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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 30142/2025

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 3047/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Denicol ò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore,domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistenti - Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 30047/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 17 maggio 2022 n. 3300 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data non precisata nel ricorso tutti gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1979 ed il 1989; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive, quantificato in via principale in euro 11.103,82 per ciascun anno di corso, “oltre interessi e rivalutazione”.

2. Con sentenza 24.2.2020 n. 4085 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto.

La sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 17.5.2022 n. 3300 la Corte d’appello dichiarò inammissibile l’appello per tardività.

N.R.G.: 30047/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai soccombenti con ricorso (notificato due volte, nello stesso giorno ed alla stessa ora) fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ed i tre ministeri sopra indicati non hanno depositato un controricorso, ma solo un “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’eventuale discussione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso la sentenza è censurata nella parte in cui ha ritenuto tardivo il gravame.

I ricorrenti deducono che nel calcolare il termine di cui all’art. 327 c.p.c. la Corte d’appello ritenne tardivo l’appello in quanto notificato il 28 ottobre 2020, e dunque concluse che la sua proposizione era “ intervenuta ad avvenuto decorso del previsto termine semestrale, peraltro in questo caso da computare ex nominazione dierum (da ultimo, Cass. n. 18891/21)”; così facendo tuttavia -proseguono i ricorrenti - la Corte d’appello non ha tenuto conto della sospensione dei termini processuali imposta dall’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 per fronteggiare la pandemia da SARS-Covid-19.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato.

La sentenza di primo grado è stata pubblicata il 25.2.2020, e non risulta notificata.

Da tale data è iniziato a decorrere il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c..

Tuttavia l’art. 83 del d.l. 18/20 ha imposto 64 giorni di sospensione dei termini processuali, dal 9 marzo all’11 maggio 2020.

Il termine semestrale per l’impugnazione, pertanto, è stato sospeso dapprima per i 64 giorni suddetti, e poi dal 1° agosto 2020 al 1° settembre 2020 (31 giorni).

Esso è dunque spirato il 28 novembre 2020 : ma cadendo tale giornata di sabato, è stato prorogato ope legisal 1° dicembre 2020.

L’appello fu notificato il 28 ottobre2020, e dunque nel rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c.

N.R.G.: 30047/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Non pertinente è il richiamo, da parte della sentenza impugnata, della decisione di questa Corte n. 11891 del 2021, dal momento che “ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, la sospensione, prevista dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020), per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 si cumula alla sospensione ex l. n. 742 del 1969, perché altrimenti, in caso di termine finale ricadente nel periodo di sospensione feriale, sarebbero frustrate le peculiari esigenze di natura sanitaria poste a fondamento della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, pregiudicando il diritto di difesa delle parti legittimate all'impugnazione” (Cass. n. 2095 del 2023; in senso conforme, Cass. n. 6541 del 2025).

2. La ritenuta fondatezza del ricorso non impone tuttavia la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito rigettando l’appello a suo tempo proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza di primo grado.

2.1. Il Tribunale infatti ritenne il diritto vantato dagli attori soggetto alla prescrizione decennale, decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della l. 370/99.

Questa statuizione è conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999,n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del N.R.G.: 30047/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , S entenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01).

2.2. Col primo motivo di appello quelli tra gli appellanti che risultano oggi ricorrenti hanno inteso sostenere l’erroneità di tali princìpi essenzialmente con due argomenti: a) essi non avrebberopotuto sapere né di avere un diritto scaturente dall’ordinamento comunitario, né che quel diritto venne violato dallo Stato italiano; b) in ogni caso cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 1982/76 non avrebbe potuto cominciare a decorrere se non dal momento in cui la giurisprudenza stabilì quale tipo di azione andasse proposta, davanti a quale giudice e nei confronti di quale amministrazione (così l’appello, pp. 10-12).

2.3. Ambedue queste censure sono manifestamente infondate in iure.

Quanto alla prima, basterà rilevare che l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazione, alla data in cui gli odierni ricorrenti frequentarono la scuola di specializzazione, non era né dubitabile, né incerto.

Gli odierni ricorrenti infatti frequentarono il corso di specializzazione post lauream in anni compresi tra il 1982 ed il 1993, ed a quell’epoca le Direttive 75/363 e 75/363 erano in vigore da tempo, così come la Direttiva 82/76, senza il minimo cenno od atto di recepimento da parte dello Stato italiano.

N.R.G.: 30047/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Infatti la (in allora) [OSCURATO:PERSONA] nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975.

La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”.

L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982.

L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”.

L’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata remunerazione”.

La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] n.

L43 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’art. 16 della medesimadirettiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”.

Pertanto: (a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivocoa far data dal 29.1.1982; (b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario; (c) che lo Stato italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi.

2.3. Quanto al secondo ed originale argomento speso dagli appellanti (secondo cui la prescrizione non decorre se vi sono contrasti N.R.G.: 30047/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 giurisprudenziali), troppo agevole sarebbe replicare che eventuali contrasti sulla legittimazione processuale attiva e passiva, così come sull’individuazione delgiudice munito di giurisdizione, non sono un ostacolo all’esercizio del diritto, dal momento che l’attore per cautelarsi contro le oscillazioni della giurisprudenza ha a disposizione infiniti strumenti: primo fra tutti, il ricorso alla formulazione di domande subordinate o -nel caso di dubbi sulla giurisdizione - l’istituto della translatio iudici i o del regolamento preventivo di giurisdizione.

2.4. Non sarà superfluo aggiungere che il principio secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 82/76 è soggetta al termine decennale e decorre dal 27.10.1999 fu già essa frutto di una interpretazione che, in ragione della natura dei diritti coinvolti, tenne conto delle difficoltà in cui poterono trovarsi le parti attrici, e fece perciò prevalere il favor creditoris rispetto ad altre possibili opzioni, pur esse affermate in altri casi di violazionedi obblighi comunitari da parte dello Stato italiano, nelle quali il dies a quodel decorso della prescrizione venne ravvisato sic et simpliciternella scadenza del termine di adempimento della Direttiva (ad es., in tema di rimborso della c.d.

“tassa sulle società” di cui all'art. 3 del d.l.. 19 dicembre 1984 n. 853: cfr. Cass. Sez. 5, 27/11/2000, n. 15259).

2.5. Il secondo motivo d’appello concerne la posizione del solo [OSCURATO:PERSONA].

Con esso è censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda proposta dal suddetto appellante sul presupposto che la specializzazione da lui conseguita (“Scienza dell’Alimentazione”) non era contemplata dalle direttive75/362 e 75/363 (e dunque non vi era per gli Stati membri l’obbligo di prevedere una remunerazione per i frequentanti dei relativi corsi).

L’appellante deduce che: a)la questione della equipollenza tra la specializzazione conseguita da [OSCURATO:PERSONA] e quelle previste dalle Direttive sopra indicate N.R.G.: 30047/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 non fu sollevata dalle amministrazioni convenute e non poteva essere rilevata d’ufficio; b) in ogni caso il diritto alla remunerazione dei frequentati la scuola di specializzazione in “scienza dell’alimentazione” fu espressamente previsto dal d.m. 25.11.1994 e successivi aggiornamenti.

2.6. Il motivo è tanto inammissibile quanto infondato, e lo è per plurime ed indipendenti ragioni.

2.7. Innanzitutto il motivo è infondato perché è principio generale del nostro ordinamento che siano rilevabili d’ufficio tutte le eccezioni che la legge non riservi espressamente all’iniziativa di parte (così già la fondamentale decisione pronunciata da Sez.

U, Sentenza n. 1099 del 03/02/1998, in motivazione); principio ribadito da Sez.

U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013.

A questo principio non sfugge l’eccezione di “equipollenza” tra il diploma di specializzazione conseguito in Italia dagli odierni ricorrenti, e quelli previsti da almeno altri due Stati dell’Unione europea.

Tale eccezione, infatti, ha ad oggetto un fatto estintivo della pretesa attorea, e cioè la mancanza di nesso causale tra l’inadempimento dello Stato ed il danno (sul presupposto che, quand’anche vi fosse stata un tempestivo recepimento della direttiva, lo stato non era però obbligato a prevedere una adeguata remunerazione anche per la scuole di specializzazione prescelte dai ricorrenti).

2.8. In secondo luogo il motivo è infondato perché l’Amministrazione convenuta non aveva alcun onere di contestare allegazioni ultrageneriche (Sez.

U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002; Sez.

U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004; Sez. 3, Sentenza n. 2299 del 06/02/2004; Sez. 1, Sentenza n. 6936 del 08/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008; Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008; Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009; Sez. 1, Sentenza n. 25516 del 16/12/2010;Sez. 3, Sentenza N.R.G.: 30047/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 n. 10860 del 18/05/2011; Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09/03/2012; Sez. 6 -1, Ordinanza n. 20870 del 11/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015; Sez. 2, Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017).

E nel nostro caso [OSCURATO:PERSONA] nell’atto introduttivo del giudizio non si curò affatto di indicare se, e per quali ragioni di fatto, la specializzazione da lui conseguita dovesse ritenersi equipollente a quelle previste dalle Direttive 75/362 e 75/363.

2.9. In terzo luogo, la specializzazione in “scienza dell’alimentazione” non coincide nom i nalmente con alcuna di quelle previste dalle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE.

In tale ipotesi (non coincidenza tra specializzazione conseguita e discipline previste dalle suddette direttive comunitarie) è onere dell’attore allegare che, nonostante la non coincidenza nominale, la scuola frequentata fosse (per insegnamenti impartiti, esami da sostenere, tempo pieno, ecc.), di fatto coincidente con almeno una delle specializzazioni previste dalle norme comunitarie (Sentenza n. 23199 del 15/11/2016).

Tale allegazione tuttavia manca del tutto nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

2.10. Infine, ma è quel che più rileva: che la specializzazione in “scienza dell’alimentazione” fosse o non fosse equiparabile a quelle previste dalle Direttive; che la suddetta eccezione fosse o non fosse rilevabile d’ufficio; che l’onere di allegazione fosse o non fosse stato correttamente assolto dall’attore, resta il fatto che all’epoca in cui [OSCURATO:PERSONA] iniziò la scuola di specializzazione in “scienza dell’alimentazione” (1993) lo Stato non era piùinadempiente, essendo già stato approvato il d lgs. 257/91.

Se dunque l’appellante non furemunerato durante la frequenza della scuola, ciò costituì un inadempimento dell’Università da lui frequentataagli obblighi di legge, e nonun inadempimento dello Stato agli obblighi comunitari .

N.R.G.: 30047/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025

3. Sulle spese.

3.1. La decisione nel merito con l’assunzione dei poteri del giudice dell’appello impone a questa C orte di provvedere sulle spese processuali dei gradi di meritoe su quelle del giudizio di cassazione.

Il criterio regolatore dev’essere quello dell’esito finale della lite.

A tal riguardo, avendo assunto questa Cote i poteri decisionali del grado di appello, si deve constatare che le spese liquidate dal Tribunale debbono rimanere invariate, essendo stato l’appello rigettato e non essendovi state impugnazioni incidentali sul punto.

Quanto alle spese del giudizio di appello possono essere liquidate nella medesima misura già ritenuta dalla Corte d’appello a carico sia degli odierni ricorrenti che degli altri appellanti non ricorrenti, così restando ferma anche per gli odierni ricorrenti quella statuizione.

Riguardo alle spese del giudizio di legittimità, i ricorrenti sarebbero vittoriosi, ma tale esito è eliso dal già ricordato principio per cui assume rilievo ai fini dell’individuazione della soccombenza l’esito finale della lite.

Ne consegue che, in realtà, i ricorrenti risultano in definitiva soccombentie tanto non dà loro diritto alle spese del giudizio di legittimità.

Se la difesa erariale si fosse costituita in questa sede, si sarebbe semmai potuto disporre la compensazione delle spese e non attribuirle ad essa.

P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Del N.R.G.: 30047/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 3047/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Denicol ò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore,domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistenti - Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 30047/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 17 maggio 2022 n. 3300 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data non precisata nel ricorso tutti gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1979 ed il 1989; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive, quantificato in via principale in euro 11.103,82 per ciascun anno di corso, “oltre interessi e rivalutazione”. 2. Con sentenza 24.2.2020 n. 4085 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 17.5.2022 n. 3300 la Corte d’appello dichiarò inammissibile l’appello per tardività. N.R.G.: 30047/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai soccombenti con ricorso (notificato due volte, nello stesso giorno ed alla stessa ora) fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ed i tre ministeri sopra indicati non hanno depositato un controricorso, ma solo un “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’eventuale discussione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso la sentenza è censurata nella parte in cui ha ritenuto tardivo il gravame. I ricorrenti deducono che nel calcolare il termine di cui all’art. 327 c.p.c. la Corte d’appello ritenne tardivo l’appello in quanto notificato il 28 ottobre 2020, e dunque concluse che la sua proposizione era “ intervenuta ad avvenuto decorso del previsto termine semestrale, peraltro in questo caso da computare ex nominazione dierum (da ultimo, Cass. n. 18891/21)”; così facendo tuttavia -proseguono i ricorrenti - la Corte d’appello non ha tenuto conto della sospensione dei termini processuali imposta dall’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 per fronteggiare la pandemia da SARS-Covid-19. 1.1. Il motivo è manifestamente fondato. La sentenza di primo grado è stata pubblicata il 25.2.2020, e non risulta notificata. Da tale data è iniziato a decorrere il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.. Tuttavia l’art. 83 del d.l. 18/20 ha imposto 64 giorni di sospensione dei termini processuali, dal 9 marzo all’11 maggio 2020. Il termine semestrale per l’impugnazione, pertanto, è stato sospeso dapprima per i 64 giorni suddetti, e poi dal 1° agosto 2020 al 1° settembre 2020 (31 giorni). Esso è dunque spirato il 28 novembre 2020 : ma cadendo tale giornata di sabato, è stato prorogato ope legisal 1° dicembre 2020. L’appello fu notificato il 28 ottobre2020, e dunque nel rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c. N.R.G.: 30047/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Non pertinente è il richiamo, da parte della sentenza impugnata, della decisione di questa Corte n. 11891 del 2021, dal momento che “ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, la sospensione, prevista dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020), per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 si cumula alla sospensione ex l. n. 742 del 1969, perché altrimenti, in caso di termine finale ricadente nel periodo di sospensione feriale, sarebbero frustrate le peculiari esigenze di natura sanitaria poste a fondamento della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, pregiudicando il diritto di difesa delle parti legittimate all'impugnazione” (Cass. n. 2095 del 2023; in senso conforme, Cass. n. 6541 del 2025). 2. La ritenuta fondatezza del ricorso non impone tuttavia la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito rigettando l’appello a suo tempo proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza di primo grado. 2.1. Il Tribunale infatti ritenne il diritto vantato dagli attori soggetto alla prescrizione decennale, decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della l. 370/99. Questa statuizione è conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999,n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del N.R.G.: 30047/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , S entenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01). 2.2. Col primo motivo di appello quelli tra gli appellanti che risultano oggi ricorrenti hanno inteso sostenere l’erroneità di tali princìpi essenzialmente con due argomenti: a) essi non avrebberopotuto sapere né di avere un diritto scaturente dall’ordinamento comunitario, né che quel diritto venne violato dallo Stato italiano; b) in ogni caso cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 1982/76 non avrebbe potuto cominciare a decorrere se non dal momento in cui la giurisprudenza stabilì quale tipo di azione andasse proposta, davanti a quale giudice e nei confronti di quale amministrazione (così l’appello, pp. 10-12). 2.3. Ambedue queste censure sono manifestamente infondate in iure. Quanto alla prima, basterà rilevare che l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazione, alla data in cui gli odierni ricorrenti frequentarono la scuola di specializzazione, non era né dubitabile, né incerto. Gli odierni ricorrenti infatti frequentarono il corso di specializzazione post lauream in anni compresi tra il 1982 ed il 1993, ed a quell’epoca le Direttive 75/363 e 75/363 erano in vigore da tempo, così come la Direttiva 82/76, senza il minimo cenno od atto di recepimento da parte dello Stato italiano. N.R.G.: 30047/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Infatti la (in allora) [OSCURATO:PERSONA] nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975. La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”. L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982. L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”. L’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata remunerazione”. La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] n. L43 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’art. 16 della medesimadirettiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”. Pertanto: (a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivocoa far data dal 29.1.1982; (b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario; (c) che lo Stato italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi. 2.3. Quanto al secondo ed originale argomento speso dagli appellanti (secondo cui la prescrizione non decorre se vi sono contrasti N.R.G.: 30047/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 giurisprudenziali), troppo agevole sarebbe replicare che eventuali contrasti sulla legittimazione processuale attiva e passiva, così come sull’individuazione delgiudice munito di giurisdizione, non sono un ostacolo all’esercizio del diritto, dal momento che l’attore per cautelarsi contro le oscillazioni della giurisprudenza ha a disposizione infiniti strumenti: primo fra tutti, il ricorso alla formulazione di domande subordinate o -nel caso di dubbi sulla giurisdizione - l’istituto della translatio iudici i o del regolamento preventivo di giurisdizione. 2.4. Non sarà superfluo aggiungere che il principio secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 82/76 è soggetta al termine decennale e decorre dal 27.10.1999 fu già essa frutto di una interpretazione che, in ragione della natura dei diritti coinvolti, tenne conto delle difficoltà in cui poterono trovarsi le parti attrici, e fece perciò prevalere il favor creditoris rispetto ad altre possibili opzioni, pur esse affermate in altri casi di violazionedi obblighi comunitari da parte dello Stato italiano, nelle quali il dies a quodel decorso della prescrizione venne ravvisato sic et simpliciternella scadenza del termine di adempimento della Direttiva (ad es., in tema di rimborso della c.d. “tassa sulle società” di cui all'art. 3 del d.l.. 19 dicembre 1984 n. 853: cfr. Cass. Sez. 5, 27/11/2000, n. 15259). 2.5. Il secondo motivo d’appello concerne la posizione del solo [OSCURATO:PERSONA]. Con esso è censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda proposta dal suddetto appellante sul presupposto che la specializzazione da lui conseguita (“Scienza dell’Alimentazione”) non era contemplata dalle direttive75/362 e 75/363 (e dunque non vi era per gli Stati membri l’obbligo di prevedere una remunerazione per i frequentanti dei relativi corsi). L’appellante deduce che: a)la questione della equipollenza tra la specializzazione conseguita da [OSCURATO:PERSONA] e quelle previste dalle Direttive sopra indicate N.R.G.: 30047/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 non fu sollevata dalle amministrazioni convenute e non poteva essere rilevata d’ufficio; b) in ogni caso il diritto alla remunerazione dei frequentati la scuola di specializzazione in “scienza dell’alimentazione” fu espressamente previsto dal d.m. 25.11.1994 e successivi aggiornamenti. 2.6. Il motivo è tanto inammissibile quanto infondato, e lo è per plurime ed indipendenti ragioni. 2.7. Innanzitutto il motivo è infondato perché è principio generale del nostro ordinamento che siano rilevabili d’ufficio tutte le eccezioni che la legge non riservi espressamente all’iniziativa di parte (così già la fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 1099 del 03/02/1998, in motivazione); principio ribadito da Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013. A questo principio non sfugge l’eccezione di “equipollenza” tra il diploma di specializzazione conseguito in Italia dagli odierni ricorrenti, e quelli previsti da almeno altri due Stati dell’Unione europea. Tale eccezione, infatti, ha ad oggetto un fatto estintivo della pretesa attorea, e cioè la mancanza di nesso causale tra l’inadempimento dello Stato ed il danno (sul presupposto che, quand’anche vi fosse stata un tempestivo recepimento della direttiva, lo stato non era però obbligato a prevedere una adeguata remunerazione anche per la scuole di specializzazione prescelte dai ricorrenti). 2.8. In secondo luogo il motivo è infondato perché l’Amministrazione convenuta non aveva alcun onere di contestare allegazioni ultrageneriche (Sez. U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002; Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004; Sez. 3, Sentenza n. 2299 del 06/02/2004; Sez. 1, Sentenza n. 6936 del 08/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008; Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008; Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009; Sez. 1, Sentenza n. 25516 del 16/12/2010;Sez. 3, Sentenza N.R.G.: 30047/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 n. 10860 del 18/05/2011; Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09/03/2012; Sez. 6 -1, Ordinanza n. 20870 del 11/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015; Sez. 2, Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017). E nel nostro caso [OSCURATO:PERSONA] nell’atto introduttivo del giudizio non si curò affatto di indicare se, e per quali ragioni di fatto, la specializzazione da lui conseguita dovesse ritenersi equipollente a quelle previste dalle Direttive 75/362 e 75/363. 2.9. In terzo luogo, la specializzazione in “scienza dell’alimentazione” non coincide nom i nalmente con alcuna di quelle previste dalle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE. In tale ipotesi (non coincidenza tra specializzazione conseguita e discipline previste dalle suddette direttive comunitarie) è onere dell’attore allegare che, nonostante la non coincidenza nominale, la scuola frequentata fosse (per insegnamenti impartiti, esami da sostenere, tempo pieno, ecc.), di fatto coincidente con almeno una delle specializzazioni previste dalle norme comunitarie (Sentenza n. 23199 del 15/11/2016). Tale allegazione tuttavia manca del tutto nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. 2.10. Infine, ma è quel che più rileva: che la specializzazione in “scienza dell’alimentazione” fosse o non fosse equiparabile a quelle previste dalle Direttive; che la suddetta eccezione fosse o non fosse rilevabile d’ufficio; che l’onere di allegazione fosse o non fosse stato correttamente assolto dall’attore, resta il fatto che all’epoca in cui [OSCURATO:PERSONA] iniziò la scuola di specializzazione in “scienza dell’alimentazione” (1993) lo Stato non era piùinadempiente, essendo già stato approvato il d lgs. 257/91. Se dunque l’appellante non furemunerato durante la frequenza della scuola, ciò costituì un inadempimento dell’Università da lui frequentataagli obblighi di legge, e nonun inadempimento dello Stato agli obblighi comunitari . N.R.G.: 30047/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 3. Sulle spese. 3.1. La decisione nel merito con l’assunzione dei poteri del giudice dell’appello impone a questa C orte di provvedere sulle spese processuali dei gradi di meritoe su quelle del giudizio di cassazione. Il criterio regolatore dev’essere quello dell’esito finale della lite. A tal riguardo, avendo assunto questa Cote i poteri decisionali del grado di appello, si deve constatare che le spese liquidate dal Tribunale debbono rimanere invariate, essendo stato l’appello rigettato e non essendovi state impugnazioni incidentali sul punto. Quanto alle spese del giudizio di appello possono essere liquidate nella medesima misura già ritenuta dalla Corte d’appello a carico sia degli odierni ricorrenti che degli altri appellanti non ricorrenti, così restando ferma anche per gli odierni ricorrenti quella statuizione. Riguardo alle spese del giudizio di legittimità, i ricorrenti sarebbero vittoriosi, ma tale esito è eliso dal già ricordato principio per cui assume rilievo ai fini dell’individuazione della soccombenza l’esito finale della lite. Ne consegue che, in realtà, i ricorrenti risultano in definitiva soccombentie tanto non dà loro diritto alle spese del giudizio di legittimità. Se la difesa erariale si fosse costituita in questa sede, si sarebbe semmai potuto disporre la compensazione delle spese e non attribuirle ad essa. P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Del N.R.G.: 30047/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Di
Sentenza Cassazione n. 30142/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris