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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07924/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Palermo, ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati di cui all'art. 707 cod. pen. e 73 d.

Igs. n. 159 del 2011, confermando nel resto, e rideterminando la pena inflitta in complessivi mesi otto di arresto.

Avverso tale sentenza Ferrara propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, denunciando, con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 707 cod. pen.; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 d.

Igs. 159 del 2011; con il terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, all'eccessività del trattamento sanzionatorio, anche con riferimento all'entità dell'aumento a titolo di continuazione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, in quanto meramente reiterativo di doglianze già affrontate e risolte - con congrua motivazione - in sede di merito.

Deve, in proposito, rilevarsi che sui temi proposti, la Corte d'appello si è intrattenuta con una motivazione immune da censure, osservando, quanto al primo motivo, che il Ferrara, pregiudicato per reati contro il patrimonio, era stato colto in possesso di strumenti atti allo scasso (una chiave esagonale con testa alterata a taglio, un martello in ferro con manico tagliato in legno, e una chiave in acciaio con saldata una testa esagonale) ed aveva omesso di fornire giustificazioni; quanto al secondo motivo, richiamata la sentenza Corte Cost. 211 del 2022, dava atto che il soggetto, sottoposto a misura di prevenzione personale, era stato colto alla guida di veicolo senza patente perché revocata.

Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è infine il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'eccessività della pena inflitta: va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

Ebbene, la Corte, per negare le generiche, ha incensurabilmente evidenziato l'elevata capacità a delinquere, desumibile dai plurimi precedenti penali riportati dal Ferrara, e la mancanza di elementi positivi; quanto alla dosimetria sanzionatoria, il Giudici di merito hanno richiamato i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e tenuto conto del non trascurabile disvalore penale del fatto.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Palermo, ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati di cui all'art. 707 cod. pen. e 73 d. Igs. n. 159 del 2011, confermando nel resto, e rideterminando la pena inflitta in complessivi mesi otto di arresto. Avverso tale sentenza Ferrara propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, denunciando, con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 707 cod. pen.; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 d. Igs. 159 del 2011; con il terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, all'eccessività del trattamento sanzionatorio, anche con riferimento all'entità dell'aumento a titolo di continuazione. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, in quanto meramente reiterativo di doglianze già affrontate e risolte - con congrua motivazione - in sede di merito. Deve, in proposito, rilevarsi che sui temi proposti, la Corte d'appello si è intrattenuta con una motivazione immune da censure, osservando, quanto al primo motivo, che il Ferrara, pregiudicato per reati contro il patrimonio, era stato colto in possesso di strumenti atti allo scasso (una chiave esagonale con testa alterata a taglio, un martello in ferro con manico tagliato in legno, e una chiave in acciaio con saldata una testa esagonale) ed aveva omesso di fornire giustificazioni; quanto al secondo motivo, richiamata la sentenza Corte Cost. 211 del 2022, dava atto che il soggetto, sottoposto a misura di prevenzione personale, era stato colto alla guida di veicolo senza patente perché revocata. Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è infine il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'eccessività della pena inflitta: va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. Ebbene, la Corte, per negare le generiche, ha incensurabilmente evidenziato l'elevata capacità a delinquere, desumibile dai plurimi precedenti penali riportati dal Ferrara, e la mancanza di elementi positivi; quanto alla dosimetria sanzionatoria, il Giudici di merito hanno richiamato i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e tenuto conto del non trascurabile disvalore penale del fatto. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
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