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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 31090/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7122/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, pressogli Uffici della AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 875/2018 depositata il12.02 . 201 8 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.10.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del Tribunale di Roma n. 21392/2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che aveva contrastato la domanda negando la spettanza di ulteriori indennizzi, veniva condannato a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA], vedova di [OSCURATO:PERSONA], l'ulteriore somma rispetto agli indennizzi già liquidati in sede amministrativa di € 998.782,67, oltre agli interessi legali calcolati con decorrenza dalle date di emissione dei decreti ministeriali di liquidazione pari a complessivi € 822.540,16 (sulla somma di €733.031,33 dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sulla somma di € 265.751,35 dal 16.6.1999), nonché al pagamento delle spese processuali.

Tali indennizzi erano stati riconosciuti, sia pure in misura ridotta, in sede amministrativa, a [OSCURATO:PERSONA], che a seguito di provvedimenti di nazionalizzazione adottati in Somalia nel 1975 era stato espropriato della propria quota del 50% di due fiorenti aziende agricole per la produzione di banane di oltre 200 ettari, sulla base delle leggi n. 16/1980, n. 135/1985 e n.98/1994 (£430.987.841 per la perdita dei beni materiali con decreto ministeriale n. 599509 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] su domanda amministrativa del 9.6.1980, e £ 36.802.579 per la perdita dell'avviamento con decreto ministeriale n. 3 del 19.1.1999 su domanda amministrativa del 1984).

La sentenza di primo grado veniva impugnata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze limitatamente alla decorrenza degli interessi, che si assumeva doversi calcolare non dalle date di emissione dei decreti ministeriali di liquidazione, ma dalla costituzione in mora del Ministero, ed in difetto di essa, dalla domanda giudiziale (15.2.2007).

Essendo nelle more del giudizio di primo grado deceduta [OSCURATO:PERSONA], si costituivano in secondo grado le sue eredi testamentarie, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiedevano il rigetto dell'appello, ed in subordine il riconoscimento della decorrenza degli interessi dalla data del 15.6.1994, ossia dalla data della domanda di indennizzo per la perdita dell'avviamento commerciale delle aziende, con la quale era stata richiesta la revisione dell'indennizzo già riconosciuto per la perdita dei beni materiali delle aziende, atto che si riteneva poter valere come costituzione in mora.

Con la sentenza n. 875/2018 del 14.11.2017/12.2.2018 la Corte d'Appello di Roma accoglieva l'appello del Ministero, facendo quindi decorrere gli interessi sulle maggiorazioni degli indennizzi giudizialmente riconosciute dalla proposizione della domanda giudiziale (15.2.2007), e non dalle date di emissione dei decreti di liquidazione ministeriali, condannava la parte appellata alle spese processuali del giudizio di secondo grado, nel quale era risultata integralmente soccombente, ed in base all'esito finale della lite, compensava per ¼ le spese del giudizio di primo grado, mantenendo la condanna nella misura già liquidata, ma ridotta a ¾.

Motivava il giudice di secondo grado la diversa decorrenza degli interessi riconosciuta, in quanto per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, in tema di indennizzo per i beni perduti all'estero da cittadini italiani in territori già soggetti alla sovranità nazionale, poiché i decreti di liquidazione ministeriali erano già comprensivi della rivalutazione ex art. 4 della L. n. 135/1985 per le richieste presentate dopo il 1950, che copriva gli interessi moratori maturati fino alla liquidazione amministrativa, ulteriori interessi potevano essere riconosciuti sugli indennizzi solo con decorrenza da una specifica costituzione in mora dell'Amministrazione, eventualmente anche anteriore alla liquidazione, ed in difetto di essa dalla domanda giudiziale.

La sentenza medesima evidenziava che, non poteva valere come costituzione in mora la domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, avente solo valore di impulso del procedimento amministrativo, e non era stata provata una specifica costituzione in mora dell'Amministrazione che potesse far decorrere gli interessi da data anteriore alla domanda giudiziale, non avendo poi alcun rilievo la domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, né le istanze di revisione proposte in sede amministrativa.

Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato il 20.2.2019 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede della defunta madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta nelle more, affidandosi a quattro motivi, ed il Ministero resiste con controricorso notificato il 27.3.2019.

La sola ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c..

La causa é stata trattenuta a decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione delle L. n. 16 del 26.1.1980, n. 135 del 5.4.1985 e n. 98 del 29.1.1994, con particolare riferimento alle disposizioni sulla determinazione degli indennizzi a cittadini italiani per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, nonché degli articoli 1176, 1218, 1219, 1224 e 1281 cod. civ., e/o l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c..

La ricorrente evidenzia che il diritto all'indennizzo in questione trova fondamento nella L. 16/1985 ed é un vero e proprio diritto soggettivo, anche se non un risarcimento danni, ed ammette che gli interessi non possono essere fatti decorrere dall'entrata in vigore della legge per la necessità della domanda amministrativa, costituente condizione di procedibilità, ed in quanto nel coefficiente di rivalutazione che la legge vuole applicato nei decreti ministeriali di liquidazione degli indennizzi sono già compresi gli interessi maturati fino alla data di emissione dei decreti di liquidazione.

La ricorrente, tuttavia si duole che, una volta riconosciuto con l'emissione del decreto di liquidazione l'errore commesso dall'Amministrazione nell'avere attribuito una somma ridotta rispetto a quella dovuta, ed accertato quindi il debito della stessa, la sentenza impugnata abbia posto a carico del titolare del diritto all'indennizzo riconosciuto l'onere di procedere ad una costituzione in mora per ottenere il pagamento degli interessi sulla somma attribuitagli a tale titolo, anziché farli decorrere direttamente dalle date di emissione dei decreti di liquidazione degli indennizzi, come era stato fatto dal giudice di primo grado.

Assume quindi la ricorrente, che in tal modo risultino violati gli articoli 1176 e 1218 cod. civ., che impongono al debitore di sopportare ogni conseguenza del ritardo nel pagamento di quanto riconosciuto dovuto a meno che non dimostri la non imputabilità a sé del ritardo, e si induca la PA a trarre vantaggio dal proprio colpevole ritardo nell'effettuare il pagamento del dovuto, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, laddove gli interessi corrispettivi dovrebbero servire a risarcire il creditore, almeno in parte, della mancata disponibilità delle somme di denaro a lui spettanti, che siano rimaste nella disponibilità del debitore per un errore allo stesso imputabile.

La ricorrente stessa richiama poi la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 25.10.2013 n. 24157) che per i crediti che richiedano un previo accertamento da parte dell'amministrazione, che difettano di esigibilità fino all'emissione del mandato di pagamento, o finché non si esaurisca la fase di accertamento e siano compiuti tutti gli atti che la legge prescrive che siano compiuti perché il pagamento sia autorizzato, ritiene il credito certo e liquido dal momento in cui é stato concluso l'accertamento e/o é stato emesso il titolo di spesa (nella specie circostanza incontestata), facendo maturare gli interessi corrispettivi ex art.1282 cod. civ., e sottolinea che la giurisprudenza della Suprema Corte avrebbe ritenuto necessaria una formale costituzione in mora solo per retrodatare la decorrenza degli interessi ad una data anteriore ai decreti di liquidazione, e non per riconoscere una decorrenza successiva a tali decreti, lamentando che l'impugnata sentenza, con la sua sbrigativa motivazione, abbia omesso di considerare tali principi.

Col secondo motivo, esaminabile congiuntamente al primo, perché sempre relativo alla decorrenza degli interessi sugli indennizzi aggiuntivi riconosciuti dovuti dall'Amministrazione per la perdita dei beni e dell'avviamento, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per la totale mancanza di considerazione e motivazione in merito alla natura di costituzione in mora dell'istanza di concessione dell'indennizzo relativa all'avviamento presentata in data 15.6.1994.

Il ricorso é infondato, in quanto non tiene conto che se é vero che il diritto all'indennizzo é un vero e proprio diritto soggettivo riconosciuto dalla L. n. 135 del 1985, e che il credito per la perdita del bene e dell'avviamento (quest'ultima voce meramente integrativa della prima, e non autonoma) diviene certo, liquido ed esigibile con l'emissione dei decreti ministeriali di liquidazione, che peraltro già comprendono in virtù del coefficiente di rivalutazione dell'art. 4 della L. n. 135 del 1985 gli interessi moratori maturati fino alla data di emissione dei decreti stessi, é anche vero che la maggiorazione degli indennizzi riconosciuti in sede amministrativa richiesta in sede giudiziale dall'avente diritto all'indennizzo, o dai suoi eredi, é somma superiore e diversa da quella liquidata nei decreti ministeriali.

Tale somma diviene certa, liquida ed esigibile solo con la sentenza che accoglie la domanda.

Ne deriva che é solo in virtù della naturale retroattività degli effetti delle sentenze di accertamento e condanna alla data della domanda giudiziale, che gli interessi moratori al tasso legale sul maggiore indennizzo riconosciuto giudizialmente possono retroagire alla data della domanda giudiziale.

La sentenza impugnata ha correttamenteritenuto che dovesse farsi riferimento a quella data, in quanto non era stata prodotta alcuna specifica richiesta di costituzione in mora per la maggiorazione dell'indennizzo giudizialmente riconosciuta, non potendosi attribuire il significato di costituzione in mora per tale maggiorazione all'originaria domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, né a quella di revisione dello stesso per la perdita dell'avviamento (avente mero carattere integrativo della prima), trattandosi per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di mere condizioni di procedibilità (in tal senso sono state richiamate Cass. 27.6.2017 n. 15955; Cass. 19.10.2016 n. 21191; Cass. 6.8.2015 n. 16457; Cass.28.9.2015 n. 19167; Cass. 4.3.2011 n.5212; Cass. 11.9.2009 n. 19687; Cass. 22.2.2008 n. 4530, alle quali si può aggiungere Cass.n. 30925/2017).

Non appare applicabile nella specie l'orientamento espresso dall'isolata ordinanza della Corte di Cassazione sezione I del 19.5.2020 n. 9146, in quanto si discute qui degli interessi su un importo di indennizzo superiore, che é stato successivamente determinato giudizialmente a seguito di contestazione dell'avente diritto sull'ammontare liquidato in sede amministrativa, per cui prima della sentenza che l'ha riconosciuto, il credito non era certo, liquido ed esigibile nella misura giudizialmente riconosciuta, sicché non potevano maturare gli interessi corrispettivi ex art. 1284 cod. civ. richiesti nel giudizio di primo grado, ed in assenza di quantificazione, non era neppure ipotizzabile un comportamento colpevole di ritardo della P.A. nella liquidazione che legittimasse il pagamento di interessi moratori.

Un siffatto comportamento colpevole non é configurabile neanche utilizzando l'argomento che l'indennizzo per la perdita dell'avviamento era meramente integrativo dell'indennizzo per la perdita dei beni oggetto di una precedente domanda amministrativa di impulso processuale, non essendovi nell'istanza di revisione per la perdita dell'avviamento alcun riferimento alla somma aggiuntiva che sarebbe stata successivamente accertata in sede giudiziale dopo il decreto ministeriale dell'indennizzo per perdita di avviamento riconosciuto in sede amministrativa, né agli interessi che sull'importo giudizialmente riconosciuto sarebbero andati a maturare.

L'art. 1219 comma 2° n. 3) cod. civ., per il quale il pagamento dei debiti della P.A. deve avvenire presso il domicilio del debitore (uffici di tesoreria), che viene posto dalla giurisprudenza a fondamento della necessaria costituzione in mora della P.A., non può del resto ritenersi derogato in virtù del D. Lgs. 9.10.2002 n.231 di attuazione della Direttiva 2000/35/CE, che per le sole transazioni commerciali, ha equiparato la PA al privato, nel senso che i debiti della PA sono automaticamente produttivi di interessi senza bisogno di costituzione in mora, in quanto nel caso di specie gli indennizzi sono espressione della solidarietà dello Stato nei confronti di cittadini italiani che abbiano incolpevolmente perduto i loro beni in territori già soggetti alla sovranità nazionale per condotte espropriative di altri stati, e si pongono quindi del tutto al di fuori dei rapporti tra PA e privato imprenditore, caratterizzati dalla corrispettività propria delle transazioni commerciali.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico della ricorrente.

Essendo questo tipo di procedimento esente dal contributo, non é applicabile l’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 sull'imposizione di un ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7122/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, pressogli Uffici della AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 875/2018 depositata il12.02 . 201 8 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.10.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del Tribunale di Roma n. 21392/2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che aveva contrastato la domanda negando la spettanza di ulteriori indennizzi, veniva condannato a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA], vedova di [OSCURATO:PERSONA], l'ulteriore somma rispetto agli indennizzi già liquidati in sede amministrativa di € 998.782,67, oltre agli interessi legali calcolati con decorrenza dalle date di emissione dei decreti ministeriali di liquidazione pari a complessivi € 822.540,16 (sulla somma di €733.031,33 dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sulla somma di € 265.751,35 dal 16.6.1999), nonché al pagamento delle spese processuali. Tali indennizzi erano stati riconosciuti, sia pure in misura ridotta, in sede amministrativa, a [OSCURATO:PERSONA], che a seguito di provvedimenti di nazionalizzazione adottati in Somalia nel 1975 era stato espropriato della propria quota del 50% di due fiorenti aziende agricole per la produzione di banane di oltre 200 ettari, sulla base delle leggi n. 16/1980, n. 135/1985 e n.98/1994 (£430.987.841 per la perdita dei beni materiali con decreto ministeriale n. 599509 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] su domanda amministrativa del 9.6.1980, e £ 36.802.579 per la perdita dell'avviamento con decreto ministeriale n. 3 del 19.1.1999 su domanda amministrativa del 1984). La sentenza di primo grado veniva impugnata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze limitatamente alla decorrenza degli interessi, che si assumeva doversi calcolare non dalle date di emissione dei decreti ministeriali di liquidazione, ma dalla costituzione in mora del Ministero, ed in difetto di essa, dalla domanda giudiziale (15.2.2007). Essendo nelle more del giudizio di primo grado deceduta [OSCURATO:PERSONA], si costituivano in secondo grado le sue eredi testamentarie, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiedevano il rigetto dell'appello, ed in subordine il riconoscimento della decorrenza degli interessi dalla data del 15.6.1994, ossia dalla data della domanda di indennizzo per la perdita dell'avviamento commerciale delle aziende, con la quale era stata richiesta la revisione dell'indennizzo già riconosciuto per la perdita dei beni materiali delle aziende, atto che si riteneva poter valere come costituzione in mora. Con la sentenza n. 875/2018 del 14.11.2017/12.2.2018 la Corte d'Appello di Roma accoglieva l'appello del Ministero, facendo quindi decorrere gli interessi sulle maggiorazioni degli indennizzi giudizialmente riconosciute dalla proposizione della domanda giudiziale (15.2.2007), e non dalle date di emissione dei decreti di liquidazione ministeriali, condannava la parte appellata alle spese processuali del giudizio di secondo grado, nel quale era risultata integralmente soccombente, ed in base all'esito finale della lite, compensava per ¼ le spese del giudizio di primo grado, mantenendo la condanna nella misura già liquidata, ma ridotta a ¾. Motivava il giudice di secondo grado la diversa decorrenza degli interessi riconosciuta, in quanto per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, in tema di indennizzo per i beni perduti all'estero da cittadini italiani in territori già soggetti alla sovranità nazionale, poiché i decreti di liquidazione ministeriali erano già comprensivi della rivalutazione ex art. 4 della L. n. 135/1985 per le richieste presentate dopo il 1950, che copriva gli interessi moratori maturati fino alla liquidazione amministrativa, ulteriori interessi potevano essere riconosciuti sugli indennizzi solo con decorrenza da una specifica costituzione in mora dell'Amministrazione, eventualmente anche anteriore alla liquidazione, ed in difetto di essa dalla domanda giudiziale. La sentenza medesima evidenziava che, non poteva valere come costituzione in mora la domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, avente solo valore di impulso del procedimento amministrativo, e non era stata provata una specifica costituzione in mora dell'Amministrazione che potesse far decorrere gli interessi da data anteriore alla domanda giudiziale, non avendo poi alcun rilievo la domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, né le istanze di revisione proposte in sede amministrativa. Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato il 20.2.2019 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede della defunta madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta nelle more, affidandosi a quattro motivi, ed il Ministero resiste con controricorso notificato il 27.3.2019. La sola ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c.. La causa é stata trattenuta a decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione delle L. n. 16 del 26.1.1980, n. 135 del 5.4.1985 e n. 98 del 29.1.1994, con particolare riferimento alle disposizioni sulla determinazione degli indennizzi a cittadini italiani per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, nonché degli articoli 1176, 1218, 1219, 1224 e 1281 cod. civ., e/o l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.. La ricorrente evidenzia che il diritto all'indennizzo in questione trova fondamento nella L. 16/1985 ed é un vero e proprio diritto soggettivo, anche se non un risarcimento danni, ed ammette che gli interessi non possono essere fatti decorrere dall'entrata in vigore della legge per la necessità della domanda amministrativa, costituente condizione di procedibilità, ed in quanto nel coefficiente di rivalutazione che la legge vuole applicato nei decreti ministeriali di liquidazione degli indennizzi sono già compresi gli interessi maturati fino alla data di emissione dei decreti di liquidazione. La ricorrente, tuttavia si duole che, una volta riconosciuto con l'emissione del decreto di liquidazione l'errore commesso dall'Amministrazione nell'avere attribuito una somma ridotta rispetto a quella dovuta, ed accertato quindi il debito della stessa, la sentenza impugnata abbia posto a carico del titolare del diritto all'indennizzo riconosciuto l'onere di procedere ad una costituzione in mora per ottenere il pagamento degli interessi sulla somma attribuitagli a tale titolo, anziché farli decorrere direttamente dalle date di emissione dei decreti di liquidazione degli indennizzi, come era stato fatto dal giudice di primo grado. Assume quindi la ricorrente, che in tal modo risultino violati gli articoli 1176 e 1218 cod. civ., che impongono al debitore di sopportare ogni conseguenza del ritardo nel pagamento di quanto riconosciuto dovuto a meno che non dimostri la non imputabilità a sé del ritardo, e si induca la PA a trarre vantaggio dal proprio colpevole ritardo nell'effettuare il pagamento del dovuto, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, laddove gli interessi corrispettivi dovrebbero servire a risarcire il creditore, almeno in parte, della mancata disponibilità delle somme di denaro a lui spettanti, che siano rimaste nella disponibilità del debitore per un errore allo stesso imputabile. La ricorrente stessa richiama poi la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 25.10.2013 n. 24157) che per i crediti che richiedano un previo accertamento da parte dell'amministrazione, che difettano di esigibilità fino all'emissione del mandato di pagamento, o finché non si esaurisca la fase di accertamento e siano compiuti tutti gli atti che la legge prescrive che siano compiuti perché il pagamento sia autorizzato, ritiene il credito certo e liquido dal momento in cui é stato concluso l'accertamento e/o é stato emesso il titolo di spesa (nella specie circostanza incontestata), facendo maturare gli interessi corrispettivi ex art.1282 cod. civ., e sottolinea che la giurisprudenza della Suprema Corte avrebbe ritenuto necessaria una formale costituzione in mora solo per retrodatare la decorrenza degli interessi ad una data anteriore ai decreti di liquidazione, e non per riconoscere una decorrenza successiva a tali decreti, lamentando che l'impugnata sentenza, con la sua sbrigativa motivazione, abbia omesso di considerare tali principi. Col secondo motivo, esaminabile congiuntamente al primo, perché sempre relativo alla decorrenza degli interessi sugli indennizzi aggiuntivi riconosciuti dovuti dall'Amministrazione per la perdita dei beni e dell'avviamento, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per la totale mancanza di considerazione e motivazione in merito alla natura di costituzione in mora dell'istanza di concessione dell'indennizzo relativa all'avviamento presentata in data 15.6.1994. Il ricorso é infondato, in quanto non tiene conto che se é vero che il diritto all'indennizzo é un vero e proprio diritto soggettivo riconosciuto dalla L. n. 135 del 1985, e che il credito per la perdita del bene e dell'avviamento (quest'ultima voce meramente integrativa della prima, e non autonoma) diviene certo, liquido ed esigibile con l'emissione dei decreti ministeriali di liquidazione, che peraltro già comprendono in virtù del coefficiente di rivalutazione dell'art. 4 della L. n. 135 del 1985 gli interessi moratori maturati fino alla data di emissione dei decreti stessi, é anche vero che la maggiorazione degli indennizzi riconosciuti in sede amministrativa richiesta in sede giudiziale dall'avente diritto all'indennizzo, o dai suoi eredi, é somma superiore e diversa da quella liquidata nei decreti ministeriali. Tale somma diviene certa, liquida ed esigibile solo con la sentenza che accoglie la domanda. Ne deriva che é solo in virtù della naturale retroattività degli effetti delle sentenze di accertamento e condanna alla data della domanda giudiziale, che gli interessi moratori al tasso legale sul maggiore indennizzo riconosciuto giudizialmente possono retroagire alla data della domanda giudiziale. La sentenza impugnata ha correttamenteritenuto che dovesse farsi riferimento a quella data, in quanto non era stata prodotta alcuna specifica richiesta di costituzione in mora per la maggiorazione dell'indennizzo giudizialmente riconosciuta, non potendosi attribuire il significato di costituzione in mora per tale maggiorazione all'originaria domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, né a quella di revisione dello stesso per la perdita dell'avviamento (avente mero carattere integrativo della prima), trattandosi per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di mere condizioni di procedibilità (in tal senso sono state richiamate Cass. 27.6.2017 n. 15955; Cass. 19.10.2016 n. 21191; Cass. 6.8.2015 n. 16457; Cass.28.9.2015 n. 19167; Cass. 4.3.2011 n.5212; Cass. 11.9.2009 n. 19687; Cass. 22.2.2008 n. 4530, alle quali si può aggiungere Cass.n. 30925/2017). Non appare applicabile nella specie l'orientamento espresso dall'isolata ordinanza della Corte di Cassazione sezione I del 19.5.2020 n. 9146, in quanto si discute qui degli interessi su un importo di indennizzo superiore, che é stato successivamente determinato giudizialmente a seguito di contestazione dell'avente diritto sull'ammontare liquidato in sede amministrativa, per cui prima della sentenza che l'ha riconosciuto, il credito non era certo, liquido ed esigibile nella misura giudizialmente riconosciuta, sicché non potevano maturare gli interessi corrispettivi ex art. 1284 cod. civ. richiesti nel giudizio di primo grado, ed in assenza di quantificazione, non era neppure ipotizzabile un comportamento colpevole di ritardo della P.A. nella liquidazione che legittimasse il pagamento di interessi moratori. Un siffatto comportamento colpevole non é configurabile neanche utilizzando l'argomento che l'indennizzo per la perdita dell'avviamento era meramente integrativo dell'indennizzo per la perdita dei beni oggetto di una precedente domanda amministrativa di impulso processuale, non essendovi nell'istanza di revisione per la perdita dell'avviamento alcun riferimento alla somma aggiuntiva che sarebbe stata successivamente accertata in sede giudiziale dopo il decreto ministeriale dell'indennizzo per perdita di avviamento riconosciuto in sede amministrativa, né agli interessi che sull'importo giudizialmente riconosciuto sarebbero andati a maturare. L'art. 1219 comma 2° n. 3) cod. civ., per il quale il pagamento dei debiti della P.A. deve avvenire presso il domicilio del debitore (uffici di tesoreria), che viene posto dalla giurisprudenza a fondamento della necessaria costituzione in mora della P.A., non può del resto ritenersi derogato in virtù del D. Lgs. 9.10.2002 n.231 di attuazione della Direttiva 2000/35/CE, che per le sole transazioni commerciali, ha equiparato la PA al privato, nel senso che i debiti della PA sono automaticamente produttivi di interessi senza bisogno di costituzione in mora, in quanto nel caso di specie gli indennizzi sono espressione della solidarietà dello Stato nei confronti di cittadini italiani che abbiano incolpevolmente perduto i loro beni in territori già soggetti alla sovranità nazionale per condotte espropriative di altri stati, e si pongono quindi del tutto al di fuori dei rapporti tra PA e privato imprenditore, caratterizzati dalla corrispettività propria delle transazioni commerciali. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico della ricorrente. Essendo questo tipo di procedimento esente dal contributo, non é applicabile l’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 sull'imposizione di un ulteriore contributo unificato. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile,
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