CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2021
Cassazione n. 36798/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Ag) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 84/21 G.i.p. del Tribunale di Agrigento del 23/03/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso n / [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena richiesta di tre anni di reclusione e di C 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, contestatagli in relazione alla illecita detenzione di circa gr. 100 di cocaina, oltre al relativo materiale di confezionamento in dosi; il giudice ha, inoltre, disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e di quanto altro in sequestro nonché la confisca della somma di C 1.900,00 anch'essa sequestrata contestualmente alla sostanza drogante. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ed alla congruità della pena, nonché violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca del denaro, statuizione a suo dire priva di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Y 1. Il ricorso è manifestamente fondato e va dichiarato inammissibile. 2. Le prime due censure vanno dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Apparentemente contestando la qualificazione giuridica del fatto di reato, in realtà il ricorrente contesta la sussistenza stessa del fatto punibile, sostenendo che la detenzione della sostanza stupefacente era destinata ad uso esclusivamente personale. Tale doglianza, al pari di quella riguardante l'eccessività della pena, resta estranea dal novero di quelle legittimamente proponibili ai sensi della suddetta previsione normativa. Il ricorrente attacca, inoltre, un punto della decisione estraneo al patto processuale, come tale astrattamente ricorribile secondo Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03. Contrariamente all'assunto del ricorrente, tuttavia, reputa il Collegio che il giudice abbia congruamente motivato la confisca del denaro, qualificato come "presumibile provento dell'attività di spaccio, oltre che di provenienza non giustificata", sicché la motivazione non può dirsi affatto mancante e in ogni caso la statuizione apparendo conforme a quanto previsto dal cbn. disp. degli artt. 85- bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. circa la mancata giustificazione della provenienza della non irrisoria provvista di denaro contante in sequestro, mancanza del resto non sanata nemmeno nell'atto di ricorso. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 20 settembre 2021 Il consiglier[