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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 02949/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente attestato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di trovarsi nelle condizioni di reddito di cui all'art. 76 d.P.R. 115/2002, diversamente da come risultato, con l'aggravante di avere ottenuto il beneficio.

Formula un unico motivo di impugnazione con cui fa valere il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di dare conto degli elementi su cui fonda la condanna, basandosi su presunzioni sfavorevoli e travisando i fatti.

Il ricorso è inammissibile per difetto di pertinenza censoria, essendo la doglianza proposte& tutto generica.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore ura Nar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente attestato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di trovarsi nelle condizioni di reddito di cui all'art. 76 d.P.R. 115/2002, diversamente da come risultato, con l'aggravante di avere ottenuto il beneficio. Formula un unico motivo di impugnazione con cui fa valere il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di dare conto degli elementi su cui fonda la condanna, basandosi su presunzioni sfavorevoli e travisando i fatti. Il ricorso è inammissibile per difetto di pertinenza censoria, essendo la doglianza proposte& tutto generica. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore ura Nar
Sentenza Cassazione n. 02949/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris