Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 26604/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32928/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,VIA G.P.[OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,VIA E. GIANTURCO, 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 691/2018depositata il 15/09/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia 15 settembre 2018, n. 691, che in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Spoleto ha rigettato le domande da egli proposte.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

I. In via preliminare si rileva che il ricorso è improcedibile.

In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui – come nel caso in esame – l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, secondo comma, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, primo comma, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (in tal senso v.

Cass. n. 15832/2021 e Cass. n. 1295/2018).

Il ricorrente afferma (pag. 1 del ricorso) che la sentenza impugnata, n. 691/2018 emessa dalla Corte d’appello di Perugia, pubblicata il 15 settembre 2018, gli è stata notificata in data 26 settembre 2018.

Da un riscontro operato nel fascicolo non si rinviene la relata di notificazione, come risulta anche dalla certificazione della cancelleria rilasciata in data 9 maggio 2023.

Va inoltre precisato che, come si è supra ricordato, l’improcedibilità per il mancato deposito della relata di notificazione della sentenza va esclusa nel caso in cui il ricorso sia comunque stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato; nel caso in esame, tuttavia, la sentenza impugnata, come si è già detto, è stata pubblicata in data 15 settembre 2018, mentre il ricorso è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata il 21 novembre 2018.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32928/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,VIA G.P.[OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,VIA E. GIANTURCO, 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 691/2018depositata il 15/09/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia 15 settembre 2018, n. 691, che in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Spoleto ha rigettato le domande da egli proposte. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] I. In via preliminare si rileva che il ricorso è improcedibile. In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui – come nel caso in esame – l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, secondo comma, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, primo comma, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (in tal senso v. Cass. n. 15832/2021 e Cass. n. 1295/2018). Il ricorrente afferma (pag. 1 del ricorso) che la sentenza impugnata, n. 691/2018 emessa dalla Corte d’appello di Perugia, pubblicata il 15 settembre 2018, gli è stata notificata in data 26 settembre 2018. Da un riscontro operato nel fascicolo non si rinviene la relata di notificazione, come risulta anche dalla certificazione della cancelleria rilasciata in data 9 maggio 2023. Va inoltre precisato che, come si è supra ricordato, l’improcedibilità per il mancato deposito della relata di notificazione della sentenza va esclusa nel caso in cui il ricorso sia comunque stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato; nel caso in esame, tuttavia, la sentenza impugnata, come si è già detto, è stata pubblicata in data 15 settembre 2018, mentre il ricorso è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata il 21 novembre 2018. II. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu