CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 10573/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 14 giugno 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 1525, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Caltanissetta il 10 ottobre 2016); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato contestato, non è consentito n questa sede, giacché affidato a mere doglianze in fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime e pur a fronte di un impianto giustificativo del convincimento maturato dai giudici di merito [vedasi pagg. 1 e 2, punto 2.1, della sentenza impugnata quanto all'esistenza di 22 punti caratteristici uguali tra le impronte papillari rinvenute sul coperchio di un contenitore e quelle appartenenti all'imputato, quando secondo pacifica giurisprudenza «Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché eviclenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza» (Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, Rv. 274167)], non inficiato, quindi, da alcuna il logicità evidente; - che il secondo motivo, che lamenta mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come nel caso di specie (vedasi pag. 2, punto 2.2 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, con il quale ci si duole dell'operata graduazione della pena, è generico, non consentito e manifestamente infondato, tenuto conto del pacifico insegnamento di questa Corte secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pag. 2, punto 2.2, della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto la pena irrogata congrua e proporzionata, anzi quanto più possibile favorevole al condannato, atteso che il Giudice di primo grado ha irrogato il minimo edittale); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissible, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consigliere