CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 gennaio 1970
Cassazione n. 11450/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/1970 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 91. R.G. 34686- 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità contestato alla ricorrente al capo C) dell'imputazione, non è consentito, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, ove la Corte ha ritenuto che l'imputata, quantomeno a titolo di dolo eventuale, era a conoscenza della provenienza furtiva dell'autovettura utilizzata per commettere altri furti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigliere