CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41384/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato in ognuna delle prospettazioni in cui si articola; che, infatti, si procede a carico dell'imputato per violazione degli obblighi e delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e la condotta ascritta costituisce delitto, qualunque sia il tenore del precetto non ottemperato (Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477-01); che il fatto è descritto puntualmente in imputazione, sicché l'incompleta individuazione della disposizione di legge violata è irrilevante e non determina nullità (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602-01); che, in relazione, si sarebbe dovuta celebrare l'udienza preliminare, ma il vizio, conseguente alla sua omissione, è sanato perché non eccepito entro il termine previsto dall'art. 550, comma 3, cod. proc. pen. (ossia subito dopo il compimento, per la prima volta, dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento: Sez. 5, n. 9875 del 30/01/2014, Gorreri, Rv. 262433-01); che all'esatto inquadramento giuridico del fatto ha correttamente proceduto la Corte di appello, ferma la pena dell'arresto erroneamente inflitta in primo grado, e da tale inquadramento consegue il mancato decorso del termine di prescrizione (in termini, Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772- 01); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile alla stregua delle considerazioni tutte che precedono, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così