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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2021

Cassazione n. 13809/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 31 maggio 2021 la Corte d'appello de L'Aquila riformava parzialmente la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Vasto il 24 ottobre 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riducendo rispettivamente in mesi 2 e giorni 20 di arresto ed C 3.500.00 di ammenda e mesi 4 di arresto ed C 5.200,00 di ammenda, la pena precedentemente inflitta di mesi 4 di arresto ed C 4.000 di ammenda e mesi 6 di arresto ed C 6.000 di ammenda per le imputazioni sub b) e c); che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le prevenute congiuntamente eccependo, quale unico motivo ricorso la violazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto l'unico motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato; la Corte territoriale ha negato la applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. dando rilievo, con valutazione esente da vizi logici o giuridici alle dimensioni dell'opera abusiva ed al numero di violazioni commesse dalle imputate; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensorfe il Pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 31 maggio 2021 la Corte d'appello de L'Aquila riformava parzialmente la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Vasto il 24 ottobre 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riducendo rispettivamente in mesi 2 e giorni 20 di arresto ed C 3.500.00 di ammenda e mesi 4 di arresto ed C 5.200,00 di ammenda, la pena precedentemente inflitta di mesi 4 di arresto ed C 4.000 di ammenda e mesi 6 di arresto ed C 6.000 di ammenda per le imputazioni sub b) e c); che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le prevenute congiuntamente eccependo, quale unico motivo ricorso la violazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto l'unico motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato; la Corte territoriale ha negato la applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. dando rilievo, con valutazione esente da vizi logici o giuridici alle dimensioni dell'opera abusiva ed al numero di violazioni commesse dalle imputate; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensorfe il Pre
Sentenza Cassazione n. 13809/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris