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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01472/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ceri i quali si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'atten iante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e alla confisca del denaro, sono inammissibili per genericità, risultando meramente reiterativi di censure già esaminate e motivatamente lisattese in sentenza; considerato, infatti, che al motivo con il quale si contesta il mancato ricc noscimentp dell'attenuante indicata la Corte di appello ha fornito ampia e corretta risposta, sttolineandp l'irrilevanza del dato offerto per l'assenza di indicazioni utili all'individuazione e al 'arresto del fornitore (pag.6); rilevato che anche in relazione alla confisca il motivo è generico a fronte del a inidoneità della documentazione offerta a provare la legittima provenienza del denaro seqL estrato, pi compatibile per entità e contestuale rinvenimento insieme allo stupefacente con l'attività di cessione e traffico svolta (pag. 7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con mnseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu o tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ceri i quali si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'atten iante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e alla confisca del denaro, sono inammissibili per genericità, risultando meramente reiterativi di censure già esaminate e motivatamente lisattese in sentenza; considerato, infatti, che al motivo con il quale si contesta il mancato ricc noscimentp dell'attenuante indicata la Corte di appello ha fornito ampia e corretta risposta, sttolineandp l'irrilevanza del dato offerto per l'assenza di indicazioni utili all'individuazione e al 'arresto del fornitore (pag.6); rilevato che anche in relazione alla confisca il motivo è generico a fronte del a inidoneità della documentazione offerta a provare la legittima provenienza del denaro seqL estrato, pi compatibile per entità e contestuale rinvenimento insieme allo stupefacente con l'attività di cessione e traffico svolta (pag. 7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con mnseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu o tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 01472/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris