CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21283/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVAe da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, la quale, in riforma della pronuncia assolutoria emessa in primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P. R. 9-10-1990„ n. 309. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice d'appello ha dato una interpretazione diametralmente opposta, rispetto a quella data dal giudice di prime cure, delle dichiarazioni rese nel corso del giudizio di primo grado dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pervenendo a ritenere responsabile l'imputato in ordine ai fatti ascritti, qualificati ai sensi dell'art. 73 comma 5 I. stup., con conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU. 3. Il Procuratore generale deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica di tutte le condotte contestate nei capi di imputazione ex art. 73, comma 5., I. stup., non avendo il giudice di merito preso in considerazione la quantità di cessioni effettuate e il numero degli assuntori, la reiterazione delle condotte e la protrazione del periodo in cui esse si verificarono, elementi che non avrebbero consentito di qualificare il Romano "piccolo spacciatore". Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 4.Con requisitoria scritta, ex art. 23 d. I. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza formulata da [OSCURATO:PERSONA] è infondata. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con sentenza n. 8999 del 5 luglio 2011,, Dan. C Moldavia, si è espressa nel senso che il giudice che, per ultimo, ha la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato deve ascoltare personalmente i testimoni dalla cui deposizione deriva la prova principale dei fatti, poiché la valutazione della loro attendibilità è un compito complesso, che non può ridursi alla mera lettura dei verbali delle loro dichiarazioni ( conf. CEDU, n. 36605 del 5-3-2013; n. 17520 del 9-4-2013; 04/06/2013, Hanu c. Romania; 9 aprile 2013, Flueras c. Romania; Hogea c. Romania, 29/10/2013; Lazu c. Moldavia. 5/07/2016; Ekbatani c. Svezia, 26 maggio 1988, Constantinescu c. Romania, 28871/95; Dondarini c. Saint-Marin, n 50545/99, § 27; 6 luglio 2004, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, 37496/04, § 27). Il principio è stato ribadito dalle Sezioni unite, che, con sentenza del 28-4- 2016, Dasgupta, hanno condivisibilmente stabilito che il giudice di appello, qualora ritenga di riformare nel senso dell'affermazione di responsabilità dell'imputato la sentenza di proscioglimento di primo grado, sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva dal primo giudice, deve, in ragione di una interpretazione convenzionalmente orientata, ex art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 603 cod. proc. pen., disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante l'esame dei soggetti che hanno reso le relative dichiarazioni. Ne deriva che la sentenza del giudice di appello che, in riforma di quella di proscioglimento di primo grado, affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, senza avere proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è affetta da vizio di motivazione, in quanto la condanna contrasta, in tal caso, con la regola di giudizio dell —al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. (nello stesso senso, per quanto attiene al giudizio abbreviato, Sez. U, 19-1-2017, Patalano; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430; Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019 - dep. 02/04/2019, Pavan, Rv. 275112). Dunque sia la Corte EDU che le Sezioni unite hanno istituito una stretta ed essenziale correlazione fra l'obbligo di nuova assunzione della prova dichiarativa e la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato in grado d'appello, per effetto di un ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado. Solo in relazione alla declaratoria di responsabilità si pongono quindi le esigenze di garanzia in omaggio alle quali si richiede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. E ciò è senz'altro condivisibile, non potendosi dubitare che la cleclaratoria di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione non ponga gli stessi problemi di salvaguardia della posizione processuale dell'imputato, trattandosi comunque di una pronuncia di proscioglimento la cui profonda alterità rispetto ad una sentenza di condanna è indiscutibile, sotto il profilo della natura giuridica, degli effetti e quindi del pregiudizio che tale decisione è idonea ad arrecare all'imputato. Correttamente dunque il giudice a quo ha emesso la pronuncia di estinzione del reato senza procedere alla riassunzione delle prove.2. Nemmeno la doglianza formulata dal Procuratore generale può essere accolta. Anche nell'attuale assetto normativo rimane infatti valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l'offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (Sez. U., n. 35737 del 24-6-2010). L'accertamento della lieve entità del fatto implica pertanto una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, anche se, all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è ben possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri indi.catori, dovendosi conseguentemente escludere o riconoscere in tal caso il ricorrere della fattispecie di cui al comma 5 a prescindere da questi ultimi (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018,Rv. 274076 — 02). Trattasi di valutazione di merito, insindacabile, in sede di legittimità, ove supportata da motivazione esente da vizi logico- giuridici. 2.1.Nel caso in esame, il giudice a quo ha evidenziato che sulla base delle risultanze acquisite risulta dimostrato che il Romano, in un periodo compreso tra il 16 gennaio 2007 e il 26 aprile 2007, ebbe significativi contatti con il mondo del consumo e dello spaccio di cocaina nella zona di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dei quali acquistò e cedette sostanza stupefacente. Gli acquisti e le cessioni ragionevolmente ipotizzabili furono dell'ordine dei 10 grammi per volta, per di più relativamente a sostanza il cui grado di purezza non è dato sapere ma che è da presumere modesto, in base a taluni riferimenti di prezzo. Si tratta in definitiva di droga "del secondo livello", cioè destinata al consumo finale e in quantità modesta, acquistata e commercializzata nell'arco di circa tre mesi, in un'area territoriale ben delimitata (città di [OSCURATO:PERSONA] e dintorni). D'altronde non vi sono riscontri sufficienti su dati fondamentali, come i quantitativi realmente acquistati e ceduti, il quantum di principio attivo, il prezzo, anche perché il Romano non è stato mai colto in attività di acquisto o di cessione di sostanza stupefacente, nè vi sono stati sequestri di danaro di dubbia provenienza o di droga e i dichiaranti a carico hanno fornito indicazioni generiche e poco chiare su quantitativi, qualità dello stupefacente e prezzi correlati. Neanche dalle risultanze della maggior parte delle intercettazioni telefoniche e ambientali, per la loro genericità ed equivocità, si possono trarre elementi seriamente indicativi su tali dati. Laddove poi le conversazioni telefoniche e ambientali captate indicano quantitativi specifici, si riferiscono sempre a 8-10 grammi al massimo. Di qui l'attribuzione alle condotte in esame del nonnen iuris ex ad 73 comma 5 I. stup. Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. I ricorsi vanno pertanto entrambi rigettati, con conseguente condanna del Romano al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso del Procuratore generale. Rigetta il ric:orso di Romano S