Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 21107/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19085/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein Roma, via Pisanelli n. 1, presso lo studio dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] le rappresenta e difende ; -ricorrenti- contro Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 15138/2023 depositata il30/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per revocazione avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 15138 del 2023 –con cui è stato accolto il ricorso proposto dal Ministero della salute e respinta l’originaria domanda di merito - essenzialmente fondato sul rilievo di aver richiamato precedenti giurisprudenziali (asseritamente) inconferenti rispetto alla fattispecie in esame.

Si assume che,per mera svista o errore materiale, non sia stata colta dal Collegio la situazione dedotta e descritta nella sentenza d’appello, così che la Corte avrebbe fatto applicazione di un principio non attinente al caso, richiamando la questione relativa alla disapplicazione dell’indennità di cui all’art. 7 della legge n. 362 del 1999, disposta dall’art. 67, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 133 del 2008, questione invero afferente alla posizione di lavoratori privi della qualifica dirigenzialeil cui rapporto è disciplinato dalla contrattazione collettiva del comparto ministeri e da accordi sindacali, diversa da quella che costituiva l’oggetto delle rivendicazioni delle odierne ricorrenti, assunte dal Ministero della salute in qualità di dirigenti farmacisti di seconda fascia.

2. Il Ministero della Salute resiste con controricorso.

3. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Dalla lettura dell’ordinanza di cui si chiede la revocazione emerge che la fattispecie in esame è stata correttamente individuata e descritta nei termini riportati nella sentenza d’appello e sintetizzati nel ricorso qui in esame.

Infatti, si evidenzia che le odierne ricorrenti erano tutte «dirigenti farmaciste di II fascia del Ministero della Salute non appartenenti al ruolo sanitario» ed avevano avanzato la domanda, accolta in appello, di riconoscimento delle «somme spettanti ai sensi dell’art. 7 l. n. 362/1999 e degli accordi sindacali attuativi»; si rappresenta che la Corte territoriale ha riconosciuto fondata la pretesain base alla richiamata norma, «rubricata con riferimento all’incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità» in quanto l’emolumento in questione era «destinato a compensare i compiti di accresciuta complessità controllo, prevenzione e profilassi equella di armonizzare i trattamenti dei dirigenti all’interno del Ministero»; infine, l’unico motivo di ricorso proposto dal Ministero viene descritto in termini di «violazione e falsa applicazione degli artt. 7, l. n. 362/1999, 1 e 6, commi 2 e 3, del contratto 23.12.2004 integrativo del CCNL 5.4.2001 per l’Area 1 della dirigenza sanitaria, 59 del CCNL 21.4.2006, 18, comma 8, d.lgs. n. 502/1992» per lamentare«la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale risultando le istanti inserite quali dirigenti nei ruoli del Ministero provenire dal ruolo sanitario e, come tali, espressamente escluse dal beneficio di cui alla predetta norma, avendo tale personale, sia di primo che di secondo livello già fruito di notevoli progressioni giuridiche ed economiche in base al disposto dell’art. 18, d.lgs. n. 502/1992».

Ne consegue, all’evidenza, che non è ravvisabile la svista o l’erronea ricognizione in fatto predicata a fondamento della richiesta revocazione, atteso che la fattispecie è stata descritta ed individuata in conformità agli atti di causa, siccome anche sintetizzati nel ricorso in esame.

Tale considerazione vale di per sé ad escludere la configurabilità nella specie di un’ipotesi di revocazione ex art. 391 - bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre le ulteriori argomentazioni svolte nell’odierno ricorso in ordine alla asserita inconferenza del precedente richiamato a fondamento della pronuncia si collocano al di fuori del perimetro di astratta applicazione del rimedio azionatoper palesarsi come inammissibili censure alla valutazione espressa nel merito della pretesa ( fra molte, Cass . , Sez. 6 - 5, 21/02/2020, n. 4584, secondo cui è inammissibile il ricorso ex art. 391 - bis cod. proc. civ. nell’ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell’error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime - riconducibile all ’ ipotesi della falsa applicazione - , sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata - riconducibile all’ipotesi della violazione-).

2. Alla soccombenza dellericorrenti segue la condanna delle stesse al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito (Cass., Sez. 1, 22/04/2002, n. 5859; in senso conforme, Cass.,Sez. 2, 11/09/2018, n. 22014).

3. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez.

U., 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19085/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein Roma, via Pisanelli n. 1, presso lo studio dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] le rappresenta e difende ; -ricorrenti- contro Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 15138/2023 depositata il30/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per revocazione avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 15138 del 2023 –con cui è stato accolto il ricorso proposto dal Ministero della salute e respinta l’originaria domanda di merito - essenzialmente fondato sul rilievo di aver richiamato precedenti giurisprudenziali (asseritamente) inconferenti rispetto alla fattispecie in esame. Si assume che,per mera svista o errore materiale, non sia stata colta dal Collegio la situazione dedotta e descritta nella sentenza d’appello, così che la Corte avrebbe fatto applicazione di un principio non attinente al caso, richiamando la questione relativa alla disapplicazione dell’indennità di cui all’art. 7 della legge n. 362 del 1999, disposta dall’art. 67, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 133 del 2008, questione invero afferente alla posizione di lavoratori privi della qualifica dirigenzialeil cui rapporto è disciplinato dalla contrattazione collettiva del comparto ministeri e da accordi sindacali, diversa da quella che costituiva l’oggetto delle rivendicazioni delle odierne ricorrenti, assunte dal Ministero della salute in qualità di dirigenti farmacisti di seconda fascia. 2. Il Ministero della Salute resiste con controricorso. 3. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dalla lettura dell’ordinanza di cui si chiede la revocazione emerge che la fattispecie in esame è stata correttamente individuata e descritta nei termini riportati nella sentenza d’appello e sintetizzati nel ricorso qui in esame. Infatti, si evidenzia che le odierne ricorrenti erano tutte «dirigenti farmaciste di II fascia del Ministero della Salute non appartenenti al ruolo sanitario» ed avevano avanzato la domanda, accolta in appello, di riconoscimento delle «somme spettanti ai sensi dell’art. 7 l. n. 362/1999 e degli accordi sindacali attuativi»; si rappresenta che la Corte territoriale ha riconosciuto fondata la pretesain base alla richiamata norma, «rubricata con riferimento all’incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità» in quanto l’emolumento in questione era «destinato a compensare i compiti di accresciuta complessità controllo, prevenzione e profilassi equella di armonizzare i trattamenti dei dirigenti all’interno del Ministero»; infine, l’unico motivo di ricorso proposto dal Ministero viene descritto in termini di «violazione e falsa applicazione degli artt. 7, l. n. 362/1999, 1 e 6, commi 2 e 3, del contratto 23.12.2004 integrativo del CCNL 5.4.2001 per l’Area 1 della dirigenza sanitaria, 59 del CCNL 21.4.2006, 18, comma 8, d.lgs. n. 502/1992» per lamentare«la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale risultando le istanti inserite quali dirigenti nei ruoli del Ministero provenire dal ruolo sanitario e, come tali, espressamente escluse dal beneficio di cui alla predetta norma, avendo tale personale, sia di primo che di secondo livello già fruito di notevoli progressioni giuridiche ed economiche in base al disposto dell’art. 18, d.lgs. n. 502/1992». Ne consegue, all’evidenza, che non è ravvisabile la svista o l’erronea ricognizione in fatto predicata a fondamento della richiesta revocazione, atteso che la fattispecie è stata descritta ed individuata in conformità agli atti di causa, siccome anche sintetizzati nel ricorso in esame. Tale considerazione vale di per sé ad escludere la configurabilità nella specie di un’ipotesi di revocazione ex art. 391 - bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre le ulteriori argomentazioni svolte nell’odierno ricorso in ordine alla asserita inconferenza del precedente richiamato a fondamento della pronuncia si collocano al di fuori del perimetro di astratta applicazione del rimedio azionatoper palesarsi come inammissibili censure alla valutazione espressa nel merito della pretesa ( fra molte, Cass . , Sez. 6 - 5, 21/02/2020, n. 4584, secondo cui è inammissibile il ricorso ex art. 391 - bis cod. proc. civ. nell’ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell’error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime - riconducibile all ’ ipotesi della falsa applicazione - , sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata - riconducibile all’ipotesi della violazione-). 2. Alla soccombenza dellericorrenti segue la condanna delle stesse al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito (Cass., Sez. 1, 22/04/2002, n. 5859; in senso conforme, Cass.,Sez. 2, 11/09/2018, n. 22014). 3. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma
Sentenza Cassazione n. 21107/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris