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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07815/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24600/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] 3T [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rap-presentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoSTEFANO RADICIONI unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-PODERO con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], conl'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL], unitamente all'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA], con l'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] D'ALBA, in persona del Sindaco p.t., rappre-sentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL];Numero registro generale 24600/2020Numero sezionale 3652/2025Numero di raccolta generale 7815/2026Data pubblicazione 31/03/2026-controricorrente-nonché contro3T [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 547/2020depositata il 21/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1.

La [OSCURATO:SOCIETA].-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d'ora in poi solo ATI)aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Asti il Comune di SantaVittoria d'Alba chiedendo l'accertamento dell'inesistenza della causa di ri-soluzione del contratto di appalto stipulato il 6.12.2010 per la realizzazio-ne di una scuola media in località Cinzano.2.

A fondamento della domanda la società deduceva che i lavori avrebberodovuto essere completati in 540 giorni naturali, con inizio dal 24 marzo2011 e che nel corso dell'esecuzione erano insorte una serie di difficoltàoperative che avevano comportato il rinvio della data di ultimazionedell'opera e la richiesta di scorporo di parte delle lavorazioni oggettodell'appalto.2.1.

Il Comune, dopo aver assegnato un termine per l'ultimazione delleopere, aveva, ad avviso di parte attrice, ingiustificatamente ed in contra-sto con i canoni di correttezza operato la risoluzione del contratto, sebbe-ne l'intervento edilizio fosse quasi completamente eseguito.

In ragione diciò, l'ATI formulava domanda di risarcimento dei danni nella misura di eu-ro 250.000,00, oltre accessori e spese.3.

Si costituiva in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto delle domandeproposte e, in via riconvenzionale, la condanna dell'ATI al risarcimento deiNumero registro generale 24600/2020Numero sezionale 3652/2025Numero di raccolta generale 7815/2026Data pubblicazione 31/03/2026danni subiti per essere stata gravemente inadempiente, sull'assunto che ilritardo nell'ultimazione dei lavori era esclusivamente ad essa imputabile.3.1.

Il Comune chiedeva, altresì, l'autorizzazione alla chiamata in causadella società assicuratrice che aveva rilasciato fideiussione a favore dell'A-TI, al fine di escuterne la garanzia.4.

Autorizzata la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., que-st'ultima a sua volta chiedeva di chiamare in causa le singole società com-ponenti dell'ATI ai fini della manleva.5.

Le suddette società non si costituivano, benché ritualmente convenute,ed erano dichiarate contumaci.6.

All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale era disposta una consulen-za tecnica d'ufficio, il Tribunale di Asti respingeva le domande dell'ATI edaccoglieva quelle del Comune, condannando l'attrice a pagare l'importocomplessivo di euro 159.474,11 oltre accessori e la società assicuratriceUnipolsai a corrispondere euro 64.269,14 per l'escussione della garanzia.Il Tribunale accoglieva altresì le domande di [OSCURATO:PERSONA], condannando le so-cietà 3T [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al rimborso di quanto dovutoper la manleva.7.

L'ATI proponeva gravame avverso la sentenza di primo grado, dedu-cendo l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del primoGiudice, nonché la motivazione insufficiente e contraddittoria rispetto aglielementi costituenti la fattispecie dell'art. 136 del Codice degli appalti(d.lgs. 163/2006) lamentando, in particolare, l'errata valutazione del gra-ve ritardo senza considerare il complesso svolgimento esecutivo dell'ap-palto e la circostanza che i lavori risultavano essere stati regolarmente va-lutati e quasi esauriti.8.

La Corte d'appello di Torino con la sentenza qui impugnata, n. 547/2020, emessa nel contraddittorio di tutte le parti del giudizio, ha respintol'impugnazione con condanna alle spese a carico dell'appellante.Numero registro generale 24600/2020Numero sezionale 3652/2025Numero di raccolta generale 7815/2026Data pubblicazione 31/03/20268.1.

Nel merito, la Corte territoriale, dopo aver delineato le clausole con-trattuali sul rinvio alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui ald.lgs. n.163/2006 e quelle sull'impegno assunto dalle parti ad accettare edeseguire le varianti come regolate dall'art. 132 del codice cit., ha argo-mentato che il contratto, e prima ancora la procedura di gara, erano statipreceduti da specificazioni in ordine ai documenti ed agli elaborati tecniciriguardanti la natura dell'intervento da eseguire, con obbligo da parte deipartecipanti alla gara di effettuare la ricognizione dei luoghi.

Conseguen-temente, la Corte distrettuale ha ritenuto, in fatto, che le imprese costitui-te in ATI erano state pienamente in grado di valutare il tipo di intervento ele caratteristiche tecniche nonché la congruità dei tempi richiesti.8.2.

Inoltre, la Corte d'appello ha rilevato che, a seguito della perizia divariante approvata con determina del 31/10/2012 n. 91, il Comune avevadato atto dell'allungamento dei tempi per l'ultimazione dell'intervento di73 giorni, dovuto a varianti introdotte dalla stazione appaltante e finalizza-te al miglioramento e alla funzionalità dell'opera, valutata ai sensi dell'art.132 d.lgs. 163/2006, che avevano comportato lo spostamento del terminedi consegna dal 14 settembre 2012 al 26 novembre 2012.8.3.

Tuttavia, evidenziava ancora in fatto la Corte distrettuale come, no-nostante il disposto differimento del termine finale, era pacifico che ancoranel gennaio 2013 l'intervento oggetto di appalto non era stato completatodall'ATI e che, quindi, il nuovo termine del 26 novembre 2012 non erastato rispettato, né le opere erano state consegnate entro il dicembre2012.8.4.

Anzi, ancora a settembre 2013 l'ATI rivolgeva alla stazione appaltanterichiesta per l'ulteriore differimento del termine di consegna dal 15.7.2013al 30.9.2013, nonostante nel luglio 2013 fosse intervenuta una secondaperizia supplettiva, con la quale si approvava la variante consistita nellasostituzione di una pompa di calore con una caldaia a gas (con un aumen-to del corrispettivo di euro 4.342,48 netti) e, su richiesta dell'ATI, si ridu-Numero registro generale 24600/2020Numero sezionale 3652/2025Numero di raccolta generale 7815/2026Data pubblicazione 31/03/2026ceva l'oggetto del contratto di appalto mediante scorporo di opere per so-pravvenute difficoltà tecnico-operative relative all'impiantistica e a finituredi dettaglio (per il corrispettivo di euro 33.796,77).8.5.

Alla stregua di detta ricostruzione del concreto svolgimento dell'ope-ra, la Corte territoriale ha ritenuto dimostrato che l'ATI non aveva portatoa termine il lavoro e che non poteva ritenersi giustificato il grave ritardo,non contestato, di 279 giorni, la cui incidenza economica, stimata in ter-mini superiori al 10% dell'importo contrattuale dei lavori, e l'assenza digiustificazioni di carattere soggettivo ed oggettivo, rendevano legittima larisoluzione da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 136 codiceappalti.9.

La cassazione della sentenza d'appello è chiesta dall'[OSCURATO:SOCIETA].- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con ricorso notificato il 16.9.2020 ed affidato ad ununico articolato motivo, cui resistono con controricorso il Comune di SantaVittoria d'Alba, illustrato da memoria, e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.[OSCURATO:PERSONA]:10.

Con l'unico, articolato, motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazio-ne degli artt. 115 (disponibilità delle prove) e 116 (valutazione delle pro-ve) cod. proc. civ. nonché, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione trale parti.10.1.

Parte ricorrente si duole dell'errore del Giudice, per non avere consi-derato tutta la produzione documentale e per non avere ammesso l'inte-grazione e/o il rinnovo della CTU e, ancora ed in ogni caso, per non averefatto buon uso dei poteri ufficiosi.11.

Ciò posto, occorre preliminarmente dare atto dell'eccezione di inam-missibilità del ricorso svolta da entrambe le parti controricorrenti per difet-to di idonea procura speciale ai sensi dell'art. 365 cod. proc civ.Numero registro generale 24600/2020Numero sezionale 3652/2025Numero di raccolta generale 7815/2026Data pubblicazione 31/03/202611.1 Assumono le controricorrenti che la procura, notificata unitamente alricorso da controparte, è stata rilasciata dal signor [OSCURATO:PERSONA],persona che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non risultadotato dei poteri di rappresentanza dell'ATI e che la procura stessa risultarilasciata in proprio, e non in qualità di legale rappresentante dell'ATI me-desima.

Ciò è confermato dalla circostanza che essa non contiene alcun ri-ferimento testuale all'ATI stessa né alle due società che la compongono.Le controricorrenti precisano che, sebbene il signor [OSCURATO:PERSONA] dichiari nellaprocura di disporre del potere di rappresentare l'ATI sulla base del confe-rimento operato dallo statuto, come dichiarato a pagina 1 del ricorso percassazione, dalla visura ordinaria della società 3T - unica società in bonisdell'ATI, in quanto la società [OSCURATO:PERSONA] spa è stata dichiarata fallita -si evince che l'unico soggetto titolare del potere di rappresentanza dellasocietà è il signor [OSCURATO:PERSONA] che, infatti, aveva sottoscritto le pro-cure speciali nei precedenti gradi di giudizio, mentre il signor [OSCURATO:PERSONA],titolare del 100% delle quote sociali, ne è privo, e nemmeno dalla letturadello statuto si evince la sussistenza di tale potere in capo a quest'ultimo.11.2.

Ne consegue che la procura è stata rilasciata da un soggetto chenon è legittimato ex art. 75, terzo comma, cod. proc. iv. ed art. 2384 cod.civ., determinandosi così un difetto di rappresentanza che comporta lanullità della procura e l'inammissibilità del ricorso.12.

L'eccezione è fondata.12.1.

Infatti, quanto allegato dai controricorrenti trova conferma nellaprocura, avente il seguente tenore “Il sottoscritto [OSCURATO:PERSONA], na-ta(o) a Scilla il 15 gennaio 1949 ed ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/B,delego e nomino l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] a rappresentarci e di-fenderci nella presente causa, ricorso o procedura, in ogni suo stato gradononché nella successiva fase di esecuzione, ivi comprese opposizioni, giu-dizi di merito e procedimenti tavolari, con facoltà di sostituzione e conogni potere di disporre, di transigere, di incassare e di quietanzare in suoNumero registro generale 24600/2020Numero sezionale 3652/2025Numero di raccolta generale 7815/2026Data pubblicazione 31/03/2026nome ai sensi degli artt. 183, 317 e 420 cod. proc. civ., ed altresì espres-samente il potere di rinunciare agli atti e ritirare i titoli, accettare rinunce,rinunciare alla domanda ed all'azione, depositare istanze di fallimento,spiegare domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, proporre qual-siasi gravame, compreso reclami, appelli e ricorsi per cassazione, ed ognialtro potere comunque concesso dalla legge al difensore ed eleggendodomicilio in Roma (..)”.

Nessun riferimento è fatto al potere rappresentati-vo dell'ATI in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA], che sembra agire in proprio, né allasocietà mandataria; dalla legge ovvero dalla visura camerale della società3T o dallo Statuto prodotti dai controricorrenti non risultano sussistentidetti poteri, essendo indicato come amministratore unico e legale rappre-sentante non il sig. [OSCURATO:PERSONA], bensì il sig. [OSCURATO:PERSONA].1.2.

Né parte ricorrente ha in alcun modo contestato nella memoria illu-strativa, prodotta in vista dell'adunanza camerale, la fondatezza dell'ecce-zione preliminare svolta sin dal controricorso, al fine di offrire argomenticontrari a quelli esposti dalle parti controricorrenti ed a sostegno della ti-tolarità del potere rappresentativo.12.3.

A fronte di ciò va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto dipotere rappresentativo in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 75,comma 3, cod. proc. civ. e 2384 cod. civ.13.

In applicazione del principio di soccombenza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] va con-dannato alla rifusione delle spese di lite a favore delle parti controricorren-ti nella misura liquidata in dispositivo.14.

Sussistono, infine, i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato pari a quello previsto per l'impugnazione.

P.Q.MNumero registro generale 24600/2020Numero sezionale 3652/2025Numero di raccolta generale 7815/2026Data pubblicazione 31/03/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifu-sione delle spese di lite a favore dei controricorrenti, liquidate per ciascuncontroricorrente in euro 4.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esbor-si, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli acces-sori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/10/2025.Il PresidenteGUIDO MERCOLINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24600/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] 3T [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rap-presentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoSTEFANO RADICIONI unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-PODERO con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], conl'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL], unitamente all'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA], con l'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] D'ALBA, in persona del Sindaco p.t., rappre-sentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL];Numero registro generale 24600/2020Numero sezionale 3652/2025Numero di raccolta generale 7815/2026Data pubblicazione 31/03/2026-controricorrente-nonché contro3T [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 547/2020depositata il 21/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. La [OSCURATO:SOCIETA].-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d'ora in poi solo ATI)aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Asti il Comune di SantaVittoria d'Alba chiedendo l'accertamento dell'inesistenza della causa di ri-soluzione del contratto di appalto stipulato il 6.12.2010 per la realizzazio-ne di una scuola media in località Cinzano.2. A fondamento della domanda la società deduceva che i lavori avrebberodovuto essere completati in 540 giorni naturali, con inizio dal 24 marzo2011 e che nel corso dell'esecuzione erano insorte una serie di difficoltàoperative che avevano comportato il rinvio della data di ultimazionedell'opera e la richiesta di scorporo di parte delle lavorazioni oggettodell'appalto.2.1. Il Comune, dopo aver assegnato un termine per l'ultimazione delleopere, aveva, ad avviso di parte attrice, ingiustificatamente ed in contra-sto con i canoni di correttezza operato la risoluzione del contratto, sebbe-ne l'intervento edilizio fosse quasi completamente eseguito. In ragione diciò, l'ATI formulava domanda di risarcimento dei danni nella misura di eu-ro 250.000,00, oltre accessori e spese.3. Si costituiva in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto delle domandeproposte e, in via riconvenzionale, la condanna dell'ATI al risarcimento deiNumero registro generale 24600/2020Numero sezionale 3652/2025Numero di raccolta generale 7815/2026Data pubblicazione 31/03/2026danni subiti per essere stata gravemente inadempiente, sull'assunto che ilritardo nell'ultimazione dei lavori era esclusivamente ad essa imputabile.3.1. Il Comune chiedeva, altresì, l'autorizzazione alla chiamata in causadella società assicuratrice che aveva rilasciato fideiussione a favore dell'A-TI, al fine di escuterne la garanzia.4. Autorizzata la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., que-st'ultima a sua volta chiedeva di chiamare in causa le singole società com-ponenti dell'ATI ai fini della manleva.5. Le suddette società non si costituivano, benché ritualmente convenute,ed erano dichiarate contumaci.6. All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale era disposta una consulen-za tecnica d'ufficio, il Tribunale di Asti respingeva le domande dell'ATI edaccoglieva quelle del Comune, condannando l'attrice a pagare l'importocomplessivo di euro 159.474,11 oltre accessori e la società assicuratriceUnipolsai a corrispondere euro 64.269,14 per l'escussione della garanzia.Il Tribunale accoglieva altresì le domande di [OSCURATO:PERSONA], condannando le so-cietà 3T [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al rimborso di quanto dovutoper la manleva.7. L'ATI proponeva gravame avverso la sentenza di primo grado, dedu-cendo l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del primoGiudice, nonché la motivazione insufficiente e contraddittoria rispetto aglielementi costituenti la fattispecie dell'art. 136 del Codice degli appalti(d.lgs. 163/2006) lamentando, in particolare, l'errata valutazione del gra-ve ritardo senza considerare il complesso svolgimento esecutivo dell'ap-palto e la circostanza che i lavori risultavano essere stati regolarmente va-lutati e quasi esauriti.8. La Corte d'appello di Torino con la sentenza qui impugnata, n. 547/2020, emessa nel contraddittorio di tutte le parti del giudizio, ha respintol'impugnazione con condanna alle spese a carico dell'appellante.Numero registro generale 24600/2020Numero sezionale 3652/2025Numero di raccolta generale 7815/2026Data pubblicazione 31/03/20268.1. Nel merito, la Corte territoriale, dopo aver delineato le clausole con-trattuali sul rinvio alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui ald.lgs. n.163/2006 e quelle sull'impegno assunto dalle parti ad accettare edeseguire le varianti come regolate dall'art. 132 del codice cit., ha argo-mentato che il contratto, e prima ancora la procedura di gara, erano statipreceduti da specificazioni in ordine ai documenti ed agli elaborati tecniciriguardanti la natura dell'intervento da eseguire, con obbligo da parte deipartecipanti alla gara di effettuare la ricognizione dei luoghi. Conseguen-temente, la Corte distrettuale ha ritenuto, in fatto, che le imprese costitui-te in ATI erano state pienamente in grado di valutare il tipo di intervento ele caratteristiche tecniche nonché la congruità dei tempi richiesti.8.2. Inoltre, la Corte d'appello ha rilevato che, a seguito della perizia divariante approvata con determina del 31/10/2012 n. 91, il Comune avevadato atto dell'allungamento dei tempi per l'ultimazione dell'intervento di73 giorni, dovuto a varianti introdotte dalla stazione appaltante e finalizza-te al miglioramento e alla funzionalità dell'opera, valutata ai sensi dell'art.132 d.lgs. 163/2006, che avevano comportato lo spostamento del terminedi consegna dal 14 settembre 2012 al 26 novembre 2012.8.3. Tuttavia, evidenziava ancora in fatto la Corte distrettuale come, no-nostante il disposto differimento del termine finale, era pacifico che ancoranel gennaio 2013 l'intervento oggetto di appalto non era stato completatodall'ATI e che, quindi, il nuovo termine del 26 novembre 2012 non erastato rispettato, né le opere erano state consegnate entro il dicembre2012.8.4. Anzi, ancora a settembre 2013 l'ATI rivolgeva alla stazione appaltanterichiesta per l'ulteriore differimento del termine di consegna dal 15.7.2013al 30.9.2013, nonostante nel luglio 2013 fosse intervenuta una secondaperizia supplettiva, con la quale si approvava la variante consistita nellasostituzione di una pompa di calore con una caldaia a gas (con un aumen-to del corrispettivo di euro 4.342,48 netti) e, su richiesta dell'ATI, si ridu-Numero registro generale 24600/2020Numero sezionale 3652/2025Numero di raccolta generale 7815/2026Data pubblicazione 31/03/2026ceva l'oggetto del contratto di appalto mediante scorporo di opere per so-pravvenute difficoltà tecnico-operative relative all'impiantistica e a finituredi dettaglio (per il corrispettivo di euro 33.796,77).8.5. Alla stregua di detta ricostruzione del concreto svolgimento dell'ope-ra, la Corte territoriale ha ritenuto dimostrato che l'ATI non aveva portatoa termine il lavoro e che non poteva ritenersi giustificato il grave ritardo,non contestato, di 279 giorni, la cui incidenza economica, stimata in ter-mini superiori al 10% dell'importo contrattuale dei lavori, e l'assenza digiustificazioni di carattere soggettivo ed oggettivo, rendevano legittima larisoluzione da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 136 codiceappalti.9. La cassazione della sentenza d'appello è chiesta dall'[OSCURATO:SOCIETA].- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con ricorso notificato il 16.9.2020 ed affidato ad ununico articolato motivo, cui resistono con controricorso il Comune di SantaVittoria d'Alba, illustrato da memoria, e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.[OSCURATO:PERSONA]:10. Con l'unico, articolato, motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazio-ne degli artt. 115 (disponibilità delle prove) e 116 (valutazione delle pro-ve) cod. proc. civ. nonché, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione trale parti.10.1. Parte ricorrente si duole dell'errore del Giudice, per non avere consi-derato tutta la produzione documentale e per non avere ammesso l'inte-grazione e/o il rinnovo della CTU e, ancora ed in ogni caso, per non averefatto buon uso dei poteri ufficiosi.11. Ciò posto, occorre preliminarmente dare atto dell'eccezione di inam-missibilità del ricorso svolta da entrambe le parti controricorrenti per difet-to di idonea procura speciale ai sensi dell'art. 365 cod. proc civ.Numero registro generale 24600/2020Numero sezionale 3652/2025Numero di raccolta generale 7815/2026Data pubblicazione 31/03/202611.1 Assumono le controricorrenti che la procura, notificata unitamente alricorso da controparte, è stata rilasciata dal signor [OSCURATO:PERSONA],persona che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non risultadotato dei poteri di rappresentanza dell'ATI e che la procura stessa risultarilasciata in proprio, e non in qualità di legale rappresentante dell'ATI me-desima. Ciò è confermato dalla circostanza che essa non contiene alcun ri-ferimento testuale all'ATI stessa né alle due società che la compongono.Le controricorrenti precisano che, sebbene il signor [OSCURATO:PERSONA] dichiari nellaprocura di disporre del potere di rappresentare l'ATI sulla base del confe-rimento operato dallo statuto, come dichiarato a pagina 1 del ricorso percassazione, dalla visura ordinaria della società 3T - unica società in bonisdell'ATI, in quanto la società [OSCURATO:PERSONA] spa è stata dichiarata fallita -si evince che l'unico soggetto titolare del potere di rappresentanza dellasocietà è il signor [OSCURATO:PERSONA] che, infatti, aveva sottoscritto le pro-cure speciali nei precedenti gradi di giudizio, mentre il signor [OSCURATO:PERSONA],titolare del 100% delle quote sociali, ne è privo, e nemmeno dalla letturadello statuto si evince la sussistenza di tale potere in capo a quest'ultimo.11.2. Ne consegue che la procura è stata rilasciata da un soggetto chenon è legittimato ex art. 75, terzo comma, cod. proc. iv. ed art. 2384 cod.civ., determinandosi così un difetto di rappresentanza che comporta lanullità della procura e l'inammissibilità del ricorso.12. L'eccezione è fondata.12.1. Infatti, quanto allegato dai controricorrenti trova conferma nellaprocura, avente il seguente tenore “Il sottoscritto [OSCURATO:PERSONA], na-ta(o) a Scilla il 15 gennaio 1949 ed ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/B,delego e nomino l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] a rappresentarci e di-fenderci nella presente causa, ricorso o procedura, in ogni suo stato gradononché nella successiva fase di esecuzione, ivi comprese opposizioni, giu-dizi di merito e procedimenti tavolari, con facoltà di sostituzione e conogni potere di disporre, di transigere, di incassare e di quietanzare in suoNumero registro generale 24600/2020Numero sezionale 3652/2025Numero di raccolta generale 7815/2026Data pubblicazione 31/03/2026nome ai sensi degli artt. 183, 317 e 420 cod. proc. civ., ed altresì espres-samente il potere di rinunciare agli atti e ritirare i titoli, accettare rinunce,rinunciare alla domanda ed all'azione, depositare istanze di fallimento,spiegare domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, proporre qual-siasi gravame, compreso reclami, appelli e ricorsi per cassazione, ed ognialtro potere comunque concesso dalla legge al difensore ed eleggendodomicilio in Roma (..)”. Nessun riferimento è fatto al potere rappresentati-vo dell'ATI in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA], che sembra agire in proprio, né allasocietà mandataria; dalla legge ovvero dalla visura camerale della società3T o dallo Statuto prodotti dai controricorrenti non risultano sussistentidetti poteri, essendo indicato come amministratore unico e legale rappre-sentante non il sig. [OSCURATO:PERSONA], bensì il sig. [OSCURATO:PERSONA].1.2. Né parte ricorrente ha in alcun modo contestato nella memoria illu-strativa, prodotta in vista dell'adunanza camerale, la fondatezza dell'ecce-zione preliminare svolta sin dal controricorso, al fine di offrire argomenticontrari a quelli esposti dalle parti controricorrenti ed a sostegno della ti-tolarità del potere rappresentativo.12.3. A fronte di ciò va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto dipotere rappresentativo in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 75,comma 3, cod. proc. civ. e 2384 cod. civ.13. In applicazione del principio di soccombenza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] va con-dannato alla rifusione delle spese di lite a favore delle parti controricorren-ti nella misura liquidata in dispositivo.14. Sussistono, infine, i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato pari a quello previsto per l'impugnazione. P.Q.MNumero registro generale 24600/2020Numero sezionale 3652/2025Numero di raccolta generale 7815/2026Data pubblicazione 31/03/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifu-sione delle spese di lite a favore dei controricorrenti, liquidate per ciascuncontroricorrente in euro 4.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esbor-si, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli acces-sori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/10/2025.Il PresidenteGUIDO MERCOLINO
Sentenza Cassazione n. 07815/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris