CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 febbraio 2026
Cassazione n. 06120/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6120/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 230/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 37415/2025* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZA* ricorsi proposti da* * nato a * BZ il [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * nata a * Svizzera il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 10/09/2025 del Tribunale di * * * *udita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.* * * che ha concluso chiedendo l annullamento con rinvio dellaordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 9 ottobre 2025 il Tribunale di * * * * harigettato l istanza di riesame proposta da * * e * * avverso il decretodi sequestro preventivo dell appartamento sito al primo piano dello stabile ubicato inMacerata * via C. * n. 28 adibito ad attività di * * emessodal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di * * * * il13/08/2025 confermando il provvedimento impugnato.2. Avverso la predetta ordinanza * * e * * a mezzo deldifensore di fiducia avvocato * * propongono ricorso per cassazionearticolando un unico motivo e denunciando violazione di legge in relazione all art. 3 n. 8legge n. 75 del 1958 sotto il profilo della erronea applicazione della fattispecie difavoreggiamento della prostituzione e della mancanza del “quid pluris” rispetto alla meralocazione.* la difesa che il Tribunale del riesame abbia errato nel ritenere integrata lafattispecie di favoreggiamento della prostituzione sul presupposto della mera concessione ingodimento di stanze di un * in assenza di qualsivoglia attività ulteriore da parte deiricorrenti ponendosi in contrasto con il consolidato e pacifico orientamento della Corte dicassazione che richiede invece la presenza di un “quid pluris” rispetto alla semplicelocazione tale da rappresentare un effettivo ausilio per il meretricio come nel caso diinserzioni pubblicitarie fornitura di profilattici ricezioni di clienti o altro.L ordinanza impugnata non avrebbe indicato alcuna prestazione accessoria da partedegli indagati oltre alla normale gestione di un * che dimostri il loro effettivocoinvolgimento nell organizzazione o facilitazione degli incontri piuttosto avrebbe per unverso richiamato circostanze che provano invece la loro estraneità rispetto all attività diprostituzione gli annunci presenti su internet recavano il numero di cellulare delle donne ilcarabiniere ha parlato direttamente con la donna da cui è stato direttamente ricevutonell appartamento e per altro verso ignorato la circostanza pacificamente emersa agli attidi causa che * * titolare del * identificava regolarmente gli ospiti alcheck in e comunicava i relativi nominativi alla * condotta che prova l assenza diqualsivoglia intento di favoreggiamento.Ai fini dell integrazione del reato di favoreggiamento l ordinanza impugnata havalorizzato esclusivamente il fatto che la locazione dell immobile sarebbe stata necessariaalle ragazze per consentire loro di praticare il meretricio in locali chiusi e non per stradacosa che altrimenti sarebbe risultata difficile essendo le stesse da poco trasferitesi nelterritorio casertano prive di un lavoro ufficiale e non in regola con le norme sullacittadinanza. Tali circostanze a parere dei ricorrenti non sarebbero veritiere le ospitiavrebbero avuto un regolare permesso di soggiorno e ben avrebbero potuto affittare stanzein altri * hotel o recarsi a casa dei clienti o altrove e quindi esercitare comunque laprostituzione anche in assenza della locazione di quel * inoltre non vi sarebbe prova chela loro prostituzione sarebbe avvenuta stabilmente nelle stanze di quel * al contrariorisulterebbe in atti prova appunti nell agenda personale di * * * * di unutilizzo transitorio incompatibile con l ipotesi di un immobile strutturalmente asservito almeretricio.* quindi la difesa che il nesso causale fra la locazione delle stanze e l attivitàdi prostituzione è meramente occasionale ed in ogni caso le eventuali difficoltà delle donnedi reperire un appartamento non possono essere interpretate come un contributo attivo daparte del titolare del * La condotta del locatore non configurerebbe pertanto un aiutoalla prostituzione esercitata dalle donne nei locali del * ma un ausilio alle loro personaliesigenze abitative. I * del Tribunale del riesame sarebbero incorsi in un errore logicogiuridico confondendo la necessità soggettiva delle donne di aver un alloggio conl esistenza di un favoreggiamento oggettivo del meretricio che richiede condotte attive equalificate che nel caso di specie sarebbero mancate.3. E pervenuta memoria dell avv. * * difensore di fiducia dei ricorrenti conla quale si insiste nell accoglimento del ricorso ribadendo la mancanza di qualsiasi condottaagevolativa dell attività del meretricio ulteriore rispetto alla mera concessione in godimentodi stanze di un bed and breakfast.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondocui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misurecautelari reali ai sensi dell art. 325 cod. proc. pen. è ammesso per sola violazione di leggein tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenzacompletezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l itinerario logicoseguito dal giudice vedasi * U n. 25932 del 29/5/2008 * * 239692 conf. *5 n. 43068 del 13/10/2009 * * 245093 * 3 n. 4919 del 14/07/2016 * *269296 * 2 n. 18951 del 14/03/2017 * 269656 . Ed è stato anche precisato che èammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestropreventivo pur consentito solo per violazione di legge quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente perché sprovvistadei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l iter logico seguitodal giudice nel provvedimento impugnato * 6 n. 6589 del 10/1/2013 * *254893 .Di fronte all assenza formale o sostanziale di una motivazione atteso l obbligo dimotivazione dei provvedimenti giurisdizionali viene dunque a mancare un elementoessenziale dell atto.2. Il ricorso è fondato.Il Tribunale del riesame sostiene che entrambi gli indagati l una proprietariadell immobile l altro comodatario dell immobile stesso fossero consapevoli dell eserciziodell attività di prostituzione svolta al suo interno in ragione della pubblicazione su sitispecializzati dell andirivieni di clienti uno dei quali sorpreso nel pieno di un incontrosessuale con una prostituta e della presenza nelle camere del tipico kit utilizzato per ilmeretricio e sostiene anche che la condotta tenuta da entrambi gli indagati avesseintegrato un aiuto all esercizio dell attività di prostituzione poiché le donne esercitavano ilmeretricio in locali chiusi e non per strada sicchè avendo bisogno di un locale dove potereincontrare i clienti sarebbe stato ben difficile per costoro avere in locazione un immobile interritorio casertano dove si erano con ogni probabilità trasferite da poco prive di un lavoro edi redditi dichiarati e nemmeno in regola con le norme sulla cittadinanza.L argomento è erroneo in diritto trattandosi di una ricostruzione che non appare in lineacon gli indirizzi di legittimità relativi al reato in questione essendo stato affermato a piùriprese e con chiarezza da questa Corte che non integra il reato di favoreggiamento dellaprostituzione la cessione in locazione di un appartamento pur nella consapevolezza che ivisi eserciterà la prostituzione ove difettino prestazioni accessorie come nel caso diesecuzione di inserzioni pubblicitarie fornitura di profilattici ricezione di clienti o altro checoncretizzino una oggettiva agevolazione del meretricio * 3 n. 2056 del 08/11/2023dep. 2024 D. * 285740 * 3 n. 33160 del 19/02/2013 B. * 255893 .E stato altresì affermato che non integra l attività di favoreggiamento la concessionedell uso di una camera di albergo o di un immobile in locazione effettivamente operata afavore di una prostituta ad un prezzo che si riveli superiore a quello normale dunque fuorimercato e connesso all attività da costei esercitata posto che l utilità ottenuta attraverso lamaggiorazione dei correnti canoni di mercato si inserisce nell ambito di una contrattazione dirilievo civilistico «in cui al più la dedizione al meretricio ad opera della parte conduttrice èmotivo del risultato negoziale raggiunto senza quindi essere in diretta connessione comerichiesto per la configurazione del reato in esame che richiede che la gente tragga qualcheutilità dall attività sessuale della prostituta con l attività di prostituzione» * 3 n. 11611dell 11/02/2022 G. * 282931 secondo cui la locazione di un immobile a una prostituta aun canone maggiorato non integra per ciò solo il delitto di favoreggiamento dellaprostituzione in quanto non incide favorevolmente sullo svolgimento di detta attivitàpotendo invece costituire un maggiore ostacolo all ottenimento dell abitazione .E non si rinviene nell ordinanza impugnata la indicazione di prestazioni accessorie daparte degli indagati se non quella insufficiente di consentire alle donne di esercitare laprostituzione in locali chiusi che altrimenti sarebbe stato per loro ben difficile reperire cfr.tra le non massimate * 3 n. 28964 del 06/06/2025 M. e * 3 n. 57525 del13/09/2018 S. laddove è rimarcato che “l ascrivibilità all indagata della condotta illecitacontestata non è scaturita dalla mera constatazione della sua consapevolezza dell eserciziodella prostituzione nel suo bed and breakfast ma dal rilievo che l indagata avesse compiutosvolgimento della prostituzione” .3. L ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di * ** * per nuovo esame che tenga conto dei principi sopra enunciati.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6120/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 230/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 37415/2025* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZA* ricorsi proposti da* * nato a * BZ il [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * nata a * Svizzera il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 10/09/2025 del Tribunale di * * * *udita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.* * * che ha concluso chiedendo l annullamento con rinvio dellaordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 9 ottobre 2025 il Tribunale di * * * * harigettato l istanza di riesame proposta da * * e * * avverso il decretodi sequestro preventivo dell appartamento sito al primo piano dello stabile ubicato inMacerata * via C. * n. 28 adibito ad attività di * * emessodal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di * * * * il13/08/2025 confermando il provvedimento impugnato.2. Avverso la predetta ordinanza * * e * * a mezzo deldifensore di fiducia avvocato * * propongono ricorso per cassazionearticolando un unico motivo e denunciando violazione di legge in relazione all art. 3 n. 8legge n. 75 del 1958 sotto il profilo della erronea applicazione della fattispecie difavoreggiamento della prostituzione e della mancanza del “quid pluris” rispetto alla meralocazione.* la difesa che il Tribunale del riesame abbia errato nel ritenere integrata lafattispecie di favoreggiamento della prostituzione sul presupposto della mera concessione ingodimento di stanze di un * in assenza di qualsivoglia attività ulteriore da parte deiricorrenti ponendosi in contrasto con il consolidato e pacifico orientamento della Corte dicassazione che richiede invece la presenza di un “quid pluris” rispetto alla semplicelocazione tale da rappresentare un effettivo ausilio per il meretricio come nel caso diinserzioni pubblicitarie fornitura di profilattici ricezioni di clienti o altro.L ordinanza impugnata non avrebbe indicato alcuna prestazione accessoria da partedegli indagati oltre alla normale gestione di un * che dimostri il loro effettivocoinvolgimento nell organizzazione o facilitazione degli incontri piuttosto avrebbe per unverso richiamato circostanze che provano invece la loro estraneità rispetto all attività diprostituzione gli annunci presenti su internet recavano il numero di cellulare delle donne ilcarabiniere ha parlato direttamente con la donna da cui è stato direttamente ricevutonell appartamento e per altro verso ignorato la circostanza pacificamente emersa agli attidi causa che * * titolare del * identificava regolarmente gli ospiti alcheck in e comunicava i relativi nominativi alla * condotta che prova l assenza diqualsivoglia intento di favoreggiamento.Ai fini dell integrazione del reato di favoreggiamento l ordinanza impugnata havalorizzato esclusivamente il fatto che la locazione dell immobile sarebbe stata necessariaalle ragazze per consentire loro di praticare il meretricio in locali chiusi e non per stradacosa che altrimenti sarebbe risultata difficile essendo le stesse da poco trasferitesi nelterritorio casertano prive di un lavoro ufficiale e non in regola con le norme sullacittadinanza. Tali circostanze a parere dei ricorrenti non sarebbero veritiere le ospitiavrebbero avuto un regolare permesso di soggiorno e ben avrebbero potuto affittare stanzein altri * hotel o recarsi a casa dei clienti o altrove e quindi esercitare comunque laprostituzione anche in assenza della locazione di quel * inoltre non vi sarebbe prova chela loro prostituzione sarebbe avvenuta stabilmente nelle stanze di quel * al contrariorisulterebbe in atti prova appunti nell agenda personale di * * * * di unutilizzo transitorio incompatibile con l ipotesi di un immobile strutturalmente asservito almeretricio.* quindi la difesa che il nesso causale fra la locazione delle stanze e l attivitàdi prostituzione è meramente occasionale ed in ogni caso le eventuali difficoltà delle donnedi reperire un appartamento non possono essere interpretate come un contributo attivo daparte del titolare del * La condotta del locatore non configurerebbe pertanto un aiutoalla prostituzione esercitata dalle donne nei locali del * ma un ausilio alle loro personaliesigenze abitative. I * del Tribunale del riesame sarebbero incorsi in un errore logicogiuridico confondendo la necessità soggettiva delle donne di aver un alloggio conl esistenza di un favoreggiamento oggettivo del meretricio che richiede condotte attive equalificate che nel caso di specie sarebbero mancate.3. E pervenuta memoria dell avv. * * difensore di fiducia dei ricorrenti conla quale si insiste nell accoglimento del ricorso ribadendo la mancanza di qualsiasi condottaagevolativa dell attività del meretricio ulteriore rispetto alla mera concessione in godimentodi stanze di un bed and breakfast.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondocui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misurecautelari reali ai sensi dell art. 325 cod. proc. pen. è ammesso per sola violazione di leggein tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenzacompletezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l itinerario logicoseguito dal giudice vedasi * U n. 25932 del 29/5/2008 * * 239692 conf. *5 n. 43068 del 13/10/2009 * * 245093 * 3 n. 4919 del 14/07/2016 * *269296 * 2 n. 18951 del 14/03/2017 * 269656 . Ed è stato anche precisato che èammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestropreventivo pur consentito solo per violazione di legge quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente perché sprovvistadei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l iter logico seguitodal giudice nel provvedimento impugnato * 6 n. 6589 del 10/1/2013 * *254893 .Di fronte all assenza formale o sostanziale di una motivazione atteso l obbligo dimotivazione dei provvedimenti giurisdizionali viene dunque a mancare un elementoessenziale dell atto.2. Il ricorso è fondato.Il Tribunale del riesame sostiene che entrambi gli indagati l una proprietariadell immobile l altro comodatario dell immobile stesso fossero consapevoli dell eserciziodell attività di prostituzione svolta al suo interno in ragione della pubblicazione su sitispecializzati dell andirivieni di clienti uno dei quali sorpreso nel pieno di un incontrosessuale con una prostituta e della presenza nelle camere del tipico kit utilizzato per ilmeretricio e sostiene anche che la condotta tenuta da entrambi gli indagati avesseintegrato un aiuto all esercizio dell attività di prostituzione poiché le donne esercitavano ilmeretricio in locali chiusi e non per strada sicchè avendo bisogno di un locale dove potereincontrare i clienti sarebbe stato ben difficile per costoro avere in locazione un immobile interritorio casertano dove si erano con ogni probabilità trasferite da poco prive di un lavoro edi redditi dichiarati e nemmeno in regola con le norme sulla cittadinanza.L argomento è erroneo in diritto trattandosi di una ricostruzione che non appare in lineacon gli indirizzi di legittimità relativi al reato in questione essendo stato affermato a piùriprese e con chiarezza da questa Corte che non integra il reato di favoreggiamento dellaprostituzione la cessione in locazione di un appartamento pur nella consapevolezza che ivisi eserciterà la prostituzione ove difettino prestazioni accessorie come nel caso diesecuzione di inserzioni pubblicitarie fornitura di profilattici ricezione di clienti o altro checoncretizzino una oggettiva agevolazione del meretricio * 3 n. 2056 del 08/11/2023dep. 2024 D. * 285740 * 3 n. 33160 del 19/02/2013 B. * 255893 .E stato altresì affermato che non integra l attività di favoreggiamento la concessionedell uso di una camera di albergo o di un immobile in locazione effettivamente operata afavore di una prostituta ad un prezzo che si riveli superiore a quello normale dunque fuorimercato e connesso all attività da costei esercitata posto che l utilità ottenuta attraverso lamaggiorazione dei correnti canoni di mercato si inserisce nell ambito di una contrattazione dirilievo civilistico «in cui al più la dedizione al meretricio ad opera della parte conduttrice èmotivo del risultato negoziale raggiunto senza quindi essere in diretta connessione comerichiesto per la configurazione del reato in esame che richiede che la gente tragga qualcheutilità dall attività sessuale della prostituta con l attività di prostituzione» * 3 n. 11611dell 11/02/2022 G. * 282931 secondo cui la locazione di un immobile a una prostituta aun canone maggiorato non integra per ciò solo il delitto di favoreggiamento dellaprostituzione in quanto non incide favorevolmente sullo svolgimento di detta attivitàpotendo invece costituire un maggiore ostacolo all ottenimento dell abitazione .E non si rinviene nell ordinanza impugnata la indicazione di prestazioni accessorie daparte degli indagati se non quella insufficiente di consentire alle donne di esercitare laprostituzione in locali chiusi che altrimenti sarebbe stato per loro ben difficile reperire cfr.tra le non massimate * 3 n. 28964 del 06/06/2025 M. e * 3 n. 57525 del13/09/2018 S. laddove è rimarcato che “l ascrivibilità all indagata della condotta illecitacontestata non è scaturita dalla mera constatazione della sua consapevolezza dell eserciziodella prostituzione nel suo bed and breakfast ma dal rilievo che l indagata avesse compiutosvolgimento della prostituzione” .3. L ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di * ** * per nuovo esame che tenga conto dei principi sopra enunciati. *Annulla l ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di * * ** competente ai sensi dell art. 324 co. 5 c.p.p.Così è deciso 05/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di * * ** competente ai sensi dell art. 324 co. 5 c.p.p.Così è deciso 05/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *