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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 10392/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: RESPONSABILE CIVILE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Messina, per quanto qui interessa, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Messina che aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di lesioni stradali in danno dello Iacopino (fatto del 6.12.2016).

La parte civile aveva impugnato la sentenza del Tribunale deducendo l'erroneità della stessa in ordine alla scelta di determinare il danno in via equitativa.

La Corte territoriale ha ritenuto la carenza di interesse della parte civile a proporre l'impugnazione, poiché la pretesa risarcitoria era già stata soddisfatta a seguito di transazione intervenuta, in data antecedente al giudizio di primo grado, fra il difensore dello Iacopino e la Compagnia assicurativa [OSCURATO:SOCIETA].

2. Avverso la prefata ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore della parte civile, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge, per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito valenza transattiva alle comunicazioni intervenute fra parte civile e assicurazione, nonostante la mancanza di una vera e propria rinuncia all'azione; deduce che, in ogni caso, il profilo della corresponsabilità - successivamente escluso per annullamento del verbale elevato allo Iacopino per violazione del codice della strada - non è stato oggetto di corrispondenza tra le parti e non ha, quindi, formato oggetto di transazione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria scritta con la quale chiede che il ricorso della parte civile sia rigettato.

5. Gli atti devono essere rimessi al primo Presidente di questa Corte di cassazione, all'esito della pubblica udienza, affinché provveda all'assegnazione del procedimento alla competente sezione civile di questa Corte, a norma dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. 6.

Quanto alla immediata applicabilità della norma dianzi indicata, questo Collegio non può che richiamarsi alle condivisibili argomentazioni offerte, sul punto, da questa stessa Sezione nell'ordinanza n. 2854 emessa in data 11.1.2023, laddove si rammenta che l'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha modificato l'art. 573, cod. proc. pen., inserendo il comma 1-bis, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

A mente del testo normativo introdotto con la novella: «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

7. Nella specie, è pacifico che l'impugnazione in disamina attiene ai soli interessi civili; inoltre, non si versa in ipotesi di inammissibilità del ricorso, posto che la questione dedotta appare meritevole di approfondimento, visto che la transazione di cui si discute ha riguardato il riconoscimento del 70% di corresponsabilità da parte della Compagnia assicurativa, sicché rimarrebbe la residua parte che non ha formato oggetto di liquidazione, con la conseguenza che, a fronte di un giudizio che ha riconosciuto l'autonoma responsabilità dell'imputato, questi potrebbe essere chiamato a rispondere civilmente del residuo 30%.

In tal senso, del resto, pare orientata la giurisprudenza di legittimità, alla luce del principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno derivante da reato, la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla parte civile all'esito della transazione intercorsa con il terzo garante coobbligato, in solido, con l'autore del reato, non può ritenersi operante nei confronti dell'imputato in relazione alla parte di debito riferibile in via esclusiva a quest'ultimo e alle voci di danno non rientranti nella transazione, in quanto la deroga prevista dall'art.1304 cod. civ. al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non alla transazione parziale che, essendo volta a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può estendere i propri effetti agli altri condebitori che non hanno alcun titolo per profittarne (Sez. 4, n. 3335 del 22/12/2016 - dep. 2017, Rv. 268884 - 01).

8. Stante la corretta instaurazione del rapporto processuale, si ritiene, quindi, che la disciplina di cui all'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. sia immediatamente applicabile ai giudizi pendenti, per le stesse ragioni già enunciate nella citata ordinanza di questa Sezione n. 2854/2023.

9. In estrema sintesi, la menzionata ordinanza ha condivisibilmente osservato - con riferimento al meccanismo di "attribuzione" interna dei procedimenti (dalle sezioni penali a quelle civili) introdotto con il nuovo comma 1-bis dell'art. 573 cod. proc. pen. - che il giudice al quale proporre l'impugnazione resta, in prima battuta, quello penale, anche nel caso di appello o ricorso presentati ai soli effetti civili.

La competenza del giudice penale, tuttavia, è circoscritta alla sola verifica della ammissibilità dell'impugnazione, dal positivo vaglio della quale deriva, qualora - come nel caso - la regiudicanda sia limitata alle sole questioni civili, la prosecuzione del processo davanti al giudice che normalmente si occupa degli interessi civili.

A sostegno della immediata Operatività della norma sono state efficacemente indicate diverse ragioni.

In primo luogo, il difetto di una disposizione transitoria: il legislatore, ove ha inteso regolamentare la successione di leggi processuali nel tempo, lo ha fatto (come nel caso disciplinato dall'art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen.), in ragione di evidenti ricadute di tipo organizzativo e di sistema che, viceversa, non sono prospettabili con riferimento alla norma in esame.

In secondo luogo, la norma si pone in linea con la ratio della riforma e con le ragioni sottese alla sua attuazione, come desumibili dalla richiamata relazione illustrativa, da ravvisarsi nella scelta di implementare l'efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni.

Essa, inoltre, è coerente con i principi elaborati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 182/2021 in ordine all'oggetto dell'accertamento che, quanto alla delibazione relativa ai soli interessi civili, in nessun caso potrà più riguardare profili inerenti alla responsabilità penale.

Infine, non sussistono esigenze di tutela di ragioni di affidamento della parte impugnante, nei termini evidenziati dalle Sezioni Unite Lista del 2007 (cfr. Sez.

U, n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236537 - 01), poiché il giudice al quale l'impugnazione va proposta resta quello penale e anche la regola di giudizio è invariata (dal che deriva che nessun pregiudizio soffrono tutte le parti processuali).

P.Q.M.

Dispone la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'assegnazione del procedimento alla competente sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: RESPONSABILE CIVILE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Messina, per quanto qui interessa, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Messina che aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di lesioni stradali in danno dello Iacopino (fatto del 6.12.2016). La parte civile aveva impugnato la sentenza del Tribunale deducendo l'erroneità della stessa in ordine alla scelta di determinare il danno in via equitativa. La Corte territoriale ha ritenuto la carenza di interesse della parte civile a proporre l'impugnazione, poiché la pretesa risarcitoria era già stata soddisfatta a seguito di transazione intervenuta, in data antecedente al giudizio di primo grado, fra il difensore dello Iacopino e la Compagnia assicurativa [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso la prefata ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore della parte civile, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge, per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito valenza transattiva alle comunicazioni intervenute fra parte civile e assicurazione, nonostante la mancanza di una vera e propria rinuncia all'azione; deduce che, in ogni caso, il profilo della corresponsabilità - successivamente escluso per annullamento del verbale elevato allo Iacopino per violazione del codice della strada - non è stato oggetto di corrispondenza tra le parti e non ha, quindi, formato oggetto di transazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria scritta con la quale chiede che il ricorso della parte civile sia rigettato. 5. Gli atti devono essere rimessi al primo Presidente di questa Corte di cassazione, all'esito della pubblica udienza, affinché provveda all'assegnazione del procedimento alla competente sezione civile di questa Corte, a norma dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. 6. Quanto alla immediata applicabilità della norma dianzi indicata, questo Collegio non può che richiamarsi alle condivisibili argomentazioni offerte, sul punto, da questa stessa Sezione nell'ordinanza n. 2854 emessa in data 11.1.2023, laddove si rammenta che l'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha modificato l'art. 573, cod. proc. pen., inserendo il comma 1-bis, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. A mente del testo normativo introdotto con la novella: «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». 7. Nella specie, è pacifico che l'impugnazione in disamina attiene ai soli interessi civili; inoltre, non si versa in ipotesi di inammissibilità del ricorso, posto che la questione dedotta appare meritevole di approfondimento, visto che la transazione di cui si discute ha riguardato il riconoscimento del 70% di corresponsabilità da parte della Compagnia assicurativa, sicché rimarrebbe la residua parte che non ha formato oggetto di liquidazione, con la conseguenza che, a fronte di un giudizio che ha riconosciuto l'autonoma responsabilità dell'imputato, questi potrebbe essere chiamato a rispondere civilmente del residuo 30%. In tal senso, del resto, pare orientata la giurisprudenza di legittimità, alla luce del principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno derivante da reato, la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla parte civile all'esito della transazione intercorsa con il terzo garante coobbligato, in solido, con l'autore del reato, non può ritenersi operante nei confronti dell'imputato in relazione alla parte di debito riferibile in via esclusiva a quest'ultimo e alle voci di danno non rientranti nella transazione, in quanto la deroga prevista dall'art.1304 cod. civ. al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non alla transazione parziale che, essendo volta a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può estendere i propri effetti agli altri condebitori che non hanno alcun titolo per profittarne (Sez. 4, n. 3335 del 22/12/2016 - dep. 2017, Rv. 268884 - 01). 8. Stante la corretta instaurazione del rapporto processuale, si ritiene, quindi, che la disciplina di cui all'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. sia immediatamente applicabile ai giudizi pendenti, per le stesse ragioni già enunciate nella citata ordinanza di questa Sezione n. 2854/2023. 9. In estrema sintesi, la menzionata ordinanza ha condivisibilmente osservato - con riferimento al meccanismo di "attribuzione" interna dei procedimenti (dalle sezioni penali a quelle civili) introdotto con il nuovo comma 1-bis dell'art. 573 cod. proc. pen. - che il giudice al quale proporre l'impugnazione resta, in prima battuta, quello penale, anche nel caso di appello o ricorso presentati ai soli effetti civili. La competenza del giudice penale, tuttavia, è circoscritta alla sola verifica della ammissibilità dell'impugnazione, dal positivo vaglio della quale deriva, qualora - come nel caso - la regiudicanda sia limitata alle sole questioni civili, la prosecuzione del processo davanti al giudice che normalmente si occupa degli interessi civili. A sostegno della immediata Operatività della norma sono state efficacemente indicate diverse ragioni. In primo luogo, il difetto di una disposizione transitoria: il legislatore, ove ha inteso regolamentare la successione di leggi processuali nel tempo, lo ha fatto (come nel caso disciplinato dall'art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen.), in ragione di evidenti ricadute di tipo organizzativo e di sistema che, viceversa, non sono prospettabili con riferimento alla norma in esame. In secondo luogo, la norma si pone in linea con la ratio della riforma e con le ragioni sottese alla sua attuazione, come desumibili dalla richiamata relazione illustrativa, da ravvisarsi nella scelta di implementare l'efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni. Essa, inoltre, è coerente con i principi elaborati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 182/2021 in ordine all'oggetto dell'accertamento che, quanto alla delibazione relativa ai soli interessi civili, in nessun caso potrà più riguardare profili inerenti alla responsabilità penale. Infine, non sussistono esigenze di tutela di ragioni di affidamento della parte impugnante, nei termini evidenziati dalle Sezioni Unite Lista del 2007 (cfr. Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236537 - 01), poiché il giudice al quale l'impugnazione va proposta resta quello penale e anche la regola di giudizio è invariata (dal che deriva che nessun pregiudizio soffrono tutte le parti processuali). P.Q.M. Dispone la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'assegnazione del procedimento alla competente sezio
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