rilevante ai fini del differimentoNumero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026dell'udienza. Ed il principio è stato di recente ribadito anche con riguardoall'art. 9, secondo comma, l. 31 dicembre 2012 n. 247, che ha confermatola facoltà già prevista (Cass., ord. 17 ottobre 2014, n. 22094). Nulla èdato riscontrare nel ricorso in ordine a tale circostanza.2. Con la seconda censura è denunciata la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 52 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c.Il giudice di merito non avrebbe pronunciato sull’istanza di sospensionedel giudizio.In disparte il difetto di autosufficienza del motivo, la censura ècomunque infondata atteso che la reiezione della richiesta di sospensionecautelare è implicita nell’adozione di una pronuncia di merito di segnoopposto a quella invocata dalla ricorrente. La decisione sul merito, infatti,assorbe e supera ogni questione cautelare incompatibile con l’esito cui ilgiudice ritenga di dover pervenire, sicché non è configurabile un obbligo dimotivazione autonoma su una misura che resta logicamente travolta dalladefinizione della causa (Cass., n. 9927/2026).3. Con la terza censura è denunciata la insufficiente e contraddittoriamotivazione circa un fatto controverso ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.I giudici di merito avrebbero erroneamente percepito i fatti di causa ela sentenza rivelerebbe, in tesi, “una carenza di plausibilità nel percorsologico” che dall’esposizione dei fatti e dall’enunciazione della lorovalutazione porta all’emissione del dispositivo” tale da renderla apparente.Il motivo è infondato.E’ orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. SS.UU. nn. 8053 e8054 del 2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimoNumero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece,qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez.U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231).Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata si pone al di sopradel minimo costituzionale atteso che attraverso di essa si cogliechiaramente il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di appelloper disattendere l’impugnazione proposta.Deve inoltre rilevarsi che si è al cospetto di cd. sentenza "doppiaconforme" e di ricorso per cassazione introdotto dopo la datadell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pertanto l'impugnazione di legittimità, a norma dell' art.348 ter c.p.c., è ammessa esclusivamente per i motivi di cui all' art. 360,comma 1, n. 1 , 2 , 3 e 4, c.p.c., qualora l'impugnazione sia propostaverso la sentenza d'appello che confermi (come nel caso in esame) ladecisione di primo grado per le stesse questioni, inerenti alle questioni diNumero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026fatto, poste alla base della decisione appellata (v., per tutte, Cass. sez.un. n. 8053 del 2014 e successive conformi).Il motivo nella sua formulazione non attinge l’omesso esame di un fattostorico, la cui valutazione avrebbe ipoteticamente potuto sovvertire l’esitodel giudizio, risolvendosi in plurime contestazioni in punto di diritto(irregolare notifica dei prodromici avvisi di accertamento; costituzionedella contribuente in epoca successiva alla notifica degli avvisi diaccertamento; sottoscrizione dell’ingiunzione di pagamento da parte difunzionario non abilitato), che, comunque, sono state, per lo più, dedottecon autonome doglianze di violazione o falsa applicazione di legge.4.Con la quarta censura è denunciata la violazione e falsa applicazionedell’art. 23 e dell’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. Secondo la società ricorrente la costituzionetardiva in giudizio non consentirebbe al controricorrente di difendersi oprodurre documenti e porterebbe questo alla accettazione della posizionealtrui per il principio di non contestazione.La censura è inammissibile non risultando, né dal contenuto dellasentenza né da quello del ricorso, proposta nel giudizio di merito.È noto che i motivi del ricorso per cassazione devono investirequestioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudiziodi secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delleparti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto seesse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudicedel merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità.Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora unadeterminata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrenteche proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitareuna statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere nonsolo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice diNumero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso perCassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nelcaso di specie, non è accaduto (Cass. 24/01/2019, n. 2038).A ciò deve, inoltre, aggiungersi che la costituzione tardiva del resistentepreclude la proposizione di eccezioni in senso stretto e non anche laformulazione di difese volte a contrastare la domanda. Quanto allaproduzione di documenti, la stessa è comunque consentita, nel rispetto deltermine di venti giorni prima dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art.32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., n. 2925/2010; da ultimo Cass. n.14638/2019).5.Con la quinta censura si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. In tesi, avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio.Anche questa censura, peraltro generica, difetta di specificità, nonrisultando dalla sentenza né essendo stato dedotto che la questione siastata sottoposta al giudice di merito. Valgono al riguardo le osservazioniformulate in relazione alla precedente censura.6. Con la sesta doglianza si denuncia la violazione e falsa applicazione deld.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.L’atto notificato non sarebbe legittimo perché il comune avrebbedovuto seguire la procedura prevista dalle norme innanzi indicate edavrebbe potuto chiedere il pagamento delle somme solo mediante notificadella cartella.Il motivo è infondato. La possibilità per i Comuni di avvalersi dellaprocedura di riscossione forzata tramite l'ingiunzione di cui il R.D.639/1910 è stata attribuita dal d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in forzadel quale è prevista la potestà di affidare a terzi la riscossione dei tributi eNumero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026di tutte le altre entrate nelle forme dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97.L'obbligo di riscossione mediante ruolo è stato, difatti, eliminato, per leamministrazioni comunali, dall'art. 52, comma 6, d. lgs. 15 dicembre1997, n. 446, il quale ha stabilito che la riscossione coattiva dei tributicomunali può avvenire, alternativamente, o mediante ruolo, o coningiunzione fiscale, "se svolta in proprio dall'ente locale". L'art. 52, comma6, d. Lgs. n. 446/97 (il quale, come rilevato, ha dato facoltà ai Comuni diriscuotere i tributi mediante ingiunzione fiscale) è stato in seguitoabrogato e sostituito da due diverse norme. L'art. 1, comma 224, dellalegge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008, pubblicata sulla Gazz.uff. del 28.12.2007) ha abrogato infatti l'art. 52, comma 6, d. lgs. n. 446del 97: e tale abrogazione ha suscitato il dubbio che con essa il legislatoreavesse inteso abolire la possibilità per gli enti locali di ricorrere allariscossione mediante ingiunzione fiscale. Tali dubbi, tuttavia, sono statifugati dal legislatore: ed infatti con l'art. 36, comma 2, del d. l.31.12.2007, n. 248 (convertito nella L. 28.2.2008, n. 31) si è stabilito che"La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti localicontinua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione dicui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizionicontenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui lariscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata aisoggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossionecoattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge2 dicembre 2005, n. 248" (Cass., n. 18104/2021).Anche il successivo art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del d.l. 13.5.2011,n. 70 (recante "[OSCURATO:PERSONA] - Prime disposizioni urgenti perNumero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026l'economia") ha stabilito che dal 10 gennaio 2012 i Comuni avrebberodovuto esigere le entrate tributarie "sulla base dell'ingiunzione prevista daltesto unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituiscetitolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quantocompatibili (...) se gli stessi procedono in gestione diretta ovveromediante società a capitale interamente pubblico", e ricorrere invece"esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regiodecreto 14 aprile 1910, n. 639 se utilizzano le altre forme di gestione dellariscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446del 1997". Il suddetto termine è stato prorogato otto volte, da ultimodall'art. 18 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 113 (Cass., n. 18104/2021).7.Con la settima censura è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 107 TUEL (d.lgs. n. 267 del 2000) in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. perché l’ingiunzione di pagamento per esserevalida deve essere emessa dal competente Ufficio dell’ente creditore.La censura è inammissibile.Invero qualora una questione giuridica, come nella specie, non risultitrattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che laproponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità pernovità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzionedella questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito lacensura stessa.La censura è, peraltro, infondata atteso che la società concessionariaper la riscossione dei tributi può emettere ingiunzione fiscale, posto chel'ingiunzione fiscale anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) deld.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 - che ha generalizzato le modalità diNumero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026riscossione mediante ruolo - costituisce un atto accertativo rivolto aportare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titoloper l'eventuale esecuzione forzata, (cfr. Cass. n. 20361 del 20/09/2006).Ne consegue che ben può il concessionario, e non più solamente l'ufficialegiudiziario o il messo del giudice di pace, notificare l'ingiunzione fiscaleanche a mezzo posta (Cass., n. 24757/2020).8.Con l’ottava censura è denunciata la violazione dell’art. 26 del d.P.R.602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. perché l’attonon avrebbe potuto essere notificato direttamente dall’agente diriscossione.Premesso il difetto di specificità del motivo per le ragioni evidenziate inrelazione al rigetto della precedente doglianza, la censura è comunqueinfondata atteso che in caso nullità (provocata da qualunque vizio) dellanotifica degli avvisi di accertamento trovano applicazione, in virtù dell'art.60 del d.P.R. n. 600 del 1973, le norme sulle notificazioni nel processocivile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con laconseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente producel'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità della notificazionedell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, exart. 156 c.p.c.” (Cass., n. 16163/2025- RV 675138 - 01).9. Con il nono motivo è denunciata la violazione e falsa applicazionedella legge n. 241 del 1999 ed il difetto di motivazione dell’ingiunzione dipagamento in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.La censura è inammissibile atteso che dietro la paventata denuncia diviolazione di norme vi è il tentativo di sollecitare questa Corte adeffettuare un nuovo accertamento di merito, non più possibile in questasede.Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòinfatti rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degliNumero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione"(Cass. n. 23872/2020).In ogni caso, sul piano del contenuto, l’ingiunzione di pagamento devecontenere l’indicazione del credito fiscale per cui è richiesta, essendosufficiente il richiamo all’atto impositivo e all’importo dovuto. L'ingiunzionedi cui all'art. 2 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, è, quindi, sufficientementemotivata se contiene gli elementi necessari per porre l'ingiunto in grado diconoscere la somma richiesta e la relativa causale, e per consentirgli cosìdi opporre adeguate contestazioni (Cass., Sez. Un., 17 marzo 1998, n.2874 – vedansi anche: Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2009, n. 4772; Cass.,Sez. Lav., 27 dicembre 2019, n. 34552). L’atto, riprodotto nel ricorso,contiene le indicazioni di cui innanzi.10. Con la decima censura è denunciata la violazione dell’art. 115c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c. nonché dell’art. 167 c.p.c. e dell’art. 23 deld.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il giudice di merito non avrebbe considerato tutte le eccezioniformulate dalla società né che esse non erano state contestatespecificatamente dall’ente impositore.Il motivo è inammissibile.Pur deducendo in apparenza una violazione di norme di legge, lasocietà tende in sostanza alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice dimerito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio diNumero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare aquesta Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensìl’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito(ex multis n. 17744/2022, n. 3340/2019).11. Con l’undicesima censura è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il motivo è infondato atteso che la violazione del precetto di cui all’art.2697 c.c. si configura nell’ipotesi, non sussistente nel caso che ci occupa,in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anchequando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesseassolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamentosull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (ex multis, Cass. n. 17313/2020).12. Con il dodicesimo motivo è denunciata la violazione della legge n. 241del 1990 e dell’art. 97 Cost., ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. perché ilgiudice di merito non ha rilevato che nessun atto citato nell’ingiunzione èstato mai notificato alla ricorrente. E’ denunciata altresì la nullità dell’attoper mancata allegazione degli atti prodromici.Il motivo è inammissibile atteso che dietro la paventata denuncia diviolazione di norme vi è il tentativo di sollecitare questa Corte adeffettuare un nuovo accertamento di merito, non più possibile in questasede, così come già osservato in relazione alla nona censura cui si rinvia.13. Con il tredicesimo motivo è denunciata la violazione della legge n.241 del 1990 e della legge 212 del 2000, ex art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. per mancata sottoscrizione della ingiunzione di pagamento.Numero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026Si eccepisce la nullità dell’atto perché emesso da [OSCURATO:SOCIETA]., senzal’indicazione della delibera dell’ente con firma non autografa senza avernei poteri necessari.Il motivo è infondato esulando dalla ratio della decisione.Ad ogni modo, l’ingiunzione di pagamento, riprodotta nel ricorso,contiene il riferimento espresso all’art. 1, comma 67, della legge n.549/1995 e all’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993.In tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o diaccertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, larelativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazionea stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato daapposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1,comma 87, della l. n. 549/1995, norma speciale che conserva la suaefficacia (Cass., n. 15962/2025).14. Con la quattordicesima doglianza si denuncia la violazione e falsaapplicazione della legge n. 212 del 2000 per mancata indicazione delresponsabile del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. Nella sostanza la società ricorrente si duole dell’omesso esame, erelativa pronuncia sulla eccezione di nullità dell’atto per mancataindicazione del responsabile del procedimento del comune di [OSCURATO:SOCIETA].15. Il motivo è inammissibile in quanto esula dalla ratio decidendi. Inoltre,con la predetta censura, la società tende inammissibilmente a sollecitareun ulteriore apprezzamento di merito, non consentito in questa sede.16. Con il quindicesimo motivo, rubricato “Nullità della sentenza exartt. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992, 112 cpc e 118 disp. att. c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la società lamenta laviolazione del principio di corrispondenza tra il dedotto e il pronunciato,non avendo pronunziato su tutta la domanda.Numero registro generale 19845/2018Numero sezionale 3674/2026Numero di raccolta generale 16922/2026Data pubblicazione 29/05/2026Il motivo è inammissibile, perché formulato genericamente. La società nonspecifica, invero, su quali parti della domanda la Commissione regionaleabbia omesso di pronunziare.Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo e seguono lasoccombenza.In considerazione del rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali cheliquida in euro 3082,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oneri edaccessori di legge.In considerazione del rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 29.04.2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16922/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris