CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13669/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 24/09/2025, con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione impugnata, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA], colpevole dei reati ascrittigli, le circostanze attenuanti generiche ritenendole equivalenti alla recidiva e conseguentemente lo aveva condannato alla pena di anni sei, mesi cinque e giorni dieci di reclusione per i reati di cui ai capi 1) e 3) e di mesi dieci e giorni venti di reclusione per i reati di cui al capo 4); [OSCURATO:PERSONA] che è inammissibile la doglianza riguardo la mancata esclusione della recidiva e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, perché il riconoscimento della recidiva ,non era stato ritualmente contestato con i motivi di appelloiCA -eAm:k Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M