CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50932/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto il secondo, dedicato alla parte della motivazione relativa all'applicabilità dell'art. 240-bis cod. pen., si limita a sostenere che il percorso motivazionale della ordinanza è privo di pregio e ne propone uno alternativo asseritamente migliore, ma non individua elementi da cui dover desumere che la motivazione dell'ordinanza sarebbe viziata da illogicità, atteso che la circostanza dedotta in ricorso sulla possibilità o meno per la ditta aperta da pochi mesi dal ricorrente di produrre già reddito attiene al merito, e non è valutabile in sede di legittimità, mentre il primo motivo, dedicato alla parte della motivazione relativa all'applicabilità dell'art. 240 cod. pen., è assorbito, atteso che la motivazione del provvedimento impugnato si regge in via alternativa su due percorsi logici, di cui è sufficiente che abbia fondamento logico anche soltanto uno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre