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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 20698/2026

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o impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria, contenente anche conclusioni scritte, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 2 aprile 2026 dal difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alle conclusioni del P.g., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce procede in cautela per il reato di truffa nel conseguimento di erogazioni pubbliche, reato contestato come commesso in Lecce sino al 10 dicembre 2018, data di erogazione dell'ultima tranche di finanziamento pubblico; il fatto descritto al capo 4 è contestato nella qualità di amministratrice di società destinatarie di illeciti finanziamenti erogati dall'UE, attraverso la Regione [OSCURATO:PERSONA].

1.1. A seguito di annullamento con rinvio (disposto per motivi processuali) della prima ordinanza resa in sede di riesame (inammissibilità dell'istanza per difetto di concreto interesse all'impugnazione del provvedimento ancora in corso di esecuzione), il Tribunale per il riesame di Lecce, con ordinanza del 10 dicembre 2025, depositata il successivo 6 febbraio 2026, confermava il decreto emesso in data 29 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo della somma complessiva di euro 1.103.495,19 erogata in tre successive tranches nelle date del 14 luglio 2016, 29 settemre 2017, 10 dicembre 2018.

1.2. Il Tribunale, con l'ordinanza qui impugnata. ha ritenuto integrato il fumus commissi delicti dell'ipotesi fraudolenta contestata.

Del pari il Tribunale ha ritenuto quanto a consistenza e concretezza del periculum in mora.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a ministero del difensore di fiducia abilitato, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito sinteticamente riportati, secondo le indicazioni di cui all'art. 173, comma 1, disp, att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, la difesa deduce assoluta carenza di motivazione autonoma rispetto agli argomenti spesi dal P.m. nel testo della domanda cautelare, non avendo il Tribunale del riesame dato risposta al motivo di gravame speso in ordine alla mancanza di autonoma valutazione del fumus commissi delicti nel decreto di sequestro preventivo genetico. 2.2.

Con il secondo motivo, la difesa fa rilevare che la condotta contestata in forma unitaria non può ricondursi nella fattispecie della truffa "a consumazione prolungata o periodica", dal momento che i tre versamenti di denaro, con effettiva erogazione dei SAL in data 24 giugno 2016 (primo SAL), 4 agosto 2017 (secondo SAL), 26 novembre 2018 (terzo SAL), sono conseguenza delle attività fraudolente ulteriori e successive a quella iniziale, rappresentate dalla falsa dichiarazione del possesso dei requisiti da parte della s.r.l.

"Microbiotech" di startup innovativa con pronta cantierabilità del progetto e disponibilità di macchinari e strumentazioni.

Ad avviso della difesa, le attività fraudolente 2ulteriori e successive a quella iniziale sono consistite nella produzione di falsa documentazione attestante la sovrafatturazione di macchinari -e la locazione fittizia di immobili, tese proprio a ottenere l'erogazione delle tre tranches di finanziamento annuale.

Trattandosi, pertanto, secondo la prospettazione difensiva, di autonomi fatti di reato, non riconducibili a un'originaria ed unica condotta fraudolenta, la prescrizione va ricollegata alla data di ciascun autonomo versamento.

Seguendo tale impostazione, le autonome condotte di truffa, consumate alla data di versamento del primo e del secondo SAL, devono ritenersi prescritte, con conseguente illegittimità del decreto di sequestro preventivo emesso in data 28 maggio 2025 per l'intera somma, che dovrà essere necessariamente decurtata dei profitti conseguiti per gli anni 2016 e 2017, sussistendo, al più, allo stato, il fumus della sola truffa consumata il 26 novembre 2018, data di versamento del terzo SAL.

2.3. Con il terzo motivo, la difesa osserva che il provvedimento impugnato ha qualificato il sequestro della somma di denaro come sequestro diretto in ragione della natura del bene (denaro), lamentando il vizio di motivazione e l'erronea qualificazione della ablazione, poiché non vi è giustificazione della derivazione causale diretta del denaro dalla condotta fraudolenta contestata.

Inoltre, rileva l'illegittimità del sequestro operato nei confronti della ricorrente, con ripartizione in parti uguali della somma tra tutti i correi, in assenza di qualunque indagine sul profitto realmente percepito da [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Con il quarto motivo (articolato in due capi, uno sulla omessa motivazione del periculum in mora ed uno sulla stessa consistenza detto pericolo di dispersione finanziaria), la difesa deduce, per un verso, il vizio di motivazione, poiché nel provvedimento impugnato, non erano spiegate le ragioni della sussistenza del periculum in mora, per altro verso non spiega donde rinviene il pericolo che le risorse finanzarie frutto dell'illecita attività possano essere disperse o occultate nelle more della celebrazione del giudizio di merito.

3. Con memoria trasmessa in data 2 aprile 2026, il difensore, in replica alle conclusioni argomentate dal P.g., insiste per la fondatezza dei motivi di ricorso, che sinteticamente ripercorre. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo é aspecifico oltre che manifestamente infondato in diritto.

1.1. L'ordinanza impugnata evidenzia che nel decreto genetico, da pag. 124 è contenuta la parte valutativa del provvedimento redatta da G.i.p. che, dopo 3aver trascritto la richiesta del Pubblico ministero, dimostra di aver considerato con giudizio critico e autonomo gli elementi offerti dalla Pubblica accusa.

1.2. Orbene, pur volendo prescindere, in considerazione del vizio di natura processuale dedotto (inosservanza dell'art. 292 cod. proc. pen.), dalla violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in ragione della elusione dell'onere di allegazione (al momento della proposizione del ricorso) dell'atto asseritamente viziato e dell'atto dalla cui acritica trasposizione sarebbe dipeso il vizio, deve comunque rilevarsi che il ricorrente non ha rappresentato se ed in quale misura il l'acritico adagiarsi del G.i.p. alle argomentazioni della parte pubblica istante abbia inibito nel giudicante la facoltà di apprezzare elementi di segno contrario, sì da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (tra le più recenti oggetto di massimazione Sez. 3, n. 34481 del 16/09/2025, Catoi, Rv. 288779-01: In tema di impugnazioni cautelari reali, è consentito il ricorso alla tecnica redazionale della motivazione "per relationem" nel caso in cui il giudice ritenga che i dati contenuti nelle informative di polizia giudiziaria siano autoevidenti ai fini della ricostruzione del fatto, sicché, in tal caso, è possibile dedurre il vizio di mancanza di autonoma valutazione, ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., a condizione che la parte impugnante indichi o alleghi criticità specifiche, emergenti da quegli stessi atti di indagine, in tesi totalmente neglette.; negli stessi termini Sez. 1, n.46447 del 16/10/2019, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274760; Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Rv. 278001; Sez. 2, n. 51269 del 18/10/2023, ric.

Rizzo, n.m.; Sez. 6, n. 29969 del 13/07/2022, Pinto, n.m.).

Con tale ultima decisione, la Corte ha anche ribadito che il ricorrente che deduca tale vizio, ha l'onere di allegare non solo il provvedimento genetico, ma anche la richiesta del Pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell'eccezione in sede di legittimità.

1.3. Deve inoltre ricordarsi che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze, emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico, seguito dal giudice (così Sez.

U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez.

U, n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non mass. sul punto).

Alla luce di tale regula iuris deve rilevarsi, nel caso in esame, che l'ordinanza impugnata non è inficiata da violazioni di legge, né sostanziale né 4processuale e presenta una motivazione completa, esente da vizi manifesti sul piano logico. 1.4.

In ogni caso, il Tribunale ha dato atto di come, nella fattispecie, dalla lettura complessiva del decreto di sequestro emesso dal GIP emerga la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del G.i.p., anche per il riferimento alla peculiare tecnica di redazione -resa necessaria dalla peculiarità delle indagini e dal numero degli indagati coinvolti nelle vicende delittuose sovrapponibili- della sussunzione in concisi schemi sinottici, per ciascuno degli indagati, di tutti gli elementi di fatto sufficienti ad integrare il fumus commissi delicti del reato descritto al capo 4.

2. Il secondo motivo è infondato.

L'ordinanza impugnata evidenzia che le tre tranches di finanziamento pubblico devono essere ricondotte ad un'originaria ed unica condotta fraudolenta, destinata a produrre effetti con cadenza periodica, consistita nella falsa dichiarazione del possesso dei requisiti da parte della s.r.l.

"Microbiotech" di startup innovativa, con pronta cantierabilità del progetto e disponibilità di macchinari, che ha indotto la "[OSCURATO:PERSONA]" (società in house della Regione [OSCURATO:PERSONA]), a dichiarare provvisoriamente ammissibile il finanziamento richiesto per la somma di euro 1.119.027,09 con determina n. 640 del 29.12.2014; e, poi, a dichiarare definitivamente ammissibile il finanziamento per la minor somma di euro 1.103.495,19 con determina n. 2238 del 12 novembre 2018.

Cosicchè, i tre SAL versati in date 24 giugno 2016 (primo SAL), 4 agosto 2017 (secondo SAL), 26 novembre 2018 (terzo SAL).

Gli atti dispositivi emessi in pagamento dei tre SAL annuali non derivano, dunque (argomenta il Tribunale), da condotte fraudolente ulteriori e successive a quella iniziale, rappresentata dalla falsa dichiarazione del possesso dei requisiti da parte della s.r.l.

"Microbiotech" di startup innovativa con pronta cantierabilità del progetto e disponibilità di macchinari e strumentazioni; ma esse costituiscono attività di falsa rendicontazione degli stati di avanzamento dei lavori quale mera attività esecutiva del progetto criminoso già completo e delineato al momento dell'iniziale richiesta di finanziamento, rispetto al quale non è stata compiuta nessuna diversa e autonoma attività fraudolenta, tale da complerare l'attività decettiva già avviata.

In questi termini, non appare censurabile (anche in ragione del ristretto novero di vizi deducibili in sede di legittimità nella materia cautelare reale) l'argomentare del Tribunale del riesame, che ha qualificato l'intera condotta, a livello di fumus indiziario, come caso tipico di truffa ad esecuzione prolungata o frazionata, il cui termine di prescrizione decorre dal momento dell'ultimo versamento del denaro costituente il profitto del reato.

A 5ben vedere, pur volendo appuntare la censura sul tema della violazione di legge, si -tratterebbe comunque di censurare, in fase cautelare e ben prima della cristallizzazione della imputazione nell'atto di esercizio dell'azione penale, la corretta indicazione della data dei commessi reati (nei termini: Sez. 2, n. 41151 del 28/09/2023, Mega, Rv. 285300; Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495; Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265330; Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli, Rv. 261525; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181; più recentemente, Sez. 2, n. 12644 del 05/03/2024, Girgenti, n.m.).

3. Il terzo motivo è infondato.

L'ordinanza impugnata precisa che nel decreto originario il sequestro è stato disposto anche nella forma "per equivalente" valoriale e che proprio in applicazione dei principi della sentenza delle Sezioni unite n. 13783 dell'8 aprile 2025 (Masini), non essendo possibile individuare la quota di arricchimento del singolo concorrente e dovendosi escludere ogni forma di solidarietà passiva, è stata impiegato il criterio della ripartizione in parti uguali.

Quanto all'effettivo conseguimento di un profitto illecito da parte della ricorrente, il Tribunale del riesame, con motivazione logica e congrua, non censurabile in sede di legittimità, rileva che la ricorrente ha rivestito un ruolo significativo nella consumazione nella frode, essendosi prestata al meccanismo orchestrato dal concorrente Barone, che si serviva di imprenditori compiacenti che mettessero a sua disposizione le proprie imprese o si prestassero a fare da prestanomi nel complesso procedimento fraudolento; né è logicamente ipotizzabile, argomenta ancora il Tribunale, che tale tipo di collaborazione sia stata prestata graziosamente, in assenza di ragioni amicali, affettive o parentali.

4. Il quarto motivo non è deducibile, in quanto con esso la parte deduce il vizio di motivazione, per mancanza grafica o mera apparenza, laddove un argomentare, atto a sostenere la decisione, è presente in forme tali da escludere la mera apparenza.

4.1. Nell'ordinanza impugnata la sussistenza del periculum in mora viene adeguatamente giustificata in relazione alla circostanza che al capo 14) dell'imputazione alla ricorrente viene contestato anche il delitto di autoriciclaggio.

Le viene, in particolare, contestato di aver effettuato, in relazione alle somme di denaro oggetto di finanziamento pervenute sul conto corrente della propria società, bonifici in favore di terzi soggetti in modo tale da dissimulare l'origine delittuosa delle somme e ostacolare l'individuazione della traccia illecita di derivazione.

Talché, la ricorrente ha dato concreta 6dimostrazione del periculum in mora e della sua capacità di disperdere le somme - illegittimamente conseguite, mediante operazioni di trasferimento-delle stesse.

5. Secondo quanto dispone il testo dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il rico P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte.[OSCURATO:PERSONA] B Cani (fin-i/(,etc cabcf DEPOSITATO W1 CASCE4LARIA SECONDA seztoNE PENALE 5 GIU, 2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria, contenente anche conclusioni scritte, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 2 aprile 2026 dal difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alle conclusioni del P.g., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce procede in cautela per il reato di truffa nel conseguimento di erogazioni pubbliche, reato contestato come commesso in Lecce sino al 10 dicembre 2018, data di erogazione dell'ultima tranche di finanziamento pubblico; il fatto descritto al capo 4 è contestato nella qualità di amministratrice di società destinatarie di illeciti finanziamenti erogati dall'UE, attraverso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. A seguito di annullamento con rinvio (disposto per motivi processuali) della prima ordinanza resa in sede di riesame (inammissibilità dell'istanza per difetto di concreto interesse all'impugnazione del provvedimento ancora in corso di esecuzione), il Tribunale per il riesame di Lecce, con ordinanza del 10 dicembre 2025, depositata il successivo 6 febbraio 2026, confermava il decreto emesso in data 29 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo della somma complessiva di euro 1.103.495,19 erogata in tre successive tranches nelle date del 14 luglio 2016, 29 settemre 2017, 10 dicembre 2018. 1.2. Il Tribunale, con l'ordinanza qui impugnata. ha ritenuto integrato il fumus commissi delicti dell'ipotesi fraudolenta contestata. Del pari il Tribunale ha ritenuto quanto a consistenza e concretezza del periculum in mora. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a ministero del difensore di fiducia abilitato, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito sinteticamente riportati, secondo le indicazioni di cui all'art. 173, comma 1, disp, att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce assoluta carenza di motivazione autonoma rispetto agli argomenti spesi dal P.m. nel testo della domanda cautelare, non avendo il Tribunale del riesame dato risposta al motivo di gravame speso in ordine alla mancanza di autonoma valutazione del fumus commissi delicti nel decreto di sequestro preventivo genetico. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa fa rilevare che la condotta contestata in forma unitaria non può ricondursi nella fattispecie della truffa "a consumazione prolungata o periodica", dal momento che i tre versamenti di denaro, con effettiva erogazione dei SAL in data 24 giugno 2016 (primo SAL), 4 agosto 2017 (secondo SAL), 26 novembre 2018 (terzo SAL), sono conseguenza delle attività fraudolente ulteriori e successive a quella iniziale, rappresentate dalla falsa dichiarazione del possesso dei requisiti da parte della s.r.l. "Microbiotech" di startup innovativa con pronta cantierabilità del progetto e disponibilità di macchinari e strumentazioni. Ad avviso della difesa, le attività fraudolente 2ulteriori e successive a quella iniziale sono consistite nella produzione di falsa documentazione attestante la sovrafatturazione di macchinari -e la locazione fittizia di immobili, tese proprio a ottenere l'erogazione delle tre tranches di finanziamento annuale. Trattandosi, pertanto, secondo la prospettazione difensiva, di autonomi fatti di reato, non riconducibili a un'originaria ed unica condotta fraudolenta, la prescrizione va ricollegata alla data di ciascun autonomo versamento. Seguendo tale impostazione, le autonome condotte di truffa, consumate alla data di versamento del primo e del secondo SAL, devono ritenersi prescritte, con conseguente illegittimità del decreto di sequestro preventivo emesso in data 28 maggio 2025 per l'intera somma, che dovrà essere necessariamente decurtata dei profitti conseguiti per gli anni 2016 e 2017, sussistendo, al più, allo stato, il fumus della sola truffa consumata il 26 novembre 2018, data di versamento del terzo SAL. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa osserva che il provvedimento impugnato ha qualificato il sequestro della somma di denaro come sequestro diretto in ragione della natura del bene (denaro), lamentando il vizio di motivazione e l'erronea qualificazione della ablazione, poiché non vi è giustificazione della derivazione causale diretta del denaro dalla condotta fraudolenta contestata. Inoltre, rileva l'illegittimità del sequestro operato nei confronti della ricorrente, con ripartizione in parti uguali della somma tra tutti i correi, in assenza di qualunque indagine sul profitto realmente percepito da [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Con il quarto motivo (articolato in due capi, uno sulla omessa motivazione del periculum in mora ed uno sulla stessa consistenza detto pericolo di dispersione finanziaria), la difesa deduce, per un verso, il vizio di motivazione, poiché nel provvedimento impugnato, non erano spiegate le ragioni della sussistenza del periculum in mora, per altro verso non spiega donde rinviene il pericolo che le risorse finanzarie frutto dell'illecita attività possano essere disperse o occultate nelle more della celebrazione del giudizio di merito. 3. Con memoria trasmessa in data 2 aprile 2026, il difensore, in replica alle conclusioni argomentate dal P.g., insiste per la fondatezza dei motivi di ricorso, che sinteticamente ripercorre. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo é aspecifico oltre che manifestamente infondato in diritto. 1.1. L'ordinanza impugnata evidenzia che nel decreto genetico, da pag. 124 è contenuta la parte valutativa del provvedimento redatta da G.i.p. che, dopo 3aver trascritto la richiesta del Pubblico ministero, dimostra di aver considerato con giudizio critico e autonomo gli elementi offerti dalla Pubblica accusa. 1.2. Orbene, pur volendo prescindere, in considerazione del vizio di natura processuale dedotto (inosservanza dell'art. 292 cod. proc. pen.), dalla violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in ragione della elusione dell'onere di allegazione (al momento della proposizione del ricorso) dell'atto asseritamente viziato e dell'atto dalla cui acritica trasposizione sarebbe dipeso il vizio, deve comunque rilevarsi che il ricorrente non ha rappresentato se ed in quale misura il l'acritico adagiarsi del G.i.p. alle argomentazioni della parte pubblica istante abbia inibito nel giudicante la facoltà di apprezzare elementi di segno contrario, sì da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (tra le più recenti oggetto di massimazione Sez. 3, n. 34481 del 16/09/2025, Catoi, Rv. 288779-01: In tema di impugnazioni cautelari reali, è consentito il ricorso alla tecnica redazionale della motivazione "per relationem" nel caso in cui il giudice ritenga che i dati contenuti nelle informative di polizia giudiziaria siano autoevidenti ai fini della ricostruzione del fatto, sicché, in tal caso, è possibile dedurre il vizio di mancanza di autonoma valutazione, ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., a condizione che la parte impugnante indichi o alleghi criticità specifiche, emergenti da quegli stessi atti di indagine, in tesi totalmente neglette.; negli stessi termini Sez. 1, n.46447 del 16/10/2019, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274760; Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Rv. 278001; Sez. 2, n. 51269 del 18/10/2023, ric. Rizzo, n.m.; Sez. 6, n. 29969 del 13/07/2022, Pinto, n.m.). Con tale ultima decisione, la Corte ha anche ribadito che il ricorrente che deduca tale vizio, ha l'onere di allegare non solo il provvedimento genetico, ma anche la richiesta del Pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell'eccezione in sede di legittimità. 1.3. Deve inoltre ricordarsi che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze, emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico, seguito dal giudice (così Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non mass. sul punto). Alla luce di tale regula iuris deve rilevarsi, nel caso in esame, che l'ordinanza impugnata non è inficiata da violazioni di legge, né sostanziale né 4processuale e presenta una motivazione completa, esente da vizi manifesti sul piano logico. 1.4. In ogni caso, il Tribunale ha dato atto di come, nella fattispecie, dalla lettura complessiva del decreto di sequestro emesso dal GIP emerga la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del G.i.p., anche per il riferimento alla peculiare tecnica di redazione -resa necessaria dalla peculiarità delle indagini e dal numero degli indagati coinvolti nelle vicende delittuose sovrapponibili- della sussunzione in concisi schemi sinottici, per ciascuno degli indagati, di tutti gli elementi di fatto sufficienti ad integrare il fumus commissi delicti del reato descritto al capo 4. 2. Il secondo motivo è infondato. L'ordinanza impugnata evidenzia che le tre tranches di finanziamento pubblico devono essere ricondotte ad un'originaria ed unica condotta fraudolenta, destinata a produrre effetti con cadenza periodica, consistita nella falsa dichiarazione del possesso dei requisiti da parte della s.r.l. "Microbiotech" di startup innovativa, con pronta cantierabilità del progetto e disponibilità di macchinari, che ha indotto la "[OSCURATO:PERSONA]" (società in house della Regione [OSCURATO:PERSONA]), a dichiarare provvisoriamente ammissibile il finanziamento richiesto per la somma di euro 1.119.027,09 con determina n. 640 del 29.12.2014; e, poi, a dichiarare definitivamente ammissibile il finanziamento per la minor somma di euro 1.103.495,19 con determina n. 2238 del 12 novembre 2018. Cosicchè, i tre SAL versati in date 24 giugno 2016 (primo SAL), 4 agosto 2017 (secondo SAL), 26 novembre 2018 (terzo SAL). Gli atti dispositivi emessi in pagamento dei tre SAL annuali non derivano, dunque (argomenta il Tribunale), da condotte fraudolente ulteriori e successive a quella iniziale, rappresentata dalla falsa dichiarazione del possesso dei requisiti da parte della s.r.l. "Microbiotech" di startup innovativa con pronta cantierabilità del progetto e disponibilità di macchinari e strumentazioni; ma esse costituiscono attività di falsa rendicontazione degli stati di avanzamento dei lavori quale mera attività esecutiva del progetto criminoso già completo e delineato al momento dell'iniziale richiesta di finanziamento, rispetto al quale non è stata compiuta nessuna diversa e autonoma attività fraudolenta, tale da complerare l'attività decettiva già avviata. In questi termini, non appare censurabile (anche in ragione del ristretto novero di vizi deducibili in sede di legittimità nella materia cautelare reale) l'argomentare del Tribunale del riesame, che ha qualificato l'intera condotta, a livello di fumus indiziario, come caso tipico di truffa ad esecuzione prolungata o frazionata, il cui termine di prescrizione decorre dal momento dell'ultimo versamento del denaro costituente il profitto del reato. A 5ben vedere, pur volendo appuntare la censura sul tema della violazione di legge, si -tratterebbe comunque di censurare, in fase cautelare e ben prima della cristallizzazione della imputazione nell'atto di esercizio dell'azione penale, la corretta indicazione della data dei commessi reati (nei termini: Sez. 2, n. 41151 del 28/09/2023, Mega, Rv. 285300; Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495; Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265330; Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli, Rv. 261525; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181; più recentemente, Sez. 2, n. 12644 del 05/03/2024, Girgenti, n.m.). 3. Il terzo motivo è infondato. L'ordinanza impugnata precisa che nel decreto originario il sequestro è stato disposto anche nella forma "per equivalente" valoriale e che proprio in applicazione dei principi della sentenza delle Sezioni unite n. 13783 dell'8 aprile 2025 (Masini), non essendo possibile individuare la quota di arricchimento del singolo concorrente e dovendosi escludere ogni forma di solidarietà passiva, è stata impiegato il criterio della ripartizione in parti uguali. Quanto all'effettivo conseguimento di un profitto illecito da parte della ricorrente, il Tribunale del riesame, con motivazione logica e congrua, non censurabile in sede di legittimità, rileva che la ricorrente ha rivestito un ruolo significativo nella consumazione nella frode, essendosi prestata al meccanismo orchestrato dal concorrente Barone, che si serviva di imprenditori compiacenti che mettessero a sua disposizione le proprie imprese o si prestassero a fare da prestanomi nel complesso procedimento fraudolento; né è logicamente ipotizzabile, argomenta ancora il Tribunale, che tale tipo di collaborazione sia stata prestata graziosamente, in assenza di ragioni amicali, affettive o parentali. 4. Il quarto motivo non è deducibile, in quanto con esso la parte deduce il vizio di motivazione, per mancanza grafica o mera apparenza, laddove un argomentare, atto a sostenere la decisione, è presente in forme tali da escludere la mera apparenza. 4.1. Nell'ordinanza impugnata la sussistenza del periculum in mora viene adeguatamente giustificata in relazione alla circostanza che al capo 14) dell'imputazione alla ricorrente viene contestato anche il delitto di autoriciclaggio. Le viene, in particolare, contestato di aver effettuato, in relazione alle somme di denaro oggetto di finanziamento pervenute sul conto corrente della propria società, bonifici in favore di terzi soggetti in modo tale da dissimulare l'origine delittuosa delle somme e ostacolare l'individuazione della traccia illecita di derivazione. Talché, la ricorrente ha dato concreta 6dimostrazione del periculum in mora e della sua capacità di disperdere le somme - illegittimamente conseguite, mediante operazioni di trasferimento-delle stesse. 5. Secondo quanto dispone il testo dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il rico P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte.[OSCURATO:PERSONA] B Cani (fin-i/(,etc cabcf DEPOSITATO W1 CASCE4LARIA SECONDA seztoNE PENALE 5 GIU, 2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 7
Decreto Cassazione n. 20698/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris