CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 49258/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 G.i.p del Tribunale di Padova visti gli atti e la sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati i motivi di ricorso; OSSERVA ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile come affermato da questa Corte (Sez. U, n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., limitatamente al difetto di legittimazione, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso